Gazzetta n. 221 del 21 settembre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 4 agosto 2000, n. 261
Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro di grazia e giustizia 1o giugno 1998, n. 228, in tema di modalita' per l'espletamento della prova preliminare informatica ai fini dell'ammissione alla prova scritta del concorso per uditore giudiziario, ai sensi dell'articolo 123-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'articolo 123-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, aggiunto dall'articolo 5 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, che prevede che mediante decreto del Ministro della giustizia sono adottate norme regolamentari per l'espletamento della prova preliminare informatica ai fini dell'ammissione alle prove scritte del concorso per uditore giudiziario;
Visto il decreto del Ministro di grazia e giustizia 1o giugno 1998, n. 228, recante regolamento per l'espletamento della prova preliminare informatica ai fini dell'ammissione alla prova scritta del concorso per uditore giudiziario, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;
Ritenuta la necessita' di apportare al predetto regolamento le modifiche necessarie per il miglior espletamento della procedura concorsuale;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il parere del Consiglio superiore della magistratura espresso nella seduta del 12 luglio 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 27 luglio 2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 2 agosto 2000, prot. n. 1687/U-8/3-6;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro di grazia e giustizia 1o giugno 1998, n. 228, le parole "per ciascuna materia" sono sostituite dalle parole "per lematerie civile e penale, a tremila per la materia amministrativa e, complessivamente, non inferiore a quindicimila".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota al titolo:
- Si riporta il testo dell'articolo 123-quinquies del
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento
giudiziario):
"Art. 123-quinquies (Regolamento per lo svolgimento
della prova preliminare). - 1. Con regolamento del Ministro
di grazia e giustizia, da adottarsi ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il
Consiglio superiore della magistratura, sono determinati le
caratteristiche ed il contenuto dell'archivio delle domande
della prova preliminare, i metodi per l'assegnazione delle
domande ai candidati, il conferimento dei punteggi e le
modalita' di formazione della graduatoria, le
caratteristiche dei sistemi informativi e dei relativi
elaborati e quant'altro attiene all'esecuzione della prova
preliminare ed alla conservazione, gestione ed
aggiornamento dell'archivio.
2. Il parere del Consiglio superiore della magistratura
e' reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale
termine il Ministro di grazia e giustizia adotta, comunque,
il regolamento di cui al comma 1.
3. Nell'emanazione del regolamento di cui al comma 1,
il Ministro di grazia e giustizia si attiene ai seguenti
criteri:
a) predisposizione dell'archivio in modo da fornire i
quesiti per tutti i concorsi da espletare;
b) inserimento nell'archivio di quesiti classificati
in base a diversi livelli di difficolta', al fine di
consentire la effettuazione contemporanea di test diversi
ai candidati; nelle materie codificate i quesiti devono
concernere argomenti riferentisi a tutti i libri dei
codici;
c) aggiornamento costante dell'archivio;
d) previsione che l'archivio domande sia pubblico;
e) previsione che il sistema della prova preliminare,
le caratteristiche delle apparecchiature da utilizzare
eventualmente per detta prova e le modalita' di
utilizzazione siano adeguatamente pubblicizzate;
f) assegnazione dei quesiti in modo che essi
risultino diversi per ogni candidato nell'ambito di ciascun
gruppo per il quale la prova si svolga congiuntamente;
g) estrazione automatizzata dei quesiti da sottoporre
a ciascun candidato, in modo da assicurare la parita' di
trattamento tra i candidati, sia per il numero dei quesiti,
sia per le materie sulle quali essi vertono sia per il
grado di difficolta' per ciascuna materia;
h) previsione del numero delle domande da assegnare,
della loro ripartizione per materia e del tempo massimo
entro il quale le risposte devono essere date;
i) previsione che, nell'attribuzione dei punteggi, le
risposte siano valutate in modo differente a seconda della
difficolta' del quesito;
l) determinazione dei meccanismi automatizzati e
relativa gestione per l'espletamento della prova di
preselezione".
Note alle premesse:
- Per il testo dell'articolo 123-quinquies del regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, vedasi in nota al titolo.
- Il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398,
reca: Modifica alla disciplina del concorso per uditore
giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le
professioni legali, a norma dell'articolo 17, commi 113 e
114, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
- Il comma 3 dell'articolo 17 della legge n. 400/1998
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con
decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del Ministro o di autorita'
sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente
conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con
decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti
debbano recare la denominazione di "regolamento", siano
adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti
al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Note all'art. 1:
- Il testo vigente dell'articolo 1 del decreto
ministeriale 1o giugno 1998, n. 228, come modificato dal
presente regolamento, e' il seguente:
"Art. 1 (Archivio informatico dei quesiti). - 1.
L'archivio informatico, istituito dall'articolo 123-quater,
comma 1, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, aggiunto
dall'articolo 4 del decreto legislativo 17 novembre 1997,
n. 398, contiene un numero di quesiti, inerenti alle
materie oggetto della prova scritta ai sensi dell'articolo
123-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 124, inserito
dall'articolo 3 del decreto legislativo 17 novembre 1997,
n. 398, non inferiore a cinquemila per le materie civile e
penale, a tremila per la materia amministrativa e,
complessivamente, non inferiore a quindicimila.
2. Possono essere inseriti nell'archivio unicamente
quesiti che facciano diretta applicazione di disposizioni
normative con esclusione di ogni riferimento ad argomenti
ed orientamenti dottrinali o giurisprudenziali".



 
Art. 2.
1. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Ministro di grazia e giustizia 1o giugno 1998, n. 228, e' sostituito dal seguente:
"2. Al candidato che risponde in modo esatto a tutte le domande comprese nel questionario e' attribuito il punteggio formale di 810.990. Ad ogni risposta omessa od errata e' attribuito il seguente punteggio di penalizzazione: 9.001 per la domanda difficile; 9.007 per la domanda di media difficolta'; 9.011 per la domanda facile. Il punteggio di ogni candidato si ottiene sottraendo al punteggio di 810.990 il numero 9.001 per ogni risposta omessa od errata a domanda difficile; il numero 9.007 per ogni risposta omessa od errata a domanda di media difficolta'; il numero 9.011 per ogni risposta omessa od errata a domanda facile. Sulla base del punteggio cosi' conseguito si forma la graduatoria di merito".



Note all'art. 2:
- Il testo vigente dell'articolo 3 del decreto
ministeriale 1o giugno 1998, n. 228, come modificato dal
presente regolamento, e' il seguente:
"Art. 3 (Grado di difficolta' delle domande e punteggi
per le risposte). - 1. Ogni quesito ha un grado di
difficolta' secondo la sequenza "Domanda facile" (numero
1), "Domanda di media difficolta'" (numero 2), "Domanda
difficile" (numero 3). Il grado di difficolta' e la
relativa numerazione sono predeterminate nell'archivio alla
cui conservazione, gestione e aggiornamento e' preposta la
commissione di cui all'articolo 123-quater del regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, inserito dall'articolo 4
del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.
2. Al candidato che risponde in modo esatto a tutte le
domande comprese nel questionario e' attribuito il
punteggio formale di 810.990. Ad ogni risposta omessa od
errata e' attribuito il seguente punteggio di
penalizzazione: 9.001 per la domanda difficile; 9.007 per
la domanda di media difficolta'; 9.011 per la domanda
facile. Il punteggio di ogni candidato si ottiene
sottraendo al punteggio di 810.990 il numero 9.001 per ogni
risposta omessa od errata a domanda difficile; il numero
9.007 per ogni risposta omessa od errata a domanda di media
difficolta'; il numero 9.011 per ogni risposta omessa od
errata a domanda facile. Sulla base del punteggio cosi
conseguito si forma la graduatoria di merito.
3. Il punteggio attribuito a ciascuna delle risposte
non e' reso palese al candidato durante la prova
preliminare".



 
Art. 3.
1. L'articolo 5 del decreto del Ministro di grazia e giustizia 1o giugno 1998, n. 228, e' cosi' modificato:
a) al comma 3, le parole "trenta per ciascuna materia" sono sostituite dalle parole "trentacinque per la materia civile e per la materia penale, e di venti per la materia amministrativa";
b) al comma 4, dopo le parole "prolungamento del termine" sono inserite le parole "di cui al comma 3, secondo periodo";
c) al comma 6, la lettera a) e' sostituita dalla seguente "a) per le materie civile e penale sono proposte domande facili in numero di undici, domande di media difficolta' in numero di diciassette e domande difficili in numero di sette; per la materia amministrativa, sono proposte domande facili in numero di sei, domande di media difficolta' in numero di dieci e domande difficili in numero di quattro";
d) la lettera d) e' sostituita dalla seguente "d) il questionario di diritto amministrativo contiene almeno due quesiti su ciascuna delle ripartizioni in cui e' suddiviso l'archivio, secondo l'elenco di provvedimenti legislativi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di cui all'articolo 8, comma 6".



Note all'art. 3:
- Il testo vigente dell'articolo 5 del decreto
ministeriale 1o giugno 1998, n. 228, come modificato dal
presente regolamento, e' il seguente:
"Art. 5 (Modalita' della prova preliminare). - 1. Ogni
candidato ha a disposizione una singola postazione,
separata dalle altre, per l'esecuzione della prova.
2. I candidati affetti da patologie limitatrici della
autonomia sono assistiti, nella lettura dei quesiti e nella
indicazione delle risposte, da personale
dell'amministrazione designato dal Ministero di grazia e
giustizia e scelto tra quelli in possesso del diploma di
laurea in materie diverse da quelle giuridiche o del
diploma di scuola media superiore di secondo grado, anche
in servizio presso gli uffici giudiziari.
3. A ciascun candidato sono assegnati novanta quesiti
vertenti sulle materie oggetto della prova scritta, in
ragione di trentacinque per la materia civile e per la
materia penale, e di venti per la materia amministrativa,
con un tempo massimo per la risposta di centoventi minuti.
Per i portatori di handicap che ne abbiano fatto richiesta,
il tempo puo' essere aumentato fino ad un massimo di trenta
minuti dal Consiglio superiore della magistratura.
4. In caso di urgenza, quando non e' possibile
attendere la decisione del Consiglio superiore della
magistratura, il prolungamento del termine di cui al comma
3, secondo periodo, puo' essere disposto in via provvisoria
e salva la ratifica del Consiglio superiore della
magistratura, dalla commissione esaminatrice.
5. A ciascun candidato sono assegnati quesiti aventi lo
stesso grado di difficolta', raggruppati per ciascuna
materia della prova scritta ed in pari numero.
6. I quesiti da sottoporre ai candidati sono
individuati mediante una procedura automatizzata sulla base
dei seguenti criteri:
a) per le materie civile e penale sono proposte
domande facili in numero di undici, domande di media
difficolta' in numero di diciassette e domande difficili in
numero di sette; per la materia amministrativa, sono
proposte domande facili in numero di sei, domande di media
difficolta' in numero di dieci e domande difficili in
numero di quattro;
b) i questionari di diritto civile contengono quesiti
su tutti i libri di cui e' composto il relativo codice, con
gli eventuali riferimenti alla Costituzione, e comunque non
piu' di quattro domande per ciascun titolo e non piu' di
due per ciascun capo in cui gli stessi sono ripartiti;
c) i questionari di diritto penale contengono quesiti
su tutti i libri di cui e' composto il relativo codice, con
gli eveatuali riferimenti alla Costituzione, e comunque non
piu' di cinque domande per ciascun titolo e non piu' di due
per ciascun capo in cui gli stessi sono ripartiti:
d) il questionario di diritto amministrativo contiene
almeno due quesiti su ciascuna delle ripartizioni in cui e'
suddiviso l'archivio, secondo l'elenco di provvedimenti
legislativi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di cui
all'articolo 8, comma 6.
7. Se non e' possibile utilizzare per la prova
preliminare videoterminali dedicati, i quesiti da
sottoporre ai candidati sono stampati su moduli a lettura
ottica contenuti in confezioni individualmente sigillate.
8. Nel corso della prova e fino alla scadenza del
termine di cui al comma 3, e' ammessa la correzione delle
risposte da parte dei candidati.".
- Si riporta il testo dell'articolo 9, del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487:
(Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi).
"Art. 9 (Commissioni esaminatrici). - 1. Le commissioni
esaminatrici dei concorsi previste dagli articoli
precedenti sono nominate con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri nei casi di concorsi unici e con
provvedimento del competente organo amministrativo negli
altri casi. Questi ne da' comunicazione alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica.
2. Le commissioni esaminatrici di concorso sono
composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del
concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni,
docenti ed estranei alle medesime e non possono farne
parte, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo
23 dicembre 1993, n. 546, i componenti dell'organo di
direzione politica dell'amministrazione interessata, coloro
che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti
sindacali o designati dalle confederazioni ed
organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali. Almeno un terzo dei posti di componente
delle commissioni di concorso, salva motivata
impossibilita', e' riservato alle donne, in conformita'
all'art. 29 del sopra citato decreto legislativo. Nel
rispetto di tali principi, esse, in particolare, sono cosi'
composte:
a) per i concorsi ai profili professionali di
categoria o qualifica settima e superiori: da un
consigliere di Stato, o da un magistrato o avvocato dello
Stato di corrispondente qualifica, o da un dirigente
generale od equiparato, con funzioni di presidente, e da
due esperti nelle materie oggetto del concorso; le funzioni
di segretario sono svolte da un funzionario appartenente
alla ottava qualifica funzionale o, in carenza, da un
impiegato di settima qualifica. Per gli enti locali
territoriali la presidenza delle commissioni di concorsi
puo' essere assunta anche da un dirigente della stessa
amministrazione o di altro ente territoriale;
b) per i concorsi per la quinta e la sesta qualifica
o categoria: da un dirigente o equiparato, con funzioni di
presidente, e da due esperti nelle materie oggetto del
concorso; le funzioni di segretario sono svolte da un
impiegato appartenente alla settima qualifica o categoria;
c) per le prove selettive previste dal capo terzo del
presente regolamento, relative a quei profili per il cui
accesso si fa ricorso all'articolo 16 della legge
28 febbraio 1987, n. 56, e successive modifiche ed
integrazioni: da un dirigente con funzioni di presidente e
dadue esperti nelle materie oggetto della selezione; le
funzioni di segretario sono svolte da un impiegato
appartenente alla sesta qualifica o categoria.
3. Le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami o
per titoli ed esami possono essere suddivise in
sottocommissioni, qualora i candidati che abbiano sostenuto
le prove scritte superino le mille unita', con
l'integrazione di un numero di componenti, unico restando
il presidente, pari a quello delle commissioni originarie e
di un segretario aggiunto. A ciascuna delle
sottocommissioni non puo' essere assegnato un numero
inferiore a cinquecento.
4. Il presidente ed i membri delle commissioni
esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale
in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio
attivo, la qualifica richiesta per i concorsi sopra
indicati. L'utilizzazione del personale in quiescenza non
e' consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto
per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per
decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni
caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo
risalga ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione
del bando di concorso.
5. Possono essere nominati in via definitiva i
supplenti tanto per il presidente quanto per i singoli
componenti la commissione. I supplenti intervengono alle
sedute della commissione nelle ipotesi di impedimento grave
e documentato degli effettivi.
6. Alle commissioni di cui al comma 2, lettere a) e b),
del presente articolo possono essere aggregati membri
aggiunti per gli esami di lingua straniera e per le materie
speciali.
7. Quando le prove scritte abbiano luogo in piu' sedi,
si costituisce in ciascuna sede un comitato di vigilanza,
presieduto da un membro della commissione ovvero da un
impiegato dell'amministrazione di qualifica o categoria non
inferiore all'ottava, e costituita da due impiegati di
qualifica o categoria non inferiore alla settima e da un
segretario scelto tra gli impiegati di settima o sesta
qualifica o categoria.
8. Gli impiegati nominati presidente e membri dei
comitati di vigilanza sono scelti fra quelli in servizio
nella sede di esame, a meno che, per giustificate esigenze
di servizio, sia necessario destinare a tale funzione
impiegati residenti in altra sede".



 
Art. 4.
1. Dopo l'articolo 5 del decreto del Ministro di grazia e giustizia 1o giugno 1998, n. 228, e' aggiunto il seguente:
"Art. 5-bis (Comitati di vigilanza). - 1. Quando la prova preliminare abbia luogo in piu' sedi, si applica la disposizione di cui all'articolo 9, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487".
 
Art. 5.
1. L'articolo 6 del decreto del Ministro di grazia e giustizia 1o giugno 1998, n. 228, e' cosi' modificato:
a) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. Quando la prova preliminare abbia luogo in piu' sedi, i dati relativi alle prove sostenute dai candidati vengono inviati, con modalita' atte a garantirne la segretezza e l'immodificabilita', alla sede centrale per la formazione della graduatoria ai sensi del comma 2.";
b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole "regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860" sono aggiunte le seguenti: "di tale adempimento e' data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".
c) il secondo periodo del comma 3 e' sostituito dai seguenti:
"L'ammissione dei candidati utilmente collocati in graduatoria ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 4, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, aggiunto dall'articolo 2 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e' comunicata mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, almeno quindici giorni prima dello svolgimento della prova scritta.".



Note all'art. 5:
- Il testo vigente dell'articolo 6 del decreto
ministeriale 1o giugno 1998, n. 228, come modificato dal
presente regolamento, e' il seguente:
"Art. 6 (Formazione della graduatoria). - 1. Dopo ogni
sessione, o al termine della prova nel caso di cui
all'articolo 5, comma 7, il punteggio conseguito da ciascun
candidato e' memorizzato dal sistema informatico per la
formazione della graduatoria.
2. Acquisite le risposte di tutti i candidati, la
graduatoria e' formata dal sistema informatico. E' vietata
la formazione di graduatorie parziali prima del
completamento della prova.
2-bis. Quando la prova preliminare abbia luogo in piu'
sedi, i dati relativi alle prove sostenute dai candidati
vengono inviati, con modalita' atte a garantirne la
segretezza e l'immodificabilita', alla sede centrale per la
formazione della graduatoria ai sensi del comma 2.
3. La graduatoria e' resa pubblica mediante la
procedura di cui all'articolo 13 del regio decreto
15 ottobre 1925, n. 1860; di tale adempimento e' data
notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. L'ammissione dei candidati
utilmente collocati in graduatoria ai sensi dell'articolo
123-bis, comma 4, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
aggiunto dall'articolo 2 del decreto legislativo
17 novembre 1997, n. 398, e' comunicata mediante
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, almeno quindici giorni prima dello svolgimento
della prova scritta.".
- Si riporta il testo dell'articolo 123-bis, comma 4,
del citato regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, aggiunto
dall'articolo 2 del decreto legislativo 17 novembre 1997,
n. 398:
"4. Alla prova scritta e' ammesso un numero di
candidati pari a cinque volte i posti messi a concorso.
Sono comunque ammessi alle prove scritte i candidati che
hanno riportato lo stesso punteggio dell'ultimo che risulta
ammesso ai sensi del comma 3. Della ammissione alla prova
scritta e' data notizia secondo modalita' da stabilirsi con
decreto del Ministro di grazia e giustizia".



 
Art. 6.
1. L'articolo 8 del decreto del Ministro di grazia e giustizia 1o giugno 1998, n. 228, e' cosi' modificato:
a) al comma 2, primo periodo, sono soppresse le parole: "si riunisce, nella fase di predisposizione dell'archivio almeno una volta la settimana e";
b) al comma 2, secondo periodo, prima delle parole: "Per le deliberazioni" sono inserite le parole: "La commissione puo' suddividersi in gruppi di lavoro di almeno cinque membri, componenti o aggregati, coordinati da uno di essi, designato dal Presidente";
c) al comma 2, quarto periodo, dopo le parole "l'esonero" sono aggiunte le parole "totale ovvero";
d) al comma 3, primo periodo, le parole "si riunisce con scadenza mensile per procedere" sono sostituite dalle parole "procede";
e) al comma 4, le parole ", entro la settimana successiva," sono sostituite dalle parole "tempestivamente";
f) al comma 6, la parola "trenta" e' sostituita dalla parola "novanta";
g) il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. Per le necessita' di supporto amministrativo e tecnico della commissione sono distaccate almeno nove unita' di personale amministrativo di cui una di area C, due di area B3 e sei di area B2.";
h) al comma 9, le parole "il tempestivo completamento" sono sostituite dalle parole "la tempestiva formulazione e l'aggiornamento".



Note all'art. 6:
- Il testo vigente dell'articolo 8 del decreto
ministeriale 1o giugno 1998, n. 228, come modificato dal
presente regolamento, e' il seguente:
"Art. 8 (Commissione ministeriale per l'archivio
informatico dei quesiti). - 1. La commissione prevista
dall'articolo 123-quater dell'ordinamento giudiziario
approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
aggiunto dall'articolo 4 del decreto legislativo 17
novembre 1997, n. 398, provvede alla formazione,
conservazione, gestione e aggiornamento dell'archivio
informatico dei quesiti. A tal fine puo' deliberare le
integrazioni, modificazioni e soppressioni necessarie per
l'aggiornamento o il completamento dell'archivio e puo'
proporre le modifiche ritenute necessarie al sistema
informatico utilizzato.
2. La commissione procede alla approvazione dei quesiti
proposti dai componenti o dai membri aggregati. Per la
validita' delle sedute e' necessaria la presenza di almeno
tre dei cinque componenti. La commissione puo' suddividersi
in gruppi di lavoro di almeno cinque membri, componenti o
aggregati, coordinati da uno di essi, designato dal
Presidente. Per le deliberazioni hanno diritto di voto
anche i membri aggregati convocati per la seduta nella
quale si discutono i quesiti da loro predisposti e sono
adottate a maggioranza dei presenti. Il Consiglio superiore
della magistratura puo' concedere, su richiesta del
Ministro di grazia e giustizia, l'esonero totale ovvero
parziale dal lavoro giudiziario per i componenti e i membri
aggregati appartenenti alla magistratura.
3. Dopo l'emanazione del decreto del Ministro di grazia
e giustizia di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398, la commissione
procede all'aggiornamento dell'archivio. Alla commissione
possono essere indirizzate proposte di modifica o di
riesame dei quesiti da parte di chiunque vi abbia
interesse. La commissione si riunisce, altresi', nella
settimana successiva alla pubblicazione di ogni bando di
concorso.
4. Le modifiche all'archivio informatico approvate in
ogni singola seduta sono comunicate dal presidente della
commissione, tempestivamente, all'ufficio che provvede
all'inserimento nell'archivio.
5. Presso il centro elettronico di documentazione della
Corte di cassazione e' istituito un ufficio decentrato del
Ministero di grazia e giustizia con il compito di
provvedere alla tenuta dell'archivio informatico dei
quesiti.
6. La pubblicita' dei quesiti contenuti nell'archivio
informatico, nonche' del grado di difficolta' di ciascuno
di essi, e' assicurata mediante la loro pubblicazione nel
supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana la cui data, non posteriore di oltre
novanta giorni a quella di pubblicazione del bando di
concorso, e' indicata con avviso pubblicato in calce al
bando di concorso stesso.
7. Per le necessita' di supporto amministrativo e
tecnico della commissione sono distaccate almeno nove
unita' di personale amministrativo di cui una di area C,
due di area B3 e sei di area B2.
8. Per le necessita' di carattere logistico sono
utilizzate oltre le strutture del centro elettronico di
documentazione della corte di cassazione, anche quelle del
Ministero di grazia e giustizia.
9. Il Ministero di grazia e giustizia provvede alla
sollecita fornitura delle apparecchiature, anche
individuali, e di quanto altro occorra per assicurare la
tempestiva formulazione e l'aggiornamento dell'archivio
informatico da parte dei componenti e dei membri aggregati
nonche' della segreteria della commissione.



 
Art. 7.
1. Il capo II del decreto del Ministro di grazia e giustizia 1o giugno 1998, n. 228, e' sostituito dal seguente:
"Capo II - Disposizioni finali - Art. 9 (Archivio dei quesiti). - 1. Con il decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 19, secondo comma, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, sentito il Consiglio superiore della magistratura, l'archivio delle domande viene dichiarato utilizzabile per il concorso per uditore giudiziario.".
 
Art. 8.
1. Il normo-tipo di quesito sulla materia del diritto amministrativo di cui all'allegato A del decreto del Ministro di grazia e giustizia 1o giugno 1998, n. 228, e' sostituito dal seguente:
"Quesito:
a norma della legge 7 agosto 1990, n. 241, ogni provvedimento amministrativo:
Risposte:
1) deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dalla legge;
2) deve essere motivato, ad eccezione di quelli concernenti l'organizzazione amministrativa;
3) deve essere motivato solo nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti;
4) deve essere motivato, salvo in casi di urgenza o di necessita' indicati nel provvedimento stesso.".
 
Art. 9.
1. L'allegato B al decreto del Ministro di grazia e giustizia 1o giugno 1998, n. 228, recante la tabella dei punteggi, e' soppresso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo rispettare.
Roma, 4 agosto 2000
Il Ministro: Fassino Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2000
Registro n. 2 Giustizia, foglio n. 63
 
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