Gazzetta n. 221 del 21 settembre 2000 (vai al sommario) |
COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE |
DELIBERAZIONE 29 agosto 2000 |
Istruzioni per le operazioni di concentrazione tra fondi pensione. |
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LA COMMISSIONE Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito decreto legislativo n. 124 del 1993); Visto l'art. 16, comma 2, del decreto legislativo n. 124 del 1993, come sostituito dall'art. 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha istituito la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito Covip), dotata di personalita' giuridica di diritto pubblico, con lo scopo di perseguire la corretta e trasparente amministrazione e gestione dei fondi per la funzionalita' del sistema di previdenza complementare; Visto l'art. 17 del decreto legislativo n. 124 del 1993 che definisce i compiti della Covip; Visto l'art. 16, comma 5-bis, che prevede che i regolamenti, le istruzioni di vigilanza e i provvedimenti di carattere generale emanati dalla Covip per assolvere i compiti di cui all'art. 17 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nel bollettino della Covip; Ritenuto necessario emanare istruzioni volte a definire il sistema di adempimenti richiesti con riferimento alle operazioni di concentrazione tra fondi pensione; Delibera di adottare le unite istruzioni per le operazioni di concentrazione tra fondi pensione. La presente delibera e le unite istruzioni sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino della Covip. Roma, 29 agosto 2000 Il presidente: Francario |
| OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE TRA FONDI PENSIONE Le presenti istruzioni sono volte a definire il sistema di adempimenti richiesti con riferimento alle operazioni di concentrazione tra fondi pensione. Ancorche' dette istruzioni siano definite avendo specificamente riguardo ai fondi costituiti in forma di associazione, tenuta presente la normativa generale ad essi applicabile, le stesse costituiscono linee guida anche per i fondi aventi diversa natura giuridica, dai quali dovranno essere applicate per quanto compatibile con i relativi assetti ordinamentali. Ciascun fondo che partecipi ad un'operazione di fusione deve trasmettere alla Covip, a fini di informativa preventiva ed anche per acquisire eventuali osservazioni che possono costituire utili elementi di valutazione prima di sottoporre il progetto all'assemblea: copia del progetto di fusione redatto dagli amministratori, dal quale deve in ogni caso risultare, tra l'altro, la denominazione e il numero d'iscrizione all'Albo dei fondi partecipanti all'operazione nonche' le eventuali modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto del fondo; copia della situazione patrimoniale o del bilancio dell'ultimo esercizio; copia della relazione degli amministratori, contenente l'illustrazione sotto il profilo giuridico ed economico del progetto di fusione. Fermo restando l'obbligo di depositare copia del progetto di fusione e della relativa documentazione presso la sede del fondo nei 30 giorni che precedono l'assemblea e finche' la fusione non sia deliberata, si evidenzia l'esigenza che sia posta in essere ogni iniziativa utile ad assicurare un'adeguata informativa agli iscritti. Una volta intervenuta l'approvazione del progetto di fusione da parte delle assemblee, laddove all'operazione di fusione conseguano modifiche statutarie, i fondi interessati all'operazione - ovvero, in caso di incorporazione, il fondo incorporante - devono inoltrare alla Covip istanza di approvazione delle modifiche statutarie in conformita' alle vigenti norme regolamentari. Acquisita, nei casi descritti, l'approvazione della Covip, i fondi dovranno dar corso agli ulteriori adempimenti necessari per la realizzazione dell'operazione di fusione, dandone tempestiva informazione alla Covip, alla quale, non appena completato il procedimento di fusione, dovranno infine trasmettere: copia dell'atto pubblico di fusione; comunicazione, a firma del legale rappresentante del fondo, attestante gli adempimenti eseguiti a seguito della deliberazione di fusione e a seguito dell'atto di fusione e la data da cui ha effetto la fusione. In ogni caso, si richiama l'attenzione sulla necessita' che siano comunque adottate modalita' operative in linea con l'obiettivo di una sana e prudente gestione. In tale ambito si richiama anche l'opportunita' di valutare la possibile adozione dei modelli gestionali tipizzati dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 124 del 1993 e della banca depositaria. |
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