Gazzetta n. 221 del 21 settembre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
COMUNICATO
Contratto di programma tra il Ministero delle comunicazioni di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e le Poste italiane S.p.a.

Visto lo schema di contratto di programma predisposto dal Consiglio di amministrazione della societa' per azioni Poste italiane;
Su conforme avviso del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Visto il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359;
Visto il decreto-legge 1o dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita';
Vista la deliberazione CIPE del 24 aprile 1996, recante "linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita'", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 1996;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 "linee guida per il risanamento dell'ente Poste italiane, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17 dicembre 1997;
Vista la deliberazione CIPE del 18 dicembre 1997 "trasformazione in societa' per azioni dell'ente Poste italiane", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25 agosto 1998;
Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha attuato la direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualita' del servizio;
Vista la deliberazione 2 febbraio 2000 del Ministero delle comunicazioni, in qualita' di autorita' di regolamentazione del settore, riguardante l'ambito della riserva postale per il mantenimento del servizio universale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2000, notificata alla Commissione europea tramite la rappresentanza permanente italiana presso l'Unione europea;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni, in qualita' di autorita' di regolamentazione per il settore postale, 17 aprile 2000 concernente la conferma della concessione del servizio postale universale alla societa' Poste italiane S.p.a., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 102 del 4 maggio 2000;
Si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1.
O g g e t t o
1. Il presente contratto ha per oggetto la definizione dei rapporti tra Stato e societa' sulla base delle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, della deliberazione 2 febbraio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2000, e dell'atto di concessione del servizio universale alla societa'.
 
Art. 2.
Validita' temporale
1. Il presente contratto si applica fino al 31 dicembre 2002 con riferimento alla durata del piano d'impresa 1998-2002 deliberato dal consiglio di amministrazione della societa' il 7 ottobre 1998. Esso e' soggetto a revisione, a richiesta di una delle parti e in presenza di una evoluzione dello scenario di riferimento, anche per effetto del recepimento o in esecuzione di direttive dell'Unione europea pertinenti alle materie oggetto del presente contratto che comportino rilevanti scostamenti rispetto a quelli fissati nel contratto stesso ovvero in caso di emanazione di provvedimenti normativi aventi contenuto in tutto o in parte innovativo della materia oggetto di disciplina.
2. Il presente contratto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 
Art. 3.
Attivita' e servizi da svolgere
1. La societa' svolge le attivita' ed i servizi di cui ai successivi commi 3, 4, 5, 6 e 7.
2. La societa' esercita tali attivita' e servizi alle condizioni previste dal presente contratto di programma, nel rispetto delle prescrizioni e dei principi contenuti nelle disposizioni legislative e regolamentari nonche' dei regolamenti, delle direttive e delle raccomandazioni comunitarie, degli accordi internazionali e delle norme emanate dagli organismi nazionali ed internazionali competenti in materia.
3. La societa' e' titolare dello svolgimento del servizio postale universale ed e' titolare altresi' dei servizi riservati, concernenti la raccolta, il trasporto, lo smistamento ed il recapito degli invii di corrispondenza interna e transfrontaliera, anche tramite consegna espressa, il cui prezzo sia inferiore al quintuplo delle tariffe pubbliche applicate ad un invio di corrispondenza del primo livello di peso della categoria normalizzata piu' rapida, a condizione che il peso degli oggetti sia inferiore a 350 g: la riserva e' stata delimitata con deliberazione dell'autorita' di regolamentazione 2 febbraio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2000, ed e' soggetta alle variazioni sancite da successive deliberazioni. Nei limiti indicati e' da considerarsi riservato l'intero mercato del recapito della corrispondenza anche se proveniente tramite mezzi di telecomunicazione o elettronici. Sono inoltre compresi nella sfera riservata gli invii raccomandati utilizzati nelle procedure amministrative e giudiziarie. La pubblicita' diretta per corrispondenza, indirizzata, relativamente ad ogni campagna pubblicitaria, ad almeno 10.000 persone, e' liberalizzata.
4. La societa', in quanto fornitore del servizio universale, assicura le seguenti prestazioni:
a) la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione degli invii postali fino a due chilogrammi;
b) la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione di singoli pacchi postali fino a venti chilogrammi;
c) i servizi relativi agli invii raccomandati ed agli invii assicurati.
5. Ai fini del presente contratto, per servizio universale, in generale, si intende il complesso delle prestazioni atte a garantire a tutti gli utenti la possibilita' di usufruire del servizio secondo i principi di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 261 del 1999.
6. La societa', per quel che concerne i servizi oggetto di concessione, fermo restando il disposto di cui all'art. 23, comma 5, del decreto legislativo n. 261 del 1999, puo' svolgere attivita' strumentali anche per il tramite di societa' partecipate, previe le necessarie autorizzazioni e fermo restando che la societa' medesima risponde direttamente degli obblighi derivanti dalla concessione.
7. La societa' svolge anche il servizio telegrafico nonche' i servizi di riscossione e pagamento previsti dall'art. 2, comma 2, della legge n. 71 del 1994 e gli altri servizi finanziari disciplinati da apposite disposizioni e convenzioni.
8. La societa' adegua la rete degli uffici postali tenendo conto anche dei cambiamenti demografici e sociali. La societa' puo' stipulare, al verificarsi di specifiche condizioni di squilibrio economico-finanziario, contratti per l'affidamento di propri servizi di sportello e di recapito, anche a tempo parziale, a soggetti pubblici e privati, anche esercenti attivita' commerciale, operanti o che intendono operare nelle zone interessate. I criteri generali per procedere all'adeguamento suddetto, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni per intervenire, sono deliberati dalla societa' e comunicati al Ministero: deve essere garantita la qualita' dei servizi affidati ed affermata, in ogni caso, la responsabilita' della societa'.
9. La societa' effettua in regime di concorrenza servizi di tipo non universale e universale non riservato, privilegiando l'incremento dei livelli qualitativi dei servizi universali e dando priorita' a quelli riservati.
 
Art. 4.
Compiti ed obblighi della societa'
ed attribuzioni del Ministero
1. La societa' si impegna a porre gratuitamente a disposizione del personale dell'autorita' di regolamentazione la documentazione, i mezzi ed il supporto di personale per le verifiche ritenute necessarie all'espletamento dei compiti previsti dall'art. 2 del decreto legislativo n. 261 del 1999, relativamente alla societa', e consente, a tale scopo, l'accesso ai propri uffici.
2. La societa' aggiorna le condizioni generali dei servizi e trasmette i relativi provvedimenti al Ministero per l'approvazione e la successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del decreto legislativo n. 261 del 1999.
3. La societa' e' tenuta:
a) a fornire al Ministero dati e documentazione circa i reclami, l'attivita' dei controlli interni e degli uffici di relazione con il pubblico;
b) a dare informazioni chiare e complete agli utenti sulle condizioni generali dei servizi;
c) a predisporre, entro due mesi dalla stipulazione del contratto, la carta della qualita' del servizio postale con l'indicazione degli indennizzi in caso di disservizio.
4. Il Ministero effettua le verifiche e le ispezioni necessarie per verificare l'andamento della gestione dei servizi ed il rispetto degli obblighi del servizio universale ed espleta la vigilanza sugli accordi inerenti alla posta transfrontaliera.
5. Il Ministero opera perche' sia garantito il rispetto dell'area dei servizi riservati.
6. Il Ministero, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 261 del 1999 ed al fine di contenere gli oneri del recapito, si riserva la facolta' di impartire disposizioni in merito alla distribuzione della corrispondenza nel corso della settimana nonche' in ordine alla distribuzione stessa in installazioni appropriate anziche' presso il domicilio di ciascun soggetto.
 
Art. 5
Obiettivi di risanamento ed interventi
1. La societa' si impegna a dare compiuta e tempestiva attuazione ai progetti ed agli interventi programmati nel piano di impresa per il riassetto ed il rilancio dell'azienda.
2. In particolare, nel settore dei servizi postali, la societa' e' tenuta a raggiungere i seguenti obiettivi:
a) recupero della qualita', attraverso l'adeguamento dei livelli del servizio, alle prestazioni rese dai gestori dei principali Paesi europei, principalmente in termini di affidabilita' e rapidita';
b) ristrutturazione della rete del movimento postale, attraverso la realizzazione di un sistema di logistica integrata che preveda la riduzione e la riprogettazione dei centri di movimento con il miglioramento dei meccanismi operativi (CAP, introduzione di un nuovo codice di distribuzione DIST tracking & tracing e containerizzazione) e l'adeguamento delle reti di trasporto;
c) introduzione di un sistema di gestione e controllo delle fasi del processo operativo e dell'intero ciclo produttivo dei principali prodotti per gestire le reti, le risorse e le attivita' decisionali dei vari livelli di manegement.
3. La societa' indica in un elenco documentato, da trasmettere all'autorita' di regolamentazione per il settore postale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente contratto e da aggiornare annualmente, i piccoli uffici postali periferici e le strutture di recapito operanti in zone remote che non garantiscono condizioni di equilibro economico, unitamente al piano degli interventi per la razionalizzazione della loro gestione, il quale, in ogni caso, deve assicurare una sostanziale, progressiva riduzione delle relative perdite.
 
Art. 6.
Obiettivi di recupero della qualita'
dei servizi e relativi strumenti
1. Si da' atto che per l'anno 1999 la societa' si e' impegnata, sulla base del piano d'impresa, a conseguire i seguenti obiettivi di qualita': Posta ordinaria e raccomandata |J+3 |80% " " " |J+4 |90% " " " |J+5 |99% Corriere prioritario con destinazione urbana |J+1 |80% " " " |J+2 |90% " " " |J+3 |99% Corriere prioritario con destinazione extraurbana |J+2 |85% " " " |J+3 |95% " " " |J+4 |99% Pacchi ordinari |J+5 |75%
2. In riferimento a quanto previsto dai decreti del Ministro delle comunicazioni 24 maggio 1999 (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 1999) e 27 gennaio 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 36 del 14 febbraio 2000), la societa' si impegna a conseguire, entro il 31 dicembre 2001, gli obiettivi di qualita' indicati nel piano di impresa ed entro il 31 dicembre 2002 quelli concordati con il presente contratto, secondo la scansione di cui al prospetto che segue:
|J+3|85% entro il 2000
|J+3|90% entro il 2001
|J+3|90% entro il 2002
|J+4|95% entro il 2000 Posta ordinaria e posta raccomandata |J+4|97% entro il 2001
|J+4|97% entro il 2002
|J+5|99% entro il 2000
|J+5|99% entro il 2001
|J+5|99% entro il 2002
|J+1|85% entro il 2000
|J+1|90% entro il 2001
|J+1|90% entro il 2002 Posta prioritaria con destinazione urbana |J+2|95% entro il 2000
|J+2|99% entro il 2001
|J+2|99% entro il 2002
|J+3|99% entro il 2000
|J+2|90% entro il 2000
|J+2|95% entro il 2001
|J+2|95% entro il 2002 Posta prioritaria con destinazione extraurbana |J+3|97% entro il 2000
|J+3|99% entro il 2001
|J+3|99% entro il 2002
|J+4|99% entro il 2000
|J+5|80% entro il 2000 Pacchi ordinari |J+5|85% entro il 2001
|J+5|90% entro il 2002
3. Gli indici di qualita' sui tempi di recapito degli invii di corrispondenze internazionali in partenza dall'Italia sono i seguenti:

Corriere prioritario internazionale
Standard

Area Destinazione Giorni %
- - - -
1 Europa G+3 85
Bacino Mediterraneo G+4/5 85
2 Nord America G+5/6 85
Resto d'America G+7/8 85
Africa G+8/9 85
Asia G+7/8 85
3 Oceania G+7/8 85
Corriere ordinario internazionale
Standard

Area Destinazione Giorni %
- - - -
1 Europa G+6 85
Bacino Mediterraneo G+10 85
2 Nord America G+14 85
Resto d'America G+15/20 85
Africa G+15/20 85
Asia G+15/20 85
3 Oceania G+14 85

4. L'autorita' di regolamentazione, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, provvede a periodiche verifiche su base campionaria delle prestazioni rese avvalendosi di un organismo specializzato indipendente. Gli oneri inerenti alla verifica ed alla pubblicazione dei risultati, da effettuare almeno una volta l'anno, sono a carico della societa'.
5. La societa' si impegna a ridurre i tempi di attesa del pubblico agli sportelli tenuto conto degli indirizzi del Governo formulati nel disegno di legge annuale di semplificazione amministrativa e secondo gli obiettivi fissati nella carta della qualita' del servizio unitamente alle sanzioni in caso di mancata osservanza.
6. La societa' e' tenuta a versare all'entrata del bilancio dello Stato, a titolo di penale, una somma di L. 50.000.000 per ogni mezzo punto percentuale o frazione di mancato rispetto degli obiettivi in ciascun semestre dell'anno. Il Ministero, inoltre, sentito il Nucleo di consulenza per la regolamentazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS), puo' valutare l'imposizione di riduzioni tariffarie o consentire aumenti tariffari nel caso in cui lo scostamento negativo o positivo rispetto al raggiungimento degli obiettivi sia superiore a cinque punti percentuali.
 
Art. 7.
Servizio postale universale
1. La societa', sulla base della separazione contabile istituita ai sensi del decreto legislativo n. 261 del 1999, entro il mese di giugno di ogni anno fornisce al Ministero i dati relativi all'onere di servizio universale per l'esercizio di competenza, determinati sulla base del consuntivo dell'esercizio precedente, non coperti dai ricavi dell'area riservata e dal fondo di compensazione.
2. I costi determinati, in via provvisoria, ai sensi del comma 1 danno luogo a compensazioni a carico del bilancio dello Stato nella misura massima prevista dal piano d'impresa 1999-2002 pari a 480 miliardi di lire per l'anno 2000, 430 miliardi di lire per l'anno 2001 e 380 miliardi di lire per il 2002.
3. La compensazione del servizio universale per l'esercizio 1999 e' determinata nella misura massima di 480 miliardi di lire indicata nel piano d'impresa, previo accertamento da parte del Ministero dell'onere effettivo del servizio universale, non coperto dai ricavi dell'area riservata, sostenuto dalla societa' nello stesso anno.
4. Qualora dai dati di consuntivo emerga un onere del servizio universale, non coperto dalla riserva, diverso dall'importo gia' corrisposto per lo stesso anno, la differenza positiva o negativa e' imputata all'importo da compensare in via provvisoria per l'anno successivo, sempre entro i limiti indicati al comma 2.
 
Art. 8.
Settori agevolati
1. Per la durata prevista per lo svolgimento del servizio pubblico in regime di tariffa agevolata, connesso alla distribuzione attraverso il canale postale di a) libri; b) giornali quotidiani e riviste con qualsiasi periodicita' editi da soggetti iscritti al registro nazionale della stampa; c) pubblicazioni informative di enti; enti locali, associazioni ed altre organizzazioni senza fini di lucro, anche in lingua estera da spedire all'estero, il Ministero determina, ai sensi dell'art. 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con un anticipo di almeno tre mesi, le tariffe agevolate per le categorie sopra indicate. Tali agevolazioni non devono determinare ricavi inferiori ai costi sostenuti per il servizio, individuati sulla base della separazione contabile di cui all'art. 10. Ove la societa' ritenga che la determinazione ministeriale contrasti con tali principi puo' avanzare, entro trenta giorni dalla comunicazione, motivate osservazioni.
2. La societa', fino a quando permane il regime di agevolazioni tariffarie di cui al comma 1, trasmette al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e per conoscenza al Ministero delle comunicazioni, entro il 30 aprile di ciascun esercizio, la previsione relativa all'esercizio successivo per ciascuna compensazione di cui al comma 1. Sulla base di tale documento, le parti incaricano, di comune accordo, entro trenta giorni, una societa' di revisione di compiere una verifica sulla coerenza delle metodologie adottate con i criteri di separazione contabile di cui presente contratto. La verifica deve essere ultimata entro i successivi due mesi al fine di consentire - per quanto di interesse del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - l'iscrizione dei risultati di previsione nel disegno di legge finanziaria dello Stato.
3. Sulla base delle previsioni risultanti dal procedimento indicato, la societa' emette fattura al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'acconto dell'80% su base trimestrale.
4. Le compensazioni a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dei commi precedenti, saranno contenute entro i limiti di importo indicati nel piano d'impresa 1998-2002 e comunque nell'ambito degli stanziamenti iscritti nel bilancio dello Stato e fino al momento dell'entrata in vigore dei decreti previsti dall'art. 41, comma 2 della legge n. 448/1998 come modificato dall'art. 27, comma 7 della legge n. 488/1999.
5. La societa' provvede, conformemente al disposto di cui all'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 261 del 1999, alle spedizioni postali agevolate della propaganda connessa alle consultazioni elettorali.
6. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, la societa' trasmette al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica le fatture relative al saldo delle prestazioni di cui ai commi 3 e 5. Le stesse sono supportate da una relazione certificata dalla societa' di revisione di cui al comma 2, inviata allo stesso Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, per conoscenza, al Ministero delle comunicazioni.
7. A tutti i pagamenti su fattura previsti dal presente contratto, decorsi tre mesi, si applicano gli interessi legali.
 
Art. 9.
Criteri di determinazione delle tariffe e dei prezzi
1. Le tariffe dei servizi riservati, sentito il NARS ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 261 del 1999, e i prezzi delle prestazioni non riservate facenti parte del servizio universale sono determinati nella misura massima dall'Autorita' di regolamentazione. In particolare, per le tariffe dei servizi riservati si applica il metodo del price cap previsto dalla delibera CIPE del 24 aprile 1996 recante "linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita'", integrata dalla delibera CIPE del 17 marzo 2000 concernente "direttive per il contenimento dell'inflazione":
l'adeguamento tariffario e' determinato sottraendo al tasso d'inflazione programmato l'obiettivo (X) di recupero di produttivita'; la formula tiene conto inoltre di una componente di variazione tariffaria in funzione di miglioramenti o peggioramenti della qualita' del servizio. Per l'anno 2000 le tariffe del corriere ordinario e del corriere prioritario sono quelle definite dai decreti ministeriali 24 maggio 1999 e 27 gennaio 2000, pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 128 del 3 giugno 1999 e n. 36 del 14 febbraio 2000. Per il periodo 2001-2002 l'aumento medio ponderato per il paniere costituito dagli invii e dagli scaglioni di peso di cui ai richiamati decreti ministeriali e' determinato sottraendo al tasso di inflazione programmato una X di recupero di produttivita' fissata in misura pari all'1% per ciascun anno del periodo. La componente di variazione tariffaria per la qualita' s'intende costituita da quanto indicato all'art. 6, comma 6.
2. La societa', in relazione ai volumi di traffico ed alle modalita' di accettazione e consegna degli invii, puo' indicare tariffe e prezzi inferiori a quelli di cui al comma 1 sulla scorta di criteri equi, obiettivi, trasparenti e non discriminatori. L'autorita' di regolamentazione puo' richiedere informazioni sulla tipologia dei criteri adottati e puo' disporne la pubblicazione.
3. La societa' s'impegna a conseguire gli obiettivi specificati nell'art. 6. Il recupero della qualita' del servizio pacchi ordinari deve essere assicurato applicando prezzi determinati, nella misura massima, dall'autorita' di regolamentazione nel rispetto dei criteri fissati dall'art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 261 del 1999 e tenuto conto degli standard e dei prezzi medi europei.
 
Art. 10.
Separazione contabile
1. La societa' e' obbligata, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 261 del 1999, ad effettuare la separazione contabile per ciascun servizio compreso nell'area riservata, per i servizi facenti parte del servizio universale non riservato e per i rimanenti.
 
Art. 11.
Emissione di carte valori postali - Filatelia
1. Nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 32 del vigente codice postale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e degli articoli 212, 213, 214 e 215 del regolamento dei servizi postali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 29 maggio 1982, n. 655, salvo quanto previsto dal regio decreto 7 marzo 1926, n. 401, istitutivo della giunta d'arte, la formulazione dei programmi di emissione di carte valori postali sono di esclusiva competenza del Ministero. La societa' ne cura la distribuzione e la commercializzazione.
2. La societa' collabora alla formulazione del programma annuale di emissione avanzando proposte e trasmettendo al Ministero, entro il 30 settembre del secondo anno precedente quello di emissione, le proposte e le segnalazioni eventualmente pervenute alla societa'. Anche con riferimento al secondo capoverso dell'art. 213 del citato decreto n. 655 del 1982, in nessun caso la societa' puo' assumere con terzi impegni relativi all'emissione di carte valori postali o alla loro realizzazione.
3. Il Ministero, sentito il parere della consulta per la filatelia di cui al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 31 maggio 1983, stabilisce il programma di emissione dandone comunicazione alla societa' entro il 31 dicembre del secondo anno precedente quello di emissione.
4. La societa', ricevuto il programma, indica tempestivamente al Ministero la tiratura ed il valore nominale di ciascun francobollo o di ciascun "intero postale" sulla base delle esigenze derivanti dall'espletamento del servizio postale nonche' dal mercato filatelico.
5. Ogni costo di progettazione e di stampa delle carte valori postali e' a carico della societa'.
6. La societa' si impegna a trasmettere al Ministero entro il mese di aprile di ciascun anno una dettagliata e documentata relazione sull'attivita' svolta nel settore filatelico secondo gli indirizzi generali di politica filatelica indicati dal Ministero e sui risultati conseguiti durante l'anno precedente.
 
Art. 12.
Rapporti internazionali
1. La societa' si impegna ad osservare gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea nonche' gli altri accordi che il Governo italiano stipula con i Governi esteri. Nell'ambito dei rapporti con enti analoghi operanti in altri Paesi competenti in materia di servizi postali e di bancoposta, la societa' e' tenuta al rispetto dei poteri di regolazione e rappresentanza attribuiti al Ministero dalla normativa vigente.
2. La societa' partecipa, per quanto di competenza ed in collaborazione con il Ministero, alle conferenze indette da organizzazioni internazionali competenti in materia per le attivita' di cui all'art. 3 del presente contratto. Ove il Ministero ritenga di delegare la societa' a rappresentarlo nelle conferenze di cui sopra, la societa' deve attenersi alle direttive impartite dal Ministero stesso.
3. Al fine di garantire un'equa ripartizione delle spese di partecipazione all'Unione postale universale (UPU), le parti convengono che le stesse abbiano la seguente articolazione:
a) la spesa di contribuzione obbligatoria, corrispondente alle venticinque unita' contributive dovute dall'Italia, e' a carico del Ministero;
b) ogni altra spesa, comunque inerente alla partecipazione dell'Italia all'attivita' dell'Unione postale universale, quale ad esempio la spesa derivante dall'appartenenza ad un gruppo linguistico, la spesa per l'attivita' di cooperazione, la spesa per la promozione del servizio EMS, la spesa per le manifestazioni di rappresentanza o protocollari, la spesa per l'acquisizione di documentazione UPU, la spesa connessa con i servizi usufruiti durante le riunioni (interpretazione, servizio telefonico, servizio telex e servizio fac-simile) e' a carico della societa';
c) qualora la spesa complessiva di cui al punto b) sia inferiore al 30% dell'ammontare del contributo annuale obbligatorio di cui al punto a), versato dal Ministero, la societa' e' tenuta a corrispondere la differenza;
d) la ripartizione degli oneri fra il Ministero e la societa' viene effettuata appena e' disponibile la documentazione emessa dall'UPU in ordine alle spese relative all'anno solare di riferimento.
 
Art. 13.
F o r o
1. In caso di controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto e' competente il foro di Roma.
 
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