Gazzetta n. 221 del 21 settembre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DECRETO 5 settembre 2000
Modalita' per il ricorso alle anticipazioni di tesoreria da parte dell'INPS e dell'INPDAP per il pagamento delle pensioni.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 12 agosto 1974, n. 370, che prevede che, in difetto delle necessarie disponibilita' di fondi, sono autorizzate anticipazioni di tesoreria per assicurare il pagamento delle pensioni INPS;
Visto l'art. 35, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che consente il ricorso all'anticipazione di tesoreria, ove occorra, anche per il pagamento delle pensioni INPDAP;
Vista la convenzione Poste-Tesoro firmata il 4 agosto 1999 ed approvata il 14 settembre 1999;
Considerato che con le nuove procedure adottate dalle Poste italiane S.p.a. per il pagamento delle pensioni INPS ed INPDAP i predetti enti devono precostituire i fondi necessari sugli appositi conti correnti di tesoreria intestati a Poste - pagamento pensioni e che, di conseguenza, devono essere assicurate a tali enti le risorse sufficienti;
Considerata la delibera CIPE n. 144 del 18 dicembre 1997 che ha trasformato, dal 1o marzo 1998, l'ente Poste italiane in S.p.a.;
Decreta:
Art. 1.
L'INPS e l'INPDAP, per i pagamenti delle pensioni a carico delle varie gestioni pensionistiche effettuati dalle Poste italiane S.p.a, sono tenuti a precostituire, il giorno precedente le scadenze di pagamento delle pensioni, sui conti correnti di tesoreria intestati, rispettivamente, "Poste - pagamento pensioni INPS" e "Poste - pagamento pensioni INPDAP", i fondi occorrenti per far fronte ai pagamenti di ciascuna scadenza.
Per i versamenti ai suddetti conti l'INPS e l'INPDAP, in caso di disavanzo delle gestioni pensionistiche, si avvalgono, temporaneamente, delle disponibilita' delle altre gestioni attive.
 
Art. 2.
In difetto di disponibilita' di fondi sui conti correnti di tesoreria centrale ad essi intestati, l'INPS e l'INPDAP potranno richiedere al Tesoro anticipazioni di tesoreria, senza oneri di interessi, per gli importi necessari alla copertura dei pagamenti delle pensioni.
Le anticipazioni concesse vengono accreditate sui predetti conti correnti di tesoreria centrale.
 
Art. 3.
Le anticipazioni di tesoreria di cui al precedente art. 2, vengono contabilizzate dalla tesoreria centrale in apposite voci istituite, per ciascuno dei due enti, fra i crediti di tesoreria - pagamenti in conto sospesi.
La regolazione di tali anticipazioni avverra', successivamente, a carico del bilancio dello Stato, con mandati informatici intestati al tesoriere centrale.
E' abrogata ogni altra disposizione in contrasto con quanto disciplinato dal presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 settembre 2000
p. Il Ministro: Giarda
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone