Gazzetta n. 222 del 22 settembre 2000 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA |
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LAVORO |
Contratto collettivo quadro per la modifica del ccnq del 2 giugno 1998 relativo alla definizione dei comparti di contrattazione |
|
|
A seguito del parere favorevole espresso in data 20 luglio 2000 dall'Organismo di coordinamento dei Comitati di settore sul testo dell'accordo relativo al contratto collettivo quadro per la modifica del CCNQ del 2 giugno 1998 relativo alla definizione dei comparti di contrattazione nonche' della positiva certificazione della Corte dei Conti, in data 3 agosto 2000 sull'attendibilita' dei costi quantificati per il medesimo accordo e sulla loro compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 9 agosto 2000, alle ore 10,40, presso la sede dell'ARAN ha avuto luogo l'incontro tra: L'ARAN : Nella persona dell'Avv. Guido FANTONI componente del Comitato Direttivo con delega del Presidente Prof. Carlo Dell'Aringa: e le seguenti Confederazioni sindacali: CISL CGIL UIL CONFSAL CISAL RDB CUB Al termine della riunione, avvenuta alle ore 10,50, le parti suddette - preso atto che la riserva sulla ammissione al negoziato della Confederazione USAE e' stata sciolta negativamente - sottoscrivono il presente contratto nel testo seguente: Art. 1 Campo di applicazione e finalita' 1. Il presente contratto ha la finalita' di apportare alcune modifiche al Contratto collettivo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione collettiva stipulato il 2 giugno 1998 per effetto dell'emanazione dei decreti legislativi 30 luglio 1999 nn. 300 e 303, con i conseguenti adeguamenti. |
|
Art. 2 Modifica dei comparti di contrattazione collettiva 1. Al comma 1 dell'art. 2 del CCNQ del 2 giugno 1998 sono aggiunte le due seguenti lettere: I) Comparto del personale dipendente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; L) Comparto del personale dipendente dalla agenzia delle entrate, delle dogane, del territorio e del demanio, denominate "agenzie fiscali". |
|
Art. 3 Comparto del personale dipendente dai Ministeri 1. L'art. 3 del CCNQ del 2 giugno 1998 e' sostituito dal seguente: "Art. 3: Comparto del personale dipendente dai Ministeri" "1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera A), comprende: - il personale dipendente dai Ministeri ( ivi incluso il personale di cui all'art. 25, comma 4 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni) eccetto il personale di cui agli artt. 4 e 5; - il personale in servizio nella provincia di Bolzano di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752." |
|
Art. 4 Comparto del personale dipendente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 1. Dopo l'art. 10 del CCNQ del 2 giugno 1998 e' aggiunto il seguente articolo 10 bis: "Art. 10 bis: Comparto del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri" "1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera I), comprende il personale dipendente dalla presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del dlgs. 30 luglio 1999, n. 303." |
|
Art. 5 Comparto del personale dipendente dalle Agenzie fiscali 1. Dopo l'art. 10 bis del CCNQ del 2 giugno 1998 e' aggiunto il seguente articolo 10 ter: " Articolo 10 ter: Comparto del personale delle Agenzie fiscali" "1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera L), comprende. ai sensi dell'art. 57 del dlgs. 30 luglio 1999, n. 300, il personale dipendente: - dall' agenzia delle entrate; - dall'agenzia delle dogane; - dall'agenzia del territorio; - dall'agenzia del demanio." |
|
Art. 6 (Norma finale e transitoria) 1. I comparti di contrattazione di cui agli articoli 4 e 5 saranno operativi a partire dal quadriennio 2002 - 2005. La verifica della rappresentativita' delle organizzazioni sindacali da ammettere alle trattative nazionali per il rinnovo dei relativi contratti collettivi di lavoro, coincidera' con l'accertamento generale da attuarsi ai sensi e con le modalita' previste dall'art. 47 bis del dlgs 29/1993. 2. Per quanto non modificato dal presente contratto valgono le clausole del CCNQ del 2 giungo 1998. |
|