Gazzetta n. 222 del 22 settembre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 20 aprile 2000
Criteri di ripartizione e utilizzazione delle compensazioni finanziarie operate dai Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese a favore dei comuni italiani di confine, ai sensi dell'art. 5 della legge 26 luglio 1975, n. 386, per gli anni 1998-1999.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l'art. 5 della legge 26 luglio 1975, n. 386, di approvazione ed esecuzione dell'accordo fra l'Italia e la Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani di confine;
Visto l'art. 2 del protocollo del 28 aprile 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 1979, n. 42 - che sostituisce l'art. 31 della convenzione fra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera del 9 marzo 1976 - con il quale e' stato stabilito che il citato accordo rimarra' in vigore sino alla denuncia di uno dei contraenti, da presentarsi con le modalita' e nei termini ivi stabiliti;
Sentite le regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, la provincia autonoma di Bolzano ed i comuni di confine interessati;
Decreta:
I criteri di ripartizione e di utilizzazione delle somme dovute dai Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese a beneficio dei comuni italiani di confine, a titolo di compensazione finanziaria, sono determinati nel modo seguente:
Art. 1.
I presenti criteri di ripartizione si riferiscono alla compensazione finanziaria dovuta per gli anni 1998 e 1999.
 
Art. 2.
Ai fini della rilevazione della situazione del frontalierato esistente in ciascun comune, si assumono i dati rilevati dalle competenti autorita' dei Cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese alla data del 31 agosto del 1998 e 1999. I dati sono acquisiti direttamente dalle autorita' italiane presso quelle svizzere.
 
Art. 3.
La ripartizione delle somme affluite per compensazione finanziaria viene limitata ai comuni il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, nella fascia di 20 km dalla linea di confine con l'Italia dei tre Cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese.
Negli articoli successivi tali comuni saranno, sinteticamente, denominati "Comuni di confine".
 
Art. 4.
La ripartizione relativa agli anni 1998 e 1999 e' operata distintamente sulla base delle rispettive "quote pro-capite", ottenute dividendo l'importo globale della compensazione finanziaria, versata dai tre Cantoni summenzionati e riferita a ciascun anno 1998 e 1999, per il numero complessivo dei lavoratori frontalieri residenti, alla data del 31 agosto di ciascun anno, nei "Comuni di confine" e che abbiano svolto nel corso dell'anno attivita' di lavoro dipendente in uno dei tre Cantoni in questione.
 
Art. 5.
Le somme da ripartire nei singoli anni 1998 e 1999 sono attribuite:
per i comuni facenti parte della regione Piemonte, della regione Valle d'Aosta e della provincia autonoma di Bolzano:
a) alle comunita' montane, in misura pari al prodotto fra la "quota procapite", di cui al precedente art. 4, ed il numero dei frontalieri - i quali abbiano svolto, durante l'anno cui si riferisce la ripartizione, attivita' di lavoro dipendente in uno dei tre cantoni suddetti - risultanti residenti nel corso dello stesso periodo nei "comuni di confine" il cui territorio sia compreso in tutto o in parte nelle comunita' medesime;
b) ai "comuni di confine" in misura analoga a quella di cui al punto precedente, non ricadenti, neanche in parte, nelle comunita' montane;
per i comuni facenti parte della regione Lombardia:
a) ai "comuni di confine" in cui il numero dei frontalieri residenti nel corso di ciascun anno, cui si riferisce la ripartizione, rappresenti almeno il 4% dell'intera popolazione risultante residente nel comune, rispettivamente al 31 agosto 1998 e al 31 agosto 1999. L'entita' delle somme da attribuire e' data per ogni ripartizione dal prodotto fra la detta "quota pro-capite" ed il numero dei frontalieri - lavoratori dipendenti in uno dei tre Cantoni - residenti nel comune nell'anno interessato al riparto;
b) alle comunita' montane, qualora il cennato rapporto sia inferiore al 4% ed il "comune di confine" sia compreso in tutto od in parte nella comunita' montana. Le somme da attribuire sono determinate secondo il procedimento sopra indicato, tenendo conto del solo numero dei frontalieri residenti nei "comuni di confine" con rapporto frontalieri/popolazione inferiore al 4%;
c) alla regione Lombardia, qualora il "comune di confine", con numero di frontalieri inferiori alla detta percentuale, non sia compreso neanche in parte nelle comunita' montane. Anche in questo caso vale quanto e' stato stabilito nella precedente lettera b) in merito alla quantificazione delle somme da attribuire.
 
Art. 6.
Le somme attribuite saranno utilizzate dagli enti assegnatari per la realizzazione, completamento e potenziamento di opere pubbliche di interesse generale volte ad agevolare i lavoratori frontalieri, con preferenza per i settori dell'edilizia abitativa e dei trasporti pubblici. Dette somme, inoltre, potranno essere destinate, nel limite del 10%, al finanziamento di servizi resi ed effettivamente fruiti relativi ad opere pubbliche realizzate con fondi di precedenti erogazioni.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 aprile 2000

Il Ministro delle finanze
Visco p. Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Giarda

Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 2000 Registro n. 4 Finanze, foglio n. 104
 
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