Gazzetta n. 222 del 22 settembre 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |
DECRETO 20 settembre 2000 |
Classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari. |
|
|
IL DIRIGENTE GENERALE del Dipartimento del tesoro - Direzione V Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 2, in base al quale il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, effettua annualmente la "classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie"; Visti i decreti del 23 settembre 1996, del 24 settembre 1997, del 22 settembre 1998 e del 21 settembre 1999 recanti la classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari; Avute presenti le "istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e dall'Ufficio italiano dei cambi nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo; Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999 concernente l'attuazione del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilita' del vertice politico e di quello amministrativo; Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 108/1996 rientra nell'ambito di responsabilita' del vertice amministrativo; Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi; Decreta: Art. 1. 1. Ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari sono individuate, tenuto conto della natura e dell'oggetto, le seguenti categorie omogenee di operazioni: aperture di credito in conto corrente, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, crediti personali, crediti finalizzati all'acquisto rateale, operazioni di factoring, operazioni di leasing, mutui, prestiti contro cessione del quinto dello stipendio, altri finanziamenti a breve e medio/lungo termine. |
| Art. 2. 1. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, nell'ambito delle rispettive competenze, procedono alla rilevazione dei dati avendo riguardo, ove necessario, per le categorie di cui all'art. 1, anche all'importo e alla durata del finanziamento, nonche' alle garanzie e ai beneficiari in ragione del rischio. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 settembre 2000 Il dirigente generale: Lauria |
|
|
|