Gazzetta n. 224 del 25 settembre 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 2000, n. 263
Regolamento recante criteri e modalita' per il trasferimento al Ministero delle finanze degli immobili dell'ex Amministrazione P.T., da assegnare in uso al Ministero delle comunicazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 1o dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, ed in particolare gli articoli 6, comma 1, 7, comma 5, e 12, comma 1, lettera e);
Visti il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 15 gennaio 1997 (pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle comunicazioni n. 3 del 1o marzo 1997) e i decreti del Ministro delle comunicazioni 15 settembre 1997 e 6 agosto 1998 (pubblicati nel Bollettino ufficiale n. 10 del 1o ottobre 1998) e successive modificazioni, recanti l'approvazione degli elenchi dei beni immobili e dei diritti d'uso da destinare a sedi ed uffici centrali e periferici del Ministero delle comunicazioni;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
Visto l'articolo 19 del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166;
Visto l'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249;
Visto l'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Sentito il Ministero delle finanze;
Effettuato il confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 4 maggio 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2000;
Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Immobili da trasferire
1. Vengono trasferiti al Ministero delle finanze i beni immobili ed i diritti d'uso appartenenti all'ex Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni risultanti dagli elenchi allegati al decreto 15 gennaio 1997 del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, al decreto 15 settembre 1997 ed al decreto 6 agosto 1998 e successive modificazioni, del Ministro delle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del decretolegge 1o dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, al fine della loro assegnazione in uso al Ministero delle comunicazioni per l'espletamento della propria attivita' istituzionale.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri",
e' il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di
lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi
sindacali].
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
- Il testo dell'art. 6, comma 1, dell'art. 7, comma 5 e
12, comma 1, lettera e), del decreto-legge 1o dicembre
1993, n. 487, recante: "Trasformazione dell'Amministrazione
delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico
economico e riorganizzazione del Ministero", convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e'
il seguente:
"Art. 6 (Rapporti giuridici). - 1. L'ente e' titolare
dei rapporti attivi e passivi, nonche' dei diritti e dei
beni dell'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni, ivi compresi quelli in corso di
realizzazione e quelli per i quali sono stati emessi ordini
di acquisto, ad eccezione dei beni da destinare a sedi e
uffici del Ministero".
"Art. 7 (Patrimonio).
5. Con decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni, sentito il Ministro delle finanze, sono
individuati i beni da destinare a sedi ed uffici del
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni".
"Art. 12 (Ordinamento del Ministero). - 1. Con decreto
del Presidente della Repubblica, da emanare, ai sensi
dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
previo confronto con le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative, di concerto con i
Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, si
provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:
a)-d) (Omissis);
e) alla definizione dei criteri e delle modalita' per
il trasferimento gratuito dall'Amministrazione delle poste
e delle telecomunicazioni al Ministero delle finanze degli
immobili da assegnare in uso al Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni;
e-bis) alla rideterminazione delle consistenze
numeriche del personale indicate nella tabella A, purche'
senza maggiori oneri, qualora si riscontrino in essa
differenze rispetto alle effettive presenze".
- Il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, reca:
"Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e
sulla contabilita' generale dello Stato".
- Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, reca:
"Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato".
- Il testo dell'art. 19 del regio decreto-legge
23 aprile 1925, n. 520, convertito dalla legge 21 marzo
1926, n. 597, recante "Nuovo ordinamento
dell'Amministrazione postale e telegrafica", e' il
seguente:
"Art. 19. - Il Ministro per le comunicazioni, di
concerto con quello per le finanze, emanera' le norme per
la esecuzione dell'inventario del materiale mobile ed
immobile affidato alla speciale amministrazione delle poste
e dei telegrafi per stabilire la consistenza patrimoniale
dell'azienda. L'inventario sara' successivamente tenuto al
corrente con le variazioni derivanti al patrimonio per
effetto della gestione. Il conto patrimoniale dell'azienda
sara' presentato al Parlamento, in allegato al conto
patrimoniale dello Stato, a cominciare dall'esercizio
finanziario 1926-1927".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo
1995, n. 166, reca: "Regolamento recante riorganizzazione
del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni".
- Il testo dell'art. 1 della legge 31 luglio 1997, n.
249, recante: "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle
telecomunicazioni e radiotelevisivo", e' il seguente:
"Art. 1 (Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni). - 1. E' istituita l'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata
"Autorita' , la quale opera in piena autonomia e con
indipendenza di giudizio e di valutazione.
2. Ferme restando le attribuzioni di cui al
decreto-legge 1o dicembre 1993, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, il
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni assume la
denominazione di "Ministero delle comunicazioni .
3. Sono organi dell'Autorita' il presidente, la
commissione per le infrastrutture e le reti, la commissione
per i servizi e i prodotti e il consiglio. Ciascuna
commissione e' organo collegiale costituito dal presidente
dell'Autorita' e da quattro commissari. Il consiglio e'
costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il
Senato della Repubblica e la Camera dei deputati eleggono
quattro commissari ciascuno, i quali vengono nominati con
decreto del Presidente della Repubblica. Ciascun senatore e
ciascun deputato esprime il voto indicando due nominativi,
uno per la commissione per le infrastrutture e le reti,
l'altro per la commissione per i servizi e i prodotti. In
caso di morte, di dimissioni o di impedimento di un
commissario, la Camera competente procede all'elezione di
un nuovo commissario che resta in carica fino alla scadenza
ordinaria del mandato dei componenti l'Autorita'. Al
commissario che subentri quando mancano meno di tre anni
alla predetta scadenza ordinaria non si applica il divieto
di conferma di cui all'art. 2, comma 8, della legge
14 novembre 1995, n. 481. Il presidente dell'Autorita' e'
nominato con decreto del Presidente della Repubblica su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa
con il Ministro delle comunicazioni. La designazione del
nominativo del presidente dell'Autorita' e' previamente
sottoposta al parere delle competenti commissioni
parlamentari ai sensi dell'art. 2 della legge 14 novembre
1995, n. 481.
4. La commissione parlamentare per l'indirizzo generale
e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi verifica il
rispetto delle norme previste dagli articoli 1 e 4 della
legge 14 aprile 1975, n. 103, dalla legge 25 giugno 1993,
n. 206, e dall'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.
545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
1996, n. 650.
5. Ai componenti dell'Autorita' si applicano le
disposizioni di cui all'art. 2, commi 8, 9, 10 e 11, della
legge 14 novembre 1995, n. 481.
6. Le competenze dell'Autorita' sono cosi' individuate:
a) la commissione per le infrastrutture e le reti
esercita le seguenti funzioni:
1) esprime parere al Ministero delle comunicazioni
sullo schema del piano nazionale di ripartizione delle
frequenze da approvare con decreto del Ministro delle
comunicazioni, sentiti gli organismi di cui al comma 3
dell'art. 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, indicando le
frequenze destinate al servizio di protezione civile, in
particolare per quanto riguarda le organizzazioni di
volontariato e il Corpo nazionale del soccorso alpino;
2) elabora, avvalendosi anche degli organi del
Ministero delle comunicazioni e sentite la concessionaria
pubblica e le associazioni a carattere nazionale dei
titolari di emittenti o reti private nel rispetto del piano
nazionale di ripartizione delle frequenze, i piani di
assegnazione delle frequenze, comprese quelle da assegnare
alle strutture di protezione civile ai sensi dell'art. 11
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in particolare per
quanto riguarda le organizzazioni di volontariato e il
Corpo nazionale del soccorso alpino, e li approva, con
esclusione delle bande attribuite in uso esclusivo al
Ministero della difesa che provvede alle relative
assegnazioni. Per quanto concerne le bande in
compartecipazione con il Ministero della difesa,
l'Autorita' provvede previo coordinamento con il medesimo;
3) definisce, fermo restando quanto previsto
dall'art. 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le
misure di sicurezza delle comunicazioni e promuove
l'intervento degli organi del Ministero delle comunicazioni
per l'eliminazione delle interferenze elettromagnetiche,
anche attraverso la modificazione di impianti, sempreche'
conformi all'equilibrio dei piani di assegnazione;
4) sentito il parere del Ministero delle
comunicazioni e nel rispetto della normativa comunitaria,
determina gli standard per i decodificatori in modo da
favorire la fruibilita' del servizio;
5) cura la tenuta del registro degli operatori di
comunicazione al quale si devono iscrivere in virtu' della
presente legge i soggetti destinatari di concessione ovvero
di autorizzazione in base alla vigente normativa da parte
dell'Autorita' o delle amministrazioni competenti, le
imprese concessionarie di pubblicita' da trasmettere
mediante impianti radiofonici o televisivi o da diffondere
su giornali quotidiani o periodici, le imprese di
produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e
televisivi, nonche' le imprese editrici di giornali
quotidiani, di periodici o riviste e le agenzie di stampa
di carattere nazionale, nonche' le imprese fornitrici di
servizi telematici e di telecomunicazioni ivi compresa
l'editoria elettronica e digitale; nel registro sono
altresi' censite le infrastrutture di diffusione operanti
nel territorio nazionale. L'Autorita' adotta apposito
regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro e
per la definizione dei criteri di individuazione dei
soggetti tenuti all'iscrizione diversi da quelli gia'
iscritti al registro alla data di entrata in vigore della
presente legge;
6) dalla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al numero 5) sono abrogate tutte le disposizioni
concernenti la tenuta e l'organizzazione del Registro
nazionale della stampa e del Registro nazionale delle
imprese radiotelevisive contenute nella legge 5 agosto
1981, n. 416, e successive modificazioni, e nella legge
6 agosto 1990, n. 223, nonche' nei regolamenti di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n.
268, al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio
1983, n. 49, e al decreto del Presidente della Repubblica
27 marzo 1992, n. 255. Gli atti relativi ai registri di cui
al presente numero esistenti presso l'ufficio del Garante
per la radiodiffusione e l'editoria sono trasferiti
all'Autorita' ai fini di quanto previsto dal numero 5);
7) definisce criteri obiettivi e trasparenti, anche
con riferimento alle tariffe massime, per
l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di
telecomunicazione secondo criteri di non discriminazione;
8) regola le relazioni tra gestori e utilizzatori
delle infrastrutture di telecomunicazioni e verifica che i
gestori di infrastrutture di telecomunicazioni garantiscano
i diritti di interconnessione e di accesso alle
infrastrutture ai soggetti che gestiscono reti ovvero
offrono servizi di telecomunicazione; promuove accordi
tecnologici tra gli operatori del settore per evitare la
proliferazione di impianti tecnici di trasmissione sul
territorio;
9) sentite le parti interessate, dirime le
controversie in tema di interconnessione e accesso alle
infrastrutture di telecomunicazione entro novanta giorni
dalla notifica della controversia;
10) riceve periodicamente un'informativa dai
gestori del servizio pubblico di telecomunicazioni sui casi
di interruzione del servizio agli utenti, formulando
eventuali indirizzi sulle modalita' di interruzione. Gli
utenti interessati possono proporre ricorso all'Autorita'
avverso le interruzioni del servizio, nei casi previsti da
un apposito regolamento definito dalla stessa Autorita';
11) individua, in conformita' alla normativa
comunitaria, alle leggi, ai regolamenti e in particolare a
quanto previsto nell'art. 5, comma 5, l'ambito oggettivo e
soggettivo degli eventuali obblighi di servizio universale
e le modalita' di determinazione e ripartizione del
relativo costo, e ne propone le eventuali modificazioni;
12) promuove l'interconnessione dei sistemi
nazionali di telecomunicazione con quelli di altri Paesi;
13) determina, sentiti i soggetti interessati che
ne facciano richiesta, i criteri di definizione dei piani
di numerazione nazionale delle reti e dei servizi di
telecomunicazione, basati su criteri di obiettivita',
trasparenza, non discriminazione, equita' e tempestivita';
14) interviene nelle controversie tra l'ente
gestore del servizio di telecomunicazioni e gli utenti
privati;
15) vigila sui tetti di radiofrequenze compatibili
con la salute umana e verifica che tali tetti, anche per
effetto congiunto di piu' emissioni elettromagnetiche, non
vengano superati. Il rispetto di tali indici rappresenta
condizione obbligatoria per le licenze o le concessioni
all'installazione di apparati con emissioni
elettromagnetiche. Il Ministero dell'ambiente, d'intesa con
il Ministero della sanita' e con il Ministero delle
comunicazioni, sentiti l'Istituto superiore di sanita' e
l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA),
fissa entro sessanta giorni i tetti di cui al presente
numero, tenendo conto anche delle norme comunitarie;
b) la commissione per i servizi e i prodotti:
1) vigila sulla conformita' alle prescrizioni della
legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da
ciascun operatore destinatario di concessione ovvero di
autorizzazione in base alla vigente normativa promuovendo
l'integrazione delle tecnologie e dell'offerta di servizi
di telecomunicazioni;
2) emana direttive concernenti i livelli generali
di qualita' dei servizi e per l'adozione, da parte di
ciascun gestore, di una carta del servizio recante
l'indicazione di standard minimi per ogni comparto di
attivita';
3) vigila sulle modalita' di distribuzione dei
servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicita' in qualunque
forma diffusa, fatte salve le competenze attribuite dalla
legge a diverse autorita', e puo' emanare regolamenti, nel
rispetto delle norme dell'Unione europea, per la disciplina
delle relazioni tra gestori di reti fisse e mobili e
operatori che svolgono attivita' di rivendita di servizi di
telecomunicazioni;
4) assicura il rispetto dei periodi minimi che
debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere
audiovisive da parte dei diversi servizi a partire dalla
data di edizione di ciascuna opera, in osservanza della
normativa vigente, tenuto conto anche di eventuali diversi
accordi tra produttori;
5) in materia di pubblicita' sotto qualsiasi forma
e di televendite, emana i regolamenti attuativi delle
disposizioni di legge e regola l'interazione organizzata
tra il fornitore del prodotto o servizio o il gestore di
rete e l'utente, che comporti acquisizione di informazioni
dall'utente, nonche' l'utilizzazione delle informazioni
relative agli utenti;
6) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo
delle norme in materia di tutela dei minori anche tenendo
conto dei codici di autoregolamentazione relativi al
rapporto tra televisione e minori e degli indirizzi della
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi;
7) vigila sul rispetto della tutela delle minoranze
linguistiche riconosciute nell'ambito del settore delle
comunicazioni di massa;
8) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo
delle norme in materia di diritto di rettifica;
9) garantisce l'applicazione delle disposizioni
vigenti sulla propaganda, sulla pubblicita' e
sull'informazione politica nonche' l'osservanza delle norme
in materia di equita' di trattamento e di parita' di
accesso nelle pubblicazioni e nella trasmissione di
informazioni e di propaganda elettorale ed emana le norme
di attuazione;
10) propone al Ministero delle comunicazioni lo
schema della convenzione annessa alla concessione del
servizio pubblico radiotelevisivo e verifica l'attuazione
degli obblighi previsti nella suddetta convenzione e in
tutte le altre che vengono stipulate tra concessionaria del
servizio pubblico e amministrazioni pubbliche. La
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi esprime parere
obbligatorio entro trenta giorni sullo schema di
convenzione e sul contratto di servizio con la
concessionaria del servizio pubblico; inoltre, vigila in
ordine all'attuazione delle finalita' del predetto servizio
pubblico;
11) cura le rilevazioni degli indici di ascolto e
di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione; vigila
sulla correttezza delle indagini sugli indici di ascolto e
di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione rilevati
da altri soggetti, effettuando verifiche sulla congruita'
delle metodologie utilizzate e riscontri sulla veridicita'
dei dati pubblicati, nonche' sui monitoraggi delle
trasmissioni televisive e sull'operato delle imprese che
svolgono le indagini; la manipolazione dei dati tramite
metodologie consapevolmente errate ovvero tramite la
consapevole utilizzazione di dati falsi e' punita ai sensi
dell'art. 476, primo comma, del codice penale; laddove la
rilevazione degli indici di ascolto non risponda a criteri
universalistici del campionamento rispetto alla popolazione
o ai mezzi interessati, l'Autorita' puo' provvedere ad
effettuare le rilevazioni necessarie;
12) verifica che la pubblicazione e la diffusione
dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa siano
effettuate rispettando i criteri contenuti nell'apposito
regolamento che essa stessa provvede ad emanare;
13) effettua il monitoraggio delle trasmissioni
radiotelevisive;
14) applica le sanzioni previste dall'art. 31 della
legge 6 agosto 1990, n. 223;
15) favorisce l'integrazione delle tecnologie e
dell'offerta di servizi di comunicazioni;
c) il consiglio:
1) segnala al Governo l'opportunita' di interventi,
anche legislativi, in relazione alle innovazioni
tecnologiche ed all'evoluzione, sul piano interno ed
internazionale, del settore delle comunicazioni;
2) garantisce l'applicazione delle norme
legislative sull'accesso ai mezzi e alle infrastrutture di
comunicazione, anche attraverso la predisposizione di
specifici regolamenti;
3) promuove ricerche e studi in materia di
innovazione tecnologica e di sviluppo nel settore delle
comunicazioni e dei servizi multimediali, anche avvalendosi
dell'Istituto superiore delle poste e delle
telecomunicazioni, che viene riordinato in "Istituto
superiore delle comunicazioni e delle tecnologie
dell'informazione , ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera
b), del decreto-legge 1o dicembre 1993, n. 487, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;
4) adotta i regolamenti di cui al comma 9 e i
provvedimenti di cui ai commi 11 e 12;
5) adotta le disposizioni attuative del regolamento
di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre
1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 dicembre 1996, n. 650, sui criteri e sulle modalita' per
il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni e per la
determinazione dei relativi contributi, nonche' il
regolamento sui criteri e sulle modalita' di rilascio delle
concessioni e delle autorizzazioni in materia
radiotelevisiva e per la determinazione dei relativi canoni
e contributi;
6) propone al Ministero delle comunicazioni i
disciplinari per il rilascio delle concessioni e delle
autorizzazioni in materia radiotelevisiva sulla base dei
regolamenti approvati dallo stesso consiglio;
7) verifica i bilanci ed i dati relativi alle
attivita' ed alla proprieta' dei soggetti autorizzati o
concessionari del servizio radiotelevisivo, secondo
modalita' stabilite con regolamento;
8) accerta la effettiva sussistenza di posizioni
dominanti nel settore radiotelevisivo e comunque vietate ai
sensi della presente legge e adotta i conseguenti
provvedimenti;
9) assume le funzioni e le competenze assegnate al
Garante per la radiodiffusione e l'editoria, escluse le
funzioni in precedenza assegnate al Garante ai sensi del
comma 1 dell'art. 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
che e' abrogato;
10) accerta la mancata osservanza, da parte della
societa' concessionaria del servizio radiotelevisivo
pubblico, degli indirizzi formulati dalla Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi ai sensi degli articoli 1 e 4 della
legge 14 aprile 1975, n. 103, e richiede alla
concessionaria stessa l'attivazione dei procedimenti
disciplinari previsti dai contratti di lavoro nei confronti
dei dirigenti responsabili;
11) esprime, entro trenta giorni dal ricevimento
della relativa documentazione, parere obbligatorio sui
provvedimenti, riguardanti operatori del settore delle
comunicazioni, predisposti dall'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato in applicazione degli articoli 2,
3, 4 e 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287; decorso tale
termine i provvedimenti sono adottati anche in mancanza di
detto parere;
12) entro il 30 giugno di ogni anno presenta al
Presidente del Consiglio dei Ministri per la trasmissione
al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta
dall'Autorita' e sui programmi di lavoro; la relazione
contiene, fra l'altro, dati e rendiconti relativi ai
settori di competenza, in particolare per quanto attiene
allo sviluppo tecnologico, alle risorse, ai redditi e ai
capitali, alla diffusione potenziale ed effettiva, agli
ascolti e alle letture rilevate, alla pluralita' delle
opinioni presenti nel sistema informativo, alle
partecipazioni incrociate tra radio, televisione, stampa
quotidiana, stampa periodica e altri mezzi di comunicazione
a livello nazionale e comunitario;
13) autorizza i trasferimenti di proprieta' delle
societa' che esercitano l'attivita' radiotelevisiva
previsti dalla legge;
14) esercita tutte le altre funzioni e poteri
previsti nella legge 14 novembre 1995, n. 481, nonche'
tutte le altre funzioni dell'Autorita' non espressamente
attribuite alla commissione per le infrastrutture e le reti
e alla commissione per i servizi e i prodotti.
7. Le competenze indicate al comma 6 possono essere
ridistribuite con il regolamento di organizzazione
dell'Autorita' di cui al comma 9.
8. La separazione contabile e amministrativa, cui sono
tenute le imprese operanti nel settore destinatarie di
concessioni o autorizzazioni, deve consentire
l'evidenziazione dei corrispettivi per l'accesso e
l'interconnessione alle infrastrutture di
telecomunicazione, l'evidenziazione degli oneri relativi al
servizio universale e quella dell'attivita' di
installazione e gestione delle infrastrutture separata da
quella di fornitura del servizio e la verifica
dell'insussistenza di sussidi incrociati e di pratiche
discriminatorie. La separazione contabile deve essere
attuata nel termine previsto dal regolamento di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.
545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
1996, n. 650. Le imprese operanti nel settore delle
telecomunicazioni pubblicano entro due mesi
dall'approvazione del bilancio un documento riassuntivo dei
dati di bilancio, con l'evidenziazione degli elementi di
cui al presente comma.
9. L'Autorita', entro novanta giorni dal primo
insediamento, adotta un regolamento concernente
l'organizzazione e il funzionamento, i bilanci, i
rendiconti e la gestione delle spese, anche in deroga alle
disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato,
nonche' il trattamento giuridico ed economico del personale
addetto, sulla base della disciplina contenuta nella legge
14 novembre 1995, n. 481, prevedendo le modalita' di
svolgimento dei concorsi e le procedure per l'immissione
nel ruolo del personale assunto con contratto a tempo
determinato ai sensi del comma 18. L'Autorita' provvede
all'autonoma gestione delle spese per il proprio
funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo
nel bilancio dello Stato ed iscritto in apposito capitolo
dello stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro. L'Autorita' adotta regolamenti sulle modalita'
operative e comportamentali del personale, dei dirigenti e
dei componenti della Autorita' attraverso l'emanazione di
un documento denominato Codice etico dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni. Tutte le delibere ed i
regolamenti di cui al presente comma sono adottati
dall'Autorita' con il voto favorevole della maggioranza
assoluta dei suoi componenti.
10. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici
o privati, nonche' i portatori di interessi diffusi
costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare
un pregiudizio dal provvedimento, hanno facolta' di
denunziare violazioni di norme di competenza dell'Autorita'
e di intervenire nei procedimenti.
11. L'Autorita' disciplina con propri provvedimenti le
modalita' per la soluzione non giurisdizionale delle
controversie che possono insorgere fra utenti o categorie
di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di
licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di
licenze tra loro. Per le predette controversie, individuate
con provvedimenti dell'Autorita', non puo' proporsi ricorso
in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito
un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare
entro tenta giorni dalla proposizione dell'istanza
all'Autorita'. A tal fine, i termini per agire in sede
giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine
per la conclusione del procedimento di conciliazione.
12. I provvedimenti dell'Autorita' definiscono le
procedure relative ai criteri minimi adottati dalle
istituzioni dell'Unione europea per la regolamentazione
delle procedure non giurisdizionali a tutela dei
consumatori e degli utenti. I criteri individuati
dall'Autorita' nella definizione delle predette procedure
costituiscono principi per la definizione delle
controversie che le parti concordino di deferire
ad arbitri.
13. L'Autorita' si avvale degli organi del Ministero
delle comunicazioni e degli organi del Ministero
dell'interno per la sicurezza e la regolarita' dei servizi
di telecomunicazioni nonche' degli organi e delle
istituzioni di cui puo' attualmente avvalersi, secondo le
norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e
l'editoria. Riconoscendo le esigenze di decentramento sul
territorio al fine di assicurare le necessarie funzioni di
governo, di garanzia e di controllo in tema di
comunicazione, sono funzionalmente organi dell'Autorita' i
comitati regionali per le comunicazioni, che possono
istituirsi con leggi regionali entro sei mesi
dall'insediamento, ai quali sono altresi' attribuite le
competenze attualmente svolte dai comitati regionali
radiotelevisivi. L'Autorita', d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, individua gli
indirizzi generali relativi ai requisiti richiesti ai
componenti, ai criteri di incompatibilita' degli stessi, ai
modi organizzativi e di finanziamento dei comitati. Entro
il termine di cui al secondo periodo e in caso di
inadempienza le funzioni dei comitati regionali per le
comunicazioni sono assicurate dai comitati regionali
radiotelevisivi operanti. L'Autorita' d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
adotta un regolamento per definire le materie di sua
competenza che possono essere delegate ai comitati
regionali per le comunicazioni. Nell'esplicazione delle
funzioni l'Autorita' puo' richiedere la consulenza di
soggetti o organismi di riconosciuta indipendenza e
competenza. Le comunicazioni dirette all'Autorita' sono
esenti da bollo. L'Autorita' si coordina con i preposti
organi dei Ministeri della difesa e dell'interno per gli
aspetti di comune interesse.
14. Il reclutamento del personale di ruolo dei comitati
regionali per le comunicazioni avviene prioritariamente
mediante le procedure di mobilita' previste dall'art. 4,
comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995,
n. 273, per il personale in ruolo del Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni che, alla data di entrata in
vigore della presente legge, risulti applicato al relativo
ispettorato territoriale. Analoga priorita' e' riconosciuta
al personale in posizione di comando dall'Ente poste
italiane presso gli stessi ispettorati territoriali, nei
limiti della dotazione organica del Ministero, stabilita
dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 540, i cui effetti
sono stati fatti salvi dalla legge 23 dicembre 1996, n.
650.
15. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro del
tesoro, sono determinati le strutture, il personale ed i
mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle
telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del
personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti
iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero,
rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il
Ministro delle comunicazioni e con il Ministro del tesoro,
sono determinati le strutture, il personale e i mezzi della
Guardia di finanza per i compiti d'istituto nello specifico
settore della radiodiffusione e dell'editoria.
16. L'Autorita' collabora anche mediante scambi ed
informazioni con le Autorita' e le amministrazioni
competenti degli Stati esteri al fine di agevolare le
rispettive funzioni.
17. E' istituito il ruolo organico del personale
dipendente dell'Autorita' nel limite di duecentosessanta
unita'. Alla definitiva determinazione della pianta
organica si procede con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle
comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro e con
il Ministro per la funzione pubblica, su parere conforme
dell'Autorita', in base alla rilevazione dei carichi di
lavoro, anche mediante il ricorso alle procedure di
mobilita' previste dalla normativa vigente e
compatibilmente con gli stanziamenti ordinari di bilancio
previsti per il funzionamento dell'Autorita'.
18. L'Autorita', in aggiunta al personale di ruolo,
puo' assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo
determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato,
in numero non superiore a sessanta unita', con le modalita'
previste dall'art. 2, comma 30, della legge 14 novembre
1995, n. 481.
19. L'Autorita' puo' avvalersi, per motivate esigenze,
di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni
pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di
fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'art. 13
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, e successive modificazioni, in numero non
superiore, complessivamente, a trenta unita' e per non
oltre il 20 per cento delle qualifiche dirigenziali,
lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di
ruolo. Al personale di cui al presente comma e' corrisposta
l'indennita' prevista dall'art. 41 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231.
20. In sede di prima attuazione della presente legge
l'Autorita' puo' provvedere al reclutamento del personale
di ruolo, nella misura massima del 50 per cento dei posti
disponibili nella pianta organica, mediante apposita
selezione proporzionalmente alle funzioni ed alle
competenze trasferite nell'ambito del personale dipendente
dal Ministero delle comunicazioni e dall'Ufficio del
Garante per la radiodiffusione e l'editoria purche' in
possesso delle competenze e dei requisiti di
professionalita' ed esperienza richiesti per l'espletamento
delle singole funzioni.
21. All'Autorita' si applicano le disposizioni di cui
all'art. 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, non
derogate dalle disposizioni della presente legge. Le
disposizioni del comma 9, limitatamente alla deroga alle
norme sulla contabilita' generale dello Stato, nonche' dei
commi 16 e 19 del presente articolo si applicano anche alle
altre Autorita' istituite dalla legge 14 novembre 1995, n.
481, senza oneri a carico dello Stato.
22. Con effetto dalla data di entrata in vigore del
regolamento di organizzazione previsto dal comma 9 del
presente articolo, sono abrogati i commi 1, 2, 3, 4, 5, 12
e 13 dell'art. 6 della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonche'
il secondo comma dell'art. 8 della legge 5 agosto 1981, n.
416. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle
norme di cui ai commi 11 e 12 del presente articolo sono
abrogati i commi 7 e 8 dell'art. 6 della legge 6 agosto
1990, n. 223. E' abrogata altresi' ogni norma incompatibile
con le disposizioni della presente legge. Dalla data del
suo insediamento l'Autorita' subentra nei procedimenti
amministrativi e giurisdizionali e nella titolarita' dei
rapporti attivi e passivi facenti capo al Garante per la
radiodiffusione e l'editoria.
23. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle
comunicazioni, sono emanati uno o piu' regolamenti, ai
sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, per individuare le competenze trasferite, coordinare
le funzioni dell'Autorita' con quelle delle pubbliche
amministrazioni interessate dal trasferimento di
competenze, riorganizzare o sopprimere gli uffici di dette
amministrazioni e rivedere le relative piante organiche. A
decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti
sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari
che disciplinano gli uffici soppressi o riorganizzati,
indicate nei regolamenti stessi.
24. Presso il Ministero delle comunicazioni e'
istituito un Forum permanente per le comunicazioni composto
oltre che da rappresentanti dello stesso Ministero da
esperti di riconosciuta competenza e da operatori del
settore. Il Forum per le comunicazioni ha compiti di studio
e di proposta nel settore della multimedialita' e delle
nuove tecnologie della comunicazione. L'istituzione del
Forum non comporta oneri finanziari aggiuntivi per lo
Stato.
25. Fino all'entrata in funzione dell'Autorita' il
Ministero delle comunicazioni svolge le funzioni attribuite
all'Autorita' dalla presente legge, salvo quelle attribuite
al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, anche ai
fini di quanto previsto dall'art. 1-bis del decreto-legge
31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
26. I ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorita'
rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo. La competenza di primo grado e' attribuita
in via esclusiva ed inderogabile al tribunale
amministrativo regionale del Lazio.
27. Il tribunale amministrativo regionale del Lazio,
chiamato a pronunciarsi sulla domanda di sospensione di
provvedimenti dell'Autorita', puo' definire immediatamente
il giudizio nel merito, con motivazione in forma
abbreviata. Le medesime disposizioni si applicano davanti
al Consiglio di Stato in caso di domanda di sospensione
della sentenza appellata. Tutti i termini processuali sono
ridotti della meta' ed il dispositivo della sentenza e'
pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza con
deposito in cancelleria. Nel caso di concessione del
provvedimento cautelare, l'udienza di discussione del
merito della causa deve essere celebrata entro sessanta
giorni. Con la sentenza che definisce il giudizio
amministrativo il giudice pronuncia specificamente sulle
spese del processo cautelare. Le parti interessate hanno
facolta' di proporre appello contro la sentenza pronunciata
dal tribunale amministrativo regionale del Lazio subito
dopo la pubblicazione del dispositivo, con riserva dei
motivi, che dovranno essere proposti entro trenta giorni
dalla notificazione della sentenza. Anche in caso di
appello immediato si applica l'art. 33 della legge
6 dicembre 1971, n. 1034.
28. E' istituito presso l'Autorita' un Consiglio
nazionale degli utenti, composto da esperti designati dalle
associazioni rappresentative delle varie categorie degli
utenti dei servizi di telecomunicazioni e radiotelevisivi
fra persone particolarmente qualificate in campo giuridico,
sociologico, psicologico, pedagogico, educativo e
mass-mediale, che si sono distinte nella affermazione dei
diritti e della dignita' della persona o delle particolari
esigenze di tutela dei minori. Il Consiglio nazionale degli
utenti esprime pareri e formula proposte all'Autorita', al
Parlamento e al Governo e a tutti gli organismi pubblici e
privati, che hanno competenza in materia audiovisiva o
svolgono attivita' in questi settori su tutte le questioni
concernenti la salvaguardia dei diritti e le legittime
esigenze dei cittadini, quali soggetti attivi del processo
comunicativo, promuovendo altresi' iniziative di confronto
e di dibattito su detti temi. Con proprio regolamento
l'Autorita' detta i criteri per la designazione,
l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio nazionale
degli utenti e fissa il numero dei suoi componenti, il
quale non deve essere superiore a undici. I pareri e le
proposte che attengono alla tutela dei diritti di cui
all'art. 1, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675,
sono trasmessi al Garante per la protezione dei dati
personali.
29. I soggetti che nelle comunicazioni richieste
dall'Autorita' espongono dati contabili o fatti concernenti
l'esercizio della propria attivita' non rispondenti al
vero, sono puniti con le pene previste dall'art. 2621 del
codice civile.
30. I soggetti che non provvedono, nei termini e con le
modalita' prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei
dati e delle notizie richiesti dall'Autorita' sono puniti
con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un
milione a lire duecento milioni irrogata dalla stessa
Autorita'.
31. I soggetti che non ottemperano agli ordini e alle
diffide dell'Autorita', impartiti ai sensi della presente
legge, sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire venti milioni a lire cinquecento
milioni. Se l'inottemperanza riguarda provvedimenti
adottati in ordine alla violazione delle norme sulle
posizioni dominanti, si applica a ciascun soggetto
interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non
inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del
fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo
esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della
contestazione. Le sanzioni amministrative pecuniarie
previste dal presente comma sono irrogate dall'Autorita'.
32. Nei casi previsti dai commi 29, 30 e 31, se la
violazione e' di particolare gravita' o reiterata, puo'
essere disposta nei confronti del titolare di licenza o
autorizzazione o concessione anche la sospensione
dell'attivita', per un periodo non superiore ai sei mesi,
ovvero la revoca".
- Si riporta il testo dell'art. 40, comma 3, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica
per la stabilizzazione e lo sviluppo):
"3. I conservatori dei registri immobiliari trascrivono
a favore della societa' Poste italiane S.p.a. la
titolarita' dei beni di cui risulti accertata la proprieta'
da parte dell'ex Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni, in base all'art. 6, comma 1, del
decreto-legge 1o dicembre 1993, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71,
individuati nel rendiconto approvato con legge 23 settembre
1994, n. 555. La trascrizione e' effettuata sulla base
delle segnalazioni predisposte dalla societa' Poste
italiane S.p.a. contenenti gli elementi identificativi dei
singoli beni".
Note all'art. 1:
- Per il decreto 15 gennaio 1997 del Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni, il decreto 15 settembre
1997 ed il decreto 6 agosto 1998 e successive
modificazioni, del Ministro delle comunicazioni, vedasi
nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 7, comma 5, del decreto-legge
1o dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, vedasi nelle note alle
premesse.



 
Art. 2.
Ufficio individuato per la consegna
1. Le operazioni relative alla consegna degli immobili di cui all'articolo 1 ai competenti uffici del demanio dello Stato sono effettuate per il Ministero delle comunicazioni dal funzionario incaricato dal direttore generale per gli affari generali e per il personale in contraddittorio con il funzionario incaricato dal Ministero delle finanze e devono risultare dai verbali di consegna di cui all'articolo 3.
2. Anteriormente alle operazioni di consegna, al fine di consentire la corretta individuazione dei beni da trasferire, gli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni effettuano una nuova ricognizione dei beni e dei diritti d'uso di cui risultano destinatari, nonche' un'ulteriore verifica degli estremi catastali presso i competenti uffici finanziari.
3. Le risultanze di tali aggiornamenti sono annotati nei relativi verbali di consegna.
 
Art. 3.
Verbali di consegna
1. I verbali di consegna sono redatti secondo lo schema allegato, che fa parte integrante del presente regolamento, e devono contenere ogni notizia idonea ad individuare i beni che non risultino accatastati.
2. I verbali, corredati, ove possibile, di planimetrie e dei relativi certificati catastali, sono redatti in duplice esemplare uno per ciascuna delle parti interessate.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 27 luglio 2000

CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Cardinale, Ministro delle comunicazioni
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2000
Atti di Governo, registro n. 121, foglio n. 8
 
Allegato A

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
(1). . . . . . . . . . . . . . . . .
Verbale di consegna
L'anno . . . . . . . . addi' . . . . . del mese di . . . . . fra il (2) sig. . . . . . . . . . . in rappresentanza del Ministero delle comunicazioni ed il (3) sig. ....................................... in rappresentanza del Ministero delle finanze si e' proceduto alla consegna degli immobili qui di seguito descritti, gia' individuati con i decreti ministeriali 15 gennaio 1997, 15 settembre 1997 e 6 agosto 1998 e successive modificazioni, ed aggiornati negli elementi sia descrittivi che identificativi sulla scorta delle risultanze delle verifiche effettuate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del regolamento.

=====================================================================
SEDI SCHEDA TECNICA PARTITA CATASTALE (Città ed indirizzo) (Descrizione immobile (N.ro - foglio - mappale
e diritto d'uso) - intestazione) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Si allegano:
a) . . . . . . . . . . . (certificati catastali);
b) . . . . . . . . . . . (planimetrie);
c) . . . . . . . . . . . (varie ed eventuali).
Osservazioni (4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
Letto, confermato e sottoscritto: per il Ministero delle comunicazioni . . . . . . . . . . . . . . . per il Ministero delle finanze . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
(1) Organo competente alla consegna.
(2) Indicare nome, cognome e qualifica del funzionario incaricato.
(3) Indicare nome, cognome e qualifica del funzionario incaricato.
(4) Evidenziare eventuali, particolari situazioni.
 
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