Gazzetta n. 224 del 25 settembre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 26 giugno 2000
Rideterminazione, per l'anno accademico 1999-2000, del fabbisogno di medici specialisti per talune tipologie di scuole di specializzazione universitaria.

IL MINISTRO DELLA SANITA'
di concerto con
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
e
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 e, in particolare, l'art. 2, comma 2, che affida al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica il compito di determinare il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione in medicina e chirurgia, ai sensi degli articoli 2 e 8 del decreto legislativo n. 257/1991;
Visto il decreto in data 31 ottobre 1991 del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanita' e visti i successivi decreti con i quali e' stato formato ed aggiornato l'elenco di tali specializzazioni;
Visto il decreto 17 dicembre 1997 del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanita', con il quale sono stati fissati i requisiti d'idoneita' delle strutture ove si svolge la formazione specialistica;
Visto il decreto 22 luglio 1998 del Ministero della sanita', di concerto con il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con il quale e' stato determinato il fabbisogno annuo di medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione per il triennio accademico 1997/1998 - 1999/2000;
Vista la nota in data 17 gennaio 2000, con la quale il Ministro della sanita' ha fissato in 5.619 il numero complessivo delle borse di studio da assegnare nell'anno accademico 1999/2000 e ne ha al contempo definito la ripartizione pr ciascuna tipologia di scuola di specializzazione;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, concernente l'attuazione della direttiva 93/16/CEE del consiglio del 5 aprile 1993 ed in particolare l'art. 46, comma 2, come modificato dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517;
Visto il decreto ministeriale 1o febbraio 2000, con il quale il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ha provveduto ad assegnare alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia attivate presso gli atenei, per l'anno accademico 1999/2000, le borse di studio, ai sensi dell'art. 2, del predetto decreto legislativo n. 257/1991;
Viste le richieste formulate dagli atenei ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 257/1991, per l'attivazione di ulteriori posti mediante risorse finanziarie acquisite nei propri bilanci, nonche' le richieste per l'ammissione presso le scuole di specializzazione di medici operanti nelle strutture convenzionate;
Ravvisata la necessita' di assecondare per il corrente anno accademico, le indicate richieste nelle more del perfezionamento dei provvedimenti attuativi delle disposizioni recate dagli articoli 35, 37 e 46 del predetto decreto legislativo n. 368/1999;
Tenuto conto che, sulla base dell'analisi in corso, il fabbisogno formativo dei medici specialisti per il prossimo triennio di programmazione da definire con il provvedimento di cui all'art. 35 del predetto decreto legislativo n. 368/1999, potrebbe non essere interamente soddisfatto in relazione alla copertura finanziaria dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei contratti di formazione/lavoro previsti dal medesimo decreto legislativo;
Tenuto altresi' conto che l'attivazione dei predetti posti di specializzazione richiesti dagli atenei non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato, restando questi a totale carico degli enti pubblici e privati finanziatori;
Preso atto della compatibilita' dell'attivazione di posti in questione con le risorse strutturali e di personale messi a disposizione degli atenei in via diretta e/o convenzionale;
Ritenuta pertanto la necessita' di modificare, per il corrente anno accademico 1999/2000, il fabbisogno dei medici specialisti da formare per talune tipologie di scuole di specializzazione di cui all'art. 1, del decreto legislativo n. 257/1991,
Decreta:
Art. 1.
1. Per le motivazioni di cui alle premesse, per l'anno accademico 1999/2000, il fabbisogno dei medici specialisti da formare nelle sottoelencate tipologie di scuole di specializzazione universitarie e' cosi' rideterminato:
Fabbisogno
formativo
TIPOLOGIA A.A. 1999/2000

Allergologia ed immunologia clinica 44 Anatomia patologica 80 Anestesia e rianimazione 638 Cardiochirugia 52 Cardiologia 258 Chirurgia dell'apparato digerente 35 Chirurgia generale 319 Chirurgia plastica e ricostruttiva 53 Chirurgia vascolare 51 Dermatologia e venereologia 101 Ematologia 78 Endocrinologia e malattie del ricambio 92 Farmacologia 21 Gastroenterologia 104 Genetica medica 29 Ginecologia ed ostetricia 281 Malattie dell'apparato respiratorio 88 Malattie infettive 89 Medicina del lavoro 181 Medicina dello sport 70 Medicina fisica e riabilitazione 160 Medicina interna 319 Medicina legale 114 Nefrologia 97 Neurochirurgia 51 Neurologia 164 Oncologia 137 Pediatria 293 Psichiatria 262 Radiodiagnostica 262 Radioterapia 67 Reumatologia 50

Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 giugno 2000
Il Ministro della sanita'
Veronesi
Il Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica
Zecchino
p. Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Solaroli

Registrato alla Corte dei conti il 1o settembre 2000 Registro n. 2 Sanita', foglio 113
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone