Gazzetta n. 226 del 27 settembre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 18 settembre 2000
Disciplina dell'attivita' di pesca dei molluschi bivalvi con l'uso della draga idraulica nel compartimento marittimo di Monfalcone.

IL DIRETTORE GENERALE
della Direzione generale della pesca
e dell'acquacoltura

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale;
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche, con il quale e' stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge;
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 24 febbraio 1982;
Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 1995, concernente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi tra imprese di pesca autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi;
Visto il decreto ministeriale 15 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 1997, con il quale si affida al consorzio di Monfalcone la gestione della pesca dei molluschi bivalvi;
Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998, recante disciplina della pesca dei molluschi bivalvi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 4 agosto 1998;
Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998, recante adozione del piano vongole in attuazione della legge 21 maggio 1998, n. 164, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 1998;
Visto il decreto ministeriale 1 dicembre 1998, n. 515, con il quale si adotta il regolamento recante disciplina dell'attivita' dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 29 marzo 1999 ed in particolare l'art. 2, comma 3 del decreto stesso;
Vista la nota con la quale il consorzio di gestione dei molluschi bivalvi di Monfalcone ha proposto le misure di gestione delle attivita' del consorzio stesso, come stabilito con l'art. 2 del decreto ministeriale 1 dicembre 1998, n. 515;
Decreta:
Art. 1.
1. Nel compartimento marittimo di Monfalcone, nell'esercizio dell'attivita' di pesca dei molluschi bivalvi, si applicano le misure di gestione di cui al presente decreto.
2. Il consorzio, con proprio regolamento interno, fissa quale obiettivo fondamentale la scelta della risorsa da catturare. Le risorse principali sono: cannolicchi, fasolari e vongole. Le vongole ed i fasolari costituiscono i due mestieri primari, la pesca dei cannolicchi sara' attivita' riservata alla categoria che nel tempo avra' problemi di risorsa o problemi a vario titolo considerati significativi dal consorzio.
3. La scelta della risorsa principale da catturare comporta, per i titolari della licenza, la diretta responsabilita' di gestione della risorsa stessa, mediante l'adozione di sistemi di cattura e metodi di conservazione che non creino squilibri tra le risorse stesse.
 
Art. 2.
Gestione programmata dei banchi naturali
Ai fini di una razionale gestione delle risorse principali e/o facoltative presenti nelle acque del compartimento, il consorzio puo' prevedere la delimitazione di aree finalizzate al ripopolamento in cui l'attivita' di pesca viene preclusa in periodi definiti dal direttivo, sentiti i pareri degli organi scientifici e le categorie interessate.
 
Art. 3.
Scelta dei mestieri
1. La cattura delle vongole, o la cattura dei fasolari, costituiscono, per definizione, mestiere di pesca; la scelta del mestiere viene regolamentata dal decreto ministeriale 17 dicembre 1999 e dal decreto ministeriale 27 gennaio 2000.
2. La pesca dei cannolicchi viene considerata attivita' limitata alla categoria di pesca che per motivi di risorsa, commerciali o altri motivi reputati significativi dal consorzio, risulti in crisi. La quantificazione della risorsa, per definire lo stato di crisi della categoria, avverra' tramite monitoraggi stagionali effettuati da istituto scientifico.
3. Considerato l'attuale stato di crisi della risorsa vongola, attestato dai risultati della campagna di monitoraggio effettuata nell'estate 2000 dall'Agriteco, istituto scientifico scelto dal consorzio, la pesca dei cannolicchi viene considerata, per la campagna ottobre 2000 - marzo 2001, attivita' esclusiva delle imprese di pesca che hanno scelto la cattura delle vongole.
 
Art. 4.
Fermo di pesca settimanale
1. Nel periodo compreso dal 1 aprile al 30 settembre (periodo estivo), e' previsto il fermo dell'attivita' di pesca nei giorni di mercoledi', sabato, domenica e festivi.
2. Nel periodo compreso dal 1 ottobre al 31 marzo (periodo invernale) e' attuato il fermo dell'attivita' di pesca nei giorni di sabato, domenica, festivi ed, eventualmente, in altro giorno infrasettimanale, previo accordo tra i soci, avuto riguardo a motivazioni commerciali o alla scarsa consistenza della risorsa.
3. Non e' comunque ammesso il recupero dei giorni di mancato esercizio dell'attivita' di pesca dovuto a condizioni meteo-marine avverse.
 
Art. 5.
Sbarco della coclea
Le imbarcazioni che effettuano la cattura dei cannolicchi con a bordo il vibrovaglio, devono sbarcare la coclea.
 
Art. 6.
Griglie del vibrovaglio
Al fine di una migliore selezione del prodotto vongole, dal punto di vista qualitativo, le griglie sono rispettivamente di 22 e 23 mm.
 
Art. 7.
Pezzatura minima delle vongole
La pezzatura minima delle vongole non deve essere inferiore a 25 mm. E' ammessa una tolleranza non superiore al 10% dell'intero pescato.
 
Art. 8.
Divieto di messa a bagno dei fasolari
Per esigenze di natura biologica il prodotto fasolari, ove catturato, non puo' essere messo successivamente a bagno.
 
Art. 9.
Quantitativi pescabili
In relazione alla consistenza degli stocks i limiti massimi giornalieri pescabili da ciascun natante sono i seguenti:
vongole: kg 250, ove gli imbarcati siano 2; kg 300, ove gli imbarcati siano 3;
fasolari: kg 350;
cannolicchi: kg 100.
Non e' ammesso il recupero del quantitativo non pescato per condizioni meteo-marine avverse.
 
Art. 10.
Modalita' di traino della draga
Il traino della draga per la cattura delle vongole puo' essere effettuato anche tramite propulsione ad elica del natante mediante azionamento della marcia indietro.
 
Art. 11.
Orario di pesca
L'orario di pesca inizia alle ore 6 e termina alle ore 14, durante tutto il periodo dell'anno. L'uscita dei natanti dal porto, compatibilmente con tale orario, puo' essere effettuata non prima delle ore 4.
 
Art. 12.
Punti di sbarco
Ai fini del controllo delle quantita' massime pescabili e della pezzatura del prodotto, i molluschi bivalvi pescati sono sbarcati, con l'osservanza dell'orario previsto, nell'unico punto stabilito per ciascun porto, e precisamente:
Porto di Grado: banchina adiacente il mercato - cooperativa pescatori di Grado, in Riva E. Dandolo, n. 33;
Porto di Marano Lagunare: centro di raccolta - zona denominata Nalan - via S. Vito;
Porto di Lignano Sabbiadoro: banchina in via Darsena.
 
Art. 13.
Fermo pesca
l. Il fermo tecnico della pesca dei fasolari e' regolato dall'art. 8 del decreto ministeriale 11 febbraio 2000 recante disciplina della pesca dei fasolari e delle vongole nei compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia e Chioggia.
2. Il fermo tecnico della pesca delle vongole e' stabilito nei mesi di giugno ed agosto.
3. E' fatto divieto di catturare cannolicchi nel periodo dal 1 aprile al 30 settembre.
4. Durante i periodi di divieto di pesca di cui ai commi precedenti e' consentito l'esercizio degli altri sistemi di pesca autorizzati in licenza, previo sbarco degli attrezzi destinati alla cattura dei molluschi bivalvi.
 
Art. 14.
Controlli a bordo
Il consorzio ha facolta' di procedere al controllo del pescato, dei vagli, delle griglie nonche' verificare il rispetto delle norme vigenti, mediante personale all'uopo incaricato.
 
Art. 15.
Provvedimenti
1. Salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, nei confronti dei contravventori sono applicati i provvedimenti di cui al regolamento interno del consorzio.
2. Per mancata osservanza degli articoli 4 (mancato rispetto delle giornate di pesca previste) e 13 (mancato rispetto dei periodi di fermo pesca) del presente decreto, il consorzio provvede all'immediata segnalazione all'autorita' marittima, per i provvedimenti di competenza.
3. L'inosservanza delle altre disposizioni del presente decreto e' sanzionata con il pagamento di L. 100.000 e due giornate di fermo pesca aggiuntive.
4. Il socio che, nel corso del medesimo anno solare, commetta complessive tre infrazioni, puo' essere espulso dal consorzio previa delibera del consiglio di amministrazione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 settembre 2000
Il direttore generale: Aulitto
 
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