Gazzetta n. 227 del 28 settembre 2000 (vai al sommario)
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
DOCUMENTO 3 agosto 2000
Proposta di accordo tra il Ministro per la solidarieta' sociale e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano per l'attivazione di iniziative in materia di adozioni internazionali - Anno 2000-2002.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Visto l'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affida a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi secondo quanto disposto dall'art. 4 del medesimo decreto;
Visto l'art. 4, comma 1, del predetto decreto legislativo, nel quale si prevede che, in questa Conferenza, Governo, regioni e province autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, possano concludere accordi al fine di coordinare l'esercizio di rispettive competenze per svolgere attivita' di interesse comune;
Visto il parere espresso da questa Conferenza nell'odierna seduta sullo schema di decreto del Ministro per la solidarieta' sociale di ripartizione tra le regioni e province autonome dei fondi attribuiti per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 7 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, al Fondo nazionale per le politiche sociali, da destinare alla realizzazione di un sistema informatico di comunicazione tra la commissione per le adozioni internazionali e i servizi territoriali, nonche' all'avvio delle attivita' di formazione e informazione in materia di adozione internazionale;
Vista la proposta di accordo, per l'utilizzazione della suddetta somma, trasmessa dal Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 18 luglio 2000;
Considerato che, con nota del 25 luglio, il coordinamento interregionale, ha avanzato proposte di modifica ed integrazione al testo dello schema di accordo in oggetto, che, con successiva nota del 26 luglio 2000 il rammentato Dipartimento ha dichiarato di accogliere, trasmettendo altresi' la nuova stesura della proposta di accordo;
Considerato che, con nota del 27 luglio 2000, la regione Veneto, coordinatrice dell'area socio-sanitaria, ha confermato l'assenso delle regioni sulla proposta di accordo in oggetto, nella stesura definitiva;
Acquisito l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e province autonome, espresso ai sensi dell'art. 4, comma 2, del richiamato decreto legislativo;

Sancisce il seguente accordo nei termini sottoindicati:
Il Ministro per la solidarieta' sociale, le regioni e le province autonome, convengono quanto segue:
di utilizzare i fondi messi a disposizione dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476, per l'anno finanziario 1999, in materia di adozioni internazionali, al fine di promuovere la cooperazione fra i soggetti che operano nel campo dell'adozione internazionale e della protezione dei minori e iniziative di informazione e formazione, considerato anche quanto disposto dall'art. 39, comma 1, lettere g) e l) della legge 31 dicembre 1998, n. 476, tra i compiti della commissione per le adozioni internazionali;
di definire gli obiettivi formativi e gli obiettivi conoscitivi per la realizzazione degli interventi necessari a sviluppare una nuova cultura dell'adozione internazionale nei termini di cui all'unito documento che costituisce parte integrante del presente accordo.
Roma, 3 agosto 2000 Il presidente: Loiero Il segretario: Carpani
 
PROPOSTA DI ACCORDO IN MATERIA DI ADOZIONI INTERNAZIONALI Premessa.
Il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ritiene necessario, ai fini dell'attuazione della legge 31 dicembre 1998, n. 476, di ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, e di modifica della legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri, promuovere la cooperazione fra i soggetti che operano nel campo dell'adozione internazionale e della protezione dei minori, e collaborare alle attivita' di informazione e formazione, considerato anche quanto disposto dall'art. 39, comma 1, lettere g) e l), della legge 31 dicembre 1998, n. 476, sull'adozione tra i compiti della commissione per le adozioni internazionali.
Il Dipartimento per gli affari sociali pertanto, in data 20 dicembre 1999, riteneva opportuno, nelle more della pubblicazione del regolamento previsto dall'art. 7 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, in registrazione alla Corte dei conti, con il quale vengono emanate norme riguardanti la costituzione e l'organizzazione della commissione per le adozioni internazionali, ai sensi dell'art. 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, e in attesa della costituzione della commissione stessa, sentito il coordinamento tecnico interregionale minori costituito dalle regioni, impegnare la quota di L. 7.574.080.480 per trasferirla una tantum alle regioni stesse, ritenendo necessario collaborare con le regioni per sostenere lo sviluppo e la formazione della rete di servizi in grado di svolgere i compiti previsti dalla legge sull'adozione, ed in particolare di obiettivi specifici formativi e cognitivi.
Infatti le domande di adozione internazionale da parte di coppie italiane sono in costante aumento dall'entrata in vigore della legge n. 184/1983 che disciplina la materia dell'affidamento e dell'adozione e le regioni hanno organizzato i servizi addetti alle attivita' istruttorie per le adozioni secondo modelli differenti cosi' come le autorita' giudiziarie competenti hanno individuato diversi referenti per lo svolgimento delle medesime attivita'.
Considerata l'approvazione, con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 492, del "Regolamento recante norme per la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali, a norma dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 31 dicembre 1998, n. 476", considerata l'entrata in vigore il 1 maggio 2000 della ratifica della Convenzione dell'Aja a seguito del deposito da parte del Governo italiano del terzo strumento di ratifica, e visto il parere positivo alla proposta di accordo per l'utilizzo dei fondi dell'anno finanziario 1999, espresso il 17 maggio dalla commissione per le adozioni internazionali, si propone: A) Obiettivi formativi.
Alla luce della nuova normativa, che sottolinea e valorizza il ruolo professionale dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari nell'accompagnare le famiglie durante il percorso adottivo, e rende obbligatorio per queste ultime ricorrere ad enti autorizzati a svolgere adozioni internazionali, si intende evidenziare la necessita' che le famiglie aspiranti all'adozione e quelle adottanti ricevano una valida preparazione e un sostegno e che gli operatori siano adeguatamente preparati.
A livello nazionale e regionale e' avvertita la necessita' di una formazione degli operatori, che faciliti le attivita' dei servizi di cui all'art. 29-bis, comma 4, rispetti standard qualitativi e criteri di documentazione comparabili e condivisi nella valutazione della disponibilita' dei coniugi aspiranti all'adozione e nella consulenza, per la fase di inserimento del minore nella famiglia adottiva e alla valutazione dell'andamento dell'affidamento preadottivo, in modo da favorire al massimo il rapporto con le autorita' giudiziarie e garantire su tutto il territorio risposte adeguate ai bisogni dei minori e delle famiglie sulla base di differenti modalita' organizzative ed istituzionali dei servizi a livello di singole regioni.
L'organizzazione di seminari di formazione e aggiornamento a livello regionale degli operatori pubblici sociali e sanitari intende aumentare le conoscenze specifiche necessarie all'operativita' dei servizi di cui all'art. 29-bis, comma 4, cosi' come organizzati dalle regioni stesse, l'aumento delle capacita' critiche interpretative, per una corretta lettura dei fenomeni, il superamento delle difficolta' di integrazione professionale tra operatori di diversa formazione, la diffusione di un modello di intervento comune e confrontabile.
E' inoltre opportuno prevedere per il futuro corsi di aggiornamento e formazione sulle adozioni aperti alla partecipazione degli operatori degli enti autorizzati e delle autorita' giudiziarie, cosi' come sarebbe opportuno organizzare corsi informativi-formativi per gli aspiranti genitori adottivi. B) Obiettivi conoscitivi.
Al fine di consentire un efficiente e tempestivo sistema di comunicazione dei servizi per le adozioni tra loro, con gli enti autorizzati, con il tribunale per i minorenni, con la regione e con la commissione per le adozioni internazionali, considerata anche la necessita' di costituire una banca dati sulle adozioni che sia in grado di produrre la necessaria approfondita conoscenza del fenomeno nei suoi vari aspetti, si rende indispensabile l'adozione di un sistema informatico che utilizzi un collegamento in posta elettronica tramite la rete Internet, con un software specifico per la registrazione dei dati sulle adozioni e un software di sicurezza crittografico.
Cio' richiede la definizione di postazioni di lavoro, definite dall'amministrazione regionale in collaborazione con gli enti locali e le aziende sanitarie interessate, per sviluppare la conoscenza del fenomeno adozionale e il suo mutare nel tempo, per confrontare similarita' e differenze all'interno del territorio nazionale e regionale, identificare e validare gli indicatori per il monitoraggio dell'adozione e dell'operativita' dei servizi.
I fattori sui quali intervenire sono rappresentati soprattutto dalla attuale dispersione dei dati e dalla loro non comparabilita', aspetti che impediscono una valida conoscenza del fenomeno adozionale e la costituzione di un modello di lavoro condiviso; sara' necessario pertanto predisporre una scheda di rilevazione in grado di fornire i dati conoscitivi indispensabili a identificare e valutare gli indicatori attraverso i quali osservare il fenomeno delle adozioni.
Tutto cio' premesso:
Al fine di pervenire alla realizzazione degli interventi previsti con gli obiettivi descritti ai punti A) e B), e considerata la necessita' di sostanziare un'azione di raccordo per l'attivazione di interventi e modalita' operative relative alla legge n. 476/1998 che si esprima in modo graduato nei vari livelli istituzionali, come previsto nell'art. 12 della legge 23 agosto 1998, n. 400 e nell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si propone che il seguente documento costituisca la base di azioni concrete che il Governo e le regioni sottoscrivono e s'impegnano a realizzare entro dicembre 2001.
Pertanto:
Il Dipartimento per gli affari sociali e le regioni, visto il parere della commissione per le adozioni internazionali, considerata la necessita' di diffondere tra gli amministratori e gli operatori pubblici e privati interessati, la conoscenza delle modalita' applicative della legge n. 476/1998, al fine di sviluppare una nuova cultura dell'adozione internazionale, concordano sulla necessita' di attivare dei corsi di formazione a livello nazionale e regionale e di sviluppare un sistema di informatizzazione dei servizi e/o e'quipes per le adozioni in collegamento con la commissione per le adozioni internazionali.
A tale scopo:
a) Il Ministro per la solidarieta' sociale, considerata la disponibilita' finanziaria di L. 9.114.080.480 dei fondi attribuiti nel 1999 al Fondo sociale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 476/1998, e non utilizzati per le attivita' della commissione per le adozioni internazionali, assegna una tantum alle amministrazioni regionali e alle province autonome, per sostenere e contribuire alle attivita' regionali di informazione, formazione e di informatizzazione, la somma di L. 7.574.080.480; tale somma viene ripartita con apposito decreto.
Le regioni e le province autonome, considerato che in attuazione dell'art. 39-bis della legge n. 476/1998 devono concorrere a sviluppare una rete di servizi in grado di svolgere i compiti previsti dalla legge, si impegnano ad organizzare e/o a promuovere, a livello regionale e territoriale, d'intesa con le autorita' giudiziarie minorili competenti, corsi di formazione ed aggiornamento per gli operatori coinvolti nelle attivita' relative alle adozioni e per gli operatori degli enti autorizzati presenti sul territorio nonche' corsi di informazione-formazione per le coppie aspiranti alle adozioni.
Con il presente accordo le regioni e le province autonome si impegnano altresi' ad individuare, nell'ambito della loro competenza legislativa e programmatoria, valutate le necessita' specifiche del proprio territorio, e'quipes composte da assistenti sociali e psicologi per svolgere le attivita' previste dalla legge, tenuto conto del carico di lavoro e del bacino di utenza.
Considerato l'assetto istituzionale diverso da regione a regione nell'organizzazione dei servizi socio-assistenziali, per un'organizzazione piu' mirata e specializzata dei servizi per le adozioni, sara' necessario individuare operatori "referenti", dei servizi territoriali e dei servizi sanitari per costituire in ogni ambito territoriale un'e'quipe integrata composta da operatori del servizio sanitario e dei servizi sociali degli enti locali, per svolgere le attivita' istruttorie per le adozioni e di sostegno.
Le regioni si impegnano altresi' a sviluppare gli obiettivi conoscitivi, descritti al punto B) della premessa del presente accordo, promuovendo l'informatizzazione delle e'quipes per le iniziative delle adozioni in modo da garantire un idoneo collegamento con gli enti autorizzati, con la regione, con la commissione per le adozioni internazionali e con le autorita' giudiziarie competenti.
b) Il Dipartimento per gli affari sociali d'intesa con la commissione per le adozioni internazionali attiva interventi in attuazione della legge n. 476/1998 ed in particolare per l'attuazione dell'art. 2, comma 4 del regolamento decreto del Presidente della Repubblica n. 492/1999, attiva seminari nazionali di formazione attraverso il Centro nazionale di documentazione e analisi sull'infanzia e l'adolescenza. Il Dipartimento per gli affari sociali a tale scopo ha impegnato la somma di L. 1.540.000.000, fondi attribuiti nel 1999 al Fondo sociale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 7 della legge n. 476/1998 e non utilizzati per le attivita' della Commissione per le adozioni internazionali, per l'adeguamento organizzativo previsto dalla legge e per organizzazione di corsi di informazione-formazione a livello nazionale, somma che verra' trasferita al Centro nazionale di documentazione a seguito di stipula di apposita convenzione.
Con la realizzazione di tali corsi la commissione per le adozioni internazionali, e il Dipartimento per gli affari sociali si prefiggono principalmente l'obiettivo di far acquisire da parte degli operatori coinvolti le conoscenze tecniche progettuali necessarie per svolgere le attivita' a sostegno delle adozioni in attuazione della legge n. 476/1998.
I corsi a livello nazionale dovranno essere realizzati entro dicembre 2001.
Le attivita' formative, le modalita' operative e le date dei corsi verranno definite da un gruppo di lavoro costituito dal Centro nazionale di documentazione con la partecipazione di tre rappresentanti della commissione per le adozioni internazionali, da un rappresentante del Dipartimento affari sociali e da tre rappresentanti delle regioni individuati nell'ambito del coordinamento interregionale minori.
c) Le regioni si impegnano a trasmettere al Ministro per la solidarieta' sociale entro luglio 2002 una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla legge n. 476/1998 e da quelli effettuati in attuazione del presente accordo, sulla loro efficacia, sugli obiettivi conseguiti e sulle misure da adottare per migliorare le attivita' a sostegno delle attivita' per le adozioni internazionali.
 
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