Gazzetta n. 227 del 28 settembre 2000 (vai al sommario) |
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO |
DOCUMENTO 3 agosto 2000 |
Proposta di accordo tra i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanita' e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano in materia di spesa sanitaria. |
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LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Visto l'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che affida a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi secondo quanto disposto dall'art. 4 del medesimo decreto; Visto l'art. 4, comma 1, del predetto decreto legislativo, nel quale si prevede che, in questa, Conferenza, Governo, regioni e province autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, possano concludere accordi al fine di coordinare l'esercizio di rispettive competenze per svolgere attivita' di interesse comune; Visto lo schema di accordo predisposto a seguito delle riunioni del 6, 13, 19 e 26 luglio e 2 agosto 2000 del tavolo di verifica sui dati e sulle metodologie di calcolo delle spese nel settore sanita', istituito sulla scorta delle intese raggiunte nell'incontro con il Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2000; Considerato che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, a seguito di ampio dibattito, cui hanno preso parte, oltre i presidenti delle regioni, i Sottosegretari alla sanita' e al tesoro, bilancio e programmazione economica, e' stato concordato un emendamento al punto 7 dello schema di accordo del seguente tenore: dopo la parola "regioni" inserire le seguenti "peraltro con accordi con le singole regioni verra' definita la quota di spesa assistenziale che dovra' ritenersi strettamente connessa alla attivita' di ricerca"; che il Sottosegretario al tesoro, bilancio e programmazione economica ha richiamato le dichiarazioni a verbale, rese nel predetto incontro del 2 agosto del tavolo tecnico in ordine alle modalita' di allocazione delle risorse, previste nello schema di accordo, da destinare alla copertura dei disavanzi pregressi e ha altresi' aggiunto: "che le risorse da destinare alle attivita' assistenziali strettamente connesse all'attivita' di ricerca sono ricomprese nelle risorse assegnate alle regioni per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale"; che le regioni hanno convenuto sulle suddette dichiarazioni; Acquisito, in tal modo, l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e province autonome, espresso ai sensi dell'art. 4, comma 2, del richiamato decreto legislativo;
Sancisce il seguente accordo tra Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Ministro della sanita', regioni e province autonome di Trento e di Bolzano nei termini sottoindicati: A) Per l'anno 2000. 1. Il Governo si impegna: a) ad incrementare il Fondo sanitario nazionale di 6.860 miliardi, corrispondente ad un ammontare complessivo di risorse finanziarie da destinare al Servizio sanitario nazionale pari a 124.000 miliardi circa; b) a sottoporre, entro il 30 settembre 2000, alla Conferenza Stato-regioni, per la prescritta intesa, la proposta di riparto dei 6.860 miliardi tra le regioni. 2. In caso di emersione di disavanzi rispetto alla predetta spesa di 124.000 miliardi, le regioni assumono a proprio carico la copertura degli oneri relativi, mediante aumento delle imposte da deliberare sui bilanci regionali 2002, contrazione di mutui con oneri a carico dei bilanci regionali, utilizzo di risorse proprie; inoltre in casi singoli, Governo e regioni stipulano accordi, in analogia quanto previsto dall'art. 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, diretti a rimuovere le cause strutturali dei disavanzi. Le regioni saranno autorizzate ad attivare la contrazione di mutui. B) Per l'anno 2001 e successivi. 3. Il Governo assicura un ammontare complessivo di risorse finanziarie coerenti con la previsione di spesa sanitaria a legislazione vigente pari a 129.000 miliardi. La proposta di ripartizione delle quote regionali del Fondo sanitario nazionale per il 2001 sara' sottoposta dal Governo entro il 30 settembre 2000. 4. Governo e regioni concordano di rimuovere, con decorrenza 1 gennaio 2001, il vincolo di destinazione delle risorse destinate al finanziamento del servizio sanitario nazionale previsto dall'art. 8 comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56. Nel triennio 2001-2003, ciascuna regione si impegna a destinare al finanziamento della spesa sanitaria regionale risorse non inferiori alle quote che risultano dal riparto delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale. 5. Governo e regioni concordano che dovranno essere assunte iniziative legislative dirette a rendere obbligatorio, contestualmente all'accertamento dei consuntivi sulla spesa sanitaria nelle singole regioni da effettuarsi entro il 30 giugno di ciascun anno successivo al 2001, la copertura degli eventuali disavanzi con aumenti delle imposte regionali da parte della/e regione/i ove i disavanzi si siano verificati. 6. Il Governo si impegna a presentare entro il 31 dicembre 2000 una proposta sulla definizione dei livelli essenziali di assistenza, anche con riferimento specifico all'atto di indirizzo e coordinamento relativo alla integrazione socio-sanitaria (art. 3-septies del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229) e al regolamento per l'ordinamento dei fondi integrativi (art. 9, comma 8, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229). Le regioni concordano che tali livelli siano definiti - ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 - in modo da essere compatibili con le risorse di cui al punto B)-3. 7. Il Governo si impegna: (i) ad adottare entro il 31 ottobre 2000 l'atto di indirizzo e coordinamento relativo al raccordo delle attivita' degli IRCCS con la programmazione regionale di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, convenendo che le competenze e i finanziamenti degli stessi relativi alle attivita' assistenziali appartengono alla competenza delle regioni, peraltro con accordi con le singole regioni verra' definita la quota di spesa assistenziale che dovra' ritenersi strettamente connessa alla attivita' di ricerca; (ii) ad adottare gli atti di propria competenza di cui agli articoli 1 e 8 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, per avviare il nuovo sistema di rapporti tra Servizio sanitario nazionale e Universita'. 8. Governo e regioni si impegnano ad attivare le procedure di monitoraggio e di verifica dei livelli di assistenza erogati, nonche' dell'andamento della spesa sanitaria, articolata per fattori produttivi e per responsabilita' decisionale, al fine di identificare i determinanti di tale andamento e le responsabilita' della relativa dinamica, per gli effetti di cui all'art. 9, comma 5, del decreto legislativo n. 56 del 2000 e a garanzia dell'efficienza ed efficacia del Servizio sanitario nazionale; a concertare altresi' programmi di intervento per il controllo dei suddetti fattori, secondo quanto previsto dagli articoli 19-ter del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e 9, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, a definire criteri standardizzati di rendicontazione dell'attivita' delle aziende sanitarie e ospedaliere e innovare la struttura dei collegamenti telematici per la raccolta delle informazioni. 9. Nel contesto di un riordino del sistema dei pagamenti dallo Stato alle regioni finalizzato a dare maggiore trasparenza ai flussi di cassa, Governo e regioni si impegnano a modificare dal 1 marzo 2001 le modalita' di erogazione delle risorse finanziarie alle regioni, nonche' il sistema dei pagamenti alle ASL che dovranno essere gestiti direttamente dalle regioni. 10. Nel settore delle spese per investimenti nella sanita', il Governo si impegna: a) ad assicurare risorse aggiuntive per un ammontare complessivo di 1.800 miliardi da destinare alla realizzazione di spazi per l'attivita' libero-professionale intramuraria; b) ad incrementare le autorizzazioni di spesa per le finalita' di cui all'art. 20 della legge n. 67/1988 di 2.000 miliardi nel triennio 2001-2003; c) ad incrementare di 2.000 miliardi il limite di 30.000 miliardi fissato dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67; d) ad individuare un sistema di regole piu' efficienti di quelle attualmente vigenti per la alimentazione delle risorse statali da destinare all'edilizia sanitaria. C) Per gli anni 1999 e precedenti. 11. Relativamente al ripiano dei disavanzi pregressi, Governo e regioni concordano che la quota a carico del bilancio dello Stato dei disavanzi pregressi fino al 31 dicembre 1999 e' definitivamente stabilita in 16.000 miliardi di lire, restando a carico delle regioni gli importi residui. Il Governo pertanto si impegna: a predisporre entro il 30 settembre un disegno di legge per l'utilizzo dei 13.000 miliardi iscritti nella tabella A della legge 23 dicembre 1999, n. 488, a integrare il predetto importo per 3.000 miliardi con il disegno di legge finanziaria per l'anno 2001 ed a consentire la contrazione di mutui con oneri a carico dei bilanci regionali per la copertura dei disavanzi residui. Le regioni concordano che il disegno di legge: preveda il rigoroso accertamento delle passivita' e delle attivita' alla data del 31 dicembre 1999, con modalita' analoghe a quelle previste dal decreto-legge 13 dicembre 1996, n. 630, convertito con la legge 11 febbraio 1997, n. 21; preveda la possibilita' di una liquidazione in acconto del 50 per cento delle disponibilita' entro tre mesi dalla approvazione del disegno di legge; preveda che l'erogazione del saldo sia condizionata alla contrazione da parte delle regioni del mutuo a loro carico. 12. Il presente accordo non interferisce con le procedure avviate da singole regioni a statuto speciale e province autonome dirette alla revisione del loro sistema di rapporti finanziari con lo Stato. 13. Il Governo si impegna a rendere disponibili la somma di lire 1.614,7 miliardi accantonati sul FSN 1999 per l'art. 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448; i fondi ex art. 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in particolare l'annualita' per il 1999 (1.005,1 miliardi) e l'annualita' 2000 (170 miliardi). 14. Le regioni si impegnano a ridefinire ed attuare concretamente un sistema di rendicontazione e monitoraggio sull'andamento della spesa e delle prestazioni sanitarie - anche a livello di singole ASL e aziende ospedaliere - ispirato a criteri di uniformita' nelle informazioni trasmesse, di tempestivita' nei tempi di trasmissione e di piena utilizzabilita' per il sistema dei conti pubblici. Roma, 3 agosto 2000
Il presidente: Loiero Il segretario: Carpani |
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