Gazzetta n. 227 del 28 settembre 2000 (vai al sommario)
UNIVERSITA' «CA' FOSCARI» DI VENEZIA
DECRETO RETTORALE 21 settembre 2000
Modificazioni allo statuto dell'Universita'.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;
Visto lo statuto di autonomia dell'Universita' "Ca' Foscari" di Venezia emanato con decreto rettorale n. 412/Int. del 30 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 1995, e modificato con decreto rettorale n. 428/ Int. del 18 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 1995, decreto rettorale n. 677/ Int. dell'11 giugno 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 1997, decreto rettorale n. 242/ Int. del 10 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1999, ed in particolare l'art. 61 che prevede che le modifiche di statuto siano deliberate dal senato accademico con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti, in due sedute da tenersi con intervallo di almeno un mese;
Vista la delibera del senato accademico nella seduta del 23 maggio 2000 che, a norma del succitato art. 61, ha approvato le modifiche all'art. 7, punto 1, e all'art. 13 dello statuto di ateneo;
Vista la delibera del senato accademico nella seduta del 4 luglio 2000 che ha approvato, nello stesso testo, le modifiche dei suddetti articoli 7, punto 1, e 13;
Vista la nota prot. n. 882 del 13 settembre 2000 con la quale il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ha comunicato di non avere osservazioni in merito alle modifiche suddette;
Considerato che, in conseguenza alle modifiche apportate al punto 1 dell'art. 7, si rende necessario aggiornare i richiami alle diverse componenti del senato accademico contenuti nei successivi punti 2 e 3 del medesimo articolo;
Decreta:
Art. 1.
Lo statuto dell'Universita' "Ca' Foscari" di Venezia, approvato con i decreti rettorali citati in premessa e' cosi' modificato:
I punti 1, 2 e 3 dell'art. 7 sono sostituti dai seguenti:
"Art. 7 (Composizione del senato accademico). - 1. Fanno parte del senato accademico i seguenti componenti:
a) il rettore;
b) i presidi di facolta';
c) il presidente del consiglio dei direttori di dipartimento;
d) il presidente del consiglio degli studenti;
e) un numero di docenti pari a quello dei presidi di facolta' meno uno, che siano direttori di dipartimento, eletti dai docenti dell'ateneo, con voto limitato a uno;
f) un numero di docenti che non rivestano l'incarico di direttori di dipartimento pari a quello dei presidi di facolta', eletti dai docenti dell'ateneo, con voto limitato a uno;
g) tre rappresentanti del personale tecnicoamministrativo eletti secondo le modalita' dettate dal regolamento generale d'ateneo;
h) due rappresentanti degli studenti designati dal consiglio degli studenti.
2. Le rappresentanze di cui alla lettera g) del primo comma del presente articolo hanno diritto di voto sulle seguenti materie:
1) elaborazione ed approvazione dei piani pluriennali di sviluppo dell'Ateneo;
2) modifiche dello statuto;
3) deliberazioni su regolamenti di Ateneo;
4) definizioni delle priorita' e criteri in ordine alla formazione dell'organico di Ateneo del personale tecnico e amministrativo;
5) deliberazione sul codice deontologico dei docenti, degli studenti e del personale tecnico e amministrativo;
6) designazione dei quattro esperti componenti il consiglio di amministrazione.
3. Le rappresentanze di cui alle lettere d) e h) del primo comma del presente articolo hanno diritto di voto sulle seguenti materie:
1) modifiche dello statuto;
2) deliberazioni su regolamenti di Ateneo;
3) deliberazione sul codice deontologico dei docenti, degli studenti e del personale tecnico e amministrativo".
L'art. 13 viene sostituito dal seguente:
"Art. 13 (Nucleo di valutazione). - 1. Il nucleo di valutazione di Ateneo ha il compito di svolgere la valutazione della gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttivita' della ricerca e della didattica, nonche' l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa.
2. Il nucleo redige una relazione generale sulla valutazione dell'Ateneo entro il 30 giugno di ogni anno e una relazione circa le opinioni degli studenti frequentanti sulle attivita' didattiche entro il 30 aprile di ogni anno. Il nucleo deve inoltre adempiere alle richieste ad esso espressamente rivolte dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario.
3. Il nucleo e' nominato dal rettore su designazione del consiglio di amministrazione, che individua anche il presidente. E' composto da sette membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico. Il nucleo risponde al rettore e dura in carica tre anni. Il suo funzionamento e' disciplinato dal regolamento generale di Ateneo.
4. L'Universita' assicura al nucleo l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonche' la pubblicita' e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della sicurezza.
Venezia, 21 settembre 2000
Il rettore: Rispoli
 
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