Gazzetta n. 228 del 29 settembre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
COMUNICATO
Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta "Marrone del Mugello"

Il Ministero delle politiche agricole e forestali ha esaminato l'istanza intesa ad ottenere la modifica al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta "Marrone del Mugello", registrata con regolamento della Commissione (CE) n. 1263/1996 del 1o luglio 1996, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/1992, presentata dall'Associazione Marrone del Mugello IGP, con sede in via P. Togliatti, 4 - Borgo S. Lorenzo (Firenze), mediante correzione ed integrazione di detto disciplinare.
Considerato che, le modifiche predette non riducono il legame con l'ambiente geografico, che ha rappresentato uno degli elementi sui quali ha trovato fondamento il riconoscimento comunitario, e non compromettono la qualita' del prodotto ottenuto.
Considerato, altresi', che il regolamento (CEE) n. 2081/1992 prevede la facolta', ai sensi dell'art. 9, da parte degli Stati membri di proporre modifiche ai disciplinari di produzione gia' approvati in ambito comunitario, si ritiene di dover procedere alla pubblicazione della suddetta proposta di modifica.
Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "disciplina dell'imposta di bollo" e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali - Ufficio tutela qualita' dei prodotti agricoli, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione, da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, prima della trasmissione della suddetta proposta alla Commissione europea.
Il disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta "Marrone del Mugello", e' modificato come di seguito indicato:
all'art. 6:
terzo capoverso, anziche' "prodotto confezionato obbligatoriamente in sacchetti in rete di colore rosso nelle confezioni da kg 1, kg 5, kg 10, ed in sacchetti di juta per le confezioni da 25 e 30 kg:", leggi "prodotto confezionato di norma in sacchetti in rete di colore rosso nelle confezioni da kg 0,5, kg 1, kg 2, kg 3, kg 5, kg 10, ed in sacchetti di juta per le confezioni da 25 e 30 kg:";
all'art. 7:
dopo il primo capoverso va aggiunta la seguente frase "Per la trasformazione nelle diverse tipologie di prodotto allo stato secco devono essere utilizzati frutti freschi di pezzatura inferiore agli 80 frutti/kg ...";
alla fine del primo comma va aggiunta la frase "La resa massima in farina non puo' superare il 30% del prodotto fresco";
alla fine dell'articolo va aggiunto il seguente comma "Per i marroni sotto sciroppo o sotto spirito e' ammessa l'utilizzazione di frutti freschi aventi una pezzatura fino a 95 frutti/kg ...";
all'art. 9:
il secondo capoverso, anziche' "Nell'albo di cui al comma 1 devono essere indicati gli estremi atti ad individuare la ditta proprietaria del castagneto e la ditta produttrice, gli estremi catastali desunti dagli estratti di mappa e di partita," leggi "Nell'albo di cui al comma 1 devono essere indicati gli estremi atti ad individuare la ditta produttrice, gli estremi catastali desunti dagli estratti di mappa e di partita,".
 
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