Gazzetta n. 229 del 30 settembre 2000 (vai al sommario)
ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
COMUNICATO
Modificazioni allo statuto della Il Duomo - Societa' per azioni di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. (in breve Il Duomo assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.), in Milano.

Con provvedimento n. 01681 del 14 settembre 2000 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale de Il Duomo Societa' per azioni di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. (in breve Il Duomo assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.), con le modifiche deliberate in data 28 giugno 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: art. 13 (Eliminazione della facolta' attribuita al consiglio di amministrazione, di assegnare una particolare indennita' di funzione al presidente ed al vice presidente. Sostituzione della parola "attribuzioni" - in luogo della precedente "retribuzioni" - in relazione alla possibilita' per il consiglio di amministrazione di nominare un direttore generale ed altri dirigenti della societa'. Introduzione dell'obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte degli amministratori a cui siano state conferite cariche o poteri, sull'attivita' svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla societa' o dalle societa' controllate ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse: modalita'); art. 15 (Riformulazione dell'articolo in materia di comitato esecutivo: "Il consiglio puo' delegare tutte o parte delle proprie attribuzioni o dei poteri ad un comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi membri che quindi possono assumere la veste di amministratori delegati ai sensi e termini dell'art. 2381 del codice civile, determinandone i poteri e gli emolumenti." (in luogo della precedente previsione statutaria "Il consiglio di amministrazione puo' nominare un comitato esecutivo composto da non piu' di sette membri fra i quali il presidente, il vice presidente e l'amministratore delegato, se nominato. Il comitato esecutivo esercita le funzioni ad esso delegate dal consiglio di amministrazione". Introduzione della possibilita' per il collegio sindacale, o almeno due suoi membri, di convocare il comitato esecutivo previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione); art. 16 (Riformulazione dell'articolo in materia di composizione del collegio sindacale e compenso dei sindaci: "L'assemblea ordinaria elegge il collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti ... e determina il compenso loro spettante ..." - in luogo della precedente previsione statutaria: "L'assemblea provvede alla nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti e ne determina il relativo emolumento. Il collegio sindacale e' costituito e funziona a norma di legge" -. Nuova disciplina in materia di: a) criteri di elezione dei sindaci; b) requisiti dei sindaci; c) nomina del presidente del collegio sindacale: criteri e modalita'; d) limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale; e) durata in carica e rieleggibilita' dei sindaci.
 
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