Gazzetta n. 230 del 2 ottobre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DECRETO 7 luglio 2000
Atto d'indirizzo per l'avvio e la negoziazione di accordi di traffico aereo con Paesi terzi.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

Premesso che la politica del trasporto aereo nazionale deve essere finalizzata ai seguenti obiettivi:
estensione della rete nazionale e dei collegamenti che comunque interessano il Paese nella prospettiva politica, economica, commerciale, turistica ed aeroportuale;
tutela dell'utenza e valorizzazione del mercato;
sviluppo dell'industria del trasporto aereo nazionale, in relazione alle potenzialita' del mercato;
promozione di un ambiente competitivo e pluralistico.
Considerato:
che il trasporto aereo infracomunitario e' stato liberalizzato in forza del regolamento n. 2408/92 (CE);
che i collegamenti con origine o destinazione al di fuori dello spazio economico europeo sono sottoposti alla regolamentazione degli Stati membri dell'unione europea e alla stipula di accordi di traffico con gli Stati terzi interessati, previsti dall'art. 6 della convenzione di Chicago del 7 aprile 1944;
che gli accordi aerei e le consultazioni bilaterali costituiscono la base del sistema del trasporto aereo mondiale;
che la disciplina degli accordi concerne:
a) il quadro normativo;
b) gli scali da operare sui territori delle parti contraenti e di Stati terzi;
c) la capacita' da offrire, in termini di frequenza dei servizi e di tipologia degli aeromobili;
d) la designazione del numero dei vettori per ciascuna parte;
che le consultazioni aeronautiche si configurano quali iniziative governative, che possono essere attivate anche sulla base di richieste delle controparti o di vettori interessati;
che l'impostazione italiana e' stata storicamente basata, in linea generale, sulla monodesignazione del vettore, la pluralita' degli scali di origine, l'unicita' dello scalo di destinazione, la predeterminazione della capacita' ed il carattere complementare dei diritti su Paesi terzi.
Considerato inoltre:
che al momento pendono richieste per sviluppare destinazioni;
che al momento pendono e vengono presentate, da parte di Stati terzi, numerose proposte per avviare negoziati riguardanti le seguenti questioni principali:
a) la stipula di un accordo;
b) la concessione prevalentemente, di Milano quale secondo scalo in aggiunta a Roma;
c) l'incremento dei diritti esistenti, segnatamente in termini di frequenze;
che si va delineando un regime di pluridesignazione delle compagnie;
che, mentre la precedente convenzione tra lo Stato italiano e Alitalia, e in generale i rapporti fra di esso e altri vettori, prevedevano un regime di esclusiva, gli attuali rapporti concessori si limitano a registrare i diritti di traffico in esercizio, e come tali non ostacolano la necessita' di ampliare il campo di applicazione sul versante internazionale;
che in tale quadro, alla luce della situazione competitiva internazionale e di interessi aziendali di altre compagnie, sono state gia' avviate iniziative negoziali che riguardano non solo l'industria del trasporto aereo nella sua globalita', ma anche il sistema generale dell'aviazione civile;
che nell'obiettivo di perseguire l'interesse pubblico nazionale i predetti interessi aziendali vanno valutati sulla base di parametri generali, anche tenuto conto dell'effetto di precedente che ogni specifico caso puo' assumere nelle relazioni con altri Paesi omogenei per area geopolitica o per altri elementi obiettivi;
che nel contesto delle valutazioni e' opportuno considerare anche il "costo del non accordo", vale a dire, le conseguenze negative della mancata istituzione di collegamenti, in termini di (i) buone relazioni aeronautiche internazionali e di portafoglio potenziale di diritti, (ii) impatto sul contesto generale dei rapporti bilaterali, (iii) sacrificio degli interessi degli utenti, degli aeroporti e delle comunita' locali;
che la negoziazione degli accordi di traffico con Paesi terzi deve essere basata, almeno tendenzialmente, sulla reciprocita', cioe' sulla "somma zero" dei vantaggi concessi e ricevuti;
che i diritti di quinta e sesta liberta' andranno valutati in condizioni di reciproca convenienza per gli Stati contraenti, anche alla luce di quanto disponibile e acquisibile, in atto e in prospettiva nei rapporti con Stati terzi;
che nel contesto di cui sopra puo' sussistere un possibile profilo di valutazione concernente comparazioni con settori non aeronautici.

Emana le seguenti direttive per l'avvio e la negoziazione di accordi di traffico aereo con Paesi terzi:
1) la politica degli accordi aerei sara' improntata a un'ottica complessiva di sistema;
2) va considerata favorevolmente la stipula di un accordo di traffico con Stati terzi, improntato al principio della reciprocita', per l'istituzione di servizi tra i rispettivi territori. La definizione della capacita' dovra' tenere conto delle esigenze e dei programmi concreti delle compagnie; al tempo stesso, essa dovra' essere stabilita in modo ragionevolmente ampio per coprire strategie evolutive e per stimolare la concorrenza;
3) allo scopo di offrire flessibilita' e di assicurare maggiore pluralismo si preferira' la previsione della bi/multidesignazione;
4) gli scali di origine, preferibilmente, non do-vranno essere predeterminati, mentre le negoziazioni relative agli scali di destinazione dovranno ricercare soluzioni che salvaguardino gli interessi degli utenti e dell'industria di trasporto aereo nazionale, promuovendo altresi' un equilibrato sviluppo del traffico sul territorio nazionale;
5) gli accordi di code sharing dovrebbero presupporre la disponibilita' di diritti di traffico da parte di entrambe le parti; ove riguardino intese con compagnie di Paesi terzi dovranno basarsi sulla parita' di trattamento, qualora insistano sul medesimo Stato terzo, ovvero sulla reciprocita', quando siano relativi a differenti Paesi terzi;
6) accordi di piena liberalizzazione andranno promossi in presenza di adeguati valori di traffico o quando il contesto geografico lo suggerisca per ottimizzare il complesso delle situazioni o, infine, quando la politica della controparte lo assuma come inderogabile.
La presente direttiva viene trasmessa ai competenti organi di controllo per il visto e la registrazione.
Roma, 7 luglio 2000
p. Il Ministro: Danese Registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 2000 Registro n. 2 Trasporti e della navigazione, foglio n. 81
 
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