Gazzetta n. 230 del 2 ottobre 2000 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 22 giugno 2000
Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa: allocazione risorse ex art. 50 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. (Deliberazione n. 70/2000).

IL PRESIDENTE
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, relativa ad interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa;
Viste le direttive emanate, ai sensi della legge sopra citata, dal Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET) con delibera del 31 marzo 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 91 del 17 aprile 1992) e viste le ulteriori determinazioni assunte da quel Comitato con delibera 18 maggio 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 1992) e con delibera 7 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale n. 217 del 15 settembre 1993), concernenti l'autorizzazione alla contrazione di mutui per la realizzazione di parcheggi e di sistemi di trasporto rapido di massa, disposta in relazione alle previsioni dell'art. 2, comma 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498;
Visti l'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che, in attuazione della delega contenuta al comma 24 della norma citata, ha disciplinato le funzioni dei Comitati soppressi ai sensi del comma 21 dello stesso articolo, tra i quali figura incluso il CIPET;
Visto il decreto-legge 1o aprile 1995, n. 98, convertito dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, che, all'art. 4, reca disposizioni in materia di sistemi di trasporto rapido di massa;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 199, da ultimo reiterato con il decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611, che, al comma 1, rifinanzia l'art. 9 della menzionata legge n. 211/1992;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, con il quale, in attuazione della delega contenuta all'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, sono state dettate le disposizioni per l'unificazione del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica ed e' stata, in tale contesto, prevista l'istituzione del nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici;
Visto l'art. 10 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, che consente, a favore di interventi gia' approvati, l'elevazione dell'apporto statale sino al limite massimo del 60% rispetto al costo degli interventi stessi e prevede il finanziamento di tranvie indipendentemente dalla riconducibilita' alla tipologia delle "tranvie veloci";
Visto l'art. 3, comma 4, della legge 18 giugno 1998, n. 194, che reca, tra l'altro, ulteriori stanziamenti per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge n. 211/1992;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, che all'art. 50, comma 1, prevede il rifinanziamento dell'art. 9 della piu' volte citata legge n. 211/1992, autorizzando ulteriori limiti di impegno ventennali di 80 mld. di lire a decorrere dall'anno 2000 e di 100 mld. di lire a decorrere dall'anno 2001, ampliando nel contempo il campo di applicazione del menzionato art. 9 ai sistemi di trasporto pubblico urbano con trazione a fune, nonche' ai sistemi urbani di connessione quali ascensori e tapis roulant;
Visto l'art. 29 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che al comma 1 pone termini ultimativi per la presentazione dei progetti definitivi relativi agli interventi approvati da questo Comitato entro il 31 dicembre 1998, pena la revoca dei contributi concessi, e che al comma 2 prevede, da parte del Ministro dei trasporti e della navigazione, d'intesa con il Ministro per i problemi delle aree urbane (ora Ministro dei lavori pubblici), la formulazione di proposte al CIPE per l'allocazione delle risorse disponibili anche a seguito dell'abbassamento del tasso di sconto e dei ribassi d'asta;
Visto l'art. 13 della legge 7 dicembre 1999, n. 472, che al comma 2 autorizza, per la prosecuzione degli interventi sopra richiamati, ulteriori limiti d'impegno quindicennali di 37 mld. di lire a decorrere dall'anno 2000, finalizzandoli, in particolare, alla realizzazione delle opere previste in progetti esecutivi gia' approvati, e che demanda agli enti locali l'approvazione dei progetti stessi, fermo restando il rilascio del nulla osta tecnico ai fini della sicurezza da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione;
Visto l'art. 54 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che al comma 1 autorizza ulteriori limiti d'impegno quindicennali di 37 mld. di lire a decorrere dall'anno 2000 e di 40 mld. di lire a decorrere dall'anno 2001;
Viste le delibere in data 20 novembre 1995 (Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 1996), 21 dicembre 1995 (Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1996), 8 maggio 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 160 del 10 luglio 1996), 27 novembre 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1997, errata corrige in Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 1997) e 30 gennaio 1997, n. 16 (Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24 marzo 1997), con le quali questo Comitato ha proceduto al riparto delle risorse recate, rispettivamente, dall'art. 9 della legge n. 211/1992, come sopra rifinanziato, e dell'art. 10 della stessa legge, attenendosi alla graduatoria compilata dalla commissione di alta vigilanza, di cui alla legge n. 204/1995, alla stregua dei criteri elaborati dal CIPET e ponendo un tetto del 50% al contributo statale;
Vista la delibera in data 9 luglio 1998, n. 63 (Gazzetta Ufficiale n. 199 del 27 agosto 1998), con la quale questo Comitato, in attuazione del disposto dell'art. 1 del menzionato decreto legislativo n. 430/1997, ha proceduto ad adeguare il proprio regolamento interno, demandando a successive delibere l'istituzione di apposite commissioni per l'esercizio delle attribuzioni riferite a questioni di particolare rilevanza generale ed intersettoriale ed annoverando tra le istituende commissioni la commissione infrastrutture;
Vista la propria delibera in data 5 agosto 1998, n. 79 (Gazzetta Ufficiale n. 241 del 15 ottobre 1998), con la quale sono state istituite le suddette commissioni e ne sono stati definiti compiti, composizione e strutture di supporto;
Viste le delibere in data 25 settembre 1997, n. 185 (Gazzetta Ufficiale n. 275 del 25 novembre 1997), 19 novembre 1998, n. 138 (Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1999), 21 aprile 1999, n. 66 (Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 luglio 1999), 30 giugno 1999, n. 105 (Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 1999), 6 agosto 1999, n. 138 (Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 1999), con le quali questo Comitato ha assunto altre determinazioni in materia, tra l'altro procedendo alla finalizzazione di "economie" conseguenti all'abbassamento del tasso di sconto, elevando, anche in relazione alle indicazioni fornite dal Ministero dei trasporti e della navigazione, il contributo statale per interventi gia' approvati sino al 60% del costo, provvedendo ad un accantonamento a favore della regione Puglia, in parte poi programmaticamente assegnato alla realizzazione del collegamento ferroviario Bari centrale - aeroporto di Bari Palese;
Visto il decreto interministeriale in data 22 ottobre 1999 (Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 novembre 1999 con il quale il Ministero dei trasporti e della navigazione, d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici ed in relazione al mandato attribuito da questo Comitato nella citata delibera del 19 novembre 1998, ha provveduto a dettare criteri per la presentazione e la selezione dei progetti concernenti interventi di miglioramento della mobilita' e delle condizioni ambientali nei centri abitati ai fini dell'allocazione delle risorse di cui all'art. 50 della piu' volte richiamata legge n. 448/1998, stabilendo percentuali di riparto tra aree metropolitane ed aree urbane e formulando indicazioni intese, in linea con le direttive a suo tempo emanate dal CIPET, ad assicurare l'effettiva rispondenza dei progetti ad esigenze di mobilita' ed a premiare la qualita' della progettazione;
Visto il decreto ministeriale in data 21 dicembre 1999 (Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1999), con il quale la predetta amministrazione ha formalizzato i criteri e le specifiche tecniche relative alle istanze di richiesta di finanziamento dei progetti;
Viste le note n. 371(TIF5)/211 B del 9 marzo 2000 e n. 570/211 del 20 aprile 2000, con le quali le citate amministrazioni hanno trasmesso le graduatorie redatte, alla stregua dei criteri di cui al citato decreto interministeriale 22 ottobre 1999, dalla menzionata commissione di alta vigilanza, rispettivamente per le aree metropolitane e per le aree urbane, formulando le proposte per l'allocazione delle risorse recate dall'art. 50 della legge n. 448/1998;
Considerato che le leggi richiamate delineano un chiaro orientamento alla determinazione di un tetto di contributo statale superiore a quello a suo tempo individuato da questo Comitato e che pertanto, in sede di finanziamento di nuovi interventi o di integrazione di finanziamenti per interventi gia' approvati, e' opportuno stabilire sin dall'inizio il contributo nella misura massima prevista, ove necessario e fermo restando che l'importo del contributo stesso e' fissato in relazione alle richieste del soggetto attuatore ed ai cofinanziamenti gia' disponibili;
Considerata la necessita' di sviluppare sistemi di trasporto rapido di massa soprattutto nelle citta' metropolitane, maggiormente interessate da fenomeni di congestione, in coerenza con le linee di politica nazionale per la riduzione dell'emissione dei gas serra definite da questo Comitato nella seduta del 19 novembre 1998, ma di sollecitare nel contempo un piu' incisivo ricorso a forme di mobilita' sostenibile anche nei centri minori, riservando pertanto alle aree urbane una percentuale di risorse piu' elevata di quella sinora prevista;
Ritenuto di condividere le valutazioni formulate dalla commissione infrastrutture nella seduta del 15 giugno 2000;
Ritenuto in particolare di concordare sulla proposta, avanzata dai Ministeri di settore in considerazione della scomponibilita' in lotti di alcuni interventi relativi alle aree metropolitane e condivisa dalla suddetta commissione, di ripartire le risorse su di un maggior numero d'interventi, raccomandando peraltro d'inserire, tra i criteri prioritari per l'allocazione delle ulteriori disponibilita', la finanziabilita' di lotti gia' valutati positivamente dalla commissione di alta vigilanza nella presente occasione;
Ritenuto, altresi', di concordare sui criteri adottati per l'individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento in caso di classificazioni ex aequo;
Ritenuto di prevedere l'emanazione di nuove disposizioni procedurali in relazione alle modifiche introdotte dalla legge n. 472/1999 ed in considerazione della necessita' di parametrare l'entita' del contributo statale ai tempi di effettivo utilizzo del mutuo cosi' attivabile, in modo da ottimizzare l'utilizzo delle risorse disponibili e favorire l'avvio di un piu' vasto programma d'interventi;
Delibera: 1. Allocazione nuove risorse.
1.1. Sono approvati, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 211/1992, i programmi d'interventi per le aree metropolitane e per le aree urbane riportati, rispettivamente, nell'allegato 1 e nell'allegato 2, che formano parte integrante della presente delibera.
Agli interventi di cui ai suddetti programmi e' destinata annualmente una quota delle disponibilita' di cui all'art. 50 della legge n. 448/1998 per la durata specificata nelle tabelle stesse: tale quota e' da intendere quale misura massima per assicurare il finanziamento della percentuale del costo complessivo degli interventi indicata in dette tabelle.
1.2. L'approvazione definitiva degli interventi resta subordinata alla trasmissione, da parte dell'ente locale interessato, di una documentazione dalla quale risultino le ulteriori fonti individuate per assicurare la copertura del costo residuo. Detta documentazione dovra' pervenire al Ministero dei trasporti e della navigazione entro novanta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente delibera.
I soggetti proponenti interventi che includano la realizzazione di parcheggi devono quantificare e comunicare al citato Dicastero, tempestivamente e comunque non oltre il termine di cui al comma precedente, il costo della realizzazione dei parcheggi stessi, da stralciare dal costo totale dell'investimento finanziabile ai sensi della legge n. 211/1992, e documentare le fonti individuate per la copertura del costo cosi' stralciato, che resta a loro carico.
Ai fini della dimostrazione della disponibilita' della quota di cofinanziamento prevista al comma 1 del presente punto, nonche' ai fini della dimostrazione della disponibilita' del finanziamento dei parcheggi, sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 43 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.
1.3. Il Ministero dei trasporti e della navigazione definira', nel rispetto delle procedure previste dall'art. 13 della legge n. 472/1999, il costo totale dell'intervento, anche tenendo conto delle informazioni relative ai parcheggi di cui al precedente punto 1.2. detto costo dovra' ricomprendere anche le previsioni di spesa relative agli oneri accessori, nonche' l'IVA.
Il citato Dicastero verifichera', altresi', l'effettiva sussistenza dei cofinanziamenti dichiarati dall'ente richiedente l'eventuale esito negativo della verifica comportera' l'automatica caducazione del finanziamento statale.
Del pari, qualora il programma d'interventi includa infrastrutture di sosta, il citato Ministero provvedera' ad accertare l'effettiva esistenza della copertura finanziaria dichiarata dal soggetto beneficiario con conseguenze analoghe a quelle sopra esposte in caso di esiti negativi di tale accertamento.
1.4. Il Ministro dei trasporti e della navigazione provvedera' a comunicare a questo Comitato i procedimenti istruttori conclusisi negativamente ed a trasmettere, nelle altre ipotesi, i relativi provvedimenti approvativi, con la quantificazione delle riduzioni eventualmente operate rispetto al costo considerato in delibera, anche in relazione allo scomputo degli oneri per gli interventi relativi ai parcheggi.
1.5. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica definira' di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione, una procedura intesa a consentire l'espletamento della gara sulla base di un formale atto d'impegno della Cassa depositi e prestiti o di istituto di credito di cui al decreto legislativo n. 385/1990 ed a correlare l'entita' del mutuo al quadro economico come rideterminato a seguito della gara medesima, prevedendo, ove possibile, anche l'accensione di mutui per tranches successive, in relazione all'effettivo stato di attuazione del programma d'investimento.
Il costo complessivo su cui parametrare definitivamente la quota di contributo statale non puo' eccedere quello riportato nella colonna (C) dei menzionati allegati 1 e 2, al netto degli oneri relativi ai parcheggi di cui ai punti precedenti ed al netto delle "economie" di gara, che restano attribuite allo Stato nella medesima percentuale riportata alla colonna (D) delle suddette tabelle.
1.6 Eventuali interessi di pre-ammortamento resteranno a carico dei soggetti beneficiari.
1.7. La consegna dei lavori dovra' essere comunque effettuata entro 18 mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale, pena la revoca del finanziamento.
1.8. Questo Comitato potra' successivamente destinare ad altri interventi del medesimo settore le quote di contributo disponibili a seguito delle economie che vengano a realizzarsi per effetto della procedura di cui al precedente punto 1.5. 2. Verifiche.
Il nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica effettuera' le verifiche di competenza, in coordinamento con il Ministero dei trasporti e della navigazione, nella fase di concreta realizzazione degli interventi finanziati a carico delle risorse di cui sopra. 3. Relazioni.
Il Ministero dei trasporti e della navigazione, anche sulla base dei lavori della Commissione di alta vigilanza, provvedera' a sottoporre entro il 31 gennaio 2001 alla commissione infrastrutture, per il successivo inoltro a questo Comitato, una relazione aggiornata ed esaustiva sullo stato di attuazione del complessivo programma d'interventi finanziato da questo Comitato medesimo a carico degli stanziamenti previsti dagli articoli 9 e 10 della legge n. 211/1992 e successivi rifinanziamenti, nonche' a valere sulle risorse per le aree depresse di cui alle leggi richiamate al punto precedente.
La suddetta relazione evidenziera' in particolare i risultati conseguiti in tema di soddisfacimento delle esigenze di mobilita', nonche' le ulteriori misure necessarie, tra l'altro per assicurare maggiore fruibilita' delle opere programmate: a tali fini ricomprendera' anche elementi sullo stato di attuazione del programma di ammodernamento delle ferrovie concesse e delle ferrovie in gestione governativa previsto dalla legge 22 dicembre 1986, n. 910, e successive modifiche ed integrazioni, in modo da offrire un quadro organico delle iniziative avviate in materia a carico delle diverse fonti di finanziamento.
Il citato Ministero provvedera' ad aggiornare la relazione di cui sopra entro il 31 gennaio di ciascun anno, sino alla completa realizzazione del programma di cui trattasi.
Invita il Ministro dei trasporti e della navigazione ed il Ministro dei lavori pubblici a prevedere che in sede di applicazione dei criteri per l'allocazione delle ulteriori risorse recate dalla legge 7 dicembre 1999, n. 472, e dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488, venga data specifica rilevanza alle richieste che perverranno per il finanziamento di ulteriori lotti d'interventi collocatisi utilmente nelle graduatorie menzionate in premessa ed ammessi a finanziamento solo in parte con la presente delibera.
Roma, 22 giugno 2000
Il Presidente delegato: Visco Registrata alla Corte dei conti il 20 settembre 2000 Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 85
 
Allegato 1
----> vedere allegato da pag. 40 a pag. 41 della G.U. <----
 
Allegato 2
----> vedere allegato da pag. 42 a pag. 43 della G.U. <----
 
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