Gazzetta n. 230 del 2 ottobre 2000 (vai al sommario)
REGIONE TOSCANA
ORDINANZA 17 luglio 2000
Interventi urgenti volti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica del settembre-ottobre 1997 nel territorio della provincia di Arezzo. Ordinanza del Ministero dell'Interno n. 2741 del 30 gennaio 1998. Modifiche alle disposizioni operative. (Ordinanza n. D/915).

IL VICE COMMISSARIO In funzione di Commissario delegato (art. 5 legge 24.2.1992, n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della Protezione Civile, n. 2741 del 30.1.98) ordinanza commissariale
D/517 del 12.11.1998

VISTA l'ordinanza del Ministero dell'Interno delegato per il coordinamento della Protezione Civile n. 2741 del 30.1.1998 con la quale il Presidente della Giunta Regionale e' stato nominato Commissario delegato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24.2.1992, n. 225, per gli interventi necessari a salvaguardare l'incolumita' pubblica e privata nei territori dei Comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve S. Stefano, Sansepolcro, Sestino, in provincia di Arezzo, gravemente danneggiati dalla crisi sismica del settembre - ottobre 1997;

VISTA l'ordinanza commissariale n. D/874 del 25.5.2000 con la quale il Presidente della Regione Toscana ha nominato il sottoscritto Assessore Tommaso Franci quale Vice Commissario agli interventi relativi all'evento sismico in oggetto, che a tal fine esercita tutti i poteri in titolarita' del commissario;

VISTA l'ordinanza commissariale n. D/846 del 20 aprile 2000 con la quale si approva il testo integrato delle disposizioni operative;

PRESO ATTO della richiesta presentata da alcuni Enti attuatori di prolungamento dei tempi di consegna dei lavori da 90 a 120 giorni, motivata dalla complessita' di gestione della fase degli appalti a seguito delle disposizioni in materia di qualificazione delle imprese d'i cui al DPR 25 gennaio 2000 n. 34;

RITENUTO di aderire alla richiesta medesima;

ORDINA

1. Il termine per la consegna dei lavori relativi agli interventi ammessi a finanziamento, ordinariamente stabilito in 90 giorni, potra' essere motivatamente prorogato a cura degli Enti attuatori fino a 120 giorni in rapporto alle esigenze di qualificazione delle imprese aggiudicatarie;

2. La presente ordinanza e' comunicata ai Comuni, alla Diocesi di Arezzo, alla Provincia, di Arezzo, alla Comunita' Montana della Valtiberina, agli Uffici regionali interessati e al Dipartimento della Protezione Civile;

3. La presente ordinanza, che per il suo contenuto deve essere portato a conoscenza della generalita' dei cittadini, e' pubblicata sul Bollettino della Regione Toscana.

Firenze, 17 luglio 2000

Il vice commissario: FRANCI
 
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