Gazzetta n. 231 del 3 ottobre 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 28 settembre 2000
Modifiche ed integrazioni delle ordinanze n. 2212/FPC del 3 febbraio 1992, n. 2245/FPC del 26 marzo 1992, n. 2293/FPC del 25 giugno 1992, n. 2414 del 18 settembre 1995, n. 2437 del 9 maggio 1996, n. 3050 del 31 marzo 2000 e n. 3059 del 30 maggio 2000, concernenti la disciplina degli interventi di miglioramento strutturale, riparazione e ricostruzione degli edifici di proprieta' privata danneggiati dagli eventi sismici del 13-16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa. Prevenzione sismica per tutti i comuni della Sicilia orientale (province di Siracusa, Catania, Ragusa e Messina). (Ordinanza n. 3083).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
delegato per il coordinamento della protezione civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999;
Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa;
Visto il decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1996, n. 74;
Visto il decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, nella legge 25 settembre 1996, n. 996;
Visto il decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, nella legge 16 luglio 1997, n. 228;
Viste le ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2212/FPC del 3 febbraio 1992, n. 2245/FPC del 26 marzo 1992 e n. 2293/FPC del 25 giugno 1992, n. 2414 del 18 settembre 1995, n. 3050 del 31 marzo 2000 e n. 3059 del 30 maggio 2000, concernente la disciplina citata in titolo;
Considerato che e' necessario disporre l'emanazione di ulteriori disposizioni rivolte a velocizzare e semplificare le procedure per l'attuazione degli interventi a favore della ricostruzione e salvaguardia del patrimonio edilizio ad uso privato danneggiato dagli eventi sismici del 13-16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Ragusa e Catania;
Acquisito il parere della regione siciliana con nota n. 22744 del 26 luglio 2000;
Su proposta del direttore dell'Agenzia di protezione civile prof. Franco Barberi;
Dispone:
Art. 1.
All'ordinanza n. 3050 del 31 marzo 2000 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
all'art. 1, comma 2, secondo periodo: dopo le parole "......le limitazioni" sono aggiunte le seguenti parole: "di superficie previste dai successivi articoli 2, 3, 4 e";
all'art. 3, comma 1, primo periodo: sono soppresse le parole "che intendono realizzare un intervento di miglioramento sismico";
all'art. 3, comma 1, primo periodo: dopo la parola "...., come.." viene sostituita la parola "definito" con la parola "definita";
all'art. 6, comma 1: dopo le parole, "....nelle aree classificate..." sono soppresse le parole "ad alto rischio sismico";
all'art. 6, comma 3, sono soppresse le parole "per il calcolo del contributo";
all'art. 6, comma 3, le parole "della richiesta di contributi" sono sostituite con "di entrata in vigore della presente ordinanza. La destinazione d'uso dell'immobile e' esclusivamente riferita a quella esistente alla data di entrata in vigore della presente ordinanza";
all'art. 7, comma 2, sono apportate le seguenti integrazioni:
al termine della lettera "a" sono aggiunte le seguenti parole: "certificato dal sindaco";
al termine della lettera "b" sono aggiunte le seguenti parole: "su mandato del sindaco; detti stati di avanzamento dei lavori sono sottoscritti dal direttore dei lavori, dal proprietario e dall'impresa";
all'art. 8, comma 1, dopo le parole "... dalla medesima data." va inserito il seguente periodo: "I termini suddetti hanno valore perentorio e potranno essere prorogati con ordinanza sindacale solo ed esclusivamente per gravi e comprovati motivi di forza maggiore.";
all'art. 8, vengono aggiunti i seguenti commi:
3. L'ufficio tecnico comunale, all'uopo supportato dal personale tecnico ed amministrativo assunto in forza dell'art. 14, comma 14, della legge n. 61 del 30 marzo 1998, esercitera' l'alta vigilanza nel corso dei lavori.
4. Nei casi di accertata grave irregolarita' il sindaco, avvalendosi del parere del gruppo di lavoro di cui al successivo art. 9, e' tenuto a disporre la decadenza del contributo con obbligo di restituzione delle somme erogate maggiorate degli interessi legali.
all'art.10, comma 3, al termine del terzo periodo, sono inserite le seguenti parole: "dopo istruttoria da parte dell'ufficio tecnico comunale. Nel caso che la variante comporti modifiche strutturali, tale variante verra' riportata alla conferenza dei servizi per l'approvazione.";
all'art. 11, comma 2, prima linea: dopo le parole "ed urbanistico..." vengono inserite le seguenti parole "ed economico relativamente all'erogazione del buonocontributo";
all'art. 11, comma 2, al termine del primo periodo deve essere inserito il seguente periodo: "L'istruttoria verra' condotta con le modalita' previste dall'art. 12, comma 2, dell'ordinanza n. 2212/1992 e successive modifiche ed integrazioni.";
all'art. 12, comma 1, viene aggiunto il seguente periodo: "Il certificato di abitabilita' potra' essere rilasciato dal sindaco anche in deroga alle norme regolamentari che riguardano le altezze dei vani, ed il rapporto tra superfici finestrate e superfici dei vani, quando gli interventi riguardino immobili che ricadono nelle zone omogenee A dei piani regolatori generali, e non comportino variazioni in diminuzione dei parametri suscritti rispetto alle situazioni preesistenti. La conferenza dei servizi di cui all'art. 11 esprime il proprio parere anche ai sensi e per gli effetti del comma 2, art. 3-quater della legge 13 luglio 1999, n. 226; in deroga al citato disposto, tale conferenza dei servizi viene indetta dal sindaco, sentito il genio civile";
all'art. 12, vengono aggiunti i seguenti commi:
3. Il progetto, redatto per l'intera unita' strutturale, sara' approvato dalla conferenza dei servizi di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 2436 del 9 maggio 1996, come modificato dall'ordinanza n. 2768 del 25 marzo 1998. I progettisti incaricati della parte pubblica progetteranno anche la parte privata limitatamente alle opere strutturali di consolidamento (per la parte privata). La restante parte dell'intervento per la parte privata sara' effettuata dai progettisti incaricati dai privati proprietari.
4. Dopo l'approvazione, a cura dei progettisti incaricati della parte pubblica (e privata limitatamente alle opere strutturali) verra' estrapolato il computo metrico relativo alle opere da realizzarsi sulla parte privata. La quota del buono-contributo della parte privata riferita alle sole opere strutturali di consolidamento, calcolata secondo gli articoli 3 o 4, e con le modalita' di cui al presente comma, verra' rilasciata dal sindaco a favore dell'ente attuatore dell'opera in unica soluzione e senza trattenute.
5. Il buono-contributo, di cui al comma 4, ed il finanziamento della parte pubblica verranno gestiti direttamente dall'Ente attuatore, secondo le normative vigenti per l'esecuzione delle opere pubbliche e delle ordinanze emesse in merito per la realizzazione unitaria dell'intervento.
6. Ai fini dello sgombero dei campi containers, in attuazione della previsione del comma 1, lettera 1-ter dell'art. 2 del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, coordinato con la legge di conversione 16 luglio 1997, n. 228, modificato dall'art. 23-quater della legge 30 marzo 1998, n. 61, il comune, per far fronte alle esigenze abitative delle famiglie alloggiate nei campi containers, proprietarie e non proprietarie di immobili danneggiati dal sisma del 13 dicembre 1990, e nelle more della realizzazione di immobili con caratteristiche di edilizia pubblica, puo' procedere alla stipula di contratti di locazione che avranno durata non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni. Il beneficio potra' essere esteso alle famiglie che alla data di pubblicazione della legge n. 228/1997 erano alloggiate nei campi containers, anche se successivamente abbiano lasciato il campo per motivi di necessita', definiti con apposito atto prefettizio su specifica attestazione del comune. L'onere derivante dai contratti di locazione stipulati dai comuni gravera' sui fondi della legge n. 433/1991, art. 1, obiettivo l-ter.
all'art. 14, comma 3, viene aggiunto il seguente periodo: "Resteranno altresi' all'esame delle commissioni comunali, seguendo le procedure previste dall'art. 12 dell'ordinanza n. 2212 del 3 febbraio 1992 e successive integrazioni e modificazioni, le pratiche in corso in base all'art. 10 dell'ordinanza n. 2414 del 18 settembre 1995".
all'allegato A sono effettuate le seguenti variazioni:
il punto 2 e' sostituito dal seguente: "Gli edifici che non hanno subito danni alla struttura portante e/o cedimenti alle fondazioni, il contributo verra' determinato secondo l'art. 4; al contrario per gli edifici che hanno subito danni alla struttura portante e/o cedimenti alle fondazioni, il contributo verra' determinato secondo l'art. 3.";
al punto 4, tabella 1, vengono variati i primi due parametri:
1) la cifra "30 (3)" viene sostituita con "20 (2)";
2) la cifra "50 (5)" viene sostituita con "30 (3)";
al punto 4, tabella l, la terza linea e' sostituita dalla seguente:
muratura in pietrame squadrato e ben organizzato 80 (8);
muratura in blocchi di tufo 40 (4).
 
Art. 2.
1. Per la realizzazione del programma di attivita' relativo al piano nazionale di emergenza sismica per la Sicilia orientale e area dello stretto, le risorse pari a lire 3.000 milioni, deliberate dalla giunta della regione siciliana in data 19 giugno 2000, di cui alla voce n. 124, ob. i-bis, priorita' 1, del documento di rimodulazione del piano di cui all'art. 2 della legge 31 dicembre 1991 n. 433, vengono trasferite in deroga alle norme che regolano la contabilita' generale dello Stato, nonche' quella regionale, al dipartimento della protezione civile, sull'unita' previsionale di base 20.2.1.3. dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. Le modalita' di utilizzo delle risorse nonche' il programma di attivita' vengono definite dalla commissione per il piano d'emergenza relativo alla Sicilia orientale e stretto di Messina connesso a situazioni d'emergenza derivanti da rischio sismico, istituita con decreto del 17 maggio 1996, n. 1364.
3. Al Dipartimento della protezione civile sono altresi' trasferite le risorse di cui alla stessa voce n. 124, ob. i-bis, priorita' 1 del documento di rimodulazione del piano di cui all'art. 2 della legge 31 dicembre 1991 n. 433, relative alla "ricerca sulla sismicita' storica", per un importo di lire 650 milioni, e alla "elaborazione linee guida di progettazione", per un importo di lire 350 milioni. L'utilizzazione di dette risorse avverra' d'intesa con la regione siciliana.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 settembre 2000
Il Ministro: Bianco
 
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