Gazzetta n. 231 del 3 ottobre 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 25 settembre 2000 |
Modalita' relative alla verifica dei quantitativi da imbottigliare fuori zona della denominazione di origine controllata del vino "Frascati". |
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IL DIRETTORE GENERALE delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1996, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata "Frascati" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 1o agosto 1983, 18 novembre 1987 e 5 dicembre 1990, con i quali sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato; Visto il decreto dirigenziale 28 ottobre 1996, contenente modificazione al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Frascati"; Visto il decreto dirigenziale 26 novembre 1996, contenente integrazione al predetto decreto del 28 ottobre 1996; Visto il decreto dirigenziale 13 novembre 1997 contenente modificazione al decreto dirigenziale 28 ottobre 1996; Vista la sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione II-ter n. 763/1999, che ha annullato il predetto dirigenziale 28 ottobre 1996 di modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Frascati", nella parte in cui si dispone l'imbottigliamento obbligatorio in zona delimitata rilevando che l'emanazione del provvedimento impugnato e' avvenuto in presenza di "eccesso di potere per carenza di istruttoria"; Visto il decreto dirigenziale 1o aprile 1999, concernente l'annullamento di alcune disposizioni contenute nel decreto dirigenziale 28 ottobre 1996 recante modificazioni al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Frascati" in conformita' della sentenza del tribunale amministrativo del Lazio, sezione II-ter n. 763/1999; Visto il decreto ministeriale 15 giugno 2000 relativo all'imbottigliamento del vino a denominazione di origine controllata "Frascati", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 148 del 27 giugno 2000, con il quale e' stato ripristinato in via transitoria, l'obbligo dell'imbottigliamento del vino a denominazione di origine controllata "Frascati" nella zona delimitata all'art. 5 del relativo disciplinare di produzione, introdotto dal decreto dirigenziale 28 ottobre 1996; Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2000 recante norme concernenti l'imbottigliamento in zona del vino a denominazione di origine controllata "Frascati" ed in particolare l'art. 2 che prevede l'emanazione del provvedimento recante le modalita' relative alla verifica dei quantitativi da imbottigliare fuori zona; Ritenuto di doversi procedere alla emanazione del suddetto provvedimento; Decreta: Art. 1. 1. I soggetti ai quali, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 2 del decreto ministeriale 28 luglio 2000, e' stata concessa la facolta' prevista dal predetto articolo sono tenuti a trasmettere al Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini la documentazione comprovante il possesso della consolidata tradizione all'imbottigliamento ed alla commercializzazione del vino medesimo per un periodo complessivo non inferiore ai cinque anni precedenti all'entrata in vigore del decreto 28 luglio 2000, al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione all'imbottigliamento fuori zona della denominazione di origine controllata del vino "Frascati". |
| Art. 2. 1. I soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, sono tenuti a comunicare, all'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio, i quantitativi di vino destinati all'imbottigliamento fuori zona almeno quindici giorni prima della data fissata per la fuoriuscita del vino medesimo dalla zona di produzione. 2. Gli stessi soggetti dovranno tenere apposito registro preventivamente vidimato all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio, nel quale dovranno annotare, entro il primo giorno lavorativo successivo all'operazione di imbottigliamento per ogni partita di vino a denominazione di origine controllata "Frascati" imbottigliato i seguenti elementi: a) quantitativo di prodotto numero e capacita' dei recipienti utilizzati; b) provenienza della partita ed estremi della certificazione di idoneita' all'esame chimico-fisico ed organolettici di cui all'art. 13, comma 1, della legge n. 164/1992; c) destinazione della partita imbottigliata. 3. I dati di cui al comma precedente dovranno essere comunicati alla competente Camera di commercio e conseguentemente all'Ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi entro quindici giorni dall'annotazione sul predetto registro. |
| Art. 3. 1. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto e saranno adeguate alle disposizioni che verranno emanate con il regolamento citato all'art. 2 del decreto 28 luglio 2000. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 settembre 2000 Il direttore generale: Ambrosio |
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