Gazzetta n. 233 del 5 ottobre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 31 agosto 2000
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarieta' in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Rinascente - Magazzino UPIM, unita' di Cagliari Petrarca e Quartu S. Elena. (Decreto n. 28761).

IL DIRETTORE GENERALE
della previdenza ed assistenza sociale
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608 che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta' stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
Visto il decreto ministeriale del 8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6 del decreto-legge 1o ottobre 1996 n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;
Viste le istanze presentate dalla societa' La Rinascente S.p.a. - Magazzini UPIM, unita' di Cagliari Petrarca e Quartu S. Elena (Cagliari), inoltrate presso la competente direzione regionale del lavoro e come da protocollo dello stesso, in data 30 luglio 1997 e che unitamente al contratto di solidarieta' per riduzione di orario di lavoro, costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
Considerato che il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 25 giugno 1997, integrato con verbale del 29 maggio 2000, stabilisce per un periodo di ventiquattro mesi decorrente dal 1o luglio 1997 una riduzione dell'orario di lavoro previsto dal contratto nazionale del settore commercio;
Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo piu' razionale impiego;
Acquisito il parere della direzione regionale del lavoro competente per territorio;
Decreta:
Art. 1.
A) E' autorizzata, per il periodo dal 1o luglio 1997 al 30 giugno 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984 n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla societa' La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano, unita' di Cagliari Petrarca (Cagliari), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 145 ore di lavoro, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 24 lavoratori su un organico di 50 unita'.
B) E' autorizzata, per il periodo dal 1o luglio 1997 al 30 giugno 1998 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla societa' La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM con sede in Milano, unita' Cagliari Petrarca (Cagliari), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 87 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 22 lavoratori, su un organico di 50 unita'.
 
Art. 2.
A) E' autorizzata, per il periodo dal 1o luglio 1997 al 30 giugno 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla societa' La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano, unita' di Quartu S. Elena (Cagliari), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 478 ore di lavoro, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 17 lavoratori su un organico di 35 unita'.
B) E' autorizzata, per il periodo dal 1o luglio 1997 al 30 giugno 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla societa' La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano, unita' di Quartu S. Elena (Cagliari), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 287 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 16 lavoratori, su un organico di 35 unita'.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dal presente decreto a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla societa' La Rinascente S.p.a. - Magazzini UPIM, il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 agosto 2000
Il direttore generale: Daddi
 
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