Nella proposta di modifica del disciplinare di produzione citata in epigrafe, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 219 del 19 settembre 2000, alla pagina 26, seconda colonna, dopo l'ultimo rigo deve intendersi aggiunto il seguente periodo: PROPOSTA DI MODIFICA AL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA "PROSCIUTTO TOSCANO" (Regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96). Il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta "Prosciutto Toscano", e' modificato come di seguito indicato: all'art. 2, comma 1, anziche' "Gli allevamenti dei suini destinati alla produzione del Prosciutto Toscano debbono essere situati nel territorio delle regioni Lombardia, Emilia Romagna, Marche, Umbria, Lazio e Toscana.", leggi "Gli allevamenti dei suini destinati alla produzione del Prosciutto Toscano debbono essere situati nel territorio delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Mouse"; all'art. 4, comma 2, anziche' "Successivamente si procede alla rifilatura con un taglio ad arco che lascia una cornice carnosa sporgente per alcuni centimetri oltre la testa del femore.", leggi "Successivamente si procede alla rifilatura con un taglio ad arco che lascia una cornice carnosa tale che, a stagionatura ultimata, sporga circa 5 cm oltre la testa del femore"; all'art. 6, comma 1, descrizione caratteristiche fisiche, anziche' "Forma: tondeggiante ad arco alla sommita' per la presenza di una cornice carnosa che comunque non deve sporgere oltre la testa del femore;", leggi "Forma: tondeggiante ad arco sulla sommita' per la presenza di una cornice carnosa che sporge per circa 5 cm oltre la testa del femore;". |