Gazzetta n. 233 del 5 ottobre 2000 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 luglio 2000 |
Approvazione del programma di interventi urgenti della regione Campania di cui agli articoli 1, comma 2, e 8, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo funzionale della difesa del suolo, e successive modifiche ed integrazioni; Visto l'art. 9 della legge 8 agosto 1990, n. 253, recante disposizioni integrative della legge 18 maggio 1989, n. 183; Visto l'art. 5, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, modificato dal decreto-legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226 (d'ora in avanti denominato "decreto-legge"), ed in particolare l'art. 1, commi 1-bis e 2, e l'art. 8, comma 2; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1998, concernente l'atto di indirizzo e coordinamento che individua i criteri relativi agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del decreto-legge di cui al punto che precede; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 settembre 1999, concernente la ripartizione dei fondi di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge, ed in particolare: l'art. 1, che assegna alla regione Campania, per la realizzazione del programma di interventi urgenti la somma di L. 57.955.275.000 di cui L. 27.989.460.000 a valere sull'annualita' 1999 e L. 29.965.815.000 a valere sull'annualita' 2000; l'art. 4, che attribuisce alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano il compito di proporre al Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo i programmi di interventi urgenti, tenuto conto dei piani straordinari di cui all'art. 1, comma 1-bis, del decreto-legge. Vista la delibera della giunta regionale della regione Campania n. 7890 del 18 novembre 1999, con la quale l'assegnazione disposta con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 settembre 1999 di L. 57.955.275.000 viene ripartita tra le autorita' di bacino di rilievo nazionale (Liri-Garigliano e Volturno) per L. 13.619.489.625, interregionale (Fortore, Ofanto e Sele) per L. 6.201.214.425 e regionale (Nord-occidentale, Sarno, Destra Sele, Sinistra Sele), per L. 38.134.570.950, e viene preso atto dei programmi di interventi urgenti approvati dalle Autorita' di bacino di rilievo regionale per l'importo complessivo di cui sopra; Vista la delibera della giunta regionale della regione Campania n. 8229 del 3 dicembre 1999, con la quale viene approvata la proposta di programma di interventi urgenti nei bacini interregionali dei fiumi Fortore e Ofanto per l'importo complessivo di L. 1.449.223.815; Visti il piano straordinario e la proposta di programma di interventi urgenti approvati dal Comitato istituzionale dell'Autorita' di bacino di rilievo nazionale dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno con delibere n. 1 e 2 del 27 ottobre 1999, e successive rimodulazioni, ed in particolare le aree a rischio idrogeologico piu' elevato individuate e perimetrate dal medesimo ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267; Vista la delibera della giunta regionale della regione Campania n. 424 del 1o febbraio 2000, con la quale viene preso atto della proposta di programma dell'Autorita' di bacino di rilievo nazionale dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, rimodulato con nota del Segretario generale del 29 dicembre 1999; Visti il piano straordinario e la proposta di programma di interventi urgenti approvati dal Comitato istituzionale dell'Autorita' di bacino di rilievo interregionale del fiume Sele con delibere n. 36 e 37 del 10 novembre 1999, ed in particolare le aree a rischio idrogeologico piu' elevato individuate e perimetrate dal medesimo ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267; Vista la delibera della giunta regionale della regione Campania n. 1361 del 3 marzo 2000, con la quale viene preso atto della proposta di programma dell'Autorita' di bacino di rilievo interregionale del fiume Sele; Visti il piano straordinario e la proposta di programma di interventi urgenti approvati dal Comitato istituzionale dell'Autorita' di bacino regionale Nord-occidentale con delibere n. 6 del 30 settembre 1999 e n. 14 del 31 ottobre 1999, ed in particolare le aree a rischio idrogeologico piu' elevato individuate e perimetrate dal medesimo ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267; Visti il piano straordinario e la proposta di programma di interventi urgenti approvati dal Comitato istituzionale dell'Autorita' di bacino regionale del fiume Sarno con delibere n. 11 del 31 ottobre 1999 e n. 8 del 30 settembre 1999, ed in particolare le aree a rischio idrogeologico piu' elevato individuate e perimetrate dal medesimo ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, nonche' il verbale n. 5 del 10 gennaio 2000 e la nota n. 314 del 7 febbraio 2000 con i quali il Comitato istituzionale ha comunicato alla regione Campania modifiche al predetto programma; Vista la delibera della giunta regionale della regione Campania n. 1360 del 3 marzo 2000, con la quale viene preso atto del nuovo programma di interventi urgenti proposto dall'Autorita' di bacino di rilievo interregionale del fiume Sarno; Visti il piano straordinario e la proposta di programma di interventi urgenti approvati dal Comitato istituzionale dell'Autorita' di bacino regionale Destra Sele con delibere del 31 ottobre 1999 e n. 73 del 30 settembre 1999, ed in particolare le aree a rischio idrogeologico piu' elevato individuate e perimetrate dal medesimo ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267; Visti il piano straordinario e la proposta di programma di interventi urgenti approvati dal Comitato istituzionale dell'Autorita' di bacino regionale Sinistra Sele con delibere n. 46 del 31 ottobre 1999 (piano straordinario), n. 40 del 30 settembre 1999 (programma di interventi) e n. 9 del 10 gennaio 2000 (aggiornamento e modifica del programma di interventi), ed in particolare le aree a rischio idrogeologico piu' elevato individuate e perimetrate dal piano straordinario ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267; Vista la delibera della giunta regionale della regione Campania n. 1359 del 3 marzo 2000, con la quale viene preso atto della proposta di aggiornamento e modifica del programma dell'Autorita' di bacino di rilievo regionale del fiume Sinistra Sele; Vista la delibera approvata dal Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo nella seduta del 15 marzo 2000; Vista la delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 16 marzo 2000, con la quale e' stata espressa l'intesa sul testo della soprarichiamata delibera del Comitato dei Ministri, con gli impegni concordati nel corso della seduta; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 2000, con il quale al Ministro dell'ambiente, on. Willer Bordon, sono state delegate le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, nonche' la Presidenza del Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo; Decreta: 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, modificato dall'art. 9, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, e dell'art. 5, primo capoverso, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 1999, e' approvato il programma di interventi urgenti della regione Campania allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante, per l'importo di L. 56.935.318.000. 2. All'attuazione del predetto programma si provvede con le risorse finanziarie assegnate alla regione Campania ai sensi dell'art. 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 1999, pari a L. 57.955.275.000 di cui L. 27.989.460.000 a valere sull'annualita' 1999 e L. 29.965.815.000 a valere sull'annualita' 2000. 3. Con successivo provvedimento e' approvato il programma di interventi urgenti a valere sulle risorse residue, pari a L. 1.019.957.000. 4. Al monitoraggio e controllo dell'attuazione degli interventi programmati provvede il Ministero dell'ambiente secondo quanto disposto dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 1999 e dal decreto ministeriale del 4 febbraio 1999. 5. Ove per l'attuazione degli interventi siano adottate, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, ordinanze di cui all'art. 5, comma 2, della legge 4 febbraio 1992, n. 225, si potra' provvedere con le medesime a disciplinare le modalita' di attuazione, monitoraggio e controllo degli interventi. 6. Per i Piani straordinari di cui al comma 1-bis del decreto-legge 11 giugno 1998 n, 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, introdotto dall'art. 9, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 1999 n. 132, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, per i quali non si sia gia' provveduto alla perimetrazione ed alla salvaguardia delle aree interessate dagli interventi urgenti programmati e finanziati, le Autorita' di bacino competenti o le regioni, per i bacini di interesse regionale, provvedono entro il termine perentorio di novanta giorni alle perimetrazioni delle predette aree ed alla imposizione delle misure di salvaguardia. Decorso inutilmente tale termine, il Comitato dei Ministri di cui all'art. 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, dispone l'effettuazione delle perimetrazioni e la formulazione delle misure di salvaguardia tenendo conto delle eventuali limitazioni d'uso del suolo gia' in essere e degli strumenti di pianificazione vigenti. All'onere relativo provvedono le Autorita' di bacino competenti, o la regione per i bacini di interesse regionale, con parte delle risorse gia' assegnate per le perimetrazioni ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri, adotta in via sostitutiva gli atti relativi alle perimetrazioni e alle misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, del citato decreto-legge. 7. La regione Campania assicura la programmazione prioritaria del completamento degli interventi finanziati per lotti funzionali e della realizzazione di quelli per i quali sono stati finanziati con il presente provvedimento esclusivamente indagini, studi e/o progettazioni sia con le eventuali economie derivanti dalla realizzazione di altri interventi programmati, sia con risorse finanziarie del proprio bilancio, sia provvedendo a richiederne con priorita' il finanziamento nell'ambito di ulteriori programmi di interventi urgenti ovvero di altri programmi, regionali, nazionali e comunitari. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 28 luglio 2000 p. Il Presidente: Bordon Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 2000 Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 239 |
| ALLEGATO ----> Vedere Tabella alle pagg. 8-9-10 <---- |
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