Gazzetta n. 234 del 6 ottobre 2000 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 28 agosto 2000, n. 274
Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 14 e seguenti della legge 24 novembre 1999, n. 468, che delega il Governo ad adottare, entro otto mesi dalla sua entrata in vigore, un decreto legislativo concernente la competenza in materia penale del giudice di pace, nonche' il relativo procedimento e l'apparato sanzionatorio dei reati ad esso devoluti, unitamente alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie secondo i principi e i criteri direttivi previsti dagli articoli 15, 16 e 17;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 giugno 2000;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, a norma dell'articolo 21, comma 1, della citata legge 24 novembre 1999, n. 468;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 agosto 2000;
Sulla proposta del Ministro della giustizia;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Organi giudiziari nel procedimento penale davanti al giudice di pace
1. Svolgono funzioni giudiziarie nel procedimento penale davanti al giudice di pace:
a) il procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario ha sede il giudice di pace;
b) il giudice di pace.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota al titolo:
- Per il testo dell'articolo 14 della legge 24 novembre
1999, n. 468, si veda nelle note alle premesse.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo degli articoli 76 e 87 della
Costituzione:
"Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti".
"Art. 87. Il Presidente della Repubblica e' il Capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il "referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze Armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.".
- Si trascrive il testo dell'articolo 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"Art. 14. (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni".
- Si trascrive il testo degli articoli 14, 15, 16, 17 e
21, della legge 24 novembre 1999, n. 468 (Modifiche alla
legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del
giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza
penale del giudice di pace e modifica dell'articolo 593 del
codice di procedura penale):
"Art. 14 (Delega al Governo in materia penale). - 1. Il
Governo della Repubblica e' delegato ad adottare, entro
otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, un decreto legislativo concernente la competenza in
materia penale del giudice di pace, nonche' il relativo
procedimento e l'apparato sanzionatorio dei reati ad esso
devoluti, unitamente alle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie, secondo i principi e i criteri
direttivi previsti dagli articoli 15, 16 e 17".
"Art. 15 (Competenza in materia penale del giudice di
pace). 1. Al giudice di pace e' devoluta la competenza per
i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:
581 (percosse); 582, secondo comma (lesione personale
punibile a querela della persona offesa); 590 (lesioni
personali colpose), limitatamente alle fattispecie
perseguibili a querela di parte e ad esclusione delle
fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti
commessi con violazione delle norme per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro
o che abbiano determinato una malattia professionale quando
in tutti i casi anzidetti la malattia abbia una durata
superiore a venti giorni; 593, primo e secondo comma
(omissione di soccorso); 594 (ingiuria); 595, primo e
secondo comma (diffamazione); 612, primo comma (minaccia);
626 (furti punibili a querela dell'offeso); 627
(sottrazione di cose comuni); 631 (usurpazione), salvo
ricorra l'ipotesi di cui all'art. 639-bis; 632 (deviazione
di acque e modificazione dello stato dei luoghi), salvo
ricorra l'ipotesi di cui all'art. 639-bis; 633, primo comma
(invasione di terreni o edifici), salvo ricorra l'ipotesi
di cui all'art. 639-bis; 635, primo comma (danneggiamento);
636 (introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e
pascolo abusivo), salvo ricorra l'ipotesi di cui all'art.
639-bis; 637 (ingresso abusivo nel fondo altrui); 638,
primo comma (uccisione o danneggiamento di animali altrui);
639 (deturpamento e imbrattamento di cose altrui) e 647
(appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose
avute per errore o nel caso fortuito).
2. Al giudice di pace e' devoluta la competenza per le
contravvenzioni previste dai seguenti articoli del codice
penale: 689 (somministrazione di bevande alcoliche a minori
o a infermi di mente); 690 (determinazione in altri dello
stato di ubriachezza); 691 (somministrazione di bevande
alcoliche a persona in stato di manifesta ubriachezza);
726, primo comma (atti contrari alla pubblica decenza) e
731 (inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare
dei minori).
3. Al giudice di pace e' inoltre devoluta la competenza
per i reati previsti da leggi speciali, da individuare nel
rispetto di tutti i seguenti criteri:
a) reati puniti con una pena detentiva non superiore
nel massimo a quattro mesi, ovvero con una pena pecuniaria
sola o congiunta alla predetta pena, ad eccezione di quelli
che nelle ipotesi aggravate sono puniti con una pena
detentiva superiore a quella suindicata;
b) reati per i quali non sussistono particolari
difficolta' interpretative o non ricorre, di regola, la
necessita' di procedere ad indagini o a valutazioni
complesse in fatto o in diritto e per i quali e' possibile
l'eliminazione delle conseguenze dannose del reato anche
attraverso le restituzioni o il risarcimento del danno;
c) reati che non rientrano in taluna delle materie
indicate nell'art. 34 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
ovvero nell'ambito delle violazioni finanziarie".
"Art. 16 (Sanzioni). - 1. Con il decreto di cui
all'art. 14, l'apparato sanzionatorio relativo ai reati
devoluti alla competenza del giudice di pace e' modificato
secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione, in luogo delle attuali pene detentive,
della sola pena pecuniaria per un importo non superiore a
lire cinque milioni e, nei casi di maggiore gravita' o di
recidiva, di sanzioni alternative alla detenzione, quali la
prestazione di attivita' non retribuita a favore della
collettivita' o di altre forme di lavoro sostitutivo per un
periodo non superiore a sei mesi, l'obbligo di permanenza
in casa per un periodo non superiore a quarantacinque
giorni, ovvero misure prescrittive specifiche determinando
la misura o il tempo della sanzione indipendentemente dalla
commisurazione con le attuali pene edittali;
b) previsione, in caso di mancato pagamento della
pena pecuniaria, della conversione in lavoro sostitutivo,
per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a
sei mesi, nonche' dell'applicabilita' delle disposizioni di
cui agli articoli 102, quarto comma, e 108, primo comma,
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni;
c) previsione di uno specifico delitto, punito con
pena detentiva fino ad un anno non sostituibile, in caso di
inosservanza grave o di violazione reiterata degli obblighi
connessi alle sanzioni alternative alla detenzione, da
attribuire alla competenza del tribunale".
"Art. 17 (Procedimento penale davanti al giudice di
pace). - 1. Il procedimento penale davanti al giudice di
pace e' disciplinato, tenendo conto delle norme del libro
ottavo del codice di procedura penale riguardanti il
procedimento davanti al tribunale in composizione
monocratica, con le massime semplificazioni rese necessarie
dalla competenza dello stesso giudice. Si osservano,
altresi', i seguenti principi e criteri direttivi:
a) estensione della perseguibilita' a querela dei
reati;
b) previsione che, nel rispetto dei principi
stabiliti negli articoli 109 e 112 della Costituzione,
l'attivita' di indagine sia di regola affidata
esclusivamente alla polizia giudiziaria e che questa, salve
specificate ipotesi, sulla base dell'imputazione formulata
dal pubblico ministero, disponga direttamente la
comparizione dell'imputato davanti al giudice, a meno che
il pubblico ministero richieda l'archiviazione della
notizia di reato al giudice di pace competente per
territorio;
c) previsione che per taluni reati perseguibili a
querela la citazione in giudizio possa essere esercitata
anche direttamente dalla persona offesa col ministero del
difensore mediante ricorso al giudice di pace;
d) previsione che il giudice di pace fissi
direttamente l'udienza o, nel caso in cui sia necessario
svolgere indagini, trasmetta la notizia di reato alla
polizia giudiziaria perche' proceda ai sensi della lettera
b);
e) previsione di tempestiva informazione al pubblico
ministero per l'esercizio delle sue facolta' e di strumenti
idonei ad una puntuale formulazione dell'imputazione e ad
un compiuto esercizio del diritto di difesa;
f) introduzione di un meccanismo di definizione del
procedimento nei casi di particolare tenuita' del fatto e
di occasionalita' della condotta, quando l'ulteriore corso
del procedimento puo' pregiudicare le esigenze di lavoro,
di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta
ad indagini o dell'imputato;
g) obbligo per il giudice di procedere al tentativo
di conciliazione sugli aspetti riparatori e risarcitori
conseguenti al reato, nonche' in ordine alla remissione
della querela ed alla relativa accettazione;
h) previsione di ipotesi di estinzione del reato
conseguenti a condotte riparatorie o risarcitorie del
danno;
i) ridefinizione delle ipotesi di connessione dei
procedimenti che tenga conto della particolare natura dei
reati devoluti alla competenza del giudice di pace e
introduzione di poteri discrezionali in capo al giudice
quanto all'obbligo di rilevarne l'operativita';
l) svolgimento del giudizio in forma semplificata con
ampliamento delle possibilita' di utilizzazione degli atti
delle indagini preliminari, quando vi sia il consenso delle
parti;
m) previsione che le funzioni di pubblico ministero
in udienza siano delegate dal procuratore della Repubblica
presso il tribunale, che non le eserciti personalmente, ad
uno dei soggetti di cui all'art. 72 dell'ordinamento
giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12, e successive modificazioni;
n) previsione delle appellabilita' delle sentenze
emesse dal giudice di pace, ad eccezione di quelle che
applicano la sola pena pecuniaria e di quelle di
proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena
pecuniaria;
o) previsione della non appellabilita' da parte
dell'imputato delle sentenze di non luogo a procedere e di
proscioglimento con le quali sia stato dichiarato che il
fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso;
p) previsione di una particolare disciplina delle
iscrizioni nel casellario giudiziale e dei loro effetti,
assicurando fra l'altro che i certificati richiesti
dall'interessato non riportino le iscrizioni delle condanne
per reati la cui competenza e' attribuita al giudice di
pace".
"Art. 21 (Emanazione del decreto legislativo). - 1. Lo
schema di decreto legislativo di cui all'art. 14 e'
trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica almeno sessanta giorni prima della scadenza
prevista per l'esercizio della delega. Le commissioni
parlamentari competenti per materia esprimono il loro
parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello
schema medesimo.
2. Il decreto legislativo di cui all'art. 14 entra in
vigore il centottantesimo giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
3. Il Ministero della giustizia, nei centottanta giorni
successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto legislativo di cui all'art. 14,
predispone formulari idonei e strumenti audiovisivi di
formazione per la preparazione dei giudici di pace al
processo penale di cui all'art. 17.
4. I consigli giudiziari, nei centottanta giorni
successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto legislativo di cui all'art. 14,
organizzano un congruo periodo di tirocinio penale per i
giudici onorari in carica alla data di entrata in vigore
del medesimo decreto legislativo, da rendere compatibile
con il normale lavoro di ufficio, applicando le
disposizioni di cui all'art. 4-bis della legge 21 novembre
1991, n. 374, introdotto dall'art. 2 della presente legge,
in quanto applicabili".



 
Art. 2.
Principi generali del procedimento davanti al giudice di pace
1. Nel procedimento davanti al giudice di pace, per tutto cio' che non e' previsto dal presente decreto, si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nel codice di procedura penale e nei titoli I e II del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, ad eccezione delle disposizioni relative:
a) all'incidente probatorio;
b) all'arresto in flagranza e al fermo di indiziato di delitto;
c) alle misure cautelari personali;
d) alla proroga del termine per le indagini;
e) all'udienza preliminare;
f) al giudizio abbreviato;
g) all'applicazione della pena su richiesta;
h) al giudizio direttissimo;
i) al giudizio immediato;
l) al decreto penale di condanna.
2. Nel corso del procedimento, il giudice di pace deve favorire, per quanto possibile, la conciliazione tra le parti.



Nota all'art. 2:
- I Titoli I e II del decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale), sono i
seguenti:
"TITOLO I
"Norme di attuazione "
"TITOLO II
"Norme di coordinamento "



 
Art. 3.
Assunzione della qualita' di imputato
1. Nel procedimento davanti al giudice di pace, assume la qualita' di imputato la persona alla quale il reato e' attribuito nella citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria o nel decreto di convocazione delle parti emesso dal giudice di pace.
 
Art. 4
Competenza per materia

1. Il giudice di pace e' competente: a) per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 581,
582, limitatamente alle fattispecie di cui al secondo comma
perseguibili a querela di parte, 590, limitatamente alle
fattispecie perseguibili a querela di parte e ad esclusione delle
fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi
con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato
una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una
malattia di durata superiore a venti giorni, 593, primo e secondo
comma, 594, 595, primo e secondo comma, 612, primo comma, 626,
627, 631, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis,
632, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis, 633,
primo comma, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo
639-bis, 635, primo comma, 636, salvo che ricorra l'ipotesi di cui
all'articolo 639-bis, 637, 638, primo comma, 639 e 647 del codice
penale; b) per le contravvenzioni previste dagli articoli 689, 690, 691, 726,
primo comma, e 731 del codice penale.
2. Il giudice di pace e' altresi' competente per i delitti,
consumati o tentati, e per le contravvenzioni previsti dalle
seguenti disposizioni: a) articoli 25 e 62, terzo comma, del regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, recante "Testo unico in materia di sicurezza"; b) articoli 1094, 1096 e 1119 del regio decreto 30 marzo 1942, n.
327, recante "Approvazione del testo definitivo del codice della
navigazione"; c) articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto
1957, n. 918, recante "Approvazione del testo organico delle norme
sulla disciplina dei rifugi alpini"; d) articoli 102 e 106 del decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo 1957, n. 361, recante "Testo unico delle leggi per
l'elezione della Camera dei deputati"; e) articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio
1960, n. 570, recante "Testo unico delle leggi per la composizione
e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali"; f) articolo 15, secondo comma, della legge 28 novembre 1965, n. 1329,
recante "Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili"; g) articolo 3 della legge 8 novembre 1991, n. 362, recante "Norme di
riordino del settore farmaceutico"; h) articolo 51 della legge 25 maggio 1970, n. 352, recante "Norme sui
referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa
legislativa del popolo"; i) articoli 3, terzo e quarto comma, 46, quarto comma e 65, terzo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 753, recante "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e
regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di
trasporto"; l) articoli 18 e 20 della legge 2 agosto 1982, n. 528, recante
"Ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del
lotto"; m) articolo 17, comma 3, della legge 4 maggio 1990, n. 107, recante
"Disciplina per le attivita' trasfusionali relative al sangue
umano ed ai suoi componenti e per la produzione di
plasmaderivati"; n) articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 27 settembre 1991,
n. 311, recante "Attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e n.
90/488/CEE in materia di recipienti semplici a pressione, a norma
dell'articolo 56 della legge 29 dicembre 1990, n. 428"; o) articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 27 settembre 1991,
n. 313, recante "Attuazione della direttiva n. 88/378/CEE relativa
al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
concernenti la sicurezza dei giocattoli, a norma dell'articolo 54
della legge 29 dicembre 1990, n. 428"; p) articolo 7, comma 9, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.
74, recante "Attuazione della direttiva n. 84/450/CEE in materia
di pubblicita' ingannevole"; q) articoli 186, commi 2 e 6, 187, commi 4 e 5, e 189, comma 6, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo codice
della strada"; r) articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n.
507, recante "Attuazione della direttiva n. 90/385/CEE concernente
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
ai dispositivi medici impiantabili attivi"; s) articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n.
46, recante "Attuazione della direttiva n. 90/385/CEE concernente
i dispositivi medici". ((1))
3. La competenza per i reati di cui ai commi 1 e 2 e' tuttavia del tribunale se ricorre una o piu' delle circostanze previste dagli articoli 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.
4. Rimane ferma la competenza del tribunale per i minorenni. --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Si riporta, in nota, il testo del comma 2, lettera b) del presente articolo, a seguito della modifica introdotta dall'Avviso di rettifica in G.U. 23/3/2001, n. 69: b) articoli 1094, (( comma primo, )) 1096 e 1119 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante "Approvazione del testo definitivo del codice della navigazione";. La suddetta modifica entra in vigore il 23/3/2001.



Note all'art. 4:
- Si riporta il testo degli articoli 581, 582, secondo
comma, 590, 593, primo e secondo comma, 594, 595, primo e
secondo comma, 612, primo comma, 626, 627, 631, 632, 633,
primo comma, 635, primo comma, 636, 637, 638, primo comma,
639, 639-bis, 647, 689, 690, 691, 726, primo comma, 731 del
codice penale.
"Art. 581 (Percosse). - Chiunque percuote taluno, se
dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente,
e' punito, a querela della persona offesa, con la
reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire
seicentomila.
Tale disposizione non si applica quando la legge
considera la violenza come elemento costitutivo o come
circostanza aggravante di un altro reato (276, 294, 295,
298, 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343, 353, 385, 386, 393,
396, 405, 422, 507, 609-bis, 609-ter, 609-octies, 610, 611,
614, 628, 629, 634, 635 n. 1).".
"Art. 582 (Lesione personale). - Se la malattia ha una
durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna
delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e
585, ad eccezione di quelle indicate nel n. 1 e nell'ultima
parte dell'art. 577, il delitto e' punibile a querela della
persona offesa.".
"Art. 590 (Lesioni personali colpose). - Chiunque
cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale e'
punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa
fino a lire seicentomila.
Se la lesione e' grave la pena e' della reclusione da
uno a sei mesi o della multa da lire duecentoquarantamila a
un milione duecentomila; se e' gravissima, della reclusione
da tre mesi a due anni o della multa da lire seicentomila a
due milioni quattrocentomila.
Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi
con violazione delle norme sulla disciplina della
circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi e' della
reclusione da due a sei mesi o della multa da lire
quattrocentottantamila a un milione duecentomila; e la pena
per lesioni gravissime e' della reclusione da sei mesi a
due anni o della multa da lire un milione duecentomila a
due milioni quattrocentomila.
Nel caso di lesioni di piu' persone si applica la pena
che dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle violazioni
commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della
reclusione non puo' superare gli anni cinque.
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa,
salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso,
limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative
all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una
malattia professionale".
"Art. 593 (Omissione di soccorso). - Chiunque, trovando
abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni
dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a se
stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o
per altra causa, omette di darne immediato avviso
all'Autorita', e' punito con la reclusione fino a tre mesi
o con la multa fino a lire seicentomila.
Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano
che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o
altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza
occorrente o di darne immediato avviso all'Autorita'".
"Art. 594 (Ingiuria). - Chiunque offende l'onore o il
decoro di una persona presente e' punito con la reclusione
fino a sei mesi o con la multa fino a lire un milione.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto
mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con
scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
La pena e' della reclusione fino a un anno o della
multa fino a lire due milioni, se l'offesa consiste
nell'attribuzione di un fatto determinato.
Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in
presenza di piu' persone".
"Art. 595 (Diffamazione). - Chiunque, fuori dei casi
indicati nell'articolo precedente, comunicando con piu'
persone, offende l'altrui reputazione, e' punito con la
reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire due
milioni.
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto
determinato, la pena e' della reclusione fino a due anni,
ovvero della multa fino a lire quattro milioni".
"Art. 612 (Minaccia). - Chiunque minaccia ad altri un
ingiusto danno e' punito, a querela della persona offesa,
con la multa fino a lire centomila".
"Art. 626 (Furti punibili a querela dell'offeso). - Si
applica la reclusione fino a un anno ovvero la multa fino a
lire quattrocentomila, e il delitto e' punibile a querela
della persona offesa:
1) se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso
momentaneo della cosa sottratta, e questa, dopo l'uso
momentaneo, e' stata immediatamente restituita;
2) se il fatto e' commesso su cose di tenue valore,
per provvedere a un grave ed urgente bisogno;
3) se il fatto consiste nello spigolare, rastrellare
o raspollare nei fondi altrui, non ancora spogliati
interamente del raccolto.
Tali disposizioni non si applicano se concorre taluna
delle circostanze indicate nei numeri 1, 2, 3 e 4
dell'articolo precedente".
"Art. 627 (Sottrazione di cose comuni). - Il
comproprietario, socio o coerede che, per procurare a se' o
ad altri un profitto, si impossessa della cosa comune,
sottraendola a chi la detiene, e' punito, a querela della
persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la
multa da lire quarantamila a quattrocentomila.
Non e' punibile chi commette il fatto su cose
fungibili, se il valore di esse non eccede la quota a lui
spettante.".
"Art. 631 (Usurpazione). - Chiunque, per appropriarsi,
in tutto o in parte, dell'altrui cosa immobile, ne rimuove
o altera i termini e' punito, a querela della persona
offesa con la reclusione fino a tre anni e con la multa
fino a lire quattrocentomila.".
"Art. 632 (Deviazione di acque e modificazione dello
stato dei luoghi). - Chiunque, per procurare a se' o ad
altri un ingiusto profitto, devia acque, ovvero immuta
nell'altrui proprieta' lo stato dei luoghi, e' punito, a
querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre
anni e con la multa fino a lire quattrocentomila".
"Art. 633 (Invasione di terreni o edifici). - Chiunque
invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o
privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti
profitto, e' punito, a querela della persona offesa, con la
reclusione fino a due anni o con la multa da lire
duecentomila a due milioni.".
"Art. 635 (Danneggiamento). - Chiunque distrugge,
disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte,
inservibili cose mobili o immobili altrui e' punito, a
querela della persona offesa, con la reclusione fino a un
anno o con la multa fino a lire seicentomila".
"Art. 636 (Introduzione o abbandono di animali nel
fondo altrui e pascolo abusivo). - Chiunque introduce o
abbandona animali in gregge o in mandria nel fondo altrui
e' punito con la multa da lire ventimila a lire
duecentomila.
Se l'introduzione o l'abbandono di animali anche non
raccolti in gregge o in mandria, avviene per farli
pascolare nel fondo altrui, la pena e' della reclusione
fino a un anno o della multa da lire quarantamila a
quattrocentomila.
Qualora il pascolo avvenga, ovvero dalla introduzione o
dall'abbandono degli animali il fondo sia stato
danneggiato, il colpevole e' punito con la reclusione fino
a due anni e con la multa da lire centomila a un milione.
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa".
"Art. 637 (Ingresso abusivo nel fondo altrui). -
Chiunque senza necessita' entra nel fondo altrui recinto da
fosso, da siepe viva o da un altro stabile riparo e'
punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a
lire duecentomila".
"Art. 638 (Uccisione o danneggiamento di animali
altrui). - Chiunque senza necessita' uccide o rende
inservibili o comunque deteriora animali che appartengono
ad altri e' punito, a querela della persona offesa, con la
reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire
seicentomila".
"Art. 639 (Deturpamento e imbrattamento di cose
altrui). - Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'art.
635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui e'
punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a
lire duecentomila.
Se il fatto e' commesso su cose di interesse storico o
artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel
perimetro dei centri storici, si applica la pena della
reclusione fino a un anno e della multa fino a lire due
milioni e si procede d'ufficio".
"Art. 639-bis (Casi di esclusione della perseguibilita'
a querela). - Nei casi previsti dagli articoli 631, 632,
633 e 636 si procede d'ufficio se si tratta di acque,
terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso
pubblico".
"Art. 647 (Appropriazione di cose smarrite, del tesoro
o di cose avute per errore o caso fortuito). - E' punito, a
querela della persona offesa, con la reclusione fino a un
anno o con la multa da lire sessantamila a seicentomila:
1) chiunque, avendo trovato denaro o cose da altri
smarrite, se li appropria, senza osservare le prescrizioni
della legge civile sull'acquisto della proprieta' di cose
trovate;
2) chiunque, avendo trovato un tesoro, si appropria,
in tutto o in parte, la quota dovuta al proprietario del
fondo;
3) chiunque si appropria cose, delle quali sia venuto
in possesso per errore altrui o per caso fortuito.
Nei casi preveduti dai numeri 1 e 3, se il colpevole
conosceva il proprietario della cosa che si e' appropriata,
la pena e' della reclusione fino a due anni e della multa
fino a lire seicentomila".
"Art. 689 (Somministrazione di bevande alcooliche a
minori o a infermi di mente). - L'esercente un'osteria o un
altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale
somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico,
bevande alcooliche a un minore degli anni sedici, o a
persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si
trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a
causa di un'altra infermita', e' punito con l'arresto fino
a un anno.
Se dal fatto deriva l'ubriachezza, la pena e'
aumentata.
La condanna importa la sospensione dall'esercizio.".
"Art. 690 (Determinazione in altri dello stato di
ubriachezza). - Chiunque in un luogo pubblico o aperto al
pubblico, cagiona la ubriachezza altrui, somministrando
bevande alcooliche, e' punito con l'arresto fino a sei mesi
o con l'ammenda da lire sessantamila a seicentomila".
"Art. 691 (Somministrazione di bevande alcooliche a
persona in stato di manifesta ubriachezza). - Chiunque
somministra bevande alcooliche a una persona in stato di
manifesta ubriachezza, e' punito con l'arresto da tre mesi
a un anno.
Qualora il colpevole sia esercente un'osteria o un
altro pubblico spaccio di cibi o bevande, la condanna
importa la sospensione dall'esercizio".
"Art. 726 (Atti contrari alla pubblica decenza.
Turpiloquio). - Chiunque, in un luogo pubblico o aperto o
esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica
decenza e' punito con l'arresto fino a un mese o con
l'ammenda da lire ventimila a quattrocentomila".
"Art. 731. (Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione
elementare dei minori). - Chiunque, rivestito di autorita'
o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza
giusto motivo, di impartirgli o di fargli impartire
l'istruzione elementare e' punito con l'ammenda fino a lire
sessantamila".
- Si trascrive il testo degli articoli 25 e 62, terzo
comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773:
"Art. 25 (Art. 24 testo unico 1926). - Chi promuove o
dirige funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dei
luoghi destinati al culto, ovvero processioni
ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, deve darne
avviso, almeno tre giorni prima, al questore.
Il contravventore e' punito con l'arresto fino a tre
mesi e con l'ammenda fino a lire 100.000.".
"Art. 62 (art. 61 testo unico 1926).
(Omissis).
I proprietari o gli amministratori delle case,
alberghi, magazzini, stabilimenti o uffici sopra indicati,
coloro che ne rispondono a qualsiasi titolo, qualora
adibiscano o tengano al servizio di portiere o custode chi
non e' iscritto nel registro dell'autorita' locale di
pubblica sicurezza, sono puniti con la sanzione
amministrativa da lire 400.000 a lire 1.200.000".
- Si trascrive il testo degli articoli 1094, 1096 e
1119 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327:
"Art. 1094 (Inosservanza di ordine da parte di
componente dell'equipaggio). - Il componente
dell'equipaggio, che non esegue un ordine di un superiore
concernente un servizio tecnico della nave, del
galleggiante o dell'aeromobile, e' punito con la reclusione
fino a tre mesi.
Se si tratta di servizio concernente la manovra, la
pena e' della reclusione da uno a sei mesi.
Se dal fatto deriva una notevole difficolta' nel
servizio della navigazione ovvero un grave turbamento in un
servizio pubblico o di pubblica necessita', ovvero un
pericolo per la vita o per l'incolumita' delle persone o
per la sicurezza della nave, del galleggiante
dell'aeromobile o dei relativi carichi, la pena e' della
reclusione da sei mesi a tre anni.
Se l'ordine e' dato per la salvezza della nave, del
galleggiante o dell'aeromobile o per soccorso da prestare a
nave, galleggiante, aeromobile o persona in pericolo la
pena e' della reclusione da uno a quattro anni".
"Art. 1096 (Inosservanza di ordine di arresto). - Il
componente dell'equipaggio, che a bordo della nave o
dell'aeromobile non esegue un ordine di arresto, e' punito
con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a
lire duemila (ora quattrocentomila)".
"Art. 1119 (Componente dell'equipaggio che si
addormenta). - Il componente dell'equipaggio della nave,
del galleggiante o dell'aeromobile, che durante un servizio
attinente alla sicurezza della navigazione si addormenta,
e' punito con la reclusione fino a tre mesi ovvero con la
multa fino a lire duemila (ora quattrocentomila)".
- Si trascrive il testo dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 4 agosto 1957, n. 918:
"Art. 3 (Art. 28 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 giugno 1955, n. 630). - Chiunque costruisce o
fa funzionare un rifugio senza avere ottenuto la preventiva
autorizzazione dell'Ente provinciale per il turismo, oppure
custodisce o fa custodire il rifugio senza avere ottenuto
l'approvazione dell'Ente provinciale per il turismo, e'
punito con l'ammenda fino a L. 10.000 e con l'arresto fino
a tre mesi".
- Si trascrive il testo degli articoli 102 e 106 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
361:
"Art. 102 (Testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, art.
76). - Chiunque, senza averne diritto, durante le
operazioni elettorali, s'introduce nella sala dell'ufficio
di sezione o nell'aula dell'ufficio centrale, e' punito con
l'arresto sino a tre mesi e con la ammenda sino a
L. 400.000.
Chiunque, nelle sale anzidette, con segni palesi di
approvazione o disapprovazione, od in qualunque modo
cagiona disordini, qualora richiamato all'ordine dal
presidente non obbedisca, e' punito con l'arresto fino a
tre mesi e con l'ammenda fino a L. 400.000".
"Art. 106 (Testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, art.
80). - L'elettore che sottoscrive piu' di una candidatura
nel collegio uninominale o piu' di una lista di candidati
e' punito con la reclusione sino a tre mesi o con la multa
sino a L. 2.000.000".
- Si trascrive il testo dell'art. 92 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570:
"Art. 92 "Testo unico 5 aprile 1951, n. 203, art. 85).
- Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni
elettorali si introduce nella sala delle elezioni o in
quella dell'ufficio centrale, e' punito con l'arresto fino
a tre mesi e con l'ammenda fino a L. 400.000.
Con la stessa pena e' punito chi, nelle sale anzidette,
con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od
altrimenti, cagiona disordine, se, richiamato all'ordine
dal presidente, non obbedisca".
- Si trascrive il testo dell'art. 15, secondo comma,
della legge 28 novembre 1965, n. 1329:
"Chiunque ometta di far ripristinare il contrassegno
alterato, cancellato, o reso irriconoscibile da altri,
apposto su macchina di cui egli abbia il possesso o la
detenzione, ovvero ometta di comunicare al cancelliere del
tribunale indicato nel contrassegno, l'alterazione, la
cancellazione, o la intervenuta irriconoscibilita', e'
punito con la pena dell'ammenda da L. 150.000 a L. 600.000
o con l'arresto fino a tre mesi".
- Si trascrive il testo dell'art. 3 della legge
8 novembre 1991, n. 362:
"Art. 3 (Sanzioni). - 1. Chiunque apre una farmacia o
ne assume l'esercizio senza la prescritta autorizzazione e'
punito con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda da lire
cinque milioni a lire dieci milioni.
2. Nei casi indicati nel comma 1, l'autorita' sanitaria
competente ordina l'immediata chiusura della farmacia".
- Si trascrive il testo dell'art. 51 della legge 25
maggio 1970, n. 352:
"Art. 51. - Le disposizioni penali, contenute nel
titolo VII del testo unico delle leggi per la elezione
della Camera dei deputati, si applicano anche con
riferimento alle disposizioni della presente legge.
Le sanzioni previste dagli articoli 96, 97 e 98 del
suddetto testo unico si applicano anche quando i fatti
negli articoli stessi contemplati riguardino le firme per
richiesta di referendum o per proposte di leggi, o voti o
astensioni di voto relativamente ai referendum disciplinati
nei titoli I, II e III della presente legge.
Le sanzioni previste dall'art. 103 del suddetto testo
unico si applicano anche quando i fatti previsti
nell'articolo medesimo riguardino espressioni di voto
relative all'oggetto del referendum".
- Si trascrive il testo degli articoli 3, commi terzo e
quarto, 46, comma quarto e 65, comma terzo del decreto del
presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753:
Art. 3 (Omissis). Chiunque dia inizio alle opere per la
realizzazione di una ferrovia in concessione senza avere
ottenuto l'autorizzazione di cui al primo comma e' punito
con la ammenda da L. 500.000 a L. 1.000.000 oppure con
l'arresto fino a due mesi.
Per le ferrovie in concessione gia' in esercizio e'
vietato, senza l'autorizzazione di cui al primo comma,
apportare varianti rispetto alle caratteristiche tecniche
dei progetti definitivi approvati a norma del secondo
comma. Ai trasgressori si applica la medesima sanzione di
cui al precedente comma.
(Omissis).".
Art. 46 (Omissis). I trasgressori sono puniti con
l'ammenda da L. 100.000 a L. 1.000.000 o con l'arresto fino
a due mesi".
Art. 65 (Omissis). E' proibito ai non addetti al
servizio dei passaggi a livello aprire, chiudere e,
comunque, manovrare le barriere e gli altri dispositivi dei
medesimi. I trasgressori sono puniti con l'ammenda da
L. 100.000 a L. 1.000.000 o con l'arresto fino a due mesi".
- Si trascrive il testo degli articoli 18 e 20 della
legge 2 agosto 1982, n. 528:
"Art. 18. - Chiunque offre la riffa al pubblico
mediante sorteggio di uno o piu' numeri o con riferimento
alle estrazioni del lotto pubblico e' punito con l'ammenda
da L. 100.000 a L. 1.000.000.
Se l'oggetto della riffa e' di valore rilevante ovvero
se l'offerta e' clandestina, la pena e' raddoppiata.
Le pene previste nel presente articolo e nell'articolo
precedente sono aumentate di un terzo se il reato e'
commesso a mezzo stampa o radiotelevisione".
"Art. 20. - Chiunque effettua la raccolta delle
scommesse del gioco del lotto senza averne ottenuta la
concessione o quando questa sia scaduta o sia stata
revocata, e' punito con la multa sino a L. 50 milioni.
Chiunque effettua la raccolta delle scommesse del gioco
del lotto pubblico fuori dei punti di raccolta e' punito
con la multa sino a L. 1.000.000".
- Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 4 maggio 1990, n. 107:
"3. Chiunque cede il proprio sangue o suoi derivati a
fini di lucro e' punito con l'ammenda da L. 300.000 a
L. 3.000.000".
- Si trascrive il testo dell'art. 15, comma 3, del
decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311:
3. Chiunque immetta sul mercato recipienti mancanti di
marcatura CE - e delle iscrizioni previste dall'art. 3,
commi 2 e 3, e' punito con l'ammenda da lire cinquemilioni
a lire ventimilioni".
- Si trascrive il testo dell'art. 11, comma 1, del
decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313:
"Art. 11. - 1. Chiunque immette in commercio, vende o
distribuisce gratuitamente al pubblico giocattoli privi
della marcatura CE e' punito con l'ammenda da lire un
milione a lire quaranta milioni".
- Si trascrive il testo dell'art. 7, comma 9, del
decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74:
"9. L'operatore pubblicitario che non ottempera ai
provvedimenti d'urgenza o a quelli inibitori o di rimozione
degli effetti adottati con la decisione che definisce il
ricorso e' punito con l'arresto fino a tre mesi e con
l'ammenda fino a lire cinque milioni".
- Si trascrive il testo degli articoli 186, commi 2 e
6, 187, commi 4 e 5, e 189, comma 6, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285:
"2. Chiunque guida in stato di ebbrezza e' punito, ove
il fatto non costituisca piu' grave reato, con l'arresto
fino ad un mese e con l'ammenda da lire cinquecentomila a
lire duemilioni. All'accertamento del reato consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente da quindici giorni a tre mesi, ovvero da un mese a
sei mesi quando lo stesso soggetto compie piu' violazioni
nel corso di un anno, ai sensi del capo II, sezione II, del
titolo VI.
(Omissis).
6. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui al comma
4, il conducente e' punito, salvo che il fatto costituisca
piu' grave reato, con l'arresto fino a un mese e con
l'ammenda da lire cinquecentomila a lire duemilioni".
"4. Si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3
dell'art. 186.
5. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui al comma
2, il conducente e' punito, salvo che il fatto costituisca
piu' grave reato, con l'arresto fino a un mese e con
l'ammenda da lire cinquecentomila a lire duemilioni".
"6. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, in
caso di incidente con danno alle persone, non ottempera
all'obbligo di fermarsi e' punito con la reclusione fino a
quattro mesi. Il conducente che si sia dato alla fuga e' in
ogni caso passibile di arresto. Si applica la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida da tre mesi ad un anno, ai sensi del capo II,
sezione II, del titolo VI".
- Si trascrive il testo dell'art. 10, comma 1, del
decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507:
"Art. 10. - 1. Chiunque immette in commercio o vende
dispositivi medici attivi impiantabili privi di marcatura
CE di conformita' o dispositivi privi di attestato di
conformita', e' punito con l'ammenda da lire cinque milioni
a lire trenta milioni".
- Si trascrive il testo dell'art. 23, comma 2, del
decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46:
"2. Colui il quale effettua pubblicita' di dispositivi
medici in violazione del divieto di cui all'art. 21, comma
1, o senza l'autorizzazione di cui all'art. 21, comma 2,
ovvero in difformita' della stessa, e' punito con l'arresto
fino a tre mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lire
un milione".
- Si trascrive il testo dell'art. 1 del decreto-legge
15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15 (Misure urgenti per la
tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica):
"Art. 1. - 1. Per i reati commessi per finalita' di
terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili
con pena diversa dall'ergastolo, la pena e' sempre
aumentata della meta', salvo che la circostanza sia
elemento costitutivo del reato.
Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si
applica per primo l'aumento di pena previsto per la
circostanza aggravante di cui al comma precedente.
Le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante
di cui al primo comma non possono essere ritenute
equivalenti o prevalenti rispetto a questa ed alle
circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una
pena di specie diversa o ne determina la misura in modo
indipendente da quella ordinaria del reato".
- Si trascrive il testo dell'art. 7 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (Provvedimenti urgenti
in tema di lotta alla criminalita' organizzata e di
trasparenza e buon andamento dell'attivita'
amministrativa):
"Art. 7. - 1. Per i delitti punibili con pena diversa
dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni
previste dall'art. 416-bis del codice penale ovvero al fine
di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo
stesso articolo, la pena e' aumentata da un terzo alla
meta'.
2. Le circostanze attenuanti, diverse da quella
prevista dall'art. 98 del codice penale, concorrenti con
l'aggravante di cui al comma 1 non possono essere ritenute
equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni
di pena si operano sulla quantita' di pena risultante
dall'aumento conseguente alla predetta aggravante".
- Si trascrive il testo dell'art. 3 del decreto-legge
26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 giugno 1993, n. 205 (Misure urgenti in
materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa):
"Art. 3 (Circostanza aggravante). - 1. Per i reati
punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi
per finalita' di discriminazione o di odio etnico,
nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di
agevolare l'attivita' di organizzazioni, associazioni,
movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime
finalita', la pena e' aumentata fino alla meta'.
2. Le circostanze attenuanti, diverse da quella
prevista dall'art. 98 del codice penale, concorrenti con
l'aggravante di cui al comma 1, non possono essere ritenute
equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni
di pena si operano sulla quantita' di pena risultante
dall'aumento conseguente alla predetta aggravante".



 
Art. 5.
Competenza per territorio
1. Per i reati indicati nell'articolo 4, competente per il giudizio e' il giudice di pace del luogo in cui il reato e' stato consumato.
2. Competente per gli atti da compiere nella fase delle indagini preliminari e' il giudice di pace del luogo ove ha sede il tribunale del circondario in cui e' compreso il giudice territorialmente competente.
 
Art. 6.
Competenza per materia determinata dalla connessione
1. Tra procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza di altro giudice, si ha connessione solo nel caso di persona imputata di piu' reati commessi con una sola azione od omissione.
2. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza del giudice di pace e altri a quella della corte di assise o del tribunale, e' competente per tutti il giudice superiore.
3. La connessione non opera se non e' possibile la riunione dei processi, ne' tra procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza di un giudice speciale.
 
Art. 7.
Casi di connessione davanti al giudice di pace
1. Davanti al giudice di pace si ha connessione di procedimenti:
a) se il reato per cui si procede e' stato commesso da piu' persone in concorso o cooperazione fra loro;
b) se una persona e' imputata di piu' reati commessi con una sola azione od omissione.
 
Art. 8.
Competenza per territorio determinata dalla connessione
1. Nei casi previsti dall'articolo 7, se i reati sono stati commessi in luoghi diversi, la competenza per territorio appartiene per tutti al giudice di pace del luogo in cui e' stato commesso il primo reato. Se non e' possibile determinare in tal modo la competenza, questa appartiene al giudice di pace del luogo in cui e' iniziato il primo dei procedimenti connessi.
 
Art. 9.
Riunione e separazione dei processi
1. Nei casi previsti dall'articolo 7, prima di procedere all'udienza di comparizione, il giudice di pace puo' ordinare la riunione dei processi, quando questa non pregiudica la rapida definizione degli stessi.
2. Anche fuori dei casi previsti dall'articolo 7, il giudice di pace puo' ordinare la riunione dei processi quando i reati sono commessi da piu' persone in danno reciproco le une delle altre o quando piu' persone con condotte indipendenti hanno determinato l'evento o quando una persona e' imputata di piu' reati commessi con piu' azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ovvero ogni volta in cui cio' giovi alla celerita' e alla completezza dell'accertamento.
3. Prima di procedere all'udienza di comparizione e, comunque, non oltre la dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice di pace ordina la separazione dei processi, qualora ritenga che la riunione possa pregiudicare il tentativo di conciliazione, ovvero la rapida definizione di alcuni fra i processi riuniti.
 
Art. 10.
Astensione e ricusazione del giudice di pace
1. Sulla dichiarazione di astensione del giudice di pace decide il presidente del tribunale.
2. Sulla ricusazione del giudice di pace decide la Corte di appello.
3. Il giudice di pace astenuto o ricusato e' sostituito con altro giudice dello stesso ufficio designato secondo le leggi di ordinamento giudiziario.
4. Qualora non sia possibile la sostituzione prevista dal comma 3, la corte o il tribunale rimette il procedimento al giudice di pace dell'ufficio piu' vicino.
 
Art. 11.
Attivita' di indagine
1. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria compie di propria iniziativa tutti gli atti di indagine necessari per la ricostruzione del fatto e per l'individuazione del colpevole e ne riferisce al pubblico ministero, con relazione scritta, entro il termine di quattro mesi.
2. Se la notizia di reato risulta fondata, la polizia giudiziaria enuncia nella relazione il fatto in forma chiara e precisa, con l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati, e richiede l'autorizzazione a disporre la comparizione della persona sottoposta ad indagini davanti al giudice di pace.
3. Con la relazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia.
 
Art. 12.
Notizie di reato ricevute dal pubblico ministero
1. Salvo che ritenga di richiedere l'archiviazione, il pubblico ministero se prende direttamente notizia di un reato di competenza del giudice di pace ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio, la trasmette alla polizia giudiziaria, perche' proceda ai sensi dell'articolo 11, impartendo, se necessario, le direttive. Il pubblico ministero, se non ritiene necessari atti di indagine, formula l'imputazione e autorizza la polizia giudiziaria alla citazione a giudizio dell'imputato.
 
Art. 13.
Autorizzazione del pubblico ministero al compimento di atti
1. La polizia giudiziaria puo' richiedere al pubblico ministero l'autorizzazione al compimento di accertamenti tecnici irripetibili ovvero di interrogatori o di confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini. Il pubblico ministero, se non ritiene di svolgere personalmente le indagini o singoli atti, puo' autorizzare la polizia giudiziaria al compimento degli atti richiesti. Allo stesso modo provvede se viene richiesta l'autorizzazione al compimento di perquisizioni e sequestri nei casi in cui la polizia giudiziaria non puo' procedervi di propria iniziativa.
 
Art. 14.
Iscrizione della notizia di reato
1. Il pubblico ministero provvede all'iscrizione della notizia di reato a seguito della trasmissione della relazione di cui all'articolo 11, ovvero anche prima di aver ricevuto la relazione fin dal primo atto di indagine svolto personalmente.
 
Art. 15.
Chiusura delle indagini preliminari
1. Ricevuta la relazione di cui all'articolo 11, il pubblico ministero, se non richiede l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando l'imputazione e autorizzando la citazione dell'imputato.
2. Se ritiene necessarie ulteriori indagini, il pubblico ministero vi provvede personalmente ovvero si avvale della polizia giudiziaria, impartendo direttive o delegando il compimento di specifici atti.
 
Art. 16.
Durata delle indagini preliminari
1. Il termine per la chiusura delle indagini preliminari e' di quattro mesi dall'iscrizione della notizia di reato.
2. Nei casi di particolare complessita', il pubblico ministero dispone, con provvedimento motivato, la prosecuzione delle indagini preliminari per un periodo di tempo non superiore a due mesi. Il provvedimento e' immediatamente comunicato al giudice di pace di cui all'articolo 5, comma 2, che se non ritiene sussistenti, in tutto o in parte, le ragioni rappresentate dal pubblico ministero, entro cinque giorni dalla comunicazione, dichiara la chiusura delle indagini ovvero riduce il termine indicato.
3. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza dei termini indicati nei commi 1 e 2 non possono essere utilizzati.
 
Art. 17.
Archiviazione
1. Il pubblico ministero presenta al giudice di pace richiesta di archiviazione quando la notizia di reato e' infondata, nonche' nei casi previsti dagli articoli 411 del codice di procedura penale e 125 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonche' dall'articolo 34, commi 1 e 2 del presente decreto. Con la richiesta e' trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali compiuti davanti al giudice.
2. Copia della richiesta e' notificata alla persona offesa che nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione abbia dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale archiviazione. Nella richiesta e' altresi' precisato che nel termine di dieci giorni la persona offesa puo' prendere visione degli atti e presentare richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari. Con l'opposizione alla richiesta di archiviazione la persona offesa indica, a pena di inammissibilita', gli elementi di prova che giustificano il rigetto della richiesta o le ulteriori indagini necessarie.
3. Il pubblico ministero provvede sempre a norma del comma 2, nei casi in cui la richiesta di archiviazione e' successiva alla trasmissione del ricorso ai sensi dell'articolo 26, comma 2.
4. Il giudice, se accoglie la richiesta, dispone con decreto l'archiviazione, altrimenti restituisce, con ordinanza, gli atti al pubblico ministero indicando le ulteriori indagini necessarie e fissando il termine indispensabile per il loro compimento ovvero disponendo che entro dieci giorni il pubblico ministero formuli l'imputazione.
5. Quando e' ignoto l'autore del reato si osservano le disposizioni di cui all'articolo 415 del codice di procedura penale.



Note all'art. 17:
- Si trascrive il testo dell'art. 411 del codice di
procedura penale:
"Art. 411 (Altri casi di archiviazione). - 1. Le
disposizioni degli articoli 408, 409 e 410 si applicano
anche quando risulta che manca una condizione di
procedibilita' [c.p.p. 345], che il reato e' estinto o che
il fatto non e' previsto dalla legge come reato".
- Si trascrive il testo dell'art. 125 del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, (Norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale):
"Art. 125 (Richiesta di archiviazione). - 1. Il
pubblico ministero presenta al giudice la richiesta di
archiviazione quando ritiene l'infondatezza della notizia
di reato perche' gli elementi acquisiti nelle indagini
preliminari non sono idonei a sostenere l'accusa in
giudizio".
- Si trascrive il testo dell'art. 415 del codice di
procedura penale:
"Art. 415 (Reato commesso da persone ignote). - 1.
Quando e' ignoto l'autore del reato il pubblico ministero,
entro sei mesi dalla data di registrazione della notizia di
reato, presenta al giudice richiesta di archiviazione
ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini.
2. Quando accoglie la richiesta di archiviazione ovvero
di autorizzazione a proseguire le indagini, il giudice
pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al
pubblico ministero. Se ritiene che il reato sia da
attribuire a persona gia' individuata ordina che il nome di
questa sia iscritto nel registro delle notizie di reato.
3. Si osservano, in quanto applicabili, le altre
disposizioni di cui al presente titolo.
4. Nell'ipotesi di cui all'art. 107-bis delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie, la richiesta di
archiviazione ed il decreto del giudice che accoglie la
richiesta sono pronunciati cumulativamente con riferimento
agli elenchi trasmessi dagli organi di polizia con
l'eventuale indicazione delle denunce che il pubblico
ministero o il giudice intendono escludere,
rispettivamente, dalla richiesta o dal decreto".



 
Art. 18.
Assunzione di prove non rinviabili
1. Fino all'udienza di comparizione, il giudice di pace dispone, a richiesta di parte, l'assunzione delle prove non rinviabili, osservando le forme previste per il dibattimento. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 467, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.



Nota all'art. 18:
- Si trascrive il testo dell'art. 467, commi 2 e 3, del
codice di procedura penale:
"2. Del giorno, dell'ora e del luogo stabilito per il
compimento dell'atto e' dato avviso almeno ventiquattro ore
prima al pubblico ministero, alla persona offesa e ai
difensori.
3. I verbali degli atti compiuti sono inseriti nel
fascicolo per il dibattimento".



 
Art. 19.
Provvedimenti del giudice nel corso delle indagini
1. Nel corso delle indagini e fino al deposito dell'atto di citazione a norma dell'articolo 29, comma 1, competente a disporre il sequestro preventivo e conservativo e' il giudice di pace indicato nell'articolo 5, comma 2.
2. Il giudice di cui al comma 1 decide anche sulla richiesta di archiviazione, sull'opposizione di cui all'articolo 263, comma 5, del codice di procedura penale, sulla richiesta di sequestro di cui all'articolo 368 del medesimo codice, nonche' sulla richiesta di riapertura delle indagini. Lo stesso giudice e' altresi' competente a decidere sulla richiesta di autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero di altre forme di telecomunicazione, nonche' per i successivi provvedimenti riguardanti l'esecuzione delle operazioni e la conservazione della documentazione.



Nota all'art. 19:
- Si trascrive il testo degli articoli 263, comma 5, e
368 del codice di procedura penale:
"5. Contro il decreto del pubblico ministero che
dispone la restituzione o respinge la relativa richiesta
gli interessati possono proporre opposizione sulla quale il
giudice provvede a norma dell'art. 127".
"Art. 368 (Provvedimenti del giudice sulla richiesta di
sequestro). - 1. Quando, nel corso delle indagini
preliminari, il pubblico ministero ritiene che non si debba
disporre il sequestro richiesto dall'interessato, trasmette
la richiesta con il suo parere, al giudice per le indagini
preliminari".



 
Art. 20
Citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria

1. La polizia giudiziaria, sulla base dell'imputazione formulata dal pubblico ministero, cita l'imputato dinanzi al giudice di pace.
2. La citazione contiene: a) le generalita' dell'imputato e le altre indicazioni personali che
valgono ad identificarlo; b) l'indicazione della persona offesa, qualora risulti identificata; c) l'imputazione formulata dal pubblico ministero e l'indicazione
delle fonti di prova di cui si chiede l'ammissione. Se viene
chiesto l'esame di testimoni o consulenti tecnici, nell'atto
devono essere indicate, a pena di inammissibilita', le circostanze
su cui deve vertere l'esame; d) l'indicazione del giudice competente per il giudizio, nonche' del
luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con
l'avvertimento all'imputato che non comparendo sara' giudicato in
contumacia; e) l'avviso che l'imputato ha facolta' di nominare un difensore di
fiducia e che, in mancanza, sara' assistito da difensore di
ufficio; f) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari e'
depositato presso la segreteria del pubblico ministero e che le
parti e loro difensori hanno facolta' di prenderne visione e di
estrarne copia.
3. La citazione e' notificata, a cura della polizia giudiziaria, all'imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno trenta giorni prima dell'udienza.
4. La citazione deve essere sottoscritta, a pena di nullita', da un ufficiale di polizia giudiziaria.
5. La citazione a giudizio e' depositata nella segreteria del pubblico ministero unitamente al fascicolo contenente la documentazione relativa alle indagini espletate, il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custoditi altrove.
6. La citazione e' nulla se l'imputato non e' identificato in modo certo ovvero se manca o e' insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 2, lettere c), d) ed e).
 
Art. 20-bis
(( (Presentazione immediata a giudizio dell'imputato
in casi particolari).

1. Per i reati procedibili d'ufficio, in caso di flagranza di reato ovvero quando la prova e' evidente, la polizia giudiziaria chiede al pubblico ministero l'autorizzazione a presentare immediatamente l'imputato a giudizio dinanzi al giudice di pace.
2. La richiesta di cui al comma 1, depositata presso la segreteria del pubblico ministero, contiene:
a) le generalita' dell'imputato e del suo difensore, ove nominato;
b) l'indicazione delle persone offese dal reato;
c) la descrizione, in forma chiara e precisa, del fatto che si addebita all'imputato, con l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati;
d) l'indicazione delle fonti di prova a sostegno della richiesta, nonche' le generalita' dei testimoni e dei consulenti tecnici, con espressa indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame;
e) la richiesta di fissazione dell'udienza per procedere nei confronti delle persone citate a giudizio.
3. Salvo che ritenga di richiedere l'archiviazione, il pubblico ministero autorizza la presentazione immediata nei quindici giorni successivi, indicando la data e l'ora del giudizio dinanzi al giudice di pace e nominando un difensore d'ufficio all'imputato che ne e' privo. Se non ritiene sussistere i presupposti per la presentazione immediata o se ritiene la richiesta manifestamente infondata ovvero presentata dinanzi ad un giudice di pace incompetente per territorio, il pubblico ministero provvede ai sensi dell'articolo 25, comma 2.
4. L'ufficiale giudiziario notifica senza ritardo all'imputato e al suo difensore copia della richiesta di cui al comma 2 e dell'autorizzazione del pubblico ministero contenente:
a) l'avviso all'imputato che se non compare sara' giudicato in contumacia;
b) l'avviso all'imputato che ha diritto di nominare un difensore
di fiducia e che in mancanza sara' assistito da difensore di
ufficio; c) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini e' depositato presso la segreteria del pubblico ministero e che le parti e i loro difensori hanno facolta' di prenderne visione e di estrarne copia.
5. Si applica l'articolo 20, comma 5.
 
Art. 20-ter
(( (Citazione contestuale dell'imputato in udienza in
casi particolari).

1. Nei casi previsti dall'articolo 20-bis, comma 1, quando ricorrono gravi e comprovate ragioni di urgenza che non consentono di attendere la fissazione dell'udienza ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, ovvero se l'imputato si trova a qualsiasi titolo sottoposto a misure di limitazione o privazione della liberta' personale, la polizia giudiziaria formula altresi' richiesta di citazione contestuale per l'udienza.
2. Se ritiene sussistere i presupposti di cui al comma 1, il pubblico ministero rinvia l'imputato direttamente dinanzi al giudice di pace con citazione per l'udienza contestuale all'autorizzazione di cui all'articolo 20-bis, comma 3, primo periodo; altrimenti provvede ai sensi del comma 3, secondo periodo, del medesimo articolo.
3. Quando il pubblico ministero dispone la citazione ai sensi del comma 2, la polizia giudiziaria conduce l'imputato che si trova a qualsiasi titolo sottoposto a misure di limitazione o privazione della liberta' personale direttamente dinanzi al giudice di pace per la trattazione del procedimento, salvo che egli espressamente rinunzi a partecipare all'udienza. Se l'imputato non si trova sottoposto a misure di limitazione o privazione della liberta' personale, la polizia giudiziaria notifica immediatamente allo stesso la richiesta di cui al comma 1 e il provvedimento del pubblico ministero. Copia della richiesta e del provvedimento del pubblico ministero sono altresi' comunicati immediatamente al difensore. ))
 
Art. 21.
Ricorso immediato al giudice
1. Per i reati procedibili a querela e' ammessa la citazione a giudizio dinanzi al giudice di pace della persona alla quale il reato e' attribuito su ricorso della persona offesa.
2. Il ricorso deve contenere:
a) l'indicazione del giudice;
b) le generalita' del ricorrente e, se si tratta di persona giuridica o di associazione non riconosciuta, la denominazione dell'ente, con l'indicazione del legale rappresentante;
c) l'indicazione del difensore del ricorrente e la relativa nomina;
d) l'indicazione delle altre persone offese dal medesimo reato delle quali il ricorrente conosca l'identita';
e) le generalita' della persona citata a giudizio;
f) la descrizione, in forma chiara e precisa, del fatto che si addebita alla persona citata a giudizio, con l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati;
g) i documenti di cui si chiede l'acquisizione;
h) l'indicazione delle fonti di prova a sostegno della richiesta, nonche' delle circostanze su cui deve vertere l'esame dei testimoni e dei consulenti tecnici;
i) la richiesta di fissazione dell'udienza per procedere nei confronti delle persone citate a giudizio.
3. Il ricorso deve essere sottoscritto dalla persona offesa o dal suo legale rappresentante e dal difensore. La sottoscrizione della persona offesa e' autenticata dal difensore.
4. Nei casi previsti dagli articoli 120, secondo e terzo comma, e 121 del codice penale, il ricorso e' sottoscritto, a seconda dei casi, dal genitore, dal tutore o dal curatore ovvero dal curatore speciale. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 338 del codice di procedura penale.
5. La presentazione del ricorso produce gli stessi effetti della presentazione della querela.



Note all'art. 21:
- Si trascrive il testo degli articoli 120, secondo e
terzo comma, e 121 del codice penale:
"Per i minori degli anni quattordici e per gli
interdetti a cagione d'infermita' di mente, il diritto di
querela, e' esercitato dal genitore o dal tutore.
I minori che hanno compiuto gli anni quattordici e gli
inabilitati possono esercitare il diritto di querela e
possono altresi', in loro vece, esercitarlo il genitore
ovvero il tutore o il curatore, nonostante ogni contraria
dichiarazione di volonta', espressa o tacita, del minore o
dell'inabilitato".
"Art. 121 (Diritto di querela esercitato da un curatore
speciale). - Se la persona offesa e' minore degli anni
quattordici o inferma di mente, e non v'e' chi ne abbia la
rappresentanza, ovvero chi l'esercita si trovi con la
persona medesima in conflitto di interessi, il diritto di
querela e' esercitato da un curatore speciale".
- Si trascrive il testo dell'art. 338 del codice di
procedura penale:
"Art. 338 (Curatore speciale per la querela). - 1. Nel
caso previsto dall'art. 121 del codice penale, il termine
per la presentazione della querela decorre dal giorno in
cui e' notificato al curatore speciale il provvedimento di
nomina.
2. Alla nomina provvede, con decreto motivato, il
giudice per le indagini preliminari del luogo in cui si
trova la persona offesa, su richiesta del pubblico
ministero.
3. La nomina puo' essere promossa anche dagli enti che
hanno per scopo la cura, l'educazione, la custodia o
l'assistenza dei minorenni.
4. Il curatore speciale ha facolta' di costituirsi
parte civile nell'interesse della persona offesa.
5. Se la necessita' della nomina del curatore speciale
sopravviene dopo la presentazione della querela, provvede
il giudice per le indagini preliminari o il giudice che
procede".



 
Art. 22.
Presentazione del ricorso
1. Il ricorso, previamente comunicato al pubblico ministero mediante deposito di copia presso la sua segreteria, e' presentato, a cura del ricorrente, con la prova dell'avvenuta comunicazione, nella cancelleria del giudice di pace competente per territorio nel termine di tre mesi dalla notizia del fatto che costituisce reato.
2. Se per il medesimo fatto la persona offesa ha gia' presentato querela, deve farne menzione nel ricorso, allegandone copia e depositando altra copia presso la segreteria del pubblico ministero.
3. Nel caso previsto dal comma 2, il giudice di pace dispone l'acquisizione della querela in originale.
4. Quando si procede in seguito a ricorso sono inapplicabili le diverse disposizioni che regolano la procedura ordinaria.
 
Art. 23.
Costituzione di parte civile
1. La costituzione di parte civile deve avvenire, a pena di decadenza, con la presentazione del ricorso. La richiesta motivata di restituzione o di risarcimento del danno contenuta nel ricorso e' equiparata a tutti gli effetti alla costituzione di parte civile.
 
Art. 24.
Inammissibilita' del ricorso
1. Il ricorso e' inammissibile:
a) se e' presentato oltre il termine indicato dall'articolo 22, comma 1;
b) se risulta presentato fuori dei casi previsti;
c) se non contiene i requisiti indicati nell'articolo 21, comma 2, ovvero non risulta sottoscritto a norma dei commi 3 e 4 del medesimo articolo;
d) se e' insufficiente la descrizione del fatto o l'indicazione delle fonti di prova;
e) se manca la prova dell'avvenuta comunicazione al pubblico ministero.
 
Art. 25.
Richieste del pubblico ministero
1. Entro dieci giorni dalla comunicazione del ricorso il pubblico ministero presenta le sue richieste nella cancelleria del giudice di pace.
2. Se ritiene il ricorso inammissibile o manifestamente infondato, ovvero presentato dinanzi ad un giudice di pace incompetente per territorio, il pubblico ministero esprime parere contrario alla citazione altrimenti formula l'imputazione confermando o modificando l'addebito contenuto nel ricorso.
 
Art. 26.
Provvedimenti del giudice di pace
1. Decorso il termine indicato nell'articolo 25, il giudice di pace, anche se il pubblico ministero non ha presentato richieste, provvede a norma dei commi 2, 3 e 4.
2. Se ritiene il ricorso inammissibile o manifestamente infondato, il giudice di pace ne dispone la trasmissione al pubblico ministero per l'ulteriore corso del procedimento.
3. Se il ricorso risulta presentato per un reato che appartiene alla competenza di altro giudice, il giudice di pace ne dispone, con ordinanza, la trasmissione al pubblico ministero.
4. Se riconosce la propria incompetenza per territorio, il giudice di pace la dichiara con ordinanza e restituisce gli atti al ricorrente che, nel termine di venti giorni, ha facolta' di reiterare il ricorso davanti al giudice competente. L'inosservanza del termine e' causa di inammissibilita' del ricorso.
 
Art. 27.
Decreto di convocazione delle parti
1. Se non deve provvedere ai sensi dell'articolo 26, il giudice di pace, entro venti giorni dal deposito del ricorso, convoca le parti in udienza con decreto.
2. Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza non devono intercorrere piu' di novanta giorni.
3. Il decreto contiene:
a) l'indicazione del giudice che procede, nonche' del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione;
b) le generalita' della persona nei cui confronti e' stato presentato il ricorso, con l'invito a comparire e l'avvertimento che non comparendo sara' giudicato in contumacia;
c) l'avviso che ha facolta' di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, sara' assistito dal difensore di ufficio nominato nel decreto;
d) la trascrizione dell'imputazione;
e) la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che l'assiste.
4. Il decreto, unitamente al ricorso, e' notificato, a cura del ricorrente, al pubblico ministero, alla persona citata in giudizio e al suo difensore almeno venti giorni prima dell'udienza. Entro lo stesso termine il ricorrente notifica il decreto alle altre persone offese di cui conosca l'identita'.
5. La convocazione e' nulla se l'imputato non e' identificato in modo certo ovvero se manca o e' insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 3, lettere a), b), c) e d).
 
Art. 28.
Pluralita' di persone offese
1. Il ricorso presentato da una fra piu' persone offese non impedisce alle altre di intervenire nel processo, con l'assistenza di un difensore e con gli stessi diritti che spettano al ricorrente principale.
2. Le persone offese intervenute possono costituirsi parte civile prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.
3. La mancata comparizione delle persone offese, alle quali il decreto sia stato regolarmente notificato ai sensi dell'articolo 27, comma 4, equivale a rinuncia al diritto di querela ovvero alla remissione della querela, qualora sia stata gia' presentata.
 
Art. 29.
Udienza di comparizione
1. Almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione, il pubblico ministero o la persona offesa nel caso previsto dall'articolo 21, depositano nella cancelleria del giudice di pace l'atto di citazione a giudizio con le relative notifiche.
2. Fuori dei casi previsti dagli articoli 20 e 21, le parti che intendono chiedere l'esame dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonche' delle persone indicate nell'articolo 210 del codice di procedura penale, devono, a pena di inammissibilita', almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione, depositare in cancelleria le liste con l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame.
3. Nei casi in cui occorre rinnovare la convocazione o la citazione a giudizio ovvero le relative notificazioni, vi provvede il giudice di pace, anche d'ufficio.
4. Il giudice, quando il reato e' perseguibile a querela, promuove la conciliazione tra le parti. In tal caso, qualora sia utile per favorire la conciliazione, il giudice puo' rinviare l'udienza per un periodo non superiore a due mesi e, ove occorra, puo' avvalersi anche dell'attivita' di mediazione di centri e strutture pubbliche o private presenti sul territorio. In ogni caso, le dichiarazioni rese dalle parti nel corso dell'attivita' di conciliazione non possono essere in alcun modo utilizzate ai fini della deliberazione.
5. In caso di conciliazione e' redatto processo verbale attestante la remissione di querela o la rinuncia al ricorso di cui all'articolo 21 e la relativa accettazione. La rinuncia al ricorso produce gli stessi effetti della remissione della querela.
6. Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento l'imputato puo' presentare domanda di oblazione.
7. Dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, se puo' procedersi immediatamente al giudizio, il giudice ammette le prove richieste escludendo quelle vietate dalla legge, superflue o irrilevanti e invita le parti ad indicare gli atti da inserire nel fascicolo per il dibattimento, provvedendo a norma dell'articolo 431 del codice di procedura penale. Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo del dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, della documentazione relativa all'attivita' di investigazione difensiva, nonche' della documentazione allegata al ricorso di cui all'articolo 21.
8. Se occorre fissare altra udienza per il giudizio, il giudice autorizza ciascuna parte alla citazione dei propri testimoni o consulenti tecnici, escludendo le testimonianze vietate dalla legge e quelle manifestamente sovrabbondanti. La parte che omette la citazione decade dalla prova.



Nota all'art. 29:
- Si trascrive il testo dell'art. 210 del codice di
procedura penale:
"Art. 210 (Esame di persona imputata in un procedimento
connesso). - 1. Nel dibattimento, le persone imputate in un
procedimento connesso a norma dell'art. 12, nei confronti
delle quali si procede o si e' proceduto separatamente,
sono esaminate a richiesta di parte, ovvero, nel caso
indicato nell'art. 195, anche d'ufficio.
2. Esse hanno obbligo di presentarsi al giudice, il
quale, ove occorra, ne ordina l'accompagnamento coattivo.
Si osservano le norme sulla citazione dei testimoni.
3. Le persone indicate nel comma 1, sono assistite da
un difensore che ha diritto di partecipare all'esame. In
mancanza di un difensore di fiducia e' designato un
difensore d'ufficio.
4. Prima che abbia inizio l'esame, il giudice avverte
le persone indicate nel comma 1 che, salvo quanto disposto
dall'art. 66, comma 1, esse hanno facolta' di non
rispondere.
5. All'esame si applicano le disposizioni previste
dagli articoli 194, 195, 499 e 503.
6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano
anche alle persone imputate di un reato collegato a quello
per cui si procede, nel caso previsto dall'art. 371, comma
2, lettera b)".
- Si trascrive il testo dell'art. 431 del codice di
procedura penale:
"Art. 431 (Fascicolo per il dibattimento). - 1.
Immediatamente dopo l'emissione del decreto che dispone il
giudizio, il giudice provvede nel contraddittorio delle
parti alla formazione del fascicolo per il dibattimento. Se
una delle parti ne fa richiesta il giudice fissa una nuova
udienza, non oltre il termine di quindici giorni, per la
formazione del fascicolo. Nel fascicolo per il dibattimento
sono raccolti:
a) gli atti relativi alla procedibilita' dell'azione
penale e all'esercizio dell'azione civile;
b) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla
polizia giudiziaria;
c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal
pubblico ministero;
d) i documenti acquisiti all'estero mediante
rogatoria internazionale e i verbali degli atti non
ripetibili assunti con le stesse modalita';
e) i verbali degli atti assunti nell'incidente
probatorio;
f) i verbali degli atti, diversi da quelli previsti
dalla lettera d), assunti all'estero a seguito di rogatoria
internazionale ai quali i difensori sono stati posti in
grado di assistere e di esercitare le facolta' loro
consentite dalla legge italiana;
g) il certificato generale del casellario giudiziario
e gli altri documenti indicati nell'articolo 236;
h) il corpo del reato e le cose pertinenti al reato,
qualora non debbano essere custoditi altrove.
2. Le parti possono concordare l'acquisizione al
fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel
fascicolo del pubblico ministero, nonche' della
documentazione relativa all'attivita' di investigazione
difensiva".



 
Art. 30. Udienza di comparizione a seguito di ricorso al giudice da parte
della persona offesa
1. La mancata comparizione all'udienza del ricorrente o del suo procuratore speciale non dovuta ad impossibilita' a comparire per caso fortuito o forza maggiore determina l'improcedibilita' del ricorso, salvo che l'imputato o la persona offesa intervenuta e che abbia presentato querela chieda che si proceda al giudizio.
2. Con l'ordinanza con cui dichiara l'improcedibilita' del ricorso ai sensi del comma 1, il giudice di pace condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali, nonche' al risarcimento dei danni in favore della persona citata in giudizio che ne abbia fatto domanda.
3. Se il reato contestato nell'imputazione non rientra tra quelli per cui e' ammessa la citazione a giudizio su istanza della persona offesa, il giudice di pace trasmette gli atti al pubblico ministero, salvo che l'imputato chieda che si proceda ugualmente al giudizio.
 
Art. 31.
Fissazione di nuova udienza a seguito di impossibilita' a comparire
1. In caso di dichiarazione di improcedibilita' ai sensi dell'articolo 30, comma 1, il ricorrente puo' presentare istanza di fissazione di nuova udienza se prova che la mancata comparizione e' stata dovuta a caso fortuito o a forza maggiore.
2. L'istanza e' presentata al giudice di pace entro dieci giorni dalla cessazione del fatto costituente caso fortuito o forza maggiore. Il termine e' stabilito a pena di decadenza.
3. Se accoglie l'istanza, il giudice di pace convoca le parti per una nuova udienza ai sensi dell'articolo 27, invitando il ricorrente a provvedere alle notifiche a norma del comma 4 dello stesso articolo.
4. Contro il decreto motivato che respinge la richiesta di fissazione di nuova udienza puo' essere proposto ricorso al tribunale in composizione monocratica, che decide con ordinanza inoppugnabile.
 
Art. 32.
Dibattimento
1. Sull'accordo delle parti, l'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private puo' essere condotto dal giudice sulla base delle domande e delle contestazioni proposte dal pubblico ministero e dai difensori.
2. Terminata l'acquisizione delle prove, il giudice, se risulta assolutamente necessario, puo' disporre anche d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova, compresi quelli relativi agli atti acquisiti a norma dell'articolo 29, comma 7.
3. Il verbale d'udienza, di regola, e' redatto solo in forma riassuntiva.
4. La motivazione della sentenza e' redatta dal giudice in forma abbreviata e depositata nel termine di quindici giorni dalla lettura del dispositivo. Il giudice puo' dettare la motivazione direttamente a verbale.
5. In caso di impedimento del giudice la sentenza e' sottoscritta dal presidente del tribunale, previa menzione della causa di sostituzione.
 
Art. 32-bis
(( (Svolgimento del giudizio a presentazione
immediata)

1. Nel corso del giudizio a presentazione immediata di cui agli articoli 20-bis e 20-ter si osservano le disposizioni dell'articolo 32.
2. La persona offesa e i testimoni possono essere citati anche oralmente dall'ufficiale giudiziario nel corso del giudizio a presentazione immediata di cui all'articolo 20-bis. Nel corso del giudizio a citazione contestuale di cui all'articolo 20-ter la persona offesa e i testimoni possono essere citati anche oralmente dall'ufficiale giudiziario ovvero dalla polizia giudiziaria.
3. Il pubblico ministero, l'imputato e la parte civile presentano direttamente a dibattimento i propri testimoni e consulenti tecnici.
4. Il pubblico ministero da' lettura dell'imputazione.
5. L'imputato e' avvisato della facolta' di chiedere un termine a difesa non superiore a sette giorni. Quando l'imputato si avvale di tale facolta', il dibattimento e' sospeso fino all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine. Nel caso previsto dall'articolo 20-ter, il termine non puo' essere superiore a quarantotto ore. ))
 
Art. 33.
Sentenza di condanna alla pena della permanenza domiciliare
1. Subito dopo la pronuncia della sentenza di condanna alla pena della permanenza domiciliare, l'imputato o il difensore munito di procura speciale possono chiedere l'esecuzione continuativa della pena.
2. Il giudice, se ritiene di poter applicare in luogo della permanenza domiciliare la pena del lavoro di pubblica utilita', indica nella sentenza il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilita' che puo' essere richiesto dall'imputato o dal difensore munito di procura speciale.
3. Nel caso in cui l'imputato o il difensore formulino le richieste di cui ai commi 1 e 2, il giudice puo' fissare una nuova udienza a distanza di non piu' di dieci giorni, sempre che sussistano giustificati motivi.
4. Acquisite le richieste, il giudice integra il dispositivo della sentenza e ne da' lettura.
 
Art. 34. Esclusione della procedibilita' nei casi di particolare tenuita' del
fatto
1. Il fatto e' di particolare tenuita' quando, rispetto all'interesse tutelato, l'esiguita' del danno o del pericolo che ne e' derivato, nonche' la sua occasionalita' e il grado della colpevolezza non giustificano l'esercizio dell'azione penale, tenuto conto altresi' del pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento puo' recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato.
2. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice dichiara con decreto d'archiviazione non doversi procedere per la particolare tenuita' del fatto, solo se non risulta un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento.
3. Se e' stata esercitata l'azione penale, la particolare tenuita' del fatto puo' essere dichiarata con sentenza solo se l'imputato e la persona offesa non si oppongono.
 
Art. 35.
Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie
1. Il giudice di pace, sentite le parti e l'eventuale persona offesa, dichiara con sentenza estinto il reato, enunciandone la causa nel dispositivo, quando l'imputato dimostra di aver proceduto, prima dell'udienza di comparizione, alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e di aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato.
2. Il giudice di pace pronuncia la sentenza di estinzione del reato di cui al comma 1, solo se ritiene le attivita' risarcitorie e riparatorie idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione.
3. Il giudice di pace puo' disporre la sospensione del processo, per un periodo non superiore a tre mesi, se l'imputato chiede nell'udienza di comparizione di poter provvedere agli adempimenti di cui al comma 1 e dimostri di non averlo potuto fare in precedenza; in tal caso, il giudice puo' imporre specifiche prescrizioni.
4. Con l'ordinanza di sospensione, il giudice incarica un ufficiale di polizia giudiziaria o un operatore di servizio sociale dell'ente locale di verificare l'effettivo svolgimento delle attivita' risarcitorie e riparatorie, fissando nuova udienza ad una data successiva al termine del periodo di sospensione.
5. Qualora accerti che le attivita' risarcitorie o riparatorie abbiano avuto esecuzione, il giudice, sentite le parti e l'eventuale persona offesa, dichiara con sentenza estinto il reato enunciandone la causa nel dispositivo.
6. Quando non provvede ai sensi dei commi 1 e 5, il giudice dispone la prosecuzione del procedimento.
 
Art. 36.
Impugnazione del pubblico ministero

1. Il pubblico ministero puo' proporre appello contro le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano una pena diversa da quella pecuniaria e contro le sentenze di proscioglimento per reati puniti con pena alternativa.
2. Il pubblico ministero puo' proporre ricorso per cassazione contro le sentenze del giudice di pace.
 
Art. 37.
Impugnazione dell'imputato
1. L'imputato puo' proporre appello contro le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano una pena diversa da quella pecuniaria; puo' proporre appello anche contro le sentenze che applicano la pena pecuniaria se impugna il capo relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento del danno.
2. L'imputato puo' proporre ricorso per cassazione contro le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano la sola pena pecuniaria e contro le sentenze di proscioglimento.
 
Art. 38. Impugnazione del ricorrente che ha chiesto la citazione a giudizio
dell'imputato
1. Il ricorrente che ha chiesto la citazione a giudizio dell'imputato a norma dell'articolo 21 puo' proporre impugnazione, anche agli effetti penali, contro la sentenza di proscioglimento del giudice di pace negli stessi casi in cui e' ammessa l'impugnazione da parte del pubblico ministero.
2. Con il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile l'impugnazione, il ricorrente e' condannato alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato e dal responsabile civile. Se vi e' colpa grave, il ricorrente puo' essere condannato al risarcimento dei danni causati all'imputato e al responsabile civile.
 
Art. 39.
Giudizio di appello
1. Competente per il giudizio di appello e' il tribunale del circondario in cui ha sede il giudice di pace che ha pronunciato la sentenza impugnata. Il tribunale giudica in composizione monocratica.
2. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 604 del codice di procedura penale, il giudice d'appello dispone l'annullamento della sentenza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti al giudice di pace, anche quando l'imputato, contumace in primo grado, prova di non essere potuto comparire per caso fortuito o per forza maggiore o per non avere avuto conoscenza del provvedimento di citazione a giudizio, sempre che in tal caso il fatto non sia dovuto a sua colpa, ovvero, quando l'atto di citazione per il giudizio di primo grado e' stato notificato mediante consegna al difensore nei casi previsti dagli articoli 159, 161, comma 4, e 169 del codice di procedura penale, non si sia sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti del procedimento.



Nota all'art. 39:
- Si trascrive il testo degli articoli 159, 161, comma
4, 169 e 604 del codice di procedura penale:
"Art. 159 (Notificazioni all'imputato in caso di
irreperibilita'). - 1. Se non e' possibile eseguire le
notificazioni nei modi previsti dall'art. 157, l'autorita'
giudiziaria dispone nuove ricerche dell'imputato,
particolarmente nel luogo di nascita, dell'ultima residenza
anagrafica, dell'ultima dimora, in quello dove egli
abitualmente esercita la sua attivita' lavorativa e presso
l'amministrazione carceraria centrale. Qualora le ricerche
non diano esito positivo, l'autorita' giudiziaria emette
decreto di irreperibilita' con il quale, dopo avere
designato un difensore all'imputato che ne sia privo,
ordina che la notificazione sia eseguita mediante consegna
di copia al difensore".
2. Le notificazioni in tal modo eseguite sono valide a
ogni effetto. L'irreperibile e' rappresentato dal
difensore".
4. Se la notificazione nel domicilio determinato a
norma del comma 2 diviene impossibile, le notificazioni
sono eseguite mediante consegna al difensore. Nello stesso
modo si procede quando, nei casi previsti dai commi 1 e 3,
la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono
insufficienti o inidonee. Tuttavia, quando risulta che, per
caso fortuito o forza maggiore, l'imputato non e' stato
nella condizione di comunicare il mutamento del luogo
dichiarato o eletto, si applicano le disposizioni degli
articoli 157 e 159".
"Art. 169 (Notificazioni all'imputato all'estero). - 1.
Se risulta dagli atti notizia precisa del luogo di
residenza o di dimora all'estero della persona nei cui
confronti si deve procedere, il giudice o il pubblico
ministero le invia raccomandata con avviso di ricevimento,
contenente l'indicazione della autorita' che procede, il
titolo del reato e la data e il luogo in cui e' stato
commesso nonche' l'invito a dichiarare a eleggere domicilio
nel territorio dello Stato. Se nel termine di trenta giorni
dalla ricezione della raccomandata non viene effettuata la
dichiarazione o l'elezione di domicilio ovvero se la stessa
e' insufficiente o risulta inidonea, le notificazioni sono
eseguite mediante consegna al difensore.
2. Nello stesso modo si provvede se la persona risulta
essersi trasferita all'estero successivamente al decreto di
irreperibilita' emesso a norma dell'art. 159.
3. L'invito previsto dal comma 1, e' redatto nella
lingua dell'imputato straniero quando dagli atti non
risulta che egli conosca la lingua italiana.
4. Quando dagli atti risulta che la persona nei cui
confronti si deve procedere risiede o dimora all'estero, ma
non si hanno notizie sufficienti per provvedere a norma del
comma 1, il giudice o il pubblico ministero, prima di
pronunciare decreto di irreperibilita', dispone le ricerche
anche fuori del territorio dello Stato nei limiti
consentiti dalle convenzioni internazionali.
5. Le disposizioni precedenti si applicano anche nel
caso in cui dagli atti risulti che la persona e' detenuta
all'estero".
"Art. 604 (Questioni di nullita'). 1. Il giudice di
appello nei casi previsti dall'art. 522, dichiara la
nullita' in tutto o in parte della sentenza appellata e
dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo
grado, quando vi e' stata condanna per un fatto diverso o
applicazione di una circostanza aggravante per la quale la
legge stabilisce una pena di specie diversa da quella
ordinaria del reato o di una circostanza aggravante ad
effetto speciale, sempre che non vengano ritenute
prevalenti o equivalenti circostanze attenuanti.
2. Quando sono state ritenute prevalenti o equivalenti
circostanze attenuanti o sono state applicate circostanze
aggravanti diverse da quelle previste dal comma 1, il
giudice di appello esclude le circostanze aggravanti,
effettua, se occorre, un nuovo giudizio di comparazione e
ridetermina la pena.
3. Quando vi e' stata condanna per un reato concorrente
o per un fatto nuovo il giudice di appello dichiara nullo
il relativo capo della sentenza ed elimina la pena
corrispondente, disponendo che del provvedimento sia data
notizia al pubblico ministero per le sue determinazioni.
4. Il giudice di appello se accerta una delle nullita'
indicate nell'art. 179, da cui sia derivata la nullita' del
provvedimento che dispone il giudizio o della sentenza di
primo grado, la dichiara con sentenza e rinvia gli atti al
giudice che procedeva quando si e' verificata la nullita'.
Nello stesso modo il giudice provvede se accerta una delle
nullita' del provvedimeato che dispone il giudizio o della
sentenza di primo grado.
5. Se si tratta di altre nullita' che non sono state
sanate, il giudice di appello puo' ordinare la rinnovazione
degli atti nulli o anche, dichiarata la nullita', decidere
nel merito, qualora riconosca che l'atto non fornisce
elementi necessari al giudizio.
6. Quando il giudice di primo grado ha dichiarato che
il reato e' estinto o che l'azione penale non poteva essere
iniziata o proseguita, il giudice di appello se riconosce
erronea tale dichiarazione, ordina occorrendo, la
rinnovazione del dibattimento e decide nel merito.
7. Quando il giudice di primo grado ha respinto la
domanda di oblazione il giudice di appello, se riconosce
erronea tale decisione, accoglie la domanda e sospende il
dibattimento fissando un termine massimo non superiore a
dieci giorni per il pagamento delle somme dovute. Se il
pagamento avviene nel termine, il giudice di appello
pronuncia sentenza di proscioglimento.
8. Nei casi previsti dal comma 1, se annulla una
sentenza della corte di assise o del tribunale collegiale,
il giudice di appello dispone la trasmissione degli atti ad
altra sezione della stessa corte o dello stesso tribunale
ovvero, in mancanza, alla corte o al tribunale piu' vicini.
Se annulla una sentenza del tribunale monocratico o di un
giudice per le indagini preliminari, dispone la
trasmissione degli atti al medesimo tribunale; tuttavia il
giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato la
sentenza annullata".



 
Art. 40.
Giudice dell'esecuzione
1. Salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento e' il giudice di pace che l'ha emesso.
2. Se l'esecuzione concerne piu' provvedimenti emessi da diversi giudici di pace, e' competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo.
3. Se i provvedimenti sono stati emessi dal giudice di pace e da altro giudice ordinario, e' competente in ogni caso quest'ultimo.
4. Se i provvedimenti sono stati emessi dal giudice di pace e da un giudice speciale, e' competente per l'esecuzione il tribunale in composizione collegiale nel cui circondario ha sede il giudice di pace.
5. Il giudice indicato nei commi da 1 a 4 e' competente anche se il provvedimento da eseguire e' stato comunque riformato.
 
Art. 41.
Procedimento di esecuzione
1. Salvo quanto previsto nel comma 2, nel procedimento di esecuzione davanti al giudice di pace si osservano le disposizioni di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale.
2. Contro il decreto del giudice di pace che dichiara inammissibile la richiesta formulata nel procedimento di esecuzione e contro l'ordinanza che decide sulla richiesta, l'interessato puo' proporre, entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento, ricorso per motivi di legittimita' al tribunale in composizione monocratica nel cui circondario ha sede il giudice di pace.
3. Il tribunale decide con ordinanza non impugnabile. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale.



Note all'art. 41:
- Si riporta il testo dell'art. 666 del codice di
procedura penale:
"Art. 666 (Procedimento di esecuzione). - 1. Il giudice
dell'esecuzione procede a richiesta del pubblico ministero,
dell'interessato o del difensore.
2. Se la richiesta appare manifestamente infondata per
difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera
riproposizione di una richiesta gia' rigettata, basata sui
medesimi elementi, il giudice o il presidente del collegio,
sentito il pubblico ministero, la dichiara inammissibile
con decreto motivato, che e' notificato entro cinque giorni
all'interessato. Contro il decreto puo' essere proposto
ricorso per cassazione.
3. Salvo quanto previsto dal comma 2, il giudice o il
presidente del collegio, designato il difensore d'ufficio
all'interessato che ne sia privo, fissa la data
dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso
alle parti e ai difensori. L'avviso e' comunicato o
notificato almeno dieci giorni prima della data predetta.
Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere
depositate memorie in cancelleria.
4. L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria
del difensore e del pubblico ministero. L'interessato che
ne fa richiesta e' sentito personalmente; tuttavia, se e'
detenuto o internato in luogo posto fuori della
circoscrizione del giudice, e' sentito prima del giorno
dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo,
salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione.
5. Il giudice puo' chiedere alle autorita' competenti
tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno;
se occorre assumere prove, procede in udienza nel rispetto
del contradditorio.
6. Il giudice decide con ordinanza. Questa e'
comunicata o notificata senza ritardo alle parti e ai
difensori, che possono proporre ricorso per cassazione. Si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni sulle
impugnazioni e quelle sul procedimento in camera di
consiglio davanti alla corte di cassazione.
7. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza,
a meno che il giudice che l'ha emessa disponga
diversamente.
8. Se l'interessato e' infermo di mente, l'avviso
previsto dal comma 3 e' notificato anche al tutore o al
curatore; se l'interessato ne e' privo, il giudice o il
presidente del collegio nomina un curatore provvisorio. Al
tutore e al curatore competono gli stessi diritti
dell'interessato.
9. Il verbale di udienza e' redatto soltanto in forma
riassuntiva a norma dell'art. 140, comma 2".
- Si trascrive il testo dell'art. 127 del codice di
procedura penale:
"Art. 127 (Procedimento in camera di consiglio). - 1.
Quando si deve procedere in camera di consiglio, il giudice
o il presidente del collegio fissa la data dell'udienza e
ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone
interessate e ai difensori. L'avviso e' comunicato o
notificato almeno dieci giorni prima della data predetta.
Se l'imputato e' privo di difensore, l'avviso e' dato a
quello d'ufficio.
2. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono
essere presentate memorie in cancelleria.
3. Il pubblico ministero, gli altri destinatari
dell'avviso nonche' i difensori sono sentiti se compaiono.
Se l'interessato e' detenuto o internato in luogo posto
fuori della circoscrizione del giudice e ne fa richiesta,
deve essere sentito prima del giorno dell'udienza, dal
magistrato di sorveglianza del luogo.
4. L'udienza e' rinviata se sussiste un legittimo
impedimento dell'imputato o del condannato che ha chiesto
di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o
internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il
giudice.
5. Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4, sono previste a
pena di nullita'.
6. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico.
7. Il giudice provvede con ordinanza comunicata o
notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1,
che possono proporre ricorso per cassazione.
8. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza,
a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente
con decreto motivato.
9. L'inammissibilita' dell'atto introduttivo del
procedimento e' dichiarata dal giudice con ordinanza, anche
senza formalita' di procedura, salvo che sia altrimenti
stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8.
10. Il verbale di udienza e' redatto soltanto in forma
riassuntiva a norma dell'art. 140, comma 2".



 
Art. 42
Esecuzione delle pene pecuniarie

1. Le condanne a pena pecuniaria si eseguono a norma dell'articolo 660 del codice di procedura penale, ma l'accertamento della effettiva insolvibilita' del condannato e' svolto dal giudice di pace competente per l'esecuzione che adotta altresi' i provvedimenti in ordine alla rateizzazione, ovvero alla conversione della pena pecuniaria.



Nota all'art. 42:
- Si trascrive il testo dell'art. 660 del codice di
procedura penale:
"Art. 660 (Esecuzione delle pene pecuniarie). - 1. Le
condanne a pena pecuniaria sono eseguite nei modi stabiliti
dalle leggi e dai regolamenti.
2. Quando e' accertata la impossibilita' di esazione
della pena pecuniaria o di una rata di essa, il pubblico
ministero trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza
competente per la conversione, il quale provvede previo
accertamento dell'effettiva insolvibilita' del condannato
e, se ne e' il caso, della persona civilmente obbligata per
la pena pecuniaria. Se la pena e' stata rateizzata, e'
convertita la parte non ancora pagata.
3. In presenza di situazioni di insolvenza, il
magistrato di sorveglianza puo' disporre la rateizzazione
della pena a norma dell'art. 133-ter del codice penale, se
essa non e' stata disposta con la sentenza di condanna
ovvero puo' differire la conversione per un tempo non
superiore a sei mesi. Alla scadenza del termine fissato, se
lo stato di insolvenza perdura, e' disposto un nuovo
differimento, altrimenti e' ordinata la conversione. Ai
fini della estinzione della pena per decorso del tempo, non
si tiene conto del periodo durante il quale l'esecuzione e'
stata differita.
4. Con l'ordinanza che dispone la conversione, il
magistrato di sorveglianza determina le modalita' delle
sanzioni conseguenti in osservanza delle norme vigenti.
5. Il ricorso contro l'ordinanza di conversione ne
sospende l'esecuzione".



 
Art. 43. Esecuzione della pena della permanenza domiciliare e del lavoro di
pubblica utilita'
1. La sentenza penale irrevocabile e' trasmessa per estratto a cura della cancelleria al pubblico ministero del circondario ove ha sede l'ufficio del giudice individuato in base all'articolo 40.
2. Il pubblico ministero, emesso l'ordine di esecuzione, lo trasmette immediatamente, unitamente all'estratto della sentenza di condanna contenente le modalita' di esecuzione della pena, all'ufficio di pubblica sicurezza del comune in cui il condannato risiede o, in mancanza di questo, al comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente.
3. Appena ricevuto il provvedimento di cui al comma che precede, l'organo di polizia ne consegna copia al condannato ingiungendogli di attenersi alle prescrizioni in esso contenute. Qualora il condannato sia detenuto o internato, copia dell'ordine di esecuzione e' notificato altresi' al direttore dell'istituto o della sezione il quale informa anticipatamente l'organo di polizia della dimissione del condannato. In tal caso, la pena comincia a decorrere dal primo giorno di permanenza domiciliare o di lavoro sostitutivo successivo a quello della dimissione.
 
Art. 44. Modifica delle modalita' di esecuzione della permanenza domiciliare e
del lavoro di pubblica utilita'
1. Le modalita' di esecuzione della permanenza domiciliare e del divieto di cui all'articolo 53, comma 3, eventualmente imposto, nonche' del lavoro di pubblica utilita', stabilite nella sentenza emessa dal giudice possono essere modificate per motivi di assoluta necessita' dal giudice osservando le disposizioni dell'articolo 666 del codice di procedura penale.
2. La richiesta di modifica non sospende l'esecuzione delle pene; in caso di assoluta urgenza, le modifiche possono essere adottate con provvedimento provvisorio revocabile nelle fasi successive del procedimento.



Nota all'art. 44:
- Per il testo dell'art. 666 del codice di procedura
penale, vedi note all'art. 41.



 
Art. 45
Certificati del casellario giudiziale richiesti dal privato

1. Nei certificati del casellario giudiziale rilasciati a norma dell'articolo 689 del codice di procedura penale non sono riportate le iscrizioni relative alle sentenze emesse dal giudice di pace.



Nota all'art. 45:
- Si trascrive il testo dell'art. 689 del codice di
procedura penale:
"Art. 689 (Certificati richiesti dall'interessato). -
1. La persona alla quale le iscrizioni del casellario si
riferiscono ha diritto di ottenere i relativi certificati
senza motivare la domanda.
2. I certificati rilasciati a norma del comma 1 sono:
a) certificato generale, nel quale sono riportate
tutte le iscrizioni esistenti ad eccezione:
1) delle condanne delle quali e' stato ordinato che
non si faccia menzione nel certificato a norma dell'art.
175 del codice penale, purche' il beneficio non sia stato
revocato;
2) delle condanne per contravvenzioni punibili con
la sola ammenda e delle condanne per reati estinti a norma
dell'art. 167, comma 1 del codice penale;
3) delle condanne per reati per i quali si e'
verificata la causa speciale di estinzione prevista
dall'art. 556 del codice penale;
4) delle condanne in relazione alle quali e' stata
definitivamente applicata l'amnistia e di quelle per le
quali e' stata dichiarata la riabilitazione, senza che
questa sia stata in seguito revocata;
5) delle sentenze previste dall'art. 445 e delle
sentenze che hanno dichiarato estinto il reato per
applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta
dell'imputato nonche' dei decreti penali;
6) delle condanne per fatti che la legge ha cessato
di considerare come reati, quando la relativa iscrizione
non e' stata eliminata;
7) dei provvedimenti riguardanti misure di
sicurezza conseguenti a sentenze di proscioglimento o di
non luogo a procedere, quando le misure sono state
revocate;
8) dei provvedimenti indicati nell'art. 686, comma
1, lettera b), n. 1), quando l'interdizione o la
inabilitazione e' stata revocata;
9) dei provvedimenti concernenti il fallimento,
quando il fallito e' stato riabilitato con sentenza
definitiva;
b) certificato penale, nel quale sono riportate tutte
le iscrizioni esistenti ad eccezione di quelle indicate
nella lettera a), numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7) e di
quelle indicate nell'art. 686, comma 1, lettere b) e c);
c) certificato civile, nel quale sono riportate le
iscrizioni indicate nell'art. 686, comma 1, lettere b) e
c), ad eccezione di quelle indicate nei numeri 8) e 9)
della lettera a) del presente comma nonche' i provvedimenti
concernenti le pene accessorie portanti limitazioni alla
capacita' del condannato.
3. Quando e' menzionata una condanna, nel certificato
e' indicata anche l'eventuale applicazione di misure
alternative alla detenzione o l'avvenuta estinzione della
pena per una delle cause indicate nell'art. 686, comma 3".



 
Art. 46
Eliminazione dal casellario giudiziale delle iscrizioni
relative a sentenze del giudice di pace in materia penale

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 687 del codice di procedura penale, sono altresi' eliminate le iscrizioni relative: a) alle sentenze del giudice di pace di proscioglimento per difetto
di imputabilita', trascorsi tre anni dal giorno in cui la sentenza
e' divenuta irrevocabile; b) alle sentenze del giudice di pace di condanna, trascorsi cinque
anni dal giorno in cui la sanzione e' stata eseguita se e' stata
inflitta la pena pecuniaria, o dieci anni se e' stata inflitta una
pena diversa sempre che nei periodi indicati non sia stato
commesso un ulteriore reato.



Nota all'art. 46:
- Si trascrive il testo dell'art. 687 del codice di
procedure penale:
"Art. 687 (Eliminazione delle iscrizioni). - 1. Le
iscrizioni del casellario sono eliminate appena si ha la
notizia ufficiale dell'accertata morte della persona alla
quale si riferiscono ovvero quando sono trascorsi ottanta
anni dalla nascita della persona medesima.
2. Sono inoltre eliminate le iscrizioni relative:
a) alle sentenze e ai decreti revocati a seguito di
revisione o a norma dell'art. 673;
b) alle sentenze di proscioglimento o di non luogo a
procedere per difetto di imputabilita', trascorsi dieci
anni in caso di delitto o tre anni in caso di
contravvenzione dal giorno in cui la sentenza e' divenuta
irrevocabile o, se trattasi di sentenza di non luogo a
procedere, e' scaduto il termine per l'impugnazione;
c) alle sentenze o ai decreti di condanna per
contravvenzioni per le quali e' stata inflitta la pena
dell'ammenda, salvo che sia stato concesso alcuno dei
benefici previsti dagli articoli 163 e 175 del codice
penale, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena e'
stata eseguita ovvero si e' in altro modo estinta.
3. Qualora siano state applicate misure di sicurezza, i
termini previsti dal comma 2, decorrono dalla data della
revoca della misura di sicurezza e, se questa e' stata
applicata o sostituita con provvedimento successivo alla
sentenza, anche la relativa iscrizione e' eliminata.
3-bis. Nella materia civile, sono eliminate le
iscrizioni relative:
a) ai provvedimenti indicati nell'art. 686, comma 1,
lettera b), numeri 2) e 4), quando il fallimento e' stato
revocato con sentenza passata in giudicato;
b) ai provvedimenti indicati nell'art. 686, comma 1,
lettera c) quando sono stati annullati con provvedimento
amministrativo o con sentenza passata in giudicato".



 
Art. 47.
Modifica all'articolo 6 del codice di procedura penale
1. Nell'articolo 6 del codice di procedura penale, dopo le parole: "alla competenza della corte di assise" sono aggiunte le seguenti: "o del giudice di pace.".



Nota all'art. 47:
- Si riporta il testo dell'art. 6 del codice di
procedura penale, come modificato dal decreto legislativo
qui pubblicato:
"Art. 6 (Competenza del tribunale). - 1. Il tribunale
e' competente per i reati che non appartengono alla
competenza della corte di assise o del giudice di pace".



 
Art. 48.
Competenza del giudice di pace dichiarata da altro giudice
1. In ogni stato e grado del processo, se il giudice ritiene che il reato appartiene alla competenza del giudice di pace, lo dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero. Le prove acquisite dal giudice incompetente sono utilizzabili nel processo davanti al giudice di pace.
 
Art. 49
Citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria

1. Ai fini dell'emissione della citazione a giudizio di cui all'articolo 20, il pubblico ministero richiede al giudice di pace di indicare il giorno e l'ora della comparizione.
2. La richiesta del pubblico ministero e l'indicazione del giudice di pace sono comunicate anche con mezzi telematici.
 
Art. 50
Delegati del procuratore della Repubblica
nel procedimento penale davanti al giudice di pace

1. Nei procedimenti penali davanti al giudice di pace, le funzioni del pubblico ministero possono essere svolte, per delega del procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario: a) nell'udienza dibattimentale, da uditori giudiziari, da vice
procuratori onorari addetti all'ufficio, da ufficiali di polizia
giudiziaria diversi da coloro che hanno preso parte alle indagini
preliminari, o da laureati in giurisprudenza che frequentano il
secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le
professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo
17 novembre 1997, n. 398; b) per gli atti del pubblico ministero previsti dagli articoli 15 e
25, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio; c) nei procedimenti in camera di consiglio di cui all'articolo 127
del codice di procedura penale, nei procedimenti di esecuzione ai
fini dell'intervento di cui all'articolo 655, comma 2, del
medesimo codice, e nei procedimenti di opposizione al decreto del
pubblico ministero di liquidazione del compenso ai periti,
consulenti tecnici e traduttori ai sensi dell'articolo 11 della
legge 8 luglio 1980, n. 319, da vice procuratori onorari addetti
all'ufficio.
2. Nei casi indicati nel comma 1, la delega e' conferita in relazione ad una determinata udienza o a un singolo procedimento.
3. La delega e' revocabile nei soli casi in cui il codice di procedura penale prevede la sostituzione del pubblico ministero.
4. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 162, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 25 luglio 1989, n. 271.



Note all'art. 50:
- Si trascrive il testo dell'art. 16 del decreto
legislativo 17 no-vembre 1997, n. 398 (Modifica alla
disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme
sulle scuole di specializzazione per le professioni legali,
a norma dell'art. 17, commi 113 e 114, della legge 15
maggio 1997, n. 127):
"Art. 16. (Scuola biennale di specializzazione per le
professioni legali). - 1. Le scuole biennali di
specializzazione per le professioni legali sono
disciplinate, salvo quanto previsto dal presente articolo,
ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 19 novembre
1990, n. 341. 2. Le scuole biennali di specializzazione
per le professioni legali, sulla base di modelli didattici
omogenei i cui criteri sono indicati nel decreto di cui
all'art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
e nel contesto dell'attuazione della autonomia didattica di
cui all'art. 17, comma 95, della predetta legge, provvedono
alla formazione comune dei laureati in giurisprudenza
attraverso l'approfondimento teorico, integrato da
esperienze pratiche, finalizzato all'assunzione
dell'impiego di magistrato ordinario o all'esercizio delle
professioni di avvocato o notaio. L'attivita' didattica per
la formazione comune dei laureati in giurisprudenza e'
svolta anche da magistrati, avvocati e notai. Le attivita'
pratiche, previo accordo o convenzione, sono anche condotte
presso sedi giudiziarie, studi professionali e scuole del
notariato, con lo specifico apporto di magistrati, avvocati
e notai.
3. Le scuole di cui al comma 1, sono istituite, secondo
i criteri indicati nel decreto di cui all'art. 17, comma
114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dalle universita',
sedi di facolta' di giurisprudenza, anche sulla base di
accordi e convenzioni interuniversitari, estesi, se del
caso, ad altre facolta' con insegnamenti giuridici.
4. Nel consiglio delle scuole di specializzazione di
cui al comma 1 sono presenti almeno un magistrato
ordinario, un avvocato ed un notaio.
5. Il numero dei laureati da ammettere alla scuola, e'
determinato con decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il
Ministro di grazia e giustizia, in misura non inferiore al
dieci per cento del numero complessivo di tutti i laureati
in giurisprudenza nel corso dell'anno accademico
precedente, tenendo conto, altresi', del numero dei
magistrati cessati dal servizio a qualunque titolo
nell'anno precedente aumentato del venti per cento del
numero di posti resisi vacanti nell'organico dei notai nel
medesimo periodo, del numero di abilitati alla professione
forense nel corso del medesimo periodo e degli altri
sbocchi professionali da ripartire per ciascuna scuola di
cui al comma 1, e delle condizioni di ricettivita' delle
scuole. L'accesso alla scuola avviene mediante concorso per
titoli ed esame. La composizione della commissione
esaminatrice, come pure il contenuto delle prove d'esame ed
i criteri oggettivi di valutazione delle prove, e' definita
nel decreto di cui all'art. 17, comma 114, della legge 15
maggio 1997, n. 127. Il predetto decreto assicura la
presenza nelle commissioni esaminatrici di magistrati,
avvocati e notai.
6. Le prove di esame di cui al comma 5 hanno contenuto
identico sul territorio nazionale e si svolgono in tutte le
sedi delle scuole di cui al comma 3. La votazione finale e'
espressa in sessantesimi. Ai fini della formazione della
graduatoria, si tiene conto del punteggio di laurea e del
curriculum degli studi universitari, valutato per un
massimo di dieci punti.
7. Il rilascio del diploma di specializzazione e'
subordinato alla certificazione della regolare frequenza
dei corsi, al superamento delle verifiche intermedie, al
superamento delle prove finali di esame.
8. Il decreto di cui all'art. 17, comma 114, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, e' emanato sentito il
Consiglio superiore della magistratura".
- Per il testo dell'art. 127 del codice di procedura
penale, si veda nelle note all'art. 41.
- Si trascrive il testo dell'art. 655, comma 2, del
codice di procedura penale:
"2. Il pubblico ministero propone le sue richieste al
giudice competente e interviene in tutti i procedimenti di
esecuzione".
- Si trascrive il testo dell'art. 11, della legge
8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai
consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le
operazioni eseguite a richiesta dell'autorita'
giudiziaria):
"Art. 11 (Liquidazione dei compensi ed opposizione). -
La liquidazione dei compensi al perito, al consulente
tecnico, all'interprete e al traduttore e' fatta con
decreto motivato del giudice o del pubblico ministero che
lo ha nominato.
La liquidazione e' comunicata al perito, al consulente
tecnico, all'interprete, al traduttore ed alle parti.
Nel procedimento penale la comunicazione avviene
mediante avviso di deposito del decreto in cancelleria; il
decreto di liquidazione emesso dal pretore e' altresi'
trasmesso in copia al procuratore della Repubblica.
Nei procedimenti civili il decreto di liquidazione
costituisce titolo provvisoriamente esecutivo nei confronti
della parte a carico della quale e' posto il pagamento.
Avverso il decreto di liquidazione il perito, il
consulente tecnico, l'interprete, il traduttore, il
pubblico ministero e le parti private interessate possono
proporre ricorso entro venti giorni dall'avvenuta
comunicazione davanti al tribunale o alla corte d'appello
alla quale appartiene il giudice o presso cui esercita le
sue funzioni il pubblico ministero ovvero nel cui
circondario ha sede il pretore che ha emesso il decreto.
Il procedimento e' regolato dall'art. 29 della legge 13
giugno 1942, n. 794 . Il tribunale o la corte su istanza
dell'opponente, quando ricorrono gravi motivi, puo' con
ordinanza non impugnabile sospendere l'esecuzione
provvisoria del decreto.
Il tribunale o la corte puo' chiedere, al giudice o al
pubblico ministero che ha provveduto alla liquidazione o
all'ufficio giudiziario ove si trovino, gli atti, i
documenti e le informazioni necessari ai fini della
decisione, eccettuati quelli coperti dal segreto
istruttorio".
- Si trascrive il testo dell'art. 162, commi 1, 3 e 4
del citato decreto legislativo 25 luglio 1989, n. 271:
"Art. 162 (Delega delle funzioni di pubblico ministero
in udienza dibattimentale) - 1. La delega prevista
dall'art. 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e'
conferita con atto scritto di cui e' fatta annotazione in
apposito registro ed e' esibita in dibattimento.
2. (Omissis).
3. Quando si presenta la necessita' di prestare il
consenso all'applicazione della pena su richiesta o al
giudizio abbreviato ovvero si deve procedere a nuove
contestazioni, il pubblico ministero delegato puo'
procedere a consultazioni con il procuratore della
Repubblica.
4. Il pretore, nel caso previsto dal comma 3, puo'
sospendere l'udienza per il tempo strettamente necessario".



 
Art. 51
Disposizioni regolamentari e sulla tenuta dei registri

1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centocinquanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto legislativo, il Ministro della giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative ai procedimenti penali davanti al giudice di pace, che concernono: a) le modalita' di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici
giudiziari; b) il rilascio da parte degli uffici dei giudici di pace dei
certificati del casellario giudiziale di cui all'articolo 689 del
codice di procedura penale; c) le altre attivita' necessarie per l'attuazione del presente
decreto legislativo.
2. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto nel comma 1 e' reso entro trenta giorni dalla richiesta.
3. La disciplina sulla tenuta in forma automatizzata dei registri e delle altre forme di registrazione in materia penale e' adottata con decreto del Ministro della giustizia.



Note all'art. 51:
- Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 3, della
citata legge 23 agosto 1988, n. 400:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- Per il testo dell'art. 689 del codice di procedura
penale si veda in note all'art. 45.



 
Art. 52.
Sanzioni
1. Ai reati attribuiti alla competenza del giudice di pace per i quali e' prevista la sola pena della multa o dell'ammenda continuano ad applicarsi le pene pecuniarie vigenti.
2. Per gli altri reati di competenza del giudice di pace le pene sono cosi' modificate:
a) quando il reato e' punito con la pena della reclusione o dell'arresto alternativa a quella della multa o dell'ammenda, si applica la pena pecuniaria della specie corrispondente da lire cinquecentomila a cinque milioni; se la pena detentiva e' superiore nel massimo a sei mesi, si applica la predetta pena pecuniaria o la pena della permanenza domiciliare da sei giorni a trenta giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilita' per un periodo da dieci giorni a tre mesi;
b) quando il reato e' punito con la sola pena della reclusione o dell'arresto, si applica la pena pecuniaria della specie corrispondente da lire un milione a cinque milioni o la pena della permanenza domiciliare da quindici giorni a quarantacinque giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilita' da venti giorni a sei mesi;
c) quando il reato e' punito con la pena della reclusione o dell'arresto congiunta con quella della multa o dell'ammenda, si applica la pena pecuniaria della specie corrispondente da lire un milione e cinquecentomila a cinque milioni o la pena della permanenza domiciliare da venti giorni a quarantacinque giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilita' da un mese a sei mesi.
3. Nei casi di recidiva reiterata infraquinquennale, il giudice applica la pena della permanenza domiciliare o quella del lavoro di pubblica utilita', salvo che sussistano circostanze attenuanti ritenute prevalenti o equivalenti.
4. La disposizione del comma 3 non si applica quando il reato e' punito con la sola pena pecuniaria nonche' nell'ipotesi indicata nel primo periodo della lettera a) del comma 2.
 
Art. 53.
Obbligo di permanenza domiciliare
1. La pena della permanenza domiciliare comporta l'obbligo di rimanere presso la propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo di cura, assistenza o accoglienza nei giorni di sabato e domenica; il giudice, avuto riguardo alle esigenze familiari, di lavoro, di studio o di salute del condannato, puo' disporre che la pena venga eseguita in giorni diversi della settimana ovvero, a richiesta del condannato, continuativamente.
2. La durata della permanenza domiciliare non puo' essere inferiore a sei giorni ne' superiore a quarantacinque; il condannato non e' considerato in stato di detenzione.
3. Il giudice puo' altresi' imporre al condannato, valutati i criteri di cui all'articolo 133, comma secondo, del codice penale, il divieto di accedere a specifici luoghi nei giorni in cui non e' obbligato alla permanenza domiciliare, tenuto conto delle esigenze familiari, di lavoro, di studio o di salute del condannato.
4. Il divieto non puo' avere durata superiore al doppio della durata massima della pena della permanenza domiciliare e cessa in ogni caso quando e' stata interamente scontata la pena della permanenza domiciliare.



Nota all'art. 53:
- Si trascrive il testo dell'art. 133, secondo comma,
del codice penale:
"Il giudice deve tener conto altresi' della capacita' a
delinquere del colpevole, desunta:
1. dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;
2. dai precedenti penali e giudiziari e, in genere,
dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;
3. dalla condotta contemporanea o susseguente al
reato;
4. dalle condizioni di vita individuale, familiare e
sociale del reo".



 
Art. 54.
Lavoro di pubblica utilita'
1. Il giudice di pace puo' applicare la pena del lavoro di pubblica utilita' solo su richiesta dell'imputato.
2. Il lavoro di pubblica utilita' non puo' essere inferiore a dieci giorni ne' superiore a sei mesi e consiste nella prestazione di attivita' non retribuita in favore della collettivita' da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.
3. L'attivita' viene svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non piu' di sei ore di lavoro settimanale da svolgere con modalita' e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice puo' ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilita' per un tempo superiore alle sei ore settimanali.
4. La durata giornaliera della prestazione non puo' comunque oltrepassare le otto ore.
5. Ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilita' consiste nella prestazione, anche non continuativa, di due ore di lavoro.
6. Fermo quanto previsto dal presente articolo, le modalita' di svolgimento del lavoro di pubblica utilita' sono determinate dal Ministro della giustizia con decreto d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.



Nota all'art. 54:
- Si trascrive il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
"Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti casi il
presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno".



 
Art. 55.
Conversione delle pene pecuniarie
1. Per i reati di competenza del giudice di pace, la pena pecuniaria non eseguita per insolvibilita' del condannato si converte, a richiesta del condannato, in lavoro sostitutivo da svolgere per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi con le modalita' indicate nell'articolo 54.
2. Ai fini della conversione un giorno di lavoro sostitutivo equivale a lire venticinquemila di pena pecuniaria.
3. Il condannato puo' sempre far cessare la pena del lavoro sostitutivo pagando la pena pecuniaria, dedotta la somma corrispondente alla durata del lavoro prestato.
4. Quando e' violato l'obbligo del lavoro sostitutivo conseguente alla conversione della pena pecuniaria, la parte di lavoro non ancora eseguito si converte nell'obbligo di permanenza domiciliare secondo i criteri di ragguaglio indicati nel comma 6.
5. Se il condannato non richiede di svolgere il lavoro sostitutivo, le pene pecuniarie non eseguite per insolvibilita' si convertono nell'obbligo di permanenza domiciliare con le forme e nei modi previsti dall'articolo 53, comma 1, in questo caso non e' applicabile al condannato il divieto di cui all'articolo 53, comma 3.
6. Ai fini della conversione un giorno di permanenza domiciliare equivale a lire cinquantamila di pena pecuniaria e la durata della permanenza non puo' essere superiore a quarantacinque giorni.
 
Art. 56.
Violazione degli obblighi
1. Il condannato che senza giusto motivo si allontana dai luoghi in cui e' obbligato a permanere o che non si reca nel luogo in cui deve svolgere il lavoro di pubblica utilita' o che lo abbandona e' punito con la reclusione fino ad un anno.
2. Alla stessa pena soggiace il condannato che viola reiteratamente senza giusto motivo gli obblighi o i divieti inerenti alle pene della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilita'.
3. In caso di condanna non sono applicabili le sanzioni sostitutive previste dagli articoli 53 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.



Nota all'art. 56:
- Si trascrive il testo dell'art. 53 della legge 24
novembre 1981, n. 689 (Modifice al sistema penale):
"Art. 53 (Sostituzione di pene detentive brevi). - Il
giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, quando
ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva
entro il limite di un anno puo' sostituire tale pena con la
semidetenzione; quando ritiene di doverla determinare entro
il limite di sei mesi puo' sostituirla anche con la
liberta' controllata; quando ritiene di doverla determinare
entro il limite di tre mesi puo' sostituirla altresi' con
la pena pecuniaria della specie corrispondente.
La sostituzione della pena detentiva ha luogo secondo i
criteri indicati dall'art. 57 della presente legge e
dall'art. 135 del codice penale. Alla sostituzione della
pena detentiva con la pena pecuniaria si applicano altresi'
gli articoli 133-bis, secondo comma, e 133-ter del codice
penale.
Le norme del codice di procedura penale relative al
giudizio per decreto si applicano anche quando il pretore,
nei procedimenti per i reati perseguibili d'ufficio,
ritiene di dover infliggere la multa o l'ammenda in
sostituzione di una pena detentiva. Nel decreto devono
essere indicati i motivi che determinano la sostituzione.
Nei casi previsti dall'art. 81 del codice penale,
quando per ciascun reato e' consentita la sostituzione
della pena detentiva, si tiene conto dei limiti indicati
nel primo comma soltanto per la pena che dovrebbe
infliggersi per il reato piu' grave. Quando la sostituzione
della pena detentiva e' ammissibile soltanto per alcuni
reati, il giudice, se ritiene di doverla disporre,
determina, al solo fine della sostituzione, la parte di
pena per i reati per i quali opera la sostituzione".



 
Art. 57.
Competenza
1. La competenza per il delitto di cui all'articolo 56 e' attribuita al tribunale in composizione monocratica.
 
Art. 58.
Effetti delle sanzioni e criteri di ragguaglio
1. Per ogni effetto giuridico la pena dell'obbligo di permanenza domiciliare e il lavoro di pubblica utilita' si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena originaria.
2. Quando per qualsiasi effetto giuridico si deve eseguire un ragguaglio tra la pena detentiva e le pene di cui agli articoli 53 e 54, un giorno di pena detentiva equivale a due giorni di permanenza domiciliare o tre giorni di lavoro di pubblica utilita'.
3. Un giorno di pena detentiva equivale a lire settantacinquemila di pena pecuniaria irrogata in luogo della pena detentiva a norma dell'articolo 52.
4. In deroga a quanto stabilito nell'articolo 78, primo comma, numero 3), del codice penale, la pena della multa o dell'ammenda non puo' comunque eccedere la somma di lire quindici milioni, ovvero la somma di lire sessanta milioni se il giudice si vale della facolta' di aumento indicata nel secondo comma dell'articolo 133-bis dello stesso codice.



Nota all'art. 58:
- Si riporta il testo degli articoli 78, primo comma,
numero 3), e 133-bis, secondo comma, del codice penale:
"Art. 78 (Limiti degli aumenti delle pene principali).
- Nel caso di concorso di reati preveduto dall'art. 73, la
pena da applicare a norma dello stesso articolo non puo'
essere superiore al quintuplo della piu' grave fra le pene
concorrenti, ne' comunque eccedere:
1. - 2. (Omissis);
3. Lire trenta milioni per la multa e sei milioni per
l'ammenda; ovvero lire centoventicinque milioni per la
multa e venticinque milioni per l'ammenda, se il giudice si
vale della facolta' di aumento indicata nel capoverso
dell'art. 133-bis".
"Il giudice puo' aumentare la multa o l'ammenda
stabilite dalla legge sino al triplo o diminuirle sino ad
un terzo quando, per le condizioni economiche del reo,
ritenga che la misura massima sia inefficace ovvero che la
misura minima sia eccessivamente gravosa".



 
Art. 59. Controllo sull'osservanza delle sanzioni dell'obbligo di permanenza
domiciliare e del lavoro di pubblica utilita'
1. L'ufficio di pubblica sicurezza del luogo di esecuzione della pena o, in mancanza dell'ufficio di pubblica sicurezza, il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente effettua il controllo sull'osservanza degli obblighi connessi alla pena dell'obbligo di permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilita' con le modalita' stabilite dall'articolo 65, commi primo e secondo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto applicabile.



Nota all'art. 59:
- Si trascrive il testo dell'art. 65, primo e secondo
comma, della citata legge 24 novembre 1981, n. 689:
"Art. 65. (Controllo sull'adempimento delle
prescrizioni imposte con la sentenza di condanna). -
L'ufficio di pubblica sicurezza del luogo in cui il
condannato sconta la semidetenzione o la liberta'
controllata o, in mancanza di questo, il comando dell'Arma
dei carabinieri territorialmente competente verifica
periodicamente che il condannato adempia alle prescrizioni
impostegli e tiene un registro nominativo ed un fascicolo
per ogni condannato sottoposto a controllo.
Nel fascicolo individuale sono custoditi l'estratto
della sentenza di condanna, l'ordinanza del magistrato di
sorveglianza con le eventuali successive modifiche delle
modalita' di esecuzione, copia della corrispondenza con
l'autorita' giudiziaria e con le altre autorita', una
cartella biografica in cui sono riassunte le condanne
riportate e ogni altro documento relativo all'esecuzione
della pena. Si applicano al condannato alla semidetenzione
le norme di cui all'art. 26 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431".



 
Art. 60.
Esclusione della sospensione condizionale della pena
1. Le disposizioni di cui agli articoli 163 e seguenti del codice penale, relative alla sospensione condizionale della pena, non si applicano alle pene irrogate dal giudice di pace.



Nota all'art. 60:
- Si trascrive il testo dell'art. 163 del codice
penale:
"Art. 163 (Sospensione condizionale della pena). - Nel
pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o
all'arresto per un tempo non superiore a due anni, ovvero a
pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e
ragguagliata a norma dell'art. 135, sia equivalente ad una
pena privativa della liberta' personale per un tempo non
superiore, nel complesso, a due anni, il giudice puo'
ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il
termine di cinque anni se la condanna e' per il delitto e
di due anni se la condanna e' per contravvenzione.
Se il reato e' stato commesso da un minore degli anni
diciotto, la sospensione puo' essere ordinata quando si
infligge una pena restrittiva della liberta' personale non
superiore a tre anni, ovvero una pena pecuniaria che, sola
o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma
dell'art. 135, sia equivalente ad una pena privativa della
liberta' personale per un tempo non superiore, nel
complesso, a tre anni.
Se il reato e' stato commesso da persona di eta'
superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno
o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione puo'
essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva
della liberta' personale non superiore a due anni e sei
mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla
pena detentiva e ragguagliata a norma dell'art. 135, sia
equivalente ad una pena privativa della liberta personale
per un tempo non superiore, nel complesso a due anni e sei
mesi".



 
Art. 61.
Interruzione della prescrizione
1. Il corso della prescrizione per i reati attribuiti alla cognizione del giudice di pace e' interrotto, oltre che dagli atti indicati nell'articolo 160 del codice penale, dalla citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria, dal decreto di convocazione delle parti emesso dal giudice di pace.



Nota all'art. 61:
- Si riporta il testo dell'art. 160 del codice penale:
"Art. 160 (Interruzione del corso della prescrizione).
- Il corso della prescrizione e' interrotto dalla sentenza
di condanna o dal decreto di condanna.
Interrompono pure la prescrizione l'ordinanza che
applica le misure cautelari personali e quella di convalida
del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al
pubblico ministero o al giudice, l'invito a presentarsi al
pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, il
provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in
camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di
archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il
decreto di fissazione della udienza preliminare,
l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto
di fissazione della udienza per la decisione sulla
richiesta di applicazione della pena, la presentazione o la
citazione per il giudizio direttissimo, il decreto che
dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il
giudizio e il decreto di citazione a giudizio.
La prescrizione interrotta comincia nuovamente a
decorrere dal giorno della interruzione. Se piu' sono gli
atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di
essi; ma in nessun caso i termini stabiliti nell'art. 157
possono essere prolungati oltre la meta'".



 
Art. 62.
Inapplicabilita' delle altre misure sostitutive della detenzione 1. Le sanzioni sostitutive previste dagli articoli 53 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, non si applicano ai reati di competenza del giudice di pace.



Nota all'art. 62:
- Per il testo dell'art. 53 della legge 24 novembre
1981, n. 689, si veda in note all'art. 56.



 
Art. 62-bis
(( (Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva)

1. Nei casi stabiliti dalla legge, il giudice di pace applica la misura sostitutiva di cui all'articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. ))
 
Art. 63
Norme applicabili da parte di giudici diversi

1. Nei casi in cui i reati indicati nell'articolo 4, commi 1 e 2, sono giudicati da un giudice diverso dal giudice di pace, si osservano le disposizioni del titolo II del presente decreto legislativo, nonche', in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 33, 34, 35, 43 e 44.
2. Nei certificati del casellario giudiziale rilasciati a norma dell'articolo 689 del codice di procedura penale non sono riportate le iscrizioni relative ai reati di cui al comma 1; si osservano, altresi', le disposizioni dell'articolo 46.



Nota all'art. 63:
- Per il testo dell'art. 689 del codice di procedura
penale, si veda in note all'art. 45.



 
Art. 64
Norma transitoria

1. Le norme del presente decreto legislativo si applicano ai procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 4, commi 1 e 2, commessi dopo la sua entrata in vigore.
2. Ferma l'applicabilita' dell'articolo 2, comma terzo, del codice penale, nei procedimenti relativi a reati commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si osservano le disposizioni dell'articolo 63, commi 1 e 2; quando si tratta di reati commessi dopo la pubblicazione del presente decreto si osservano anche le disposizioni del titolo I se alla data di entrata in vigore non e' ancora avvenuta l'iscrizione della notizia di reato.
 
Art. 65.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il centottantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 agosto 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Fassino, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Fassino
 
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