IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Visto il nuovo codice della strada emanato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche ed integrazioni; Visto l'art. 79, comma 9, del citato regolamento che rinvia ad apposito disciplinare la determinazione delle caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di durata delle pellicole retroriflettenti usate per i segnali stradali; Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1995, che approva il disciplinare tecnico sulle modalita' di determinazione dei livelli di qualita' delle pellicole retroriflettenti impiegate per la costruzione della segnaletica stradale; Viste le numerose sollecitazioni, da parte di amministrazioni pubbliche proprietarie di strade e di enti e laboratori operanti nel settore delle pellicole retroriflettenti, sulla opportunita' di integrare il disciplinare tecnico con norme piu' aderenti alla evoluzione tecnologica degli ultimi anni; Visto il parere favorevole della V sezione del consiglio superiore dei lavori pubblici del 29 settembre 1999, prot. n. 322; Ritenuta la necessita' di operare tali integrazioni e rettifiche, che risultano altresi' in linea con l'attivita' di normazione in corso a livello comunitario, e di procedere alla rettifica di alcuni errori formali; Decreta: Al disciplinare tecnico allegato al decreto ministeriale 31 marzo 1995, n. 1584, sono apportate le seguenti rettifiche ed integrazioni: a) nel paragrafo 1.3 il periodo: "Altri laboratori in possesso di idonee attrezzature previste dal presente disciplinare tecnico e che abbiano acquisito apposita autorizzazione dal Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale della viabilita' e mobilita' urbana ed extraurbana," e' sostituito dal seguente: "Altri laboratori in possesso delle necessarie capacita' tecniche e di idonee attrezzature per le prove dei livelli di qualita' delle pellicole retrorflettenti che siano autorizzati dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, anche valutando eventuali accreditamenti da parte di organismi riconosciuti nell'ambito della certicazione volontaria". Nello stesso paragrafo il periodo: "Il Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale della viabilita' e mobilita' urbana ed extraurbana, ha la facolta' di accertare in qualsiasi momento che le pellicole retroriflettenti corrispondano alle certificazioni di conformita' presentate dal produttore delle pellicole" e' sostituito dal seguente: "Il Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale ha la facolta' di accertare in qualsiasi momento che le pellicole retroriflettenti corrispondano alle certificazioni di conformita' presentate dal produttore delle pellicole"; b) il testo del paragrafo 4.2.1.: "Prescrizioni Classe 1 non superiore a mm 0,25 - classe 2 non superiore a mm 0,30" e' sostituito dal seguente: "Prescrizioni. Il valore dello spessore misurato deve essere riportato nel certificato di conformita'"; c) nei paragrafi 4.8.2 e 4.9.2 le dimensioni: "mm 15 x 75", sono sostituite da "mm 15 x 75". Il presente decreto sara' inviato alla registrazione dalla Corte dei conti ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), della legge 14 gennaio 1994, n. 282, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 luglio 2000 Il Ministro: Nesi Registrato alla Corte dei conti 29 agosto 2000 Registro n. 2 Lavori pubblici, il foglio n. 364 |