Gazzetta n. 234 del 6 ottobre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
DECRETO 11 luglio 2000
Integrazione e rettifica del disciplinare tecnico sulle modalita' di determinazione dei livelli di qualita' delle pellicole retroriflettenti impiegate per la costruzione dei segnali stradali.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
Visto il nuovo codice della strada emanato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 79, comma 9, del citato regolamento che rinvia ad apposito disciplinare la determinazione delle caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di durata delle pellicole retroriflettenti usate per i segnali stradali;
Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1995, che approva il disciplinare tecnico sulle modalita' di determinazione dei livelli di qualita' delle pellicole retroriflettenti impiegate per la costruzione della segnaletica stradale;
Viste le numerose sollecitazioni, da parte di amministrazioni pubbliche proprietarie di strade e di enti e laboratori operanti nel settore delle pellicole retroriflettenti, sulla opportunita' di integrare il disciplinare tecnico con norme piu' aderenti alla evoluzione tecnologica degli ultimi anni;
Visto il parere favorevole della V sezione del consiglio superiore dei lavori pubblici del 29 settembre 1999, prot. n. 322;
Ritenuta la necessita' di operare tali integrazioni e rettifiche, che risultano altresi' in linea con l'attivita' di normazione in corso a livello comunitario, e di procedere alla rettifica di alcuni errori formali;
Decreta:
Al disciplinare tecnico allegato al decreto ministeriale 31 marzo 1995, n. 1584, sono apportate le seguenti rettifiche ed integrazioni:
a) nel paragrafo 1.3 il periodo: "Altri laboratori in possesso di idonee attrezzature previste dal presente disciplinare tecnico e che abbiano acquisito apposita autorizzazione dal Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale della viabilita' e mobilita' urbana ed extraurbana," e' sostituito dal seguente: "Altri laboratori in possesso delle necessarie capacita' tecniche e di idonee attrezzature per le prove dei livelli di qualita' delle pellicole retrorflettenti che siano autorizzati dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, anche valutando eventuali accreditamenti da parte di organismi riconosciuti nell'ambito della certicazione volontaria".
Nello stesso paragrafo il periodo: "Il Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale della viabilita' e mobilita' urbana ed extraurbana, ha la facolta' di accertare in qualsiasi momento che le pellicole retroriflettenti corrispondano alle certificazioni di conformita' presentate dal produttore delle pellicole" e' sostituito dal seguente: "Il Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale ha la facolta' di accertare in qualsiasi momento che le pellicole retroriflettenti corrispondano alle certificazioni di conformita' presentate dal produttore delle pellicole";
b) il testo del paragrafo 4.2.1.: "Prescrizioni Classe 1 non superiore a mm 0,25 - classe 2 non superiore a mm 0,30" e' sostituito dal seguente: "Prescrizioni. Il valore dello spessore misurato deve essere riportato nel certificato di conformita'";
c) nei paragrafi 4.8.2 e 4.9.2 le dimensioni: "mm 15 x 75", sono sostituite da "mm 15 x 75".
Il presente decreto sara' inviato alla registrazione dalla Corte dei conti ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), della legge 14 gennaio 1994, n. 282, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 luglio 2000
Il Ministro: Nesi Registrato alla Corte dei conti 29 agosto 2000 Registro n. 2 Lavori pubblici, il foglio n. 364
 
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