Gazzetta n. 234 del 6 ottobre 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 3 ottobre 2000
Interventi urgenti di protezione civile per fronteggiare i dissesti idrogeologici conseguenti agli eventi alluvionali che hanno colpito alcuni territori della regione Campania nel novembre e dicembre 1996 e gennaio 1997, il 5 e 6 maggio 1998 ed il 14, 15 e 16 dicembre 1999 ed integrazioni all'ordinanza n. 3081/2000. (Ordinanza n. 3088).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
delegato per il coordinamento
della protezione civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 300;
Visti i decreti-legge dell'11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 del 7 agosto 1998 e del 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 138 del 23 luglio 1999;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2000, concernente la proroga dello stato d'emergenza in alcune zone del territorio della regione Campania fino al 31 dicembre 2001;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 2000 e del 2 ottobre 2000, concernenti lo stato di emergenza nella regione Calabria;
Viste le ordinanze n. 2499 del 25 gennaio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 26 del 1o febbraio 1997; n. 2507 del 30 gennaio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 28 del 9 febbraio 1997; n. 2508 del 22 febbraio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 48 del 27 febbraio 1997; n. 2629 del 24 luglio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 176 del 30 luglio 1997; n. 2787 del 21 maggio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 1998; n. 2789 del 15 giugno 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 19 giugno 1998; n. 2794 del 27 giugno 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 155 del 6 luglio 1998; n. 2804 del 3 luglio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 160 dell'11 luglio 1998; n. 2820 del 24 luglio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1998; n. 2863 dell'8 ottobre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 241 del 15 ottobre 1998; n. 2887 del 30 novembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 286 del 7 dicembre 1998; n. 2908 del 30 dicembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 1999; n. 2969 del 1o aprile 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 dell'8 aprile 1999; n. 2980 del 27 aprile 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 102 del 4 maggio 1999; n. 2991 del 31 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 129 del 4 giugno 1999; n. 2994 del 29 luglio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 181 del 4 agosto 1999; n. 3029 del 18 dicembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 23 dicembre 1999; n. 3036 del 9 febbraio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 37 del 15 febbraio 2000; n. 3049 del 31 marzo 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 14 aprile 2000; n. 3061 del 30 giugno 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 156 del 6 luglio 2000; n. 3076 del 3 agosto 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 185 del 9 agosto 2000; n. 3081 del 12 settembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 220 del 20 settembre 2000;
Vista la delibera del consiglio regionale della Campania in data 29 dicembre 1999 con la quale e' stato disposto un primo finanziamento di lire 10 miliardi per interventi urgenti nei comuni della regione colpiti dagli eventi alluvionali del 14, 15 e 16 dicembre 1999;
Ravvisata la necessita' di disporre ulteriori misure urgenti per favorire il superamento delle situazioni di emergenza idrogeologica in atto nella regione Campania;
Visto il piano di interventi infrastrutturali di emergenza per la riduzione del rischio idrogeologico predisposto dalla regione Campania ai sensi dell'art. 5 dell'ordinanza n. 3029 del 18 dicembre 1999 per i territori di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 3036 del 9 febbraio 2000;
Considerato che si rende urgente approvare tale piano e procedere alla attuazione degli interventi in esso previsti, adottando le stesse procedure di cui alle altre emergenze in corso;
Considerato che si rende necessario e urgente definire e adottare le misure di prevenzione e la pianificazione d'emergenza nei territori colpiti gia' individuati dall'art. 6 dell'ordinanza n. 3036 del 9 febbraio 2000;
Considerato che e' altresi' necessario disporre ulteriori misure per i territori della regione Campania colpiti dagli eventi alluvionali del novembre e dicembre 1996, del gennaio 1997, del 5 e 6 maggio 1998 e del 14, 15 e 16 dicembre 1999;
Viste le richieste pervenute dalla regione Campania;
Viste le note della prefettura e della provincia di Vibo Valentia che segnalano gravi danni al territorio della provincia provocati dagli eventi alluvionali dei giorni 9 e 10 settembre 2000;
Su proposta del direttore dell'Agenzia di protezione civile prof. Franco Barberi;
Dispone:
Art. 1.
1. Il commissario delegato di cui all'art. 4 dell'ordinanza n. 2994/1999 e successive modifiche ed integrazioni provvede all'attuazione, anche per stralci, degli interventi ricompresi nel piano di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 3029/1999, avvalendosi di soggetti attuatori all'uopo individuati. Il commissario delegato assicura il coordinamento dei suddetti interventi con quelli urgenti di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 3036/2000 attuati dai prefetti delle province interessate, e il monitoraggio dello stato d'attuazione complessivo. A tal fine il commissario delegato puo' avvalersi di un altro sub-commissario, stabilendone il relativo compenso.
2. Il piano ricomprende anche gli interventi finanziati direttamente dalla regione e dagli enti locali, per la cui attuazione si applicano le procedure e deroghe previste all'art. 3.
3. Il commissario delegato provvede all'approvazione del piano di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 3029/1999 previo parere del comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza n. 2994/1999. Il piano e le eventuali rimodulazioni, approvate con analoga procedura, vengono sottoposti alla presa d'atto, anche per stralci, del Dipartimento della protezione civile.
4. Il commissario delegato, al fine di potenziare la struttura commissariale per le attivita' di cui alla presente ordinanza e all'ordinanza n. 2994/1999 e successive modifiche e integrazioni, e' autorizzato ad avvalersi per la durata dell'emergenza di personale distaccato dall'amministrazione regionale e da altre pubbliche amministrazioni. Per la durata dell'emergenza continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 11, commi 1 e 2, dell'ordinanza n. 2789/1998 e al personale della regione Campania di fascia D vengono mantenute le indennita' di posizione di cui al contratto inte-grativo regionale previo provvedimento motivato del commissario delegato o di funzionario dallo stesso delegato. Gli oneri sono a carico del fondo di cui all'art. 4, comma 10, dell'ordinanza n. 2994/1999, che non puo' comunque superare il quattro per cento delle risorse complessive per le quali siano ammissibili spese generali.
 
Art. 2.
1. Il commissario delegato, ove non si sia gia' provveduto, assicura entro novanta giorni dalla data della presente ordinanza gli adempimenti di cui all'art. 6, commi 1 e 2 dell'ordinanza n. 3036/2000.
2. La segreteria tecnica di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 2789/1998 opera presso l'ufficio del commissario delegato e viene riorganizzata su proposta del direttore dell'agenzia di protezione civile, attraverso intese tra il commissario delegato e il capo del Dipartimento della protezione civile, che dovranno riguardare anche la ripartizione degli oneri per il trattamento accessorio e di missione. Il Dipartimento continua, comunque, ad assicurare i mezzi tecnici ed informatici per lo svolgimento dell'attivita'.
3. Entro trenta giorni dalla data della presente ordinanza, il commissario delegato provvede alla riorganizzazione ed integrazione dei presidi territoriali di cui all'art. 6, comma 3, dell'ordinanza n. 3036/2000. A tal fine e' autorizzato ad assumere con contratto di diritto privato a tempo determinato per la durata dell'emergenza dieci nuove unita' di personale tecnico e a ricondurre alla propria gestione la struttura gia' attivata, avvalendosi delle risorse assegnate con la presente ordinanza e con quelle citate in premessa.
4. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 il commissario delegato, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile e con l'ufficio di Napoli del Servizio idrografico e mareografico nazionale, provvede ad assicurare la funzionalita' delle reti di monitoraggio idropluviometriche, comprese quelle realizzate ai sensi dell'art. 6, comma 1, dell'ordinanza n. 3049/2000, ai fini del preallarme e allarme per l'attivazione dei piani di emergenza.
5. Al personale del genio civile di Avellino direttamente impegnato nella elaborazione del piano di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 3036/2000 sono riconosciute le prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestate per la durata di tre mesi e per un massimo di cinquanta ore mensili. Per il personale dirigente e' riconosciuto un compenso forfettario pari al settanta per cento dello stipendio base. Al relativo onere provvede il commissario delegato a valere sui fondi assegnati con la presente ordinanza.
6. Il comma 6 dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2787/1998 e' cosi' integrato: "qualora le rimodulazioni del piano comportino solo modifiche ed adeguamenti del quadro economico, senza variazioni degli interventi previsti e aumento della spesa complessiva, il commissario procede direttamente alla adozione della rimodulazione dandone comunicazione al Dipartimento della protezione civile". Sono fatte salve le ordinanze commissariali gia' adottate coerenti con la suddetta disposizione.
7. Il commissario delegato provvede prioritariamente, quale stralcio urgente degli interventi previsti dal piano di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 3029/1999, alla demolizione degli immobili ricadenti nei comuni di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 3036/2000 gravemente danneggiati e non recuperabili, alla ricostruzione degli stessi e di quelli distrutti comprese le opere di urbanizzazione, secondo le previsioni del piano medesimo, nonche' al recupero degli immobili danneggiati.
8. Gli interventi di cui al comma 7, compresa la definizione delle modalita', sono avviati a realizzazione dal commissario delegato entro centoventi giorni dalla data della presente ordinanza e conclusi nei successivi dodici mesi. Il commissario delegato e' autorizzato ad utilizzare per questi interventi una prima somma di lire 2 miliardi a valere sulle disponibilita' di cui all'art. 5.
9. All'art. 4, comma 6, dell'ordinanza n. 2994/1999 e' aggiunto il seguente periodo: "per le varianti non sostanziali di cui all'art. 1, comma 6, lettera b), dell'ordinanza n. 2980/1999 e per quelle relative ai piani di esproprio, per i lavori urgenti che assicurano il funzionamento del reticolo idraulico e la riduzione del pericolo di colate di fango, il commissario per non interrompere l'esecuzione dei lavori nelle more della redazione delle perizie autorizza le parti delle opere variate nei limiti dell'importo contrattuale sulla base di elementi tecnico-economici, anche di massima, forniti dagli organi di direzione lavori e previo parere del soggetto attuatore. Il commissario definisce con proprio atto le tipologie di modifiche che costituiscono varianti non sostanziali acquisendo il parere del comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza n. 2980/1999".
 
Art. 3.
1. L'art. 2 dell'ordinanza n. 2863/1998 e' cosi' sostituito: "All'interno delle aree soggette ai vincoli di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 2787/1998 e di quelle perimetrate ai sensi dell'art. 6, comma 1, dell'ordinanza n. 3036/2000 e' consentito il ripristino degli edifici pubblici, nonche' degli immobili privati danneggiati oggetto di contributo ai sensi della presente ordinanza, dell'art. 2 dell'ordinanza n. 3036/2000 e degli articoli 19 e 20 dell'ordinanza n. 2787/1998, come integrata dagli articoli 7 e 8 dell'ordinanza n. 2789/1998. Nelle stesse aree sono altresi' autorizzati la ristrutturazione ed il completamento di edifici esistenti e di quelli la cui attivita' di cantiere e il relativo provvedimento autorizzativo concessorio siano anteriori all'epoca degli eventi alluvionali, nonche' tutti gli interventi finanziati con la legge n. 219 del 14 maggio 1981 e successive modificazioni ed integrazioni. Negli interventi di ristrutturazione sono da ritenersi compresi quelli destinati al conseguimento del contenimento energetico, come disposto dalle vigenti leggi, realizzato mediante adeguate misure tecniche, anche con coibentazioni o locali tecnici cosi' finalizzati sul lastrico solare. Sono consentiti inoltre gli interventi di demolizione e ricostruzione in sito senza aumento della volumetria, sempre che gli stessi non interferiscano con le opere da realizzare secondo il piano di cui all'ordinanza n. 2787/1998 e successive modifiche e integrazioni e del piano di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 3029/1999 e non siano direttamente esposti al pericolo di grave danneggiamento o distruzione a seguito dell'azione di eventuali colate di fango. A tal fine il comitato tecnico scientifico, di cui all'ordinanza n. 2994/1999, esprime il relativo parere sugli interventi sentito l'ingegnere delegato.
 
Art. 4.
1. Per l'affidamento delle progettazioni, consulenze, studi, ricerche e di altri incarichi nonche' delle indagini o dei lavori relativi agli interventi di cui alla presente ordinanza e per l'approvazione dei singoli progetti e delle perizie, il commissario delegato si avvale delle procedure e deroghe di cui all'ordinanza n. 2787/1998 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto applicabili, ed e' altresi' autorizzato a conferire incarichi diretti, a mezzo di convenzioni, a strutture di ricerca.
2. Per la realizzazione, nei tempi previsti, degli interventi stabiliti dalle ordinanze in premessa e dalla presente ordinanza, il commissario delegato e le altre amministrazioni interessate possono altresi' adottare provvedimenti anche in deroga alle seguenti norme:
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
decreto del Ministro dei lavori pubblici 10 aprile 2000, n. 145;
legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1-quinquies.
3. All'art. 1, comma 5, dell'ordinanza n. 2980/1999 le parole da "nominati d'intesa" fino alle parole "della protezione civile" sono soppresse e all'art. 1, comma 11, della stessa ordinanza e' soppresso il secondo periodo.
4. All'art. 4, comma 2, dell'ordinanza n. 2994/1999 le parole "di cui all'art. 2, lettera c)" sono sostituite dalle seguenti "di cui all'art. 1, comma 2, lettera c)".
 
Art. 5.
1. Per l'attuazione del piano di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 3029/1999, il cui importo complessivo e' valutato in lire 100 miliardi, e' assegnata al commissario delegato la somma di lire 50 miliardi comprensiva dello stanziamento di cui all'art. 2, comma 9. L'onere e' posto a carico delle disponibilita' del centro di responsabilita' 20.2.1.3 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (capitolo 9353 "fondo della protezione civile") quanto a lire 5 miliardi sull'esercizio 2000 e quanto a lire 45 miliardi sull'esercizio 2001. Al restante fabbisogno di 50 miliardi si provvede con fondi della regione Campania e relativo cofinanziamento comunitario previsto dalla medesima regione nel P.O.R. "difesa del suolo" - programmazione comunitaria.
2. Dello stanziamento di cui al comma 1, una quota pari a lire 3 miliardi puo' essere immediatamente utilizzata dal commissario delegato per l'avvio urgente di attivita' progettuali, compresi indagini, studi, ricerche e consulenze e per altre attivita' urgenti previste dalla presente ordinanza e dalle ordinanze di cui alla premessa.
3. Le somme di cui al precedente comma 1 sono trasferite dal Dipartimento della protezione civile e dalla regione Campania sulla apposita contabilita' speciale intestata al commissario delegato presidente della regione Campania istituita presso la Tesoreria provinciale dello Stato.
 
Art. 6.
1. Le disposizioni di cui all'ordinanza n. 3081/2000 si estendono anche al territorio della provincia di Vibo Valentia danneggiato dagli eventi alluvionali del 9 e 10 settembre 2000.
2. In caso di grave e imminente pericolo all'incolumita' delle persone, accertati dai prefetti territorialmente competenti avvalendosi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i sindaci sono autorizzati ad eseguire gli interventi urgenti strettamente necessari. All'onere si provvede con le risorse assegnate ai prefetti dall'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 3081/2000 e le somme saranno successivamente reintegrate con i fondi di cui all'art. 3 della medesima ordinanza.
3. I prefetti sono autorizzati a corrispondere per sei mesi prestazioni per lavoro straordinario effettivamente reso nel limite di cinquanta ore mensili individuali e per un massimo di dieci unita' di personale. All'onere si provvede con le risorse di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 3081/2000.
4. Le disposizioni contenute nell'ordinanza n. 3081/2000 si applicano anche ai territori della regione Calabria danneggiati dagli eventi calamitosi avvenuti tra il 29 settembre e i primi di ottobre 2000 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2000.
 
Art. 7.
1. Il Dipartimento della protezione civile e' estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci degli enti attuatori.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 ottobre 2000
Il Ministro: Bianco
 
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