Gazzetta n. 237 del 10 ottobre 2000 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 2000, n. 276 |
Regolamento recante disposizioni relative alla rideterminazione delle dotazioni organiche del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visti il decreto luogotenenziale 23 febbraio 1946, n. 223, la legge 7 giugno 1951, n. 434, la legge 15 dicembre 1960, n. 1483, e successive modificazioni, concernenti l'ordinamento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto l'articolo 3 del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, concernente tra l'altro il trasferimento, al compimento del riordino delle partecipazioni statali, del personale inquadrato nel ruolo aggiunto ivi istituito; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, recante il regolamento sulla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 2000, n. 116, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, concernente la riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 6, cosi' come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80; Visti i decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300, e 30 luglio 1999, n. 303, recanti, rispettivamente, riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cosi' come modificato dall'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2000; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 4 maggio 2000; Ritenuta l'opportunita', in accoglimento delle osservazioni formulate con il predetto parere, di rinviare ad un separato apposito regolamento le disposizioni in materia di uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2000; Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Dotazioni organiche 1. In attesa dell'attuazione dell'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le dotazioni organiche del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono rideterminate in conformita' dell'allegata tabella A, nel rispetto del criterio di assicurare l'invarianza della spesa di personale. Le dotazioni organiche determinate dal presente regolamento sostituiscono integralmente quelle definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 dicembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 1997. La distribuzione del personale dei diversi livelli e qualifiche previsti dalla predetta dotazione organica puo' essere modificata con le modalita' di cui all'articolo 6, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Con le medesime modalita' e' determinata o modificata la ripartizione del personale nei diversi profili professionali. La dotazione organica del personale dirigenziale indicata nella tabella A costituisce, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, limite agli incarichi dirigenziali conferibili presso il medesimo Ministero. 2. Le dotazioni organiche degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, degli uffici provinciali metrici e dei distretti minerari, nonche' i posti d'organico del personale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in corso di trasferimento alle regioni ed agli enti locali e funzionali, non sono inclusi nelle dotazioni di cui al comma 1 e sono definitivamente soppressi a decorrere dalle date di entrata in vigore dei relativi provvedimenti di trasferimento adottati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Fino a tali date e' fatto salvo il transitorio inquadramento di tale personale nei ruoli dell'amministrazione statale nei limiti del contingente indicato nell'allegata tabella B. 3. E' soppresso il ruolo aggiunto di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202. Fermo restando per il personale delle qualifiche dirigenziali l'inquadramento nel ruolo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, il personale delle qualifiche funzionali inquadrato in tale ruolo aggiunto e' definitivamente inquadrato, con salvaguardia dell'anzianita' acquisita, negli organici del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, come rideterminati ai sensi del comma 1. Per il predetto personale che all'atto della data di entrata in vigore del presente regolamento si trova in posizione di comando o di fuori ruolo presso amministrazioni centrali ed organismi dello Stato anche ad ordinamento autonomo, aventi attribuzioni nel settore dell'economia, e' fatta salva per il periodo di un anno la possibilita' del trasferimento presso gli stessi, con conseguenti rideterminazioni delle dotazioni organiche. Il trasferimento e' disposto con le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. 4. E' soppresso il ruolo transitorio del personale del Dipartimento del turismo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203. Fermo restando per il personale delle qualifiche dirigenziali l'inquadramento nel ruolo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, il personale delle qualifiche funzionali inquadrato in tale ruolo aggiunto e' definitivamente inquadrato, con salvaguardia dell'anzianita' acquisita, nonche' dell'applicazione dell'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo n. 303 del 1999, negli organici del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, come rideterminati ai sensi del comma 1. Eventuali ulteriori trasferimenti di personale sono disposti con le procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia. 5. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le disposizioni ancora in vigore dell'articolo 3, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione della Repubblica italiana conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Il decreto luogotenenziale n. 223/1946, recante: "Riordinamento dei servizi del Ministero dell'industria e del commercio", e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1946. - La legge n. 434/1951 recante: "Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 867, concernente revisione del ruolo organico dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio", e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 26 giugno 1951. - La legge n. 1483/1960 recante: "Istituzione di una nuova Direzione generale e riordinamento dei ruoli organici dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio", e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 307 del 16 dicembre 1960. - Il decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, recante: "Disposizioni urgenti per la soppressione del Ministero delle partecipazioni statali e per il riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL e INA" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1993. La legge 23 giugno 1993, n. 202, di conversione con modificazioni del predetto decreto-legge, ed il relativo testo coordinato sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1993. - Il testo dell'art. 3 del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito con legge 23 giugno 1993, n. 202, e' il seguente: "Art. 3 (Disposizioni sul personale del soppresso Ministero delle partecipazioni statali). - 1. Il personale dipendente del soppresso Ministero delle partecipazioni statali e' trasferito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e collocato, ivi compreso il personale in posizione di soprannumero, in un ruolo aggiunto istituito con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica. Tale ruolo e' determinato in conformita' alla tabella allegata al presente decreto e corrisponde alle dotazioni organiche dei posti di funzione dirigenziale e delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del soppresso Ministero delle partecipazioni statali, quali risultano rispettivamente dalla tabella XVIII di cui all'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 22 gennaio 1991, nonche' dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 3 aprile 1992. Detto personale potra' essere utilizzato, con gli effetti del comando, in posizione corrispondente per sopperire ad esigenze di funzionamento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 2. Il personale delle qualifiche dirigenziali del ruolo aggiunto di cui al comma 1 esercita le funzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, ad esso attribuite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con particolare riferimento ai compiti previsti dall'art. 1 del presente decreto, e puo' essere altresi' utilizzato per la realizzazione delle intese di cui all'art. 15, comma 3, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle relative al riordino delle partecipazioni statali. 2-bis. Al compimento del riordino delle partecipazioni statali, il personale del ruolo aggiunto di cui ai commi 1 e 2 potra' essere trasferito, secondo modalita' stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica e con le altre amministrazioni interessate, presso amministrazioni centrali od organismi dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, aventi attribuzioni nel settore dell'economia, con conseguenti variazioni dei rispettivi ruoli. 3. Con le modalita' previste dalle specifiche disposizioni vigenti, il Ministero del tesoro provvede alla riutilizzazione del personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, in servizio alla data di cui al comma 1 dell'art. 1 presso la Ragioneria centrale del soppresso Ministro delle partecipazioni statali". - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, concernente: "Regolamento recante norme sulla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato", e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 1997. - Il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 2000, n. 116, concernente: "Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220 concernente la riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato", e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2000. - Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", e' stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 30 alla Gazzetta Ufficiale del 6 febbraio 1993. - Il testo vigente dell'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, modificato dall'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante "Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59", come riportato nel testo aggiornato pubblicato sul supplemento ordinario n. 98/L alla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 1998, e' il seguente: "Art. 6 (Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche). - 1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonche' la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalita' indicate all'art. 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 10. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilita' e di reclutamento del personale. 2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si applica l'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. La distribuzione del personale dei diversi livelli o qualifiche previsti dalla dotazione organica puo' essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ove comporti riduzioni di spesa o comunque non incrementi la spesa complessiva riferita al personale effettivamente in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente. 3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonche' ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento. 4. Le variazioni delle dotazioni organiche gia' determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. Per le amministrazioni dello Stato la programmazione triennale del fabbisogno e l'approvazione delle variazioni delle dotazioni organiche avviene ad opera del Consiglio dei Ministri, secondo le modalita' di cui al comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. 5. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonche' per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore. L'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto personale non si applica l'art. 16 dello stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle piante organiche del personale degli istituti di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, compresi i dirigenti, sono devolute all'universita' di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca. 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo e a quelli previsti dall'art. 31 non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette". - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e' stato pubblicato nel Supplemento ordinario n. 163/L alla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999. - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e' stato pubblicato supplemento ordinario n. 167/L alla Gazzetta Ufficiale n. 205 del 1o settembre 1999. - La legge 15 marzo 1997, n. 59, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa", e' stata pubblicata nel supplemento ordinario n. 56/L alla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1997. - Il testo vigente dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, cosi' come modificato dall'art. 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1993, n. 113 e dall'art. 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191, pubblicata sul supplemento ordinario n. 110/L alla Gazzetta Ufficiale del 20 giugno 1998, e' il seguente: "Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi diretti a: a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonche' di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo; b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le societa' per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale; c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta delle amministrazioni pubbliche; d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonche' gli organismi operanti nel settore stesso. 2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della Commissione di cui all'art. 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati. 3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore. 4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge recanti principi e criteri direttivi per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre 1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilita' di direzione politica e compiti e responsabilita' di direzione delle amministrazioni, nonche', ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti principi e criteri direttivi: a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera a), l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, articolato in modo da garantire la necessaria specificita' tecnica; c) semplificare e rendere piu' spedite le procedure di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui e' conferita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti; d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e stabiliscano altresi' una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attivita' professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca; e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano costituire un comitato di settore; f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'art. 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla Corte dei conti, che puo' richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concetto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo; g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a), tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorche' concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice annninistrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresi' un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti; h) prevedere procedure facoltative di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro; i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalita' di raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonche' l'adozione di codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalita' di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica. 4.-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislavi possono essere comunque emanati. 5. Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' riaperto fino al 31 luglio 1997. 6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera e) le parole: "ai dirigenti generali ed equiparati sono soppresse; alla lettera i) le parole: "prevedere che nei limiti di cui alla lettera h) la contrattazione sia nazionale e decentrata sono sostituite dalle seguenti: "prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato ; la lettera q) e' abrogata; alla lettera t) dopo le parole: "concorsi unici per profilo professionale sono inserite le seguenti: ", da espletarsi a livello regionale, . 7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato gia' pubblicato il bando di concorso". - La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1998. - L'art. 17 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, cosi' come modificato dall'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, prevede: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri e i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali".
Note all'art. 1, comma 1: - L'art. 55, comma 1, del citato decreto legislativo n. 300 del 1999 e' il seguente: "Art. 55 (Procedura di attuazione ed entrata in vigore). - 1. A decorrere dalla data del decreto di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del presente decreto legislativo e salvo che non sia diversamente disposto dalle norme del presente decreto: a) sono istituiti: il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle attivita' produttive, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. b) sono soppressi: il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministero delle finanze, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministero del commercio con l'estero, il Ministero delle comunicazioni, il Dipartimento del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri il Ministero dell'ambiente, il Ministero dei lavori pubblici, il Ministero dei trasporti e della navigazione, il Dipartimento per le aree urbane della Presidenza del Consiglio dei ministri il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero della sanita', il Dipartimento per le politiche sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica". - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 1996, recante "Rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato", e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 1997. - Per l'art. 6, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, si veda nelle note alle premesse. - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, concernente "Regolamento recante disciplina delle modalita' di costituzione e tenuta del ruolo della dirigenza delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e della banca dati informatica della dirigenza, nonche' delle modalita' di elezione del componente del comitato dei garanti", e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 1999. - Il testo dell'art. 5, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, e' il seguente: "Art. 5 (Inserimento nel ruolo unico). - 6. Ogni amministrazione conferisce gli incarichi ai dirigenti inseriti nel ruolo unico nel limite delle dotazioni organiche dei due livelli dirigenziali definite alla data di entrata in vigore del presente regolamento incrementate da un numero di unita' corrispondente agli altri incarichi specifici di livello dirigenziale previsti dall'ordinamento".
Nota all'art. 1, comma 2: - L'art. 7 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59, e' il seguente: "Art. 7. - 1. Ai fini della attuazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze temporali e modalita' dagli stessi previste, alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire, alla loro ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la parallela soppressione o il ridimensionamento dell'amministrazione statale periferica, in rapporto ad eventuali compiti residui. 2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 e' acquisito il parere della Commissione di cui all'art. 5, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e della Conferenza Stato-citta' e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunita' montane. Sugli schemi, inoltre, sono sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali funzionali ed e' assicurata la consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. I pareri devono essere espressi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine i decreti possono comunque essere emanati. 3. Al riordino delle strutture di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), si provvede, con le modalita' e i criteri di cui al comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'art. 13, comma 1, della presente legge, entro novanta giorni dalla adozione di ciascun decreto di attuazione di cui al comma 1 del presente articolo. Per i regolamenti di riordino, il parere del Consiglio di Stato e' richiesto entro cinquantacinque giorni ed e' reso entro trenta giorni dalla richiesta. In ogni caso, trascorso inutilmente il termine di novanta giorni, il regolamento e' adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. In sede di prima emanazione gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso il parere della Commissione di cui all'art. 5, entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso tale termine i regolamenti possono essere comunque emanati. 3-bis. (Omissis)".
Note all'art. 1, comma 3: - Per il testo dell'art. 3 del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, si veda nelle note alle premesse. - Per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, si veda in note all'art. 1, comma 1. - Il testo dell'art. 33 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante "Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59", come riportato nel testo aggiornato pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 1998, e' il seguente: "Art. 33 (Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse). - 1. Nell'ambito del medesimo comparto le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento e' disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza. 2. Il trasferimento di personale fra comparti diversi avviene a seguito di apposito accordo stipulato fra le amministrazioni con il quale sono indicate le modalita' ed i criteri per il trasferimento dei lavoratori in possesso di specifiche professionalita', tenuto conto di quanto stabilito ai sensi del comma 3. 3. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2".
Note all'art. 1, comma 4: - Il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, recante "Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport", e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 1o aprile 1995. La legge 30 maggio 1995, n. 203, con cui il predetto decreto-legge e' stato convertito in legge con modificazioni, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 1995. - Il testo dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, e' il seguente: "Art. 5 (Trasferimento di personale e risorse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri). - 1. Il personale dipendente del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, in servizio alla data del 1o luglio 1994 presso i Dipartimenti del turismo e dello spettacolo, istituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 1994 che non sia stato trasferito ai sensi del comma 4 dell'art. 1 e' trasferito con decorrenza dalla stessa data presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e inquadrato ai sensi del presente decreto in appositi ruoli transitori separati da quelli della Presidenza stessa. Il personale conserva la posizione giuridica e il trattamento economico acquisiti alla data di inquadramento. Le dotazioni organiche definitive dei ruoli di cui al presente comma saranno determinate secondo le procedure prescritte per la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al personale trasferito che risultasse eventualmente in esubero si applicano le procedure di mobilita' di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da attuarsi verso altre amministrazioni centrali come previsto dall'art. 3, comma 2-bis, del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 188, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202". - Per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, si veda in note all'art. 1, comma 1. - L'art. 11, comma 6, del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e' il seguente: "Art. 11 (Ordinamento transitorio). - 6. Al personale non dirigenziale di ruolo della Presidenza che alla data del 1a giugno 1999 risulta assegnato a strutture della Presidenza immediatamente da trasferire ad altre amministrazioni ai sensi dell'art. 10, comma 1, ed al personale non dirigenziale che alla data predetta presta servizio nelle strutture stesse in posizione di fuori ruolo, comando o distacco, e' conservato ad personam, se piu' favorevole, il trattamento economico di carattere fisso e continuativo fruito presso la Presidenza. Al personale non dirigenziale della Presidenza o di altre amministrazioni che alla data del 1o giugno 1999 risulti in servizio presso strutture trasferite con decorrenza non immediata, ai sensi dei commi 3 e seguenti dell'art. 10, e', all'atto del trasferimento riconosciuto un trattamento economico di carattere fisso e continuativo complessivamente non inferiore a quello in godimento alla decorrenza del trasferimento".
Nota all'art. 1, comma 5: - Per il testo dell'art. 3, commi 2 e 2-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, si veda nelle note alle premesse.
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| Art. 2. Disposizioni finali 1. L'attuazione del presente regolamento non comporta in ogni caso nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 28 luglio 2000 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Letta, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Visco, Ministro del tesoro, del bilancio, e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 2000 Atti di Governo, registro n. 122, foglio n. 2 |
| Allegato ----> Vedere tabelle alle pagg. 5 e 6 nel formato PDF <---- |
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