Gazzetta n. 237 del 10 ottobre 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 2000, n. 276
Regolamento recante disposizioni relative alla rideterminazione delle dotazioni organiche del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visti il decreto luogotenenziale 23 febbraio 1946, n. 223, la legge 7 giugno 1951, n. 434, la legge 15 dicembre 1960, n. 1483, e successive modificazioni, concernenti l'ordinamento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Visto l'articolo 3 del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, concernente tra l'altro il trasferimento, al compimento del riordino delle partecipazioni statali, del personale inquadrato nel ruolo aggiunto ivi istituito;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, recante il regolamento sulla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 2000, n. 116, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, concernente la riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 6, cosi' come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Visti i decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300, e 30 luglio 1999, n. 303, recanti, rispettivamente, riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cosi' come modificato dall'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 4 maggio 2000;
Ritenuta l'opportunita', in accoglimento delle osservazioni formulate con il predetto parere, di rinviare ad un separato apposito regolamento le disposizioni in materia di uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2000;
Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Dotazioni organiche
1. In attesa dell'attuazione dell'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le dotazioni organiche del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono rideterminate in conformita' dell'allegata tabella A, nel rispetto del criterio di assicurare l'invarianza della spesa di personale. Le dotazioni organiche determinate dal presente regolamento sostituiscono integralmente quelle definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 dicembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 1997. La distribuzione del personale dei diversi livelli e qualifiche previsti dalla predetta dotazione organica puo' essere modificata con le modalita' di cui all'articolo 6, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Con le medesime modalita' e' determinata o modificata la ripartizione del personale nei diversi profili professionali. La dotazione organica del personale dirigenziale indicata nella tabella A costituisce, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, limite agli incarichi dirigenziali conferibili presso il medesimo Ministero.
2. Le dotazioni organiche degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, degli uffici provinciali metrici e dei distretti minerari, nonche' i posti d'organico del personale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in corso di trasferimento alle regioni ed agli enti locali e funzionali, non sono inclusi nelle dotazioni di cui al comma 1 e sono definitivamente soppressi a decorrere dalle date di entrata in vigore dei relativi provvedimenti di trasferimento adottati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Fino a tali date e' fatto salvo il transitorio inquadramento di tale personale nei ruoli dell'amministrazione statale nei limiti del contingente indicato nell'allegata tabella B.
3. E' soppresso il ruolo aggiunto di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202. Fermo restando per il personale delle qualifiche dirigenziali l'inquadramento nel ruolo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, il personale delle qualifiche funzionali inquadrato in tale ruolo aggiunto e' definitivamente inquadrato, con salvaguardia dell'anzianita' acquisita, negli organici del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, come rideterminati ai sensi del comma 1. Per il predetto personale che all'atto della data di entrata in vigore del presente regolamento si trova in posizione di comando o di fuori ruolo presso amministrazioni centrali ed organismi dello Stato anche ad ordinamento autonomo, aventi attribuzioni nel settore dell'economia, e' fatta salva per il periodo di un anno la possibilita' del trasferimento presso gli stessi, con conseguenti rideterminazioni delle dotazioni organiche. Il trasferimento e' disposto con le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
4. E' soppresso il ruolo transitorio del personale del Dipartimento del turismo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203. Fermo restando per il personale delle qualifiche dirigenziali l'inquadramento nel ruolo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, il personale delle qualifiche funzionali inquadrato in tale ruolo aggiunto e' definitivamente inquadrato, con salvaguardia dell'anzianita' acquisita, nonche' dell'applicazione dell'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo n. 303 del 1999, negli organici del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, come rideterminati ai sensi del comma 1. Eventuali ulteriori trasferimenti di personale sono disposti con le procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia.
5. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le disposizioni ancora in vigore dell'articolo 3, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092,
al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione della
Repubblica italiana conferisce al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare
i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il decreto luogotenenziale n. 223/1946, recante:
"Riordinamento dei servizi del Ministero dell'industria
e del commercio", e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1946.
- La legge n. 434/1951 recante: "Ratifica, con
modificazioni, del decreto legislativo 8 maggio 1948, n.
867, concernente revisione del ruolo organico
dell'amministrazione centrale del Ministero
dell'industria e del commercio", e' stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 26 giugno 1951.
- La legge n. 1483/1960 recante: "Istituzione di una
nuova Direzione generale e riordinamento dei ruoli
organici dell'amministrazione centrale del Ministero
dell'industria e del commercio", e' stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 307 del 16 dicembre 1960.
- Il decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, recante:
"Disposizioni urgenti per la soppressione del Ministero
delle partecipazioni statali e per il riordino di IRI,
ENI, ENEL, IMI, BNL e INA" e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1993. La legge
23 giugno 1993, n. 202, di conversione con modificazioni
del predetto decreto-legge, ed il relativo testo
coordinato sono stati pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1993.
- Il testo dell'art. 3 del decreto-legge 23 aprile
1993, n. 118, convertito con legge 23 giugno 1993, n.
202, e' il seguente:
"Art. 3 (Disposizioni sul personale del soppresso
Ministero delle partecipazioni statali). - 1. Il
personale dipendente del soppresso Ministero delle
partecipazioni statali e' trasferito presso il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
collocato, ivi compreso il personale in posizione di
soprannumero, in un ruolo aggiunto istituito con decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro
e per la funzione pubblica. Tale ruolo e' determinato in
conformita' alla tabella allegata al presente decreto e
corrisponde alle dotazioni organiche dei posti di
funzione dirigenziale e delle qualifiche funzionali e
dei profili professionali del personale del soppresso
Ministero delle partecipazioni statali, quali risultano
rispettivamente dalla tabella XVIII di cui all'allegato
II del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1972, n. 748, modificata dal decreto del Presidente
della Repubblica 30 novembre 1990, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 18 del 22 gennaio 1991, nonche'
dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
13 gennaio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
79 del 3 aprile 1992. Detto personale potra' essere
utilizzato, con gli effetti del comando, in posizione
corrispondente per sopperire ad esigenze di
funzionamento del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.
2. Il personale delle qualifiche dirigenziali del ruolo
aggiunto di cui al comma 1 esercita le funzioni previste
dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1972, n. 748, e successive modificazioni, ad esso
attribuite con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, con particolare
riferimento ai compiti previsti dall'art. 1 del presente
decreto, e puo' essere altresi' utilizzato per la
realizzazione delle intese di cui all'art. 15, comma 3,
del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e
successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese
quelle relative al riordino delle partecipazioni
statali.
2-bis. Al compimento del riordino delle partecipazioni
statali, il personale del ruolo aggiunto di cui ai commi
1 e 2 potra' essere trasferito, secondo modalita'
stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la
funzione pubblica e con le altre amministrazioni
interessate, presso amministrazioni centrali od
organismi dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
aventi attribuzioni nel settore dell'economia, con
conseguenti variazioni dei rispettivi ruoli.
3. Con le modalita' previste dalle specifiche
disposizioni vigenti, il Ministero del tesoro provvede
alla riutilizzazione del personale dipendente dalla
Ragioneria generale dello Stato, ivi compreso quello con
qualifiche dirigenziali, in servizio alla data di cui al
comma 1 dell'art. 1 presso la Ragioneria centrale del
soppresso Ministro delle partecipazioni statali".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo
1997, n. 220, concernente: "Regolamento recante norme
sulla riorganizzazione degli uffici di livello
dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato", e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 1997.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo
2000, n. 116, concernente: "Regolamento recante
modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica
28 marzo 1997, n. 220 concernente la riorganizzazione
degli uffici di livello dirigenziale generale del
Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato", e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2000.
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
recante "Razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina
in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2
della legge 23 ottobre 1992, n. 421", e' stato
pubblicato nel supplemento ordinario n. 30 alla Gazzetta
Ufficiale del 6 febbraio 1993.
- Il testo vigente dell'art. 6 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, modificato dall'art. 5 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante "Nuove
disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti
di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di
giurisdizione nelle controversie di lavoro e di
giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione
dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59", come riportato nel testo aggiornato pubblicato sul
supplemento ordinario n. 98/L alla Gazzetta Ufficiale n.
119 del 25 maggio 1998, e' il seguente:
"Art. 6 (Organizzazione e disciplina degli uffici e
dotazioni organiche). - 1. Nelle amministrazioni
pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici,
nonche' la consistenza e la variazione delle dotazioni
organiche sono determinate in funzione delle finalita'
indicate all'art. 1, comma 1, previa verifica degli
effettivi fabbisogni e previa consultazione delle
organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi
dell'art. 10. Le amministrazioni pubbliche curano
l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso
la coordinata attuazione dei processi di mobilita' e di
reclutamento del personale.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, si applica l'art. 17, comma 4-bis,
della legge 23 agosto 1988, n. 400. La distribuzione del
personale dei diversi livelli o qualifiche previsti
dalla dotazione organica puo' essere modificata con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro competente di concerto con il
Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, ove comporti riduzioni di
spesa o comunque non incrementi la spesa complessiva
riferita al personale effettivamente in servizio al
31 dicembre dell'anno precedente.
3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni
organiche si procede periodicamente e comunque a
scadenza triennale, nonche' ove risulti necessario a
seguito di riordino, fusione, trasformazione o
trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede
adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento.
4. Le variazioni delle dotazioni organiche gia'
determinate sono approvate dall'organo di vertice delle
amministrazioni in coerenza con la programmazione
triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e con gli strumenti
di programmazione economico-finanziaria pluriennale. Per
le amministrazioni dello Stato la programmazione
triennale del fabbisogno e l'approvazione delle
variazioni delle dotazioni organiche avviene ad opera
del Consiglio dei Ministri, secondo le modalita' di cui
al comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400.
5. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il
Ministero degli affari esteri, nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze istituzionali
in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia
e di giustizia, sono fatte salve le particolari
disposizioni dettate dalle normative di settore. L'art.
5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
503, relativamente al personale appartenente alle Forze
di polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel
senso che al predetto personale non si applica l'art. 16
dello stesso decreto. Restano salve le disposizioni
vigenti per la determinazione delle piante organiche del
personale degli istituti di ogni ordine e grado e delle
istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica relative a tutto il personale tecnico e
amministrativo universitario, compresi i dirigenti, sono
devolute all'universita' di appartenenza. Parimenti sono
attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e
vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica in materia di personale, ad eccezione di
quelle relative al reclutamento del personale di
ricerca.
6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli
adempimenti di cui al presente articolo e a quelli
previsti dall'art. 31 non possono assumere nuovo
personale, compreso quello appartenente alle categorie
protette".
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
recante "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e' stato
pubblicato nel Supplemento ordinario n. 163/L alla
Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59", e' stato pubblicato supplemento ordinario
n. 167/L alla Gazzetta Ufficiale n. 205 del 1o settembre
1999.
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, recante "Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione
amministrativa", e' stata pubblicata nel supplemento
ordinario n. 56/L alla Gazzetta Ufficiale n. 63 del
17 marzo 1997.
- Il testo vigente dell'art. 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59, cosi' come modificato dall'art. 7 della
legge 15 maggio 1997, n. 127, pubblicata sul supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1993, n. 113
e dall'art. 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191,
pubblicata sul supplemento ordinario n. 110/L alla
Gazzetta Ufficiale del 20 giugno 1998, e' il seguente:
"Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
il 31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi
diretti a:
a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso
il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri,
nonche' di amministrazioni centrali anche ad ordinamento
autonomo;
b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in
settori diversi dalla assistenza e previdenza, le
istituzioni di diritto privato e le societa' per azioni,
controllate direttamente o indirettamente dallo Stato,
che operano, anche all'estero, nella promozione e nel
sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;
c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli
strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi,
dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta
delle amministrazioni pubbliche;
d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti
a promuovere e sostenere il settore della ricerca
scientifica e tecnologica nonche' gli organismi operanti
nel settore stesso.
2. I decreti legislativi sono emanati previo parere
della Commissione di cui all'art. 5, da rendere entro
trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi.
Decorso tale termine i decreti legislativi possono
essere comunque emanati.
3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti
legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli
stessi principi e criteri direttivi e con le medesime
procedure, entro un anno dalla data della loro entrata
in vigore.
4. Anche al fine di conformare le disposizioni del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, alle disposizioni della presente legge
recanti principi e criteri direttivi per i decreti
legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo,
ulteriori disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, possono essere emanate entro il
31 ottobre 1998. A tal fine il Governo, in sede di
adozione dei decreti legislativi, si attiene ai principi
contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai
criteri direttivi di cui all'art. 2 della legge
23 ottobre 1992, n. 421, a partire dal principio della
separazione tra compiti e responsabilita' di direzione
politica e compiti e responsabilita' di direzione delle
amministrazioni, nonche', ad integrazione, sostituzione
o modifica degli stessi ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) completare l'integrazione della disciplina del
lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la
conseguente estensione al lavoro pubblico delle
disposizioni del codice civile e delle leggi sui
rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il
regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche
ai dirigenti generali ed equiparati delle
amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre
esclusioni di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui
alla lettera a), l'istituzione di un ruolo unico
interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, articolato in modo da garantire la necessaria
specificita' tecnica;
c) semplificare e rendere piu' spedite le procedure
di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni (ARAN) cui e' conferita la
rappresentanza negoziale delle amministrazioni
interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti
collettivi nazionali, anche consentendo forme di
associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio
del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i
contratti dei rispettivi comparti;
d) prevedere che i decreti legislativi e la
contrattazione possano distinguere la disciplina
relativa ai dirigenti da quella concernente le
specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto
previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui
all'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni, e stabiliscano altresi'
una distinta disciplina per gli altri dipendenti
pubblici che svolgano qualificate attivita'
professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure
tecnico-scientifiche e di ricerca;
e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche
autonomi livelli di contrattazione collettiva
integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di
ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun
ambito di contrattazione collettiva le pubbliche
amministrazioni, attraverso loro istanze associative o
rappresentative, possano costituire un comitato di
settore;
f) prevedere che, prima della definitiva
sottoscrizione del contratto collettivo, la
quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN
sottoposta, limitatamente alla certificazione delle
compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di
bilancio di cui all'art. 1-bis della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, alla Corte dei
conti, che puo' richiedere elementi istruttori e di
valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per
ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento
del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concetto
con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei
conti si pronunci entro il termine di quindici giorni,
decorso il quale la certificazione si intende
effettuata; prevedere che la certificazione e il testo
dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e,
nel caso di amministrazioni statali, al Governo;
prevedere che, decorsi quindici giorni dalla
trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio
direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il
contratto collettivo il quale produce effetti dalla
sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso,
tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la
sottoscrizione definitiva debbano essere completate
entro il termine di quaranta giorni dalla data di
sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice
ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera
a), tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni,
ancorche' concernenti in via incidentale atti
amministrativi presupposti, ai fini della
disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e
processuali anche di carattere generale atte a prevenire
disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso;
procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato;
infine, la contestuale estensione della giurisdizione
del giudice annninistrativo alle controversie aventi ad
oggetto diritti patrimoniali consequenziali, ivi
comprese quelle relative al risarcimento del danno, in
materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici,
prevedendo altresi' un regime processuale transitorio
per i procedimenti pendenti;
h) prevedere procedure facoltative di consultazione
delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti
collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione
degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul
rapporto di lavoro;
i) prevedere la definizione da parte della Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti
della pubblica amministrazione e le modalita' di
raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni
disciplinari, nonche' l'adozione di codici di
comportamento da parte delle singole amministrazioni
pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle
singole amministrazioni di organismi di controllo e
consulenza sull'applicazione dei codici e le modalita'
di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento
della funzione pubblica.
4.-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono
emanati previo parere delle Commissioni parlamentari
permanenti competenti per materia, che si esprimono
entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei
relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti
legislavi possono essere comunque emanati.
5. Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, e' riaperto fino al 31 luglio
1997.
6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le
disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate
le seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2,
comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421:
alla lettera e) le parole: "ai dirigenti generali ed
equiparati sono soppresse;
alla lettera i) le parole: "prevedere che nei limiti
di cui alla lettera h) la contrattazione sia nazionale e
decentrata sono sostituite dalle seguenti: "prevedere
che la struttura della contrattazione, le aree di
contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano
definiti in coerenza con quelli del settore privato ;
la lettera q) e' abrogata;
alla lettera t) dopo le parole: "concorsi unici per
profilo professionale sono inserite le seguenti: ", da
espletarsi a livello regionale, .
7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Sono fatti salvi i
procedimenti concorsuali per i quali sia stato gia'
pubblicato il bando di concorso".
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri", e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1998.
- L'art. 17 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400,
cosi' come modificato dall'art. 13 della legge 15 marzo
1997, n. 59, prevede:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,
possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni
dettate dalla legge.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva
assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le
quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia
e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con
effetto dall'entrata in vigore delle norme
regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o
di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti,
per materie di competenza di piu' Ministri, possono
essere adottati con decreti interministeriali, ferma
restando la necessita' di apposita autorizzazione da
parte della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a
quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono
essere comunicati al Presidente del Consiglio dei
Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento , sono adottati previo
parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed
alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate con regolamenti emanati
ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro
competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei
Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei
principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e
l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri e i Sottosegretari di Stato, stabilendo
che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
all'organo di direzione politica e di raccordo tra
questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando
le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle
unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici
dirigenziali generali".

Note all'art. 1, comma 1:
- L'art. 55, comma 1, del citato decreto legislativo n.
300 del 1999 e' il seguente:
"Art. 55 (Procedura di attuazione ed entrata in
vigore). - 1. A decorrere dalla data del decreto di
nomina del primo governo costituito a seguito delle
prime elezioni politiche successive all'entrata in
vigore del presente decreto legislativo e salvo che non
sia diversamente disposto dalle norme del presente
decreto:
a) sono istituiti:
il Ministero dell'economia e delle finanze,
il Ministero delle attivita' produttive,
il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio,
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
il Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali,
il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca.
b) sono soppressi:
il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica,
il Ministero delle finanze,
il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato,
il Ministero del commercio con l'estero,
il Ministero delle comunicazioni,
il Dipartimento del turismo della Presidenza del
Consiglio dei ministri
il Ministero dell'ambiente,
il Ministero dei lavori pubblici,
il Ministero dei trasporti e della navigazione,
il Dipartimento per le aree urbane della Presidenza
del Consiglio dei ministri
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
il Ministero della sanita',
il Dipartimento per le politiche sociali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri,
il Ministero della pubblica istruzione,
il Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 12 dicembre 1996, recante "Rideterminazione delle
dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle
qualifiche funzionali e dei profili professionali del
personale del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato", e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 115 del 20 maggio 1997.
- Per l'art. 6, comma 2, secondo periodo, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito
dall'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
80, si veda nelle note alle premesse.
- Il decreto del Presidente della Repubblica
26 febbraio 1999, n. 150, concernente "Regolamento
recante disciplina delle modalita' di costituzione e
tenuta del ruolo della dirigenza delle amministrazioni
statali, anche ad ordinamento autonomo, e della banca
dati informatica della dirigenza, nonche' delle
modalita' di elezione del componente del comitato dei
garanti", e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 121 del 26 maggio 1999.
- Il testo dell'art. 5, comma 6, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, e'
il seguente:
"Art. 5 (Inserimento nel ruolo unico). - 6. Ogni
amministrazione conferisce gli incarichi ai dirigenti
inseriti nel ruolo unico nel limite delle dotazioni
organiche dei due livelli dirigenziali definite alla
data di entrata in vigore del presente regolamento
incrementate da un numero di unita' corrispondente agli
altri incarichi specifici di livello dirigenziale
previsti dall'ordinamento".

Nota all'art. 1, comma 2:
- L'art. 7 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59, e'
il seguente:
"Art. 7. - 1. Ai fini della attuazione dei decreti
legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le
scadenze temporali e modalita' dagli stessi previste,
alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse
finanziarie, umane, strumentali e organizzative da
trasferire, alla loro ripartizione tra le regioni e tra
regioni ed enti locali ed ai conseguenti trasferimenti
si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentiti i Ministri interessati e il Ministro
del tesoro. Il trasferimento dei beni e delle risorse
deve comunque essere congruo rispetto alle competenze
trasferite e al contempo deve comportare la parallela
soppressione o il ridimensionamento dell'amministrazione
statale periferica, in rapporto ad eventuali compiti
residui.
2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 e'
acquisito il parere della Commissione di cui all'art. 5,
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e
della Conferenza Stato-citta' e autonomie locali
allargata ai rappresentanti delle comunita' montane.
Sugli schemi, inoltre, sono sentiti gli organismi
rappresentativi degli enti locali funzionali ed e'
assicurata la consultazione delle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative. I pareri devono
essere espressi entro trenta giorni dalla richiesta.
Decorso inutilmente tale termine i decreti possono
comunque essere emanati.
3. Al riordino delle strutture di cui all'art. 3, comma
1, lettera d), si provvede, con le modalita' e i criteri
di cui al comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, introdotto dall'art. 13, comma 1, della
presente legge, entro novanta giorni dalla adozione di
ciascun decreto di attuazione di cui al comma 1 del
presente articolo. Per i regolamenti di riordino, il
parere del Consiglio di Stato e' richiesto entro
cinquantacinque giorni ed e' reso entro trenta giorni
dalla richiesta. In ogni caso, trascorso inutilmente il
termine di novanta giorni, il regolamento e' adottato su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. In
sede di prima emanazione gli schemi di regolamento sono
trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica perche' su di essi sia espresso il parere
della Commissione di cui all'art. 5, entro trenta giorni
dalla data della loro trasmissione. Decorso tale termine
i regolamenti possono essere comunque emanati.
3-bis. (Omissis)".

Note all'art. 1, comma 3:
- Per il testo dell'art. 3 del decreto-legge 23 aprile
1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 giugno 1993, n. 202, si veda nelle note alle
premesse.
- Per il titolo del decreto del Presidente della
Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, si veda in note
all'art. 1, comma 1.
- Il testo dell'art. 33 del citato decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 18 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante "Nuove
disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti
di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di
giurisdizione nelle controversie di lavoro e di
giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione
dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59", come riportato nel testo aggiornato pubblicato sul
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 119 del
25 maggio 1998, e' il seguente:
"Art. 33 (Passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse). - 1. Nell'ambito del medesimo
comparto le amministrazioni possono ricoprire posti
vacanti in organico mediante passaggio diretto di
dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in
servizio presso altre amministrazioni, che facciano
domanda di trasferimento. Il trasferimento e' disposto
previo consenso dell'amministrazione di appartenenza.
2. Il trasferimento di personale fra comparti diversi
avviene a seguito di apposito accordo stipulato fra le
amministrazioni con il quale sono indicate le modalita'
ed i criteri per il trasferimento dei lavoratori in
possesso di specifiche professionalita', tenuto conto di
quanto stabilito ai sensi del comma 3.
3. I contratti collettivi nazionali possono definire le
procedure e i criteri generali per l'attuazione di
quanto previsto dai commi 1 e 2".

Note all'art. 1, comma 4:
- Il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, recante
"Riordino delle funzioni in materia di turismo,
spettacolo e sport", e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 77 del 1o aprile 1995. La legge 30 maggio
1995, n. 203, con cui il predetto decreto-legge e' stato
convertito in legge con modificazioni, e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio
1995.
- Il testo dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge
29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, e' il seguente:
"Art. 5 (Trasferimento di personale e risorse alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri). - 1. Il
personale dipendente del soppresso Ministero del turismo
e dello spettacolo, in servizio alla data del 1o luglio
1994 presso i Dipartimenti del turismo e dello
spettacolo, istituiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 12 marzo 1994 che non sia stato
trasferito ai sensi del comma 4 dell'art. 1 e'
trasferito con decorrenza dalla stessa data presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e inquadrato ai
sensi del presente decreto in appositi ruoli transitori
separati da quelli della Presidenza stessa. Il personale
conserva la posizione giuridica e il trattamento
economico acquisiti alla data di inquadramento. Le
dotazioni organiche definitive dei ruoli di cui al
presente comma saranno determinate secondo le procedure
prescritte per la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Al personale trasferito che risultasse eventualmente in
esubero si applicano le procedure di mobilita' di cui al
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, da attuarsi verso altre amministrazioni
centrali come previsto dall'art. 3, comma 2-bis, del
decreto-legge 23 aprile 1993, n. 188, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202".
- Per il titolo del decreto del Presidente della
Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, si veda in note
all'art. 1, comma 1.
- L'art. 11, comma 6, del citato decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 303, e' il seguente:
"Art. 11 (Ordinamento transitorio). - 6. Al personale
non dirigenziale di ruolo della Presidenza che alla data
del 1a giugno 1999 risulta assegnato a strutture della
Presidenza immediatamente da trasferire ad altre
amministrazioni ai sensi dell'art. 10, comma 1, ed al
personale non dirigenziale che alla data predetta presta
servizio nelle strutture stesse in posizione di fuori
ruolo, comando o distacco, e' conservato ad personam, se
piu' favorevole, il trattamento economico di carattere
fisso e continuativo fruito presso la Presidenza. Al
personale non dirigenziale della Presidenza o di altre
amministrazioni che alla data del 1o giugno 1999 risulti
in servizio presso strutture trasferite con decorrenza
non immediata, ai sensi dei commi 3 e seguenti dell'art.
10, e', all'atto del trasferimento riconosciuto un
trattamento economico di carattere fisso e continuativo
complessivamente non inferiore a quello in godimento
alla decorrenza del trasferimento".

Nota all'art. 1, comma 5:
- Per il testo dell'art. 3, commi 2 e 2-bis del
decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, si
veda nelle note alle premesse.



 
Art. 2.
Disposizioni finali
1. L'attuazione del presente regolamento non comporta in ogni caso nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 luglio 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Letta, Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e
del commercio con l'estero
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio, e della programmazione
economica Visto, il Guardasigilli: Fassino

Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 2000
Atti di Governo, registro n. 122, foglio n. 2
 
Allegato
----> Vedere tabelle alle pagg. 5 e 6 nel formato PDF <----
 
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