Gazzetta n. 237 del 10 ottobre 2000 (vai al sommario) |
COMUNE DI CONCESIO |
COMUNICATO |
Determinazione della aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000 |
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Il comune di Concesio (provincia di Brescia) ha adottato il 23 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata in questo comune nelle seguenti misure: 5 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale; 5 per mille per le pertinenze alla prima abitazione (box, cantine, soffitte, ecc.) distanti dall'abitazione principale non piu' di 200 metri; 5 per mille per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il primo grado, i quali vi abitano stabilito la propria abitazione principale e vi dimorano abitualmente; 6 per mille per le altre unita' immobiliari e per le aree fabbricabili; 2) di determinare per l'anno 2000 in L. 200.000 il valore dell'ulteriore detrazione rispetto a quella fissata dalla legge; 3) di stabilire per il riconoscimento dell'ulteriore detrazione a favore dell'abitazione principale e delle relative pertinenze che i soggetti passivi rispondano ai seguenti requisiti: avere un'unica abitazione, oltre alle pertinenze, il cui valore non sia superiore a L. 95.000.000; il reddito del nucleo familiare debitamente documentato deve essere, in relazione al numero dei componenti inferiore o uguale al seguente: ===================================================================== Componenti nucleo familiare - | Reddito annuo - ===================================================================== Una persona.... | L. 16.000.000 Due persone.... | L. 22.000.000 Tre persone.... | L. 28.000.000 Quattro persone.... | L. 34.000.000 Cinque persone.... | L. 40.000.000 Sei persone.... | L. 46.000.000 Oltre sei persone.... | L. 50.000.000
4) di stabilire che l'utente-contribuente, al fine di beneficiare delle suesposte agevolazioni deve provvedere a presentare apposita domanda entro il termine di presentazione per la dichiarazione I.C.I. (Omissis). |
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