Gazzetta n. 237 del 10 ottobre 2000 (vai al sommario)
COMUNE DI LOIANO
COMUNICATO
Determinazione della aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000

Il comune di Loiano (provincia di Bologna) ha adottato il 27 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1) di stabilire per l'anno 2000 le seguenti aliquote I.C.I.:
a) abitazione principale e relative pertinenze (cosi' come definite dall'art. 19 del regolamento comunale di cui alla premessa): 6,5 per mille;
b) immobili di nuova costruzione invenduti fino al terzo anno dalla data di fine lavori: 4 per mille;
c) fabbricati non rientranti nei casi precedenti: 7 per mille;
d) aree fabbricabili: 7 per mille;
e) terreni agricoli: esenti (art. 15, legge n. 984/1977 e circolare del Ministero delle finanze 14 giugno 1993, n. 9);
2) ferma restando la determinazione in L. 200.000 della detrazione spettante per l'abitazione principale ed eventuali pertinenze, di elevare detta detrazione a L. 300.000 per i contribuenti che si trovino in una delle seguenti condizioni:
a) nuclei familiari con presenza di un portatore di handicap;
b) nuclei familiari con uno o piu' minorenni in affido;
c) famiglie con tre o piu' figli a carico;
d) famiglia monoparentale (un solo genitore con figli a carico) con reddito annuo lordo inferiore a L. 35.000.000;
e) famiglia composta da soli anziani (abbiano compiuto 65 anni al 1o gennaio 2000, siano in possesso esclusivamente di un reddito derivante da pensione minima o sociale).
La maggiore detrazione di cui sopra spetta solo qualora:
a) nessuno dei componenti del nucleo familiare sia possessore di altri immobili, o quote di essi, oltre all'abitazione principale e massimo una pertinenza;
b) l'immobile in questione non sia stato concesso in locazione.
La maggiore detrazione di L. 300.000 verra' applicata esclusivamente sull'importo dovuto relativamente all'abitazione principale e non anche a quello dovuto per le pertinenze.
(Omissis).
 
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