Gazzetta n. 237 del 10 ottobre 2000 (vai al sommario) |
COMUNE DI LOIANO |
COMUNICATO |
Determinazione della aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000 |
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Il comune di Loiano (provincia di Bologna) ha adottato il 27 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di stabilire per l'anno 2000 le seguenti aliquote I.C.I.: a) abitazione principale e relative pertinenze (cosi' come definite dall'art. 19 del regolamento comunale di cui alla premessa): 6,5 per mille; b) immobili di nuova costruzione invenduti fino al terzo anno dalla data di fine lavori: 4 per mille; c) fabbricati non rientranti nei casi precedenti: 7 per mille; d) aree fabbricabili: 7 per mille; e) terreni agricoli: esenti (art. 15, legge n. 984/1977 e circolare del Ministero delle finanze 14 giugno 1993, n. 9); 2) ferma restando la determinazione in L. 200.000 della detrazione spettante per l'abitazione principale ed eventuali pertinenze, di elevare detta detrazione a L. 300.000 per i contribuenti che si trovino in una delle seguenti condizioni: a) nuclei familiari con presenza di un portatore di handicap; b) nuclei familiari con uno o piu' minorenni in affido; c) famiglie con tre o piu' figli a carico; d) famiglia monoparentale (un solo genitore con figli a carico) con reddito annuo lordo inferiore a L. 35.000.000; e) famiglia composta da soli anziani (abbiano compiuto 65 anni al 1o gennaio 2000, siano in possesso esclusivamente di un reddito derivante da pensione minima o sociale). La maggiore detrazione di cui sopra spetta solo qualora: a) nessuno dei componenti del nucleo familiare sia possessore di altri immobili, o quote di essi, oltre all'abitazione principale e massimo una pertinenza; b) l'immobile in questione non sia stato concesso in locazione. La maggiore detrazione di L. 300.000 verra' applicata esclusivamente sull'importo dovuto relativamente all'abitazione principale e non anche a quello dovuto per le pertinenze. (Omissis). |
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