Gazzetta n. 238 del 11 ottobre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 5 ottobre 2000
Indizione delle elezioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria in data 12 novembre 2000, nonche' la nomina dei componenti dell'ufficio elettorale centrale e l'istituzione degli uffici elettorali regionali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante norme sull'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria;
Visto l'art. 18 del citato decreto legislativo n. 545 del 1992 che attribuisce la durata in carica del predetto consesso per quattro anni;
Visto l'art. 21, comma 1, che prevede che le elezioni del Consiglio di presidenza hanno luogo entro tre mesi anteriori alla scadenza del precedente consiglio e sono indette con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno trenta giorni prima della data stabilita, e si svolgono in un giorno festivo dalle ore 9 alle ore 21;
Visto l'art. 21, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 545 del 1992, che prevede l'istituzione presso il Ministero delle finanze dell'ufficio elettorale centrale e presso ciascuna direzione regionale delle entrate di un ufficio elettorale regionale, nominati dal Ministro delle finanze, nelle rispettive composizioni stabilite nel medesimo comma 2;
Visto l'art. 45, comma 1, e l'art. 17, commi 2 e 4, del ripetuto decreto legislativo n. 545 del 1992 che individuano, rispettivamente, l'elettorato attivo e l'elettorato passivo;
Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:
Art. 1.
1. Sono indette le elezioni per la nuova costituzione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
2. Le elezioni si svolgono nella data del 12 novembre 2000.
 
Art. 2.
1. Formano l'elettorato attivo tutti i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali e delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado delle province di Trento e Bolzano, di cui al comma 3 dell'art. 17 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.
2. Formano l'elettorato passivo i soggetti di cui al comma 1 appartenenti a ciascuna delle qualifiche dell'art. 17, comma 2 e 4, dello stesso decreto legislativo n. 545 del 1992.
3. In caso di parita' di voti tra due o piu' candidati viene eletto il soggetto piu' anziano di eta'.
 
Art. 3.
1. Sono nominati i seguenti componenti dell'ufficio elettorale centrale:
presidente: dott. Nicosia Vincenzo, nato l'11 marzo 1930, presidente della commissione tributaria regionale di Firenze;
presidente supplente: dott. Salvi Maurizio, nato il 7 luglio 1932, presidente della commissione tributaria regionale di Perugia;
membri:
dott. Pulcini Francesco, nato il 10 ottobre 1928, presidente di sezione della commissione tributaria provinciale di Verona;
dott. Pedone Luigi, nato il 10 settembre 1928, giudice della commissione tributaria regionale di Catanzaro;
membri supplenti:
dott. Iovino Salvatore, nato il 10 dicembre 1928, presidente di sezione della commissione tributaria regionale di Palermo;
dott. Cannavacciuolo Ciro, nato il 10 maggio 1928, giudice della commissione tributaria provinciale di Como.
2. Sono nominati componenti del rispettivo ufficio elettorale regionale il presidente di ciascuna commissione tributaria regionale, nonche' il presidente di sezione ed il giudice tributario con maggiore anzianita'.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 ottobre 2000
Il Ministro: Del Turco
 
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