Gazzetta n. 239 del 12 ottobre 2000 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 12 ottobre 2000, n. 279
Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonche' a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamita' idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di realizzare misure di salvaguardia nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, al fine di immediata e maggiore prevenzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare interventi a favore delle zone della regione Calabria in dipendenza dei danni derivati dalle calamita' idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 ottobre 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'ambiente, del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro per gli affari regionali, con il Ministro per le politiche comunitarie, con il Ministro delle finanze, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero e con il Ministro della difesa;

E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Interventi per le aree a rischio idrogeologico e in materia di
protezione civile

1. Le misure di salvaguardia per le aree a rischio molto elevato definite nell'atto di indirizzo e coordinamento emanato per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni, di seguito denominato: "decreto-legge n. 180 del 1998", si applicano, sino al compimento della perimetrazione prevista dall'articolo 1, comma 1-bis, del medesimo decreto-legge, conriferimento alle tipologie di dissesto idrogeologico presenti in ciascuna area e fatte salve le piu' restrittive misure di salvaguardia gia' in vigore:
a) alle aree ricomprese nel limite di 150 metri dalle ripe o dalle opere di difesa idraulica dei laghi, fiumi ed altri corsi d'acqua, situati nei territori dei comuni per i quali lo stato di emergenza, dichiarato ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e' stato determinato da fenomeni di inondazione, nonche' dei comuni o delle localita' indicate come ad alto rischio idrogeologico nei piani straordinari di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 180 del 1998, indicati nelle tabelle A e B, allegate al presente decreto;
b) nelle aree ad alta probabilita' di inondazione, come definite nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 1 ed identificate con delibera dei comitati istituzionali delle autorita' di bacino nazionali e interregionali, o dalle regioni, per i restanti bacini idrografici.
2. Le tabelle di cui alla lettera a) del comma 1 sono aggiornate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183.
3. Ai fini dell'approvazione o eventuale modificazione dei piani, delle perimetrazioni o delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge n. 180 del 1998, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da lui delegato, puo' convocare, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, un'apposita conferenza di servizi della quale e' redatto verbale contenente le determinazioni ivi assunte. Del verbale e' data pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale delle regioni o delle province autonome.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di protezione civile provvedono a predisporre per le aree di cui al comma 1 piani di emergenza contenenti le misure di salvaguardia dell'incolumita' delle popolazioni interessate, compreso il preallertamento, l'allarme e la messa in salvo preventiva.
5. Per l'attuazione degli interventi e delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 180 del 1998, e con le procedure ivi previste, e' autorizzata la spesa di lire 110.000 milioni per l'anno 2000, da iscriversi nell'apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, quanto a lire 38.000 milioni, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" e, quanto a lire 72.000 milioni, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte capitale "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'ambiente.
6. Per l'attuazione del programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico elaborato ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decretolegge n. 180 del 1998, sono adottate le ordinanze di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. A tale fine e' autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni per l'anno 2000 da iscriversi nell'unita' previsionale di base 22.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
7. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento della protezione civile, avvalendosi del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale per le ricerche, predispone un programma per assicurare un'adeguata copertura di radar meteorologici del territorio nazionale. Il programma e' attuato nel limite di spesa complessivo di lire 25.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, comprensivo del costo di funzionamento e gestione del sistema per 24 mesi. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2001 e 2002, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, cosi' come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1999, n. 488, volta ad assicurare il finanziamento del Fondo per la protezione civile.
 
Art. 1-bis (1)
(( Procedura per l'adozione
dei progetti di piani stralcio ))


(( 1. I progetti di piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 180 del 1998, sono adottati entro il termine perentorio del 30 aprile 2001, per i bacini di rilievo nazionale con le modalita' di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n. 183, per i restanti bacini con le modalita' di cui all'articolo 20 della medesima legge, e successive modificazioni.
2. L'adozione dei piani stralcio per l'assetto idrogeologico e' effettuata, sulla base degli atti e dei pareri disponibili, entro e non oltre sei mesi dalla data di adozione del relativo progetto di piano, ovvero entro e non oltre il termine perentorio del 30 aprile 2001 per i progetti di piano adottati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Ai fini dell'adozione ed attuazione dei piani stralcio e della necessaria coerenza tra pianificazione di bacino e pianificazione territoriale, le regioni convocano una conferenza programmatica, articolata per sezioni provinciali, o per altro ambito territoriale deliberato dalle regioni stesse, alle quali partecipano le province ed i comuni interessati, unitamente alla regione e ad un rappresentante dell'Autorita' di bacino.
4. La conferenza di cui al comma 3 esprime un parere sul progetto di piano con particolare riferimento alla integrazione a scala provinciale e comunale dei contenuti del piano, prevedendo le necessarie prescrizioni idrogeologiche ed urbanistiche. Il parere tiene luogo di quello di cui all'articolo 18, comma 9, della legge 18 maggio 1989, n. 183. Il comitato istituzionale, di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), della legge 18 maggio 1989, n. 183, sulla base dell'unitarieta' della pianificazione di bacino, tiene conto delle determinazioni della conferenza, in sede di adozione del piano.
5. Le determinazioni assunte in sede di comitato istituzionale, a seguito di esame nella conferenza programmatica, costituiscono variante agli strumenti urbanistici. ))
 
Art. 2.
Attivita' straordinaria di polizia idraulica

1. Gli uffici preposti ad esercitare le competenze derivanti dal regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, provvedono ad effettuare, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un'attivita' straordinaria di sorveglianza sui corsi d'acqua demaniali e sulle relative pertinenze a mezzo sistematici sopralluoghi finalizzati a rilevare le situazioni che possono determinare pericolo, sia a carattere incombente che potenziale, per le persone e le cose.
2. Le rilevazioni sono effettuate ponendo particolare attenzione su:
a) le opere e gli insediamenti presenti in alveo e nelle relative pertinenze;
b) i restringimenti nelle sezioni di deflusso prodotti dagli attraversamenti o da altre opere esistenti;
c) le situazioni d'impedimento al regolare deflusso delle acque;
d) l'apertura di cave ed il prelievo di materiale litoide;
e) le situazioni di dissesto, in atto o potenziale, delle sponde e degli argini;
f) l'efficienza e la funzionalita' delle opere idrauliche esistenti, il loro stato di conservazione;
g) qualsiasi altro elemento che possa dar luogo a situazione di allarme.
3. Di ciascun sopralluogo e' redatto verbale che riporta le rilevazioni effettuate, unitamente a brevi note di commento in ordine alle situazioni di pericolo ed alle necessita' di intervento urgente. I verbali sono raccolti dagli uffici di cui al comma 1, che redigono una relazione finale contenente le proposte di intervento mirate ad eliminare le situazioni di pericolo incombente e di pericolo potenziale non affrontabili con intervento non strutturali o di tipo manutentivo. La relazione finale e' inviata al Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183.
4. Per l'espletamento delle attivita' previste dal presente articolo sono chiamati a collaborare gli uffici dei provveditorati alle opere pubbliche, del Corpo forestale dello Stato e degli enti locali, gli uffici tecnici erariali, gli altri uffici regionali aventi competenza nel settore idrogeologico, i consorzi di bonifica.
5. Nelle situazioni di carenza di personale tecnico, gli uffici di cui al comma 1 possono ricorrere a forme di consulenza libero-professionale, da retribuire a vacazione ai sensi dell'articolo 32 della legge 2 marzo 1949, n. 144, e successive modificazioni. A tale fine e' autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 2000 da iscriversi nell'unita' previsionale di base 4.1.1.0 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
 
Art. 3.
Ulteriori forme di controllo sul territorio
1. Ad integrazione delle attivita' di cui all'articolo 2, gli uffici regionali, in collaborazione con il Corpo forestale dello Stato, le comunita' montane e le associazioni di volontariato interessate, effettuano, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una ricognizione sullo stato di conservazione delle opere eseguite per la sistemazione dei versanti, indicando le ulteriori esigenze di intervento, a carattere puntuale e di tipo manutentivo, finalizzate a costruire un diffuso sistema di protezione idrogeologica, con conseguente miglioramento generalizzato delle condizioni di rischio, soprattutto a beneficio dei territori di pianura.
2. I risultati delle rilevazioni disposte dal comma 1 sono inviati al Comitato dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 3, in modo da rappresentare complessivamente le esigenze di intervento diffuso sul territorio nel settore idrogeologico.
 
Art. 3-bis (1)
(( Realizzazione della cartografia geologica ))

(( 1. Il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali e, dalla data di effettiva operativita' delle disposizioni di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, sono autorizzati a trasferire ai bilanci delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, per la realizzazione della cartografia geologica e geotematica del territorio nazionale, le somme non ancora erogate nell'ambito delle convenzioni e degli accordi di programma gia' stipulati e quelle previste dai programmi approvati dal Servizio geologico nazionale. In caso di grave inadempimento da parte di ciascun soggetto realizzatore il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, procede alla nomina di un commissario ad acta. Al fine di assicurare, tra il Servizio geologico nazionale e, dalla data di cui al primo periodo, l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici da un lato, e le corrispondenti strutture tecniche delle regioni e delle province autonome dall'altro, il coordinamento e l'armonizzazione dei programmi di rispettiva competenza, e' istituito un comitato composto dai responsabili delle predette strutture, alla cui organizzazione si provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. ))
 
Art. 3-ter (1)
(( Compatibilita' della ricostruzione ))

(( 1. Nelle zone danneggiate da calamita' idrogeologiche, la ricostruzione di unita' immobiliari, impianti ed infrastrutture puo' essere consentita solo al di fuori delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 1 e comunque previo accertamento della compatibilita' nei confronti degli strumenti della pianificazione di bacino adottati ed in via di adozione.
2. La verifica di compatibilita' e' effettuata dalle regioni e dall'Autorita' di bacino, ciascuna per le rispettive competenze, entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa richiesta da parte dei soggetti interessati. ))
 
Art. 4. Interventi urgenti a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamita' idrogeologiche di settembre ed ottobre
2000.

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile individua i comuni della regione Calabria interessati dalle calamita' idrogeologiche del settembre e ottobre 2000.
2. Ai soggetti residenti nella regione Calabria proprietari, alla data delle calamita' di cui al comma 1, di unita' immobiliari ad uso di abitazione principale, distrutte o non ripristinabili a causa delle stesse calamita', e' assegnato un contributo a fondo perduto pari alla spesa per la demolizione, per la ricostruzione, per la nuova costruzione o per l'acquisto nello stesso comune di un alloggio di civile abitazione, di superficie utile abitabile corrispondente a quella dell'unita' immobiliare andata distrutta o non ripristinabile, fino ad un limite massimo di 200 metri quadrati e per un valore a metro quadrato non superiore ai limiti massimi di costo per gli interventi di nuova edificazione di edilizia residenziale sovvenzionata, come determinati dalla regione ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni. I relitti delle unita' immobiliari non ricostruite nel medesimo sito sono demoliti a cura del proprietario e l'area di risulta e' acquisita al patrimonio indisponibile del comune.
3. Ai soggetti proprietari di unita' immobiliari gravemente danneggiati dalle calamita' di cui al comma 1, ma ripristinabili, e' assegnato un contributo a fondo perduto fino al 75 per cento del valore dei danni subiti, con priorita' per le abitazioni principali, al fine del recupero delle medesime unita' immobiliari.
4. Alle imprese industriali, agro-industriali, agricole, commerciali, di servizi che hanno subito, in conseguenza delle calamita' di cui al comma 1, gravi danni a beni immobili o mobili di loro proprieta', ivi comprese le scorte, e' assegnato un contributo a fondo perduto fino al 40 per cento del valore dei danni subiti, nel limite massimo di complessive lire 300 milioni per ciascuna impresa.
5. Alle imprese di cui al comma 4 sono concessi, altresi', finanziamenti in conto interessi fino ad un ulteriore 35 per cento del valore dei danni subiti, fermo restando, a carico del beneficiario, un onere non inferiore al 2 per cento della rata di ammortamento.
6. Ai soggetti residenti nei comuni di cui al comma 1, che hanno subito la distruzione o il danneggiamento grave di beni mobili o di beni mobili registrati di loro proprieta' in conseguenza degli eventi calamitosi di cui al comma 1, e' assegnato un contributo a fondo perduto fino al 60 per cento del valore dei danni subiti, accertato con le modalita' di cui al comma 9, nel limite massimo complessivo di lire 50 milioni per ciascun nucleo familiare.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui le unita' immobiliari sono state realizzate in difformita' o in assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge.
8. Le provvidenze concesse, per le calamita' di cui al comma 1, con ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile costituiscono anticipazione dei benefici di cui al presente articolo.
9. I prefetti territorialmente competenti, avvalendosi dei comuni interessati, provvedono all'accertamento definitivo dei danni e alla concessione dei contributi di cui al presente articolo. Le province interessate provvedono, sulla base dello stesso accertamento definitivo dei danni, a concedere i benefici di cui al comma 5. Il Dipartimento della protezione civile emana disposizioni per assicurare l'omogeneita' degli interventi.
10. All'onere per gli interventi di cui ai commi 2, 3, 4 e 6 si provvede a carico delle disponibilita' assegnate ai prefetti dall'articolo 1 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3081 del 12 settembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2000. Detta disponibilita' e' incrementata di lire 50.000 milioni che vengono trasferiti ai prefetti dalle province interessate a valere sulle risorse di cui all'articolo 3 della medesima ordinanza, secondo una ripartizione stabilita dal Dipartimento della protezione civile in rapporto alle esigenze. Agli oneri di cui al comma 5 provvedono le province a valere sulle disponibilita' di cui al medesimo articolo 3 della citata ordinanza.
 
Art. 4-bis (1)
(( Interventi urgenti a favore delle zone
danneggiate dalle calamita' idrogeologiche
dell'ottobre e del novembre 2000 ))


(( 1. Ai soggetti privati e alle imprese gravemente danneggiati dalle calamita' idrogeologiche dei mesi di ottobre e novembre 2000 nei territori per i quali e' intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano i benefici e le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 5-bis, 6, 7, 8, 9-bis e 10-bis dell'articolo 4.
2. Per la concessione dei benefici di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 3, comma 6, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2000.
3. Alle attivita' produttive, che hanno subito una riduzione del volume di affari di almeno il trenta per cento rispetto all'equivalente periodo dell'anno precedente per effetto della interruzione delle comunicazioni protrattasi per oltre trenta giorni in conseguenza alle calamita' di cui al comma 1, sono concessi contributi a fondo perduto al 75 per cento dei minori introiti. A fine di assicurare omogeneita' per la concessione dei benefici di cui al presente comma, il Dipartimento della protezione civile emana apposita direttiva.
4. Ai soggetti proprietari o titolari di diritti reali di immobili residenziali, gia' danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 verificatisi in Piemonte, e' assegnato un contributo a fondo perduto fino al 100 per cento della spesa necessaria per la riparazione dei danni alle abitazioni principali e fino al 60 per cento per ogni altra unita' immobiliare ad uso abitativo. La spesa ammissibile non puo' superare l'importo determinato secondo i criteri di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 4.
5. Alle imprese, ai soggetti che esercitano libera attivita' professionale, alle organizzazioni di volontariato e del terzo settore, gia' danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 verificatisi in Piemonte, e' assegnato un contributo a fondo perduto fino al 100 per cento dell'entita' dei danni subiti. Le imprese, beneficiarie dei finanziamenti agevolati di cui al decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, danneggiate nuovamente dall'evento alluvionale del mese di ottobre 2000, che ricorrono alle provvidenze di cui al comma 8 dell'articolo 4, possono estinguere il mutuo contratto ai sensi del citato decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995, con oneri a carico e nei limiti delle disponibilita' residue del medesimo decreto.
6. All'onere per gli interventi di cui al presente articolo si provvede a carico delle disponibilita' di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2000. ))
 
Art. 4-ter (1)
(( Studio preliminare agli interventi sul
collegamento ferroviario Aosta-Chivasso ))


(( 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il Ministero dei trasporti e della navigazione, d'intesa con le Ferrovie dello Stato S.p.a., predispone uno studio preliminare di comparazione tra i costi e i tempi necessari al ripristino del collegamento ferroviario Aosta-Chivasso, nel tracciato in essere alla data delle calamita' idrogeologiche dell'ottobre 2000, e quelli conseguenti all'ammodernamento della linea con rettificazione di tracciato, elettrificazione e raddoppio della medesima. ))
 
Art. 5. Disposizioni relative al servizio di leva nelle zone della regione Calabria interessate dagli eventi calamitosi del settembre e ottobre
2000; sospensione di termini fiscali e previdenziali.

1. I soggetti residenti alla data delle calamita' di cui all'articolo 4, comma 1, nei comuni della regione Calabria individuati ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, interessati al servizio militare per gli anni 2000 e 2001, sono utilizzati a domanda, anche se gia' incorporati o in servizio, come coadiutori del personale dello Stato, delle regioni o degli enti locali per le esigenze connesse alla realizzazione degli interventi necessari a fronteggiare le conseguenze dell'emergenza; quelli interessati per gli stessi anni al servizio civile, sono assegnati con priorita' agli enti convenzionati per l'impiego degli obiettori di coscienza di cui al comma 3 o, se gia' in servizio, trasferiti a domanda agli stessi enti per far fronte alle medesime esigenze.
2. I soggetti interessati al servizio militare che intendono beneficiare delle disposizioni di cui al comma 1 devono presentare domanda, se gia' alle armi, ai rispettivi comandi di corpo e, se ancora da incorporare, ai distretti militari di appartenenza. I comandi militari competenti, sulla base delle esigenze rappresentate dalle amministrazioni dello Stato, dalle regioni o dagli enti locali, assegnano, previa convenzione, i predetti soggetti, tenendo conto delle professionalita' e delle attitudini individuali. Per il vitto e l'alloggio di tali soggetti si provvede tenendo conto della ricettivita' delle caserme e della disponibilita' dei comuni, nonche' autorizzando il pernottamento ed eventualmente il vitto presso le rispettive abitazioni. L'assegnazione dei militari di leva alle amministrazioni che hanno stipulato una convenzione avverra' entro venti giorni dalla presentazione della domanda da parte dei militari stessi.
3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio nazionale per il servizio civile attiva, con procedura d'urgenza, le convenzioni relative al servizio civile per l'utilizzazione degli obiettori di coscienza da parte delle amministrazioni dello Stato, enti o organizzazioni pubbliche e private di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 8 luglio 1998, n. 230, operanti nei territori interessati dall'emergenza, che hanno gia' presentato o presentino domanda, nonche' ad effettuare le relative assegnazioni.
4. I soggetti di cui al comma 1, le cui abitazioni principali sono state oggetto di ordinanza di sgombero a seguito di inagibilita' parziale o totale, vengono, a domanda, dispensati dal servizio di leva o dal servizio civile e, se gia' in servizio, collocati in congedo anticipato. Salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, con ordinanza di protezione civile, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, adotta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con i Ministri competenti, misure ed agevolazioni in materia fiscale e previdenziale a favore dei soggetti danneggiati.
 
Art. 5-bis (1) (( Disposizioni relative al servizio di leva nelle zone delle regioni interessate dagli eventi calamitosi dell'ottobre e del novembre 2000;
sospensione o proroga di termini fiscali,previdenziali,
giudiziari e di controllo ))


(( 1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, primo periodo, dell'articolo 5, si applicano anche ai soggetti residenti, alla data della calamita', nei comuni gravemente danneggiati dai fenomeni alluvionali dell'ottobre e del novembre 2000 individuati con decreto del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile.
2. Le domande dei soggetti di cui al comma 1 presentate ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 sono accolte sino alla concorrenza delle richieste di personale avanzate dagli organi di Stato, dalle regioni e dagli enti impegnati a fronteggiare le conseguenze dei fenomeni alluvionali.
3. In conseguenza delle calamita' idrogeologiche dei mesi di ottobre e di novembre 2000, per le regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Puglia e per la provincia autonoma di Trento, il termine del 31 dicembre 2000, previsto dall'articolo 7, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2001. All'onere per gli interventi di cui al presente comma, si provvede a carico delle disponibilita' di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2000. ))
 
Art. 6. Modifiche al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive
modificazioni.

1. All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 180 del 1998 le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a due anni".
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 600 milioni annui a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
 
Art. 6-bis (1)
(( Misure per la stabilizzazione del personale
assunto a tempo determinato dalle Autorita' di bacino
di rilievo nazionale, ai sensi del decreto-legge n. 180 del 1998 ))


(( 1. Le Autorita' di bacino di rilievo nazionale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, utilizzano personale con rapporto di lavoro a tempo determinato assunto, previo superamento di prove selettive, ai sensi del decreto-legge n. 180 del 1998, possono procedere alla trasformazione, immediata e diretta, del predetto rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato per la copertura dei corrispondenti posti vacanti nelle dotazioni organiche, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 36, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, modificando, se necessario, il programma triennale di fabbisogno di personale. ))
 
Art. 6-ter (1)
(( Disposizioni per le regioni e gli enti locali
colpiti dalla crisi sismica del 27 settembre 1997 ))


(( 1. Le regioni e gli enti locali colpiti dalla crisi sismica del 27 settembre 1997, che hanno provveduto ad assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive modificazioni, sono autorizzati, in deroga alle vigenti normative in materia di reclutamento, a trasformare i rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato mediante indizione di appositi concorsi riservati al personale assunto con le predette modalita', in servizio alla data di indizione dei bandi stessi, per la copertura di posti di pianta organica di categoria corrispondente a quella di assunzione.
2. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, gli enti di cui al medesimo comma 1 provvedono mediante l'utilizzo dei fondi previsti dal citato articolo 14, comma 14, fin quando disponibili. ))
 
Art. 6-quater (1)
((Disponibilita' di dati ambientali e territoriali ))

(( 1. I dati ambientali e territoriali di interesse per le politiche e le attivita' relative all'assetto del territorio e alla difesa del suolo, in possesso di ciascuna amministrazione pubblica nazionale, regionale e locale, sono acquisiti e resi disponibili a tutte le amministrazioni, a cura del Ministero dell'ambiente, senza oneri ed in forma riproducibile, secondo gli standard definiti nell'ambito del sistema cartografico di riferimento, realizzato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. ))
 
Art. 6-quinquies (1)
(( Modifiche al decreto-legge n. 6 del 1998,
convertito con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998 ))


(( 1. Al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 2, comma 3, lettera e), secondo periodo, dopo le
parole: "anche le opere" sono inserite le seguenti: "per il
recupero funzionale degli edifici, nonche' quelle"; b) all'articolo 3, comma 6, dopo le parole: "si sostituiscono ai
proprietari" sono inserite le seguenti: "e, previa diffida ad
adempiere entro un termine non inferiore a trenta giorni, ai
consorzi inadempienti"; c) all'articolo 4, comma 5, e' aggiunto il seguente periodo: "Per gli
enti religiosi e morali senza fini di lucro il contributo e'
fissato nella misura del 50 per cento del costo predetto,
indipendentemente dal reddito dichiarato"; d) all'articolo 4 e' aggiunto in fine il seguente comma: "7-ter. In
caso di inadempienza dei comuni per gli interventi di cui al comma
7-bis del presente articolo e al comma 6 dell'articolo 3, previa
diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a trenta
giorni, decorso inutilmente il predetto termine, la regione si
sostituisce al comune inadempiente, nominando un commissario ad
acta"; e) all'articolo 15, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: "6-bis.
Nelle more dei trasferimenti alle regioni Umbria e Marche delle
risorse di cui al comma 3, lettera a), i presidenti delle regioni
che operano in qualita' di funzionari delegati, possono anticipare
alle regioni stesse i fondi necessari per l'erogazione delle
risorse ai soggetti attuatori, utilizzando le disponibilita'
esistenti nella contabilita' speciale di cui al comma 5. Le somme
anticipate sono reintegrate dalle regioni ad avvenuta erogazione
delle risorse dell'Unione europea e delle correlate risorse
provenienti dal cofinanziamento nazionale". ))
 
Art. 7.
Agenzia di protezione civile

1. I contratti a tempo determinato degli esperti tecnico-amministrativi, in servizio presso il Dipartimento della protezione civile alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogati fino all'avvio del funzionamento dell'Agenzia di protezione civile, istituita dal capo IV del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Al relativo onere, valutato in lire 6.000 milioni in ragione d'anno, a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, com-ma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1999, n. 488, volta ad assicurare il finanziamento del Fondo per la protezione civile.
 
Art. 7-bis (1)
(( Ulteriori misure urgenti per gli interventi di superamento dell'emergenza nelle regioni del nord Italia interessate dagli eventi alluvionali del novembre 1994, nonche' per la rilocalizzazione delle
attivita' produttive ubicate in zone a rischio di esondazione ))


(( 1. Il termine per la presentazione delle domande di rilocalizzazione da parte dei titolari di attivita' produttive ubicate in aree a rischio di cui all'articolo 4-quinquies, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni, e' prorogato, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, al 31 dicembre 2001.
2. Per le finalita' di cui all'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, il Fondo centrale di garanzia istituito presso il Mediocredito centrale S.p.a. ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e' incrementato dell'importo di 100 miliardi di lire per l'anno 2001 a valere sulle disponibilita' giacenti presso lo stesso Mediocredito centrale S.p.a. di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla predetta legge n. 35 del 1995, la cui autorizzazione di spesa si intende conseguentemente ridotta del medesimo importo.
3. Fino alla completa attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2000, e comunque entro il 31 dicembre 2002, per le attivita' connesse agli interventi agevolativi finalizzati alla rilocalizzazione di attivita' produttive ubicate in aree a rischio di cui all'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni, la gestione del Fondo centrale di garanzia istituito presso il Mediocredito centrale S.p.a. ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, resta incardinata a livello centrale ed indistinto presso il medesimo Mediocredito centale S.p.a., che svolge le funzioni di concessione in garanzia di cui al presente comma mediante un ulteriore riparto tra le regioni delle risorse trasferite.
4. Ai contratti di finanziamento agevolato previsti dall'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni, nei limiti delle residue disponibilita', si applicano i benefici di cui all'articolo 3-quinquies, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226. Alle imprese che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, hanno gia' stipulato il finanziamento di cui al citato articolo 4-quinquies, e' riconosciuto, a decorrere dalla medesima data, il tasso agevolato dell'1,5 per cento; la durata del finanziamento, che non puo' superare i dieci anni, ricomprendera' un periodo massimo di preammortamento di tre anni a decorrere dalla data della prima erogazione nei limiti delle residue disponibilita'.
5. Nei limiti delle risorse assegnate e disponibili, i finanziamenti di cui all'articolo 4-quinquies, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, ricomprendono anche gli oneri di trasferimento delle scorte.
6. Le imprese locatarie degli insediamenti ubicati nelle aree di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 24 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1998, adottato in attuazione del disposto dell'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, anche provvisoriamente rilocalizzatesi, possono accedere ai finanziamenti di cui al medesimo articolo 4-quinquies, nei limiti delle risorse assegnate e disponibili, anche per l'acquisto o la realizzazione del nuovo insediamento.
7. Nei casi di immobili destinati ad uso di civile abitazione e interessati da eventi calamitosi avvenuti in conseguenza dell'alluvione del novembre 1994, la regione Piemonte puo' concedere ai proprietari contributi al fine di consentire la ricostruzione in altro sito o l'acquisto di abitazioni sostitutive. All'onere relativo, stimato in lire 2 miliardi, si provvede utilizzando le residue disponibilita' di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, presenti, per l'anno 2000, sui capitoli di bilancio dei comuni interessati e la regione Piemonte e' autorizzata ad utilizzare le economie derivanti dai ribassi d'asta, fino alla concorrenza di 2 miliardi di lire, relativi all'esecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni. I comuni interessati sono autorizzati a versare le predette disponibilita' all'entrata del bilancio regionale perche' siano riassegnate allo scopo. Per le aree su cui insistono gli immobili da demolire, l'onere della demolizione e' posto a carico dei bilanci comunali e le aree sono acquisite al patrimonio indisponibile dei comuni medesimi.
8. I professionisti che risultavano iscritti negli appositi albi, collegi o ordini professionali alla data del 20 luglio 1997, possono, nei limiti delle risorse disponibili, accedere ai finanziamenti di cui all'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni. ))
 
Art. 7-ter (1)
(( Competenze della regione Valle d'Aosta e
delle province autonome di Trento e di Bolzano ))


(( 1. L'attuazione del presente decreto avviene nel rispetto delle competenze previste dallo statuto della regione Valle d'Aosta, dalle relative norme di attuazione e dall'articolo 16 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonche' nel rispetto di quanto stabilito in materia dagli statuti speciali delle province autonome di Trento e di Bolzano e dalle relative norme di attuazione. ))
 
Art. 8.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 12 ottobre 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bordon, Ministro dell'ambiente
Bianco, Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento
della protezione civile
Nesi, Ministro dei lavori pubblici
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Loiero, Ministro per gli affari
regionali
Mattioli, Ministro per le politiche
comunitarie
Del Turco, Ministro delle finanze
Letta, Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e
del commercio con l'estero
Mattarella, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: Fassino
 
Allegato
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