Gazzetta n. 239 del 12 ottobre 2000 (vai al sommario)
ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
COMUNICATO
Modificazioni allo statuto della Verona Assicurazioni S.p.a., in Verona

Con provvedimento n. 01690 del 28 settembre 2000 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della Verona Assicurazioni S.p.a., con le modifiche deliberate in data 13 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: abrogazione dell'ex art. 10 (Convocazione delle assemblee); nuovo art. 10 (Termini di convocazione dell'assemblea ordinaria ai fini dell'approvazione del bilancio: entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, con possibilita' di prorogare tale termine sino al 30 giugno, qualora particolari esigenze lo richiedano. Possibilita' di convocazione delle assemblee, sia ordinaria che straordinaria, in qualunque tempo su iniziativa del consiglio o di almeno due membri del collegio sindacale. Termine di convocazione dell'assemblea straordinaria da parte del consiglio su richiesta di maggioranza qualificata); abrogazione dell'ex art. 20 (Convocazione e deliberazioni del consiglio: modalita'); nuovo art. 20 (Modalita' di convocazione del comitato e validita' delle sedute. Introduzione della possibilita' di tenuta delle riunioni del consiglio di amministrazione anche in teleconferenza o videoconferenza: condizioni ed effetti. Deliberazioni del consiglio: modalita'); inserimento nuovo art. 20-bis rinumerato 21 (Obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte del consiglio di amministrazione, sull'attivita' svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla societa' o dalle societa' controllate, con particolare attenzione ad eventuali operazioni per le quali possano evidenziarsi conflitti di interesse anche potenziali: modalita'); abrogazione dell'ex art. 21 (Nomina dei sindaci); nuovo art. 22 (Nomina dei sindaci e designazione del presidente del collegio sindacale. Cause di ineleggibilita', di decadenza e limiti al cumulo degli incarichi. Disciplina dei sindaci supplenti); ex art. 22, rinumerato art. 23 (Invariato nel testo); ex art. 23, rinumerato art. 24 (Invariato nel testo); ex art. 24, rinumerato art. 25 (Invariato nel testo); ex art. 25, rinumerato art. 26 (Invariato nel testo); ex art. 26, rinumerato art. 27 (Invariato nel testo); ex art. 27, rinumerato art. 28 (Invariato nel testo); ex art. 28, rinumerato art. 29 (Invariato nel testo); ex art. 29, rinumerato art. 30 (Invariato nel testo).
 
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