Gazzetta n. 239 del 12 ottobre 2000 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI PISA
DECRETO RETTORALE 27 settembre 2000
Modificazioni allo statuto dell'Universita'.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare l'art. 6, commi 9 e 10;
Visto lo statuto di ateneo, emanato con decreto rettorale 30 settembre 1994, n. 1196, cosi' come successivamente modificato ed integrato;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 ed in particolare l'art. 4 relativo all'istituzione dei dottorati di ricerca;
Visto il regolamento di ateneo per il dottorato di ricerca emanato con decreto rettorale n. 1/1130 del 30 agosto 1999;
Visto il decreto ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999 con il quale e' stato emanato il "regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";
Viste le delibere del senato accademico n. 228 del 14 marzo 2000 e n. 303 del 9 maggio 2000, con le quali sono state approvate modifiche agli articoli 20, 27, 30, 31.3 e 42 dello statuto di ateneo, nonche' l'inserimento dell'art. 58 allo statuto medesimo;
Viste le delibere del consiglio di amministrazione n. 5 dell'8 febbraio 2000 e n. 163 del 30 maggio 2000, con le quali il consiglio medesimo ha espresso parere favorevole alle modifiche sopracitate;
Viste le rettorali protocollo n. 3/4438 del 6 giugno 2000 e n. 3/4896 del 20 giugno 2000, con le quali le sopracitate modifiche di statuto sono state trasmesse al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica nel rispetto delle procedure previste dall'art. 6, commi 9 e 10 della legge 9 marzo 1989, n. 168;
Constatato che il termine di sessanta giorni di cui all'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989, previsto per l'esperimento da parte del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica del controllo di legittimita' e di merito sugli statuti e sui regolamenti di ateneo, non sono pervenute dal Ministro richieste motivate di riesame relativamente alle citate modifiche di statuto;
Ritenuto pertanto, di procedere alla emanazione delle modifiche in questione;

Decreta:
Art. 1.
1. Allo statuto dell'Universita' di Pisa, emanato con decreto rettorale 30 settembre 1994, n. 1196, cosi' come successivamente modificato ed integrato, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni.
 
Art. 2.
1. L'art. 20 e' sostituito dal seguente:
"L'attivita' didattica dell'Universita' si svolge nell'ambito:
a) dei corsi di laurea attivati ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
b) dei corsi di laurea specialistica;
c) dei corsi di specializzazione;
d) dei corsi di dottorato di ricerca;
per i quali vengono rilasciati i relativi titoli accademici.
L'Universita' inoltre puo' attivare corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente successivi al conseguimento della laurea e della laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati master universitari di primo e di secondo livello".
2. All'art. 27 sono apportate le seguenti modifiche:
la lettera e) del comma 1 e' abrogata;
il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"In ciascun corso di studio e' istituita una commissione didattica paritetica presieduta dal presidente del consiglio di corso di studio e con composizione e funzioni analoghe a quelle previste per le commissioni didattiche di facolta' di cui all'art. 26.
Nel regolamento del corso di studio deve essere determinato il numero minimo di rappresentanti degli studenti nella commissione didattica del corso stesso.
Qualora venga eletto un numero di rappresentanti degli studenti inferiore al previsto, il numero dei rappresentanti dei docenti dovra' essere proporzionalmente ridotto.
In caso di mancata elezione della componente studentesca, le funzioni della commissione didattica di corso di studio sono assorbite dalla commissione didattica di facolta'".
3. All'art. 30 sono apportate le seguenti modifiche:
la rubrica e' sostituita dalla seguente:
"Art. 30. - Scuole di specializzazione e corsi di dottorato di ricerca";
il secondo capoverso e' sostituito dal seguente:
"Ogni scuola di specializzazione e' retta da un consiglio, di cui fanno parte i docenti della scuola, ed e' diretta da un professore di ruolo.
Del consiglio fa parte una rappresentanza degli iscritti alla scuola, eletti dai medesimi";
dopo il terzo capoverso sono aggiunti i seguenti capoversi:
"L'Universita', in applicazione della legislazione vigente in materia, istituisce corsi di dottorato di ricerca, di durata non inferiore a tre anni, al fine di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso Universita', enti pubblici o soggetti privati, attivita' di alta qualificazione scientifica.
L'istituzione di ciascun dottorato di ricerca e' disposta dal rettore con proprio decreto, su proposta di uno o piu' dipartimenti e previa deliberazione del senato accademico sentiti il consiglio di amministrazione, per quanto di competenza, ed il nucleo di valutazione interna dell'ateneo circa la sussistenza dei requisiti di idoneita' previsti dalla normativa vigente.
Ogni corso di dottorato di ricerca afferisce amministrativamente ad un solo dipartimento.
I corsi di dottorato di ricerca sono disciplinati dal regolamento per il dottorato di ricerca di cui all'art. 42, che, nel rispetto delle norme vigenti e del presente statuto, ne prevede i modi generali di funzionamento e la composizione e le funzioni degli organi di gestione.
Il regolamento di cui al comma precedente prevede comunque un consiglio di dottorato, presieduto da un professore di ruolo o fuori ruolo dell'Universita' di Pisa con compiti di coordinamento, e comprendente una rappresentanza degli iscritti al corso, eletti dai medesimi. Detto regolamento prevede inoltre le materie per deliberare sulle quali il consiglio si restringe al solo collegio dei docenti".
4. All'art. 31 sono apportate le seguenti modifiche:
la lettera c) del comma 3 e' sostituita dalla seguente:
"c) organizza le attivita' dei corsi di dottorato di ricerca che amministrativamente gli afferiscono, se del caso di concerto con gli altri dipartimenti proponenti, e secondo quanto previsto dal regolamento per il dottorato di ricerca di cui all'art. 42";
5. All'art. 42 sono apportate le seguenti modifiche:
la rubrica e' sostituita dalla seguente:
"Art. 42 - regolamento didattico di ateneo e regolamento per il dottorato di ricerca";
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il regolamento didattico di ateneo e' deliberato dal senato accademico ed e' emanato dal rettore ai sensi della normativa vigente";
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:
"3. Il regolamento per il dottorato di ricerca contiene le norme generali di istituzione e funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca".
"4. Il regolamento per il dottorato di ricerca e' approvato dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione per quanto di competenza, ed e' emanato dal rettore".
6. Dopo l'art. 57 e' aggiunto il seguente art. 58:
"Art. 58 - L'Universita' assicura la conclusione dei corsi di studio ed il rilascio dei relativi titoli agli studenti gia' iscritti ai corsi di laurea e di diploma che risultano ancora attivi alla scadenza dei termini previsti dai decreti di cui all'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509".
 
Art. 3.
1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e le modifiche in esso contenute entreranno in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione.
2. Il presente decreto sara' pubblicato altresi' nel bollettino ufficiale dell'Universita' di Pisa.
Pisa, 27 settembre 2000
Il rettore: Modica
 
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