Gazzetta n. 240 del 13 ottobre 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2000, n. 283
Regolamento recante disciplina delle alienazioni di beni immobili del demanio storico e artistico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1999, n. 490, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 gennaio 2000;
Acquisito il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 marzo 2000;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1.
Alienazione degli immobili del demanio artistico e storico
1. I beni immobili di interesse storico e artistico di proprieta' dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, costituenti il demanio artistico e storico a norma dell'articolo 822 del codice civile, non possono essere alienati e formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei limiti e con le modalita' stabiliti dal presente regolamento.
2. Il conferimento in concessione o l'utilizzazione mediante convenzione dei beni indicati al comma 1 e' autorizzata secondo la procedura stabilita nel presente regolamento.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- L'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, cosi' dispone: "2. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.".
- Il D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368, recante
"Istituzione del Ministero per i beni e le attivita'
culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 26 ottobre 1998, n. 250. - L'art.
32 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' il seguente:
"Art. 32 (Alienazioni di beni immobili di interesse
storico e artistico di proprieta' dei comuni e delle
province). - 1. I beni immobili di interesse storico e
artistico dello Stato, delle regioni, delle province e dei
comuni non sono alienabili salvo che nelle ipotesi previste
con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro per i beni e le attivita' culturali, previo parere
delle competenti commissioni parlamentari, entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel
rispetto dei seguenti criteri:
a) autorizzazione della alienazione, concessione o
convenzione con soggetti pubblici o privati da parte del
Ministero per i beni e le attivita' culturali, che si
pronuncia entro un termine perentorio, a condizione che non
siano pregiudicate la conservazione, l'integrita' e la
fruizione dei beni e sia garantita la compatibilita' della
destinazione d'uso con il loro carattere storico e
artistico;
b) definizione dei criteri per la individuazione
della tipologia dei beni per i quali puo' essere concessa
l'autorizzazione;
c) criteri in ordine alle prescrizioni relative alla
conservazione ed all'uso dei beni;
d) risoluzione del contratto di alienazione in caso
di violazione delle prescrizioni contenute
nell'autorizzazione;
e) individuazione, entro cinque anni dalla data di
entrata in vigore del regolamento, da parte del Ministero
per i beni e le attivita' culturali in collaborazione con
gli enti interessati, dei beni immobili di interesse
storico e artistico delle regioni, delle province e dei
comuni;
f) possibilita' di prevedere il diritto di prelazione
a favore di altri enti pubblici territoriali o enti
conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto
legislativo 20 novembre 1990, n. 356;
g) abrogazione espressa delle norme, anche di legge,
incompatibili.
2. Sono fatte salve le procedure di alienazione gia'
avviate in attuazione dell'art. 12 della legge 15 maggio
1997, n. 127, a condizione che le stesse siano pervenute
alla fase dell'aggiudicazione prima della data di entrata
in vigore della legge 16 giugno 1998, n. 191.
- Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
recante "Testo unico delle disposizioni legislative in
materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1
della legge 8 ottobre 1997, n. 352", e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 27 dicembre 1999, n. 302. - Il
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante
"Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
conferenza Stato-citta' ed autonomie locali", e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30
agosto 1997, n. 202. Nota all'art. 1:
- L'art. 822 del codice civile e' il seguente:
"Art. 822 (Demanio pubblico). - Appartengono allo Stato
e fanno parte del demanio pubblico (c.c. 1145) il lido del
mare (c.c. 942), la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i
torrenti (c.c. 945), i laghi e le altre acque definite
pubbliche dalle leggi in materia (c.c. 2774; c.n. 28, 29,
692); le opere destinate alla difesa nazionale (c.c. 879).
Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se
appartengono allo Stato, le strade le autostrade e le
strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili
riconosciuti d'interesse storico, archeologico e artistico
a norma delle leggi in materia, le raccolte dei musei,
delle pinacoteche degli archivi, delle biblioteche; e
infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al
regime proprio del demanio pubblico (c.c. 11, 823)".



 
Art. 2.
Beni inalienabili
1. Gli immobili indicati nell'articolo 1, comma 1, sono inalienabili quando siano:
a) beni riconosciuti, con provvedimento avente forza di legge, monumenti nazionali;
b) beni di interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, d'ora in avanti indicato come "Testo unico";
c) beni di interesse archeologico;
d) beni che documentano l'identita' e la storia delle istituzioni pubbliche, collettive, ecclesiastiche, riconosciuti con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, d'ora in avanti indicato come "Ministro", anche su proposta delle altre amministrazioni statali, delle regioni e degli altri enti territoriali o di associazioni titolari di interessi diffusi.
2. Gli immobili indicati al comma 1 possono essere oggetto di conferimento in concessione o di utilizzazione mediante convenzione, nei limiti e con le modalita' previste dal presente regolamento.



Nota all'art. 2:
- Il comma 1 dell'art. 2 del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, e' il seguente:
"1. Sono beni culturali disciplinati a norma di questo
titolo:
a) le cose immobili e mobili che presentano interesse
artistico, storico, archeologico, o
demo-etno-antropologico;
b) le cose immobili che, a causa del loro riferimento
con la storia politica, militare, della letteratura,
dell'arte e della cultura in genere, rivestono un interesse
particolarmente importante;
c) le collezioni o serie di oggetti che, per
tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali,
rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico
o storico;
d) i beni archivistici;
e) i beni librari".



 
Art. 3.
Presentazione degli elenchi da parte di regioni, province e comuni
1. Le regioni, le province, i comuni, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, trasmettono al Soprintendente regionale per i beni e le attivita' culturali, d'ora in avanti indicato come "Soprintendente regionale", l'aggiornamento dell'elenco previsto dall'articolo 5 del testo unico, relativamente agli immobili di loro proprieta' indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera a), dello stesso testo unico.
2. Nello stesso termine previsto dal comma 1, le regioni, le province, i comuni trasmettono l'elenco degli immobili di loro proprieta' realizzati almeno quarantacinque anni prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Negli elenchi di cui ai commi 1 e 2 sono indicate le destinazioni d'uso di ciascun immobile. Agli elenchi e' allegata la documentazione catastale.



Note all'art. 3:
- L'art. 5 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490, e' il seguente:
"Art. 5 (Beni di enti pubblici e privati [legge
1o giugno 1939, n. 1089, articoli 4 e 58; decreto del
Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9,
comma 1, lettera a)]). - 1. Le regioni, le province, i
comuni, gli altri enti pubblici e le persone giuridiche
private senza fine di lucro presentano al Ministero
l'elenco descrittivo delle cose indicate all'art. 2, comma
1, lettera a) di loro spettanza.
2. I predetti enti e persone giuridiche hanno l'obbligo
di denunciare le cose non comprese nella prima elencazione
nonche' quelle che in seguito verranno ad aggiungersi per
qualsiasi titolo al loro patrimonio, inserendole
nell'elenco.
3. Gli elenchi e i successivi aggiornamenti nella parte
concernente i beni indicati all'art. 2, comma 1, lettera
e), sono comunicati dal Ministero alla regione competente.
4. In caso di omessa presentazione ovvero di omesso
aggiornamento dell'elenco, il Ministero assegna all'ente un
termine perentorio per provvedere. Qualora l'ente non
provveda nel termine assegnato, il Ministero dispone la
compilazione dell'elenco a spese dell'ente medesimo.
5. I beni elencati nell'art. 2, comma 1, lettera a),
che appartengono ai soggetti indicati al comma 1 sono
comunque sottoposti alle disposizioni di questo titolo
anche se non risultano compresi negli elenchi e nelle
denunce previste dai commi 1 e 2".
- Per il comma 1 dell'art. 2 del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, si veda la nota all'art. 2.



 
Art. 4.
Individuazione dei beni appartenenti a regioni, province e comuni 1. Il Soprintendente regionale, entro il termine di ventiquattro mesi dalla ricezione degli elenchi indicati nell'articolo 3:
a) comunica all'ente proprietario i beni, inseriti nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 1, che non rivestono interesse artistico e storico;
b) integra l'elenco di cui all'articolo 3, comma 1, con gli immobili inseriti nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 2, che hanno interesse storico artistico;
c) adotta i provvedimenti di cui all'articolo 6 del testo unico, relativamente agli immobili di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del testo unico inseriti negli elenchi di cui all'articolo 3.
2. Il Soprintendente regionale puo' chiedere, per una sola volta, chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. In tal caso, il termine di cui al comma 1 e' sospeso fino all'integrale acquisizione della documentazione richiesta.
3. Il Soprintendente regionale, prima di adottare i provvedimenti di cui al comma 1, lettera b), invita l'ente interessato a formulare entro sessanta giorni eventuali controdeduzioni.



Note all'art. 4:
- L'art. 6 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali cosi'
recita:
"Art. 6. Dichiarazione (legge 1o giugno 1939, n. 1089,
articoli 2, comma 1; 3, comma 1; 5, comma 1; decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
art. 36, comma 1; decreto del Presidente della Repubblica
14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lettera b). - 1.
Salvo quanto disposto dal comma 4, il Ministero dichiara
l'interesse particolarmente importante delle cose indicate
all'art. 2, comma 1, lettera a) appartenenti a soggetti
diversi da quelli indicati all'art. 5, comma 1.
2. Il Ministero dichiara altresi' l'interesse
particolarmente importante delle cose indicate all'art. 2,
comma 1, lettera b), l'eccezionale interesse delle
collezioni o serie di oggetti indicati all'art. 2, comma 1,
lettera c) e il notevole interesse storico dei beni
indicati all'art. 2, comma 4, lettera c).
3. Gli effetti della dichiarazione sono stabiliti
dall'art. 10.
4. La regione competente per territorio dichiara
l'interesse particolarmente importante delle cose indicate
nell'art. 2, comma 2, lettera c) di proprieta' privata. In
caso di inerzia della regione, il Ministero procede a norma
dell'art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3".
- Per il comma 1 dell'art. 2 del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, si veda la nota all'art. 2.



 
Art. 5.
Aggiornamento degli elenchi
1. Le regioni, le province e i comuni almeno ogni tre anni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 3, comunicano al Soprintendente regionale:
a) le integrazioni dell'elenco di cui all'articolo 3, comma 1;
b) l'elenco degli immobili la cui realizzazione sia avvenuta in data antecedente agli ultimi quarantacinque anni.
2. Entro diciotto mesi dalla ricezione degli elenchi di cui al comma 1, il Soprintendente regionale adotta i provvedimenti indicati nell'articolo 4, comma 1.
 
Art. 6.
Alienabilita' degli immobili inseriti negli elenchi
1. Fermi restando i casi di inalienabilita' di cui all'articolo 2, l'alienazione dei beni inseriti negli elenchi di cui all'articolo 3, comma 1, come modificati dal Soprintendente regionale a norma dell'articolo 4, e' soggetta ad autorizzazione.
2. Gli immobili del demanio artistico e storico delle regioni, delle province e dei comuni non inseriti negli elenchi di cui agli articoli 3, comma 1, non sono alienabili.
 
Art. 7.
Richieste di autorizzazione ad alienare
1. La richiesta di autorizzazione ad alienare e' presentata dall'ente proprietario al Soprintendente regionale e contiene, oltre ai dati identificativi dell'immobile, un programma consistente nella descrizione degli obiettivi di tutela e valorizzazione conseguibili con l'alienazione ed, in particolare, dei seguenti elementi:
a) misure di conservazione;
b) destinazione d'uso del bene;
c) modalita' di pubblica fruizione del bene, anche in rapporto con la situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso;
d) tempi di realizzazione.
2. Qualora l'alienazione riguardi porzioni di complessi immobiliari, e' altresi' indicato l'impatto degli interventi previsti nel programma sul complesso in cui il bene e' inserito.
 
Art. 8.
Autorizzazione ad alienare particolari categorie di beni
1. Qualora l'alienazione riguardi immobili in atto destinati ad uso abitativo o commerciale, la richiesta di autorizzazione ad alienare prescinde dalla presentazione del programma consistente nella descrizione degli obiettivi di tutela e valorizzazione perseguiti, di cui all'articolo 7, comma 1, e si limita ad indicare gli elementi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c).
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle alienazioni di porzioni di edifici quando ricorrano le seguenti condizioni:
a) la proprieta' dell'edificio appartenga, in misura non inferiore al settantacinque per cento del valore economico, a soggetti privati o ad enti pubblici non territoriali;
b) la porzione da alienare non costituisca l'unica parte dell'edificio a rivestire interesse artistico e storico.
 
Art. 9.
Rilascio dell'autorizzazione
1. Il Soprintendente regionale delibera sulla richiesta di autorizzazione con provvedimento espresso, a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, da adottarsi, rispettivamente per le ipotesi disciplinate dagli articoli 7 e 8, nel termine di centoventi e novanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Qualora il Soprintendente regionale chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, o proceda ad accertamenti di natura tecnica, dandone preventiva comunicazione al richiedente, il termine di cui al comma 1 e' sospeso fino all'acquisizione della documentazione richiesta, ovvero delle risultanze degli accertamenti d'ufficio, e comunque non oltre sessanta giorni.



Nota all'art. 9:
- L'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, cosi'
dispone:
"Art. 2. - 1. Ove il procedimento consegua
obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere
iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il
dovere di concluderlo mediante l'adozione di un
provvedimento espresso.
2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun
tipo di procedimento, in quanto non sia gia' direttamente
disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui
esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di
ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se
il procedimento e' ad iniziativa di parte.
3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano
ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni.
4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono
rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli
ordinamenti".



 
Art. 10.
Contenuto dell'autorizzazione
1. L'autorizzazione non puo' essere rilasciata qualora l'alienazione pregiudichi la conservazione, l'integrita' e la fruizione pubblica del bene ovvero non sia garantita la compatibilita' della destinazione d'uso del bene con il suo carattere storico e artistico.
2. L'autorizzazione ad alienare e' rilasciata alle condizioni indicate nella richiesta di cui agli articoli 7 e 8 ed approvate dal Soprintendente regionale.
3. L'autorizzazione prescrive:
a) le misure di tutela del bene e, in particolare:
1) le misure di conservazione;
2) l'indicazione degli usi incompatibili con il carattere artistico e storico del bene o pregiudizievoli alla sua integrita';
3) le condizioni di fruizione pubblica, tenuto conto della situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso del bene;
b) la previsione, nel contratto di alienazione, della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 11.
4. Per le ipotesi disciplinate dall'articolo 7, l'autorizzazione prescrive altresi' la realizzazione, entro il termine indicato nella richiesta, del programma proposto. La valutazione comparativa tra il programma proposto ed altre possibili modalita' di valorizzazione del bene e' effettuata dal Soprintendente in collaborazione con l'ente richiedente.
5. L'indicazione di cui al comma 3, lettera a), numero 2), non comporta valutazione di compatibilita' delle destinazioni d'uso non espressamente menzionate.
6. Nell'atto con il quale e' rilasciata l'autorizzazione, il Soprintendente regionale dichiara altresi' l'interesse particolarmente importante del bene del quale e' stata autorizzata l'alienazione in favore di soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 5, comma 1, del testo unico. Nel provvedimento di dichiarazione sono riportate le misure di tutela prescritte nell'autorizzazione a norma del comma 3.
7. L'autorizzazione e la dichiarazione, su richiesta del Soprintendente regionale, sono trascritte nei registri immobiliari ed hanno efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, anche ai fini dell'articolo 11 del presente regolamento.
8. La mancata realizzazione del programma di cui all'articolo 7 nel termine indicato nell'autorizzazione costituisce uso del bene incompatibile con il suo carattere storico-artistico.
9. Qualora con la richiesta di autorizzazione siano presentati anche i progetti definitivi delle opere di conservazione e restauro del bene, l'autorizzazione comprende anche l'approvazione dei progetti stessi.
 
Art. 11.
Risoluzione del contratto
1. Nel contratto di alienazione dei beni indicati all'articolo 1, l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 10 costituisce obbligazione principale dell'acquirente.
2. Per il caso di inadempimento dell'obbligazione di cui al comma 1, nel contratto di alienazione sono previste:
a) la clausola di cui all'articolo 1456 del codice civile;
b) la clausola penale di cui all'articolo 1382 del codice civile, con la quale l'acquirente si obbliga a versare a titolo di risarcimento una somma pari al venticinque per cento del prezzo, salvo maggior danno.
3. Il Soprintendente regionale comunica all'ente alienante le inadempienze dell'acquirente accertate nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali.
4. La dichiarazione di valersi della clausola risolutiva e' adottata entro novanta giorni dal verificarsi dell'inadempimento o dalla conoscenza di questo ovvero entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 3.



Note all'art. 11:
- Gli articoli 1382 e 1456 del codice civile cosi'
dispongono:
"Art. 1382 (Effetti della clausola penale). - La
clausola, con cui si conviene che, in caso d'inadempimento
o di ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti e' tenuto
a una determinata prestazione, ha l'effetto di limitare il
risarcimento alla prestazione promessa, se non e' stata
convenuta la risarcibilita' del danno ulteriore.
La penale e' dovuta indipendentemente dalla prova del
danno".
"Art. 1456 (Clausola risolutiva espressa). - I
contraenti possono convenire espressamente che il contratto
si risolva nel caso che una determinata obbligazione non
sia adempiuta secondo le modalita' stabilite.
In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto
quando la parte interessata dichiara all'altra che intende
valersi della clausola riso-lutiva".



 
Art. 12. Diritto di prelazione del Ministero per i beni e le attivita'
culturali
1. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali ha facolta' di acquistare i beni per i quali e' avanzata richiesta di autorizzazione all'alienazione da parte di regioni, province e comuni, al prezzo di base d'asta.
2. Ove non vi sia accordo tra Ministero e l'ente alienante, ovvero in caso di mancata indicazione del prezzo, il valore del bene e' stabilito da una commissione di tre membri da nominarsi uno dal Ministero, l'altro dall'alienante ed il terzo dal Presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'alienante.
3. Il diritto di prelazione e' esercitato nel termine di due mesi dalla data di ricezione della richiesta di autorizzazione ad alienare ed il relativo provvedimento e' notificato all'alienante.
4. In caso di vendita ad un prezzo inferiore a quello indicato dall'alienante, il Ministero ha facolta' di esercitare la prelazione a norma degli articoli 59, 60 e 61 del testo unico. In tali ipotesi, l'ente alienante denuncia la vendita entro sessanta giorni.



Note all'art. 12:
- Gli articoli 59, 60 e 61 del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, sono i seguenti:
"Art. 59. Diritto di prelazione (legge 1o giugno 1939,
n. 1089, articoli 31, commi 1, 2 e 3; 33; decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
art. 40). - 1. Il Ministero ha facolta' di acquistare i
beni culturali alienati a titolo oneroso al medesimo prezzo
stabilito nell'atto di alienazione.
2. Qualora il bene sia alienato con altri per un unico
corrispettivo o non sia stato previsto un corrispettivo in
denaro ovvero sia ceduto in permuta, il valore economico e'
determinato d'ufficio dal Ministero.
3. Ove l'alienante non ritenga di accettare la
determinazione effettuata dal Ministero, il valore della
cosa e' stabilito da una commissione di tre membri da
nominarsi uno dal Ministero, l'altro dall'alienante ed il
terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono
anticipate dall'alienante.
4. La determinazione della commissione e impugnabile in
caso di errore o di manifesta iniquita'.
5. Il diritto di prelazione puo' essere esercitato
anche quando il bene sia a qualunque titolo dato in
pagamento".
"Art. 60. Condizioni della prelazione (legge 1o giugno
1939, n. 1089, articoli 31, comma 4; 32; decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
art. 40; decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio
1972, n. 3, art. 9, comma 1, lettera g). - 1. Il diritto di
prelazione e' esercitato nel termine di due mesi dalla data
di ricezione della denuncia prevista dall'art. 58.
2. Entro il termine indicato dal comma 1 il
provvedimento di prelazione e' notificato all'alienante ed
all'acquirente. La proprieta' passa allo Stato dalla data
dell'ultima notificazione.
3. In pendenza del termine prescritto dal comma 1
l'atto di alienazione e' inefficace ed all'alienante e'
vietato effettuare la consegna della cosa.
4. Le clausole del contratto di alienazione non
vincolano lo Stato.
5. Nel caso in cui il Ministero eserciti il diritto di
prelazione su parte delle cose alienate, il compratore ha
facolta' di recedere dal contratto".
"Art. 61. Esercizio della prelazione (decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 149, comma 5). - 1.
Il Soprintendente, ricevuta la denuncia di un atto soggetto
a prelazione, ne da' immediata comunicazione alla regione,
alla provincia ed al comune nel cui territorio si trova il
bene. Trattandosi di bene mobile, la regione ne da' notizia
sul proprio bollettino ufficiale ed eventualmente mediante
altri idonei mezzi di pubblicita' a livello nazionale, con
la descrizione dell'opera e il prezzo.
2. La regione, la provincia ed il comune, nel termine
di quaranta giorni dalla denuncia, formulano al Ministero
la proposta di prelazione, dichiarando l'eventuale
irrevocabile intento di acquistare il bene e di
corrisponderne il prezzo all'alienante.
3. Il Ministero, qualora rinunci all'acquisto, emette,
nel termine previsto dall'art. 60, comma 1, il decreto di
prelazione a favore dell'ente richiedente".



 
Art. 13.
Diritto di prelazione di altri enti
1. Gli enti alienanti danno notizia, sul bollettino ufficiale regionale ed eventualmente mediante altri idonei mezzi di pubblicita', dei beni di cui all'articolo 1, di loro proprieta', per l'alienazione dei quali hanno avanzato richiesta di autorizzazione al Ministero, con la descrizione dei beni stessi e l'indicazione, per ciascuno, del prezzo di mercato corrente.
2. La regione, la provincia ed il comune nel territorio dei quali e' situato il bene, e gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nel termine di quaranta giorni dalla denuncia, formulano al Ministero la proposta di prelazione, dichiarando l'eventuale irrevocabile intento di acquistare il bene e di corrisponderne il prezzo all'alienante.
3. Il Ministero, qualora rinunci all'acquisto, emette nel termine previsto dall'articolo 12, comma 3, il decreto di prelazione a favore dell'ente richiedente.
4. In caso di vendita ad un prezzo inferiore a quello indicato dall'alienante nella richiesta di autorizzazione, la regione, la provincia ed il comune nel territorio dei quali e' situato il bene hanno facolta' di esercitare la prelazione. Si applicano l'articolo 12, comma 4, ed i commi 2 e 3 del presente articolo.
5. In caso di esercizio della prelazione da parte di un ente titolare di demanio, il Ministero aggiorna automaticamente gli elenchi di cui agli articoli 3 e 5.



Nota all'art. 13:
- L'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 20
novembre 1990, n. 356, e' il seguente:
"Art. 1 (Fusioni, trasformazioni e conferimenti). - 1.
Gli enti creditizi pubblici iscritti all'albo di cui
all'art. 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375,
e successive modificazioni e integrazioni, le casse
comunali di credito agrario e i monti di credito su pegno
di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra il
pubblico possono effettuare trasformazioni ovvero fusioni
con altri enti creditizi di qualsiasi natura, da cui, anche
a seguito di successive trasformazioni, conferimenti o
fusioni, risultino comunque societa' per azioni operanti
nel settore del credito".



 
Art. 14.
Richiesta di autorizzazione a dare in concessione o in convenzione
1. La richiesta di autorizzazione a conferire in concessione o a consentire l'utilizzazione mediante convenzione e' presentata dall'ente proprietario al Soprintendente regionale e contiene, oltre ai dati identificativi dell'immobile, i seguenti elementi:
a) nuova destinazione d'uso del bene;
b) misure di conservazione;
c) modalita' di pubblica fruizione del bene, anche in rapporto con la situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso;
d) durata della concessione o della convenzione.
 
Art. 15.
Rilascio dell'autorizzazione
1. Il Soprintendente regionale si pronuncia sulla richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 14 con provvedimento espresso, a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, da adottarsi nel termine di novanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Qualora il Soprintendente regionale chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, o proceda ad accertamenti di natura tecnica, dandone preventiva comunicazione al richiedente, il termine di cui al comma 1 e' sospeso fino all'acquisizione della documentazione richiesta, ovvero delle risultanze degli accertamenti d'ufficio, e comunque non oltre sessanta giorni.



Nota all'art. 15:
- Per l'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si
veda la nota all'art. 9.



 
Art. 16.
Contenuto dell'autorizzazione
1. L'autorizzazione non puo' essere rilasciata qualora il conferimento in concessione o l'utilizzazione mediante convenzione pregiudichi la conservazione, l'integrita' e la fruizione pubblica del bene ovvero non sia garantita la compatibilita' della destinazione d'uso del bene con il suo carattere storico e artistico.
2. L'autorizzazione e' rilasciata alle condizioni indicate nella richiesta di cui all'articolo 14 ed approvate dal Soprintendente regionale.
3. Ai fini indicati nel comma 1, l'autorizzazione puo' contenere la prescrizione aggiuntiva di particolari misure per la tutela del bene. In particolare deve contenere, ove non previsto dalla richiesta di autorizzazione, il divieto di subconcessione.
4. Ove le richieste di autorizzazione siano accompagnate dai progetti definitivi delle opere di conservazione e restauro del bene, l'autorizzazione vale anche come approvazione dei progetti stessi.
 
Art. 17.
Revoca della concessione e risoluzione della convenzione
1. Il mancato rispetto delle condizioni di cui all'articolo 16, commi 2 e 3, e' causa di revoca della concessione o di risoluzione della convenzione.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il soggetto inadempiente e' tenuto al risarcimento del danno in misura non inferiore al due e non superiore al dieci per cento del valore dell'immobile, salva la risarcibilita' del danno ulteriore.
3. Il Soprintendente regionale comunica all'ente concedente le inadempienze accertate nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali.
4. La revoca e' adottata entro novanta giorni dal verificarsi dell'inadempimento o dalla conoscenza di questo ovvero entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 3.
 
Art. 18.
Liquidazione dei danni
1. Nel caso disciplinato dall'articolo 17, l'accertamento e la liquidazione degli eventuali danni causati al bene dall'inadempienza del concessionario possono essere affidati a una commissione di tre membri, da nominarsi uno dall'alienante, uno dall'acquirente ed il terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'acquirente.
 
Art. 19.
Immobili di interesse artistico e storico dello Stato
1. Nell'ambito dei processi, previsti dalla normativa vigente, di dismissione o di valorizzazione di beni immobili appartenenti allo Stato, le amministrazioni statali procedenti inviano al Ministero l'elenco contenente i dati identificativi degli immobili interessati.
2. Entro sessanta giorni dal ricevimento degli elenchi di cui al comma 1, il Ministero individua gli immobili che manifestamente non rivestono interesse artistico e storico e quelli la cui alienazione o conferimento in concessione o in convenzione sono soggetti ad autorizzazione, a norma dei commi da 3 a 7, assicurando il proprio concerto ove previsto.
3. La richiesta di autorizzazione e' presentata al Soprintendente regionale territorialmente competente, accompagnata da una relazione sulle caratteristiche architettoniche del bene, sull'epoca della costruzione, sugli interventi edilizi e sulle destinazioni d'uso che l'immobile ha avuto nel corso del tempo. La relazione e' corredata della documentazione catastale e della pertinente documentazione grafica e iconografica.
4. Il rilascio dell'autorizzazione all'alienazione e al conferimento in concessione o in convenzione degli immobili riconosciuti di interesse artistico e storico e' disciplinato dalle disposizioni contenute nel Capo I, nel Capo II, Sezioni II e III, e nel Capo III di questo regolamento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 13, relative all'esercizio del diritto di prelazione.
5. Nelle ipotesi disciplinate dagli articoli 8 e 14, le amministrazioni di cui al comma 1 possono limitarsi ad indicare nella richiesta di autorizzazione gli elementi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), o all'articolo 14, comma 1, lettere a), c) e d). Le misure di conservazione sono prescritte dal Soprintendente con i provvedimenti indicati negli articoli 10 e 16.
6. Si applicano le disposizioni dell'articolo 8 per le richieste di autorizzazione relative all'alienazione dei seguenti beni in uso all'amministrazione militare:
a) le installazioni militari e le caserme edificate con tale destinazione;
b) gli edifici utilizzati per alloggiare i militari e le loro famiglie;
c) i magazzini;
d) i depositi di munizioni ed esplosivi, i depositi di carburante;
e) le stalle;
f) i poligoni di tiro e le aree addestrative.
7. Nelle ipotesi di cui al comma 6, il Soprintendente regionale puo' disporre l'applicazione delle procedure dettate dall'articolo 7 qualora gli immobili rivestano eccezionale interesse storico-artistico.
 
Art. 20.
Commissario ad acta
1. I termini previsti dagli articoli 9 e 15 per provvedere in ordine alle richieste di alienazione e di conferimento in concessione o mediante convenzione sono perentori.
2. In caso di inerzia del Soprintendente regionale, il Ministro provvede a norma dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nominando, senza procedere a contestazione, un commissario ad acta che delibera entro trenta giorni.
3. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche nel caso in cui il Ministro non provveda alla nomina del commissario ad acta in ordine alle richieste di autorizzazione di altre amministrazioni statali.



Note all'art. 20:
- L'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, cosi' recita:
"3. Il Ministro non puo' revocare, riformare, riservare
o avocare a se' o altrimenti adottare provvedimenti o atti
di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo
il Ministro puo' fissare un termine perentorio entro il
quale il dirigente deve adottare gli atti o i
provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di
grave inosservanza delle direttive generali da parte del
dirigente competente, che determinino pregiudizio per
l'interesse pubblico, il Ministro puo' nominare, salvi i
casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad
acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei
Ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto
previsto dall'art. 2, comma 3, lettera p) della legge 23
agosto 1988, n. 400. Resta altresi' salvo quanto previsto
dall'art. 6 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e successive modificazioni ed integrazioni, e
dall'art. 10 del relativo regolamento emanato con regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di
annullamento ministeriale per motivi di legittimita'".
- L'art. 5, comma 2.c-bis della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e' il seguente: "2. Il Presidente del Consiglio
dei Ministri, ai sensi dell'art. 95, primo comma, della
Costituzione:
a) - c) (omissis);
c-bis) puo' deferire al Consiglio dei Ministri, ai
fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli
interessi pubblici coinvolti, la decisione di questioni
sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra
amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla
definizione di atti e provvedimenti;".



 
Art. 21.
Modalita' particolari di alienazione
1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai trasferimenti tra lo Stato, le regioni, le province e i comuni di beni immobili del demanio artistico e storico.
2. Nelle ipotesi di alienazione di beni appartenenti ai soggetti pubblici non titolari di demanio e alle persone giuridiche private senza fini di lucro, l'autorizzazione e' concessa a norma degli articoli 8 e 10.
 
Art. 22. Autorizzazione alla vendita di beni di interesse artistico e storico
1. Nelle more dell'invio degli elenchi e dell'emanazione dei provvedimenti di cui agli articoli 3 e 4, le regioni, le province e i comuni possono avanzare richiesta di autorizzazione all'alienazione di singoli beni di interesse artistico e storico.
2. La richiesta di autorizzazione e' corredata, oltre che della documentazione indicata dagli articoli 7 e 8, da una relazione storico-architettonica sull'immobile, recante anche indicazioni sulle destinazioni d'uso e sugli interventi edilizi che l'immobile ha avuto nel corso del tempo. La relazione e' corredata dalla documentazione catastale e dalla pertinente documentazione grafica e iconografica.
3. Il Soprintendente regionale, nel termine di centoventi giorni dal ricevimento della richiesta, adotta i provvedimenti di cui all'articolo 10.
4. Qualora il Soprintendente regionale chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, o proceda ad accertamenti di natura tecnica, dandone preventiva comunicazione al richiedente, il termine di cui al comma 3 e' sospeso fino all'acquisizione della documentazione richiesta, ovvero delle risultanze degli accertamenti d'ufficio, e comunque non oltre novanta giorni.
 
Art. 23.
Autorizzazione alla vendita di singoli beni
1. Dopo l'invio degli elenchi e nelle more dell'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 4, gli enti proprietari possono avanzare richiesta di autorizzazione all'alienazione di singoli immobili.
2. La richiesta e' accompagnata da una relazione sulle caratteristiche architettoniche, sull'epoca della costruzione, sugli interventi edilizi e sulle destinazioni d'uso che l'immobile ha avuto nel corso del tempo. La relazione e' corredata della documentazione catastale e della pertinente documentazione grafica e iconografica.
3. Entro il termine di centoventi giorni il Soprintendente regionale:
a) adotta i provvedimenti di cui all'articolo 6, del testo unico, relativamente agli immobili di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del testo unico;
b) si pronuncia sull'interesse artistico e storico dell'immobile, e chiede all'ente la documentazione integrativa, ai sensi degli articoli 7 e 8, al fine di concedere l'autorizzazione alla vendita;
c) dichiara che il bene non riveste interesse artistico e storico.
4. Qualora il Soprintendente regionale chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, o proceda ad accertamenti di natura tecnica, dandone preventiva comunicazione al richiedente, il termine di cui al comma 3 e' sospeso fino all'acquisizione della documentazione richiesta, ovvero delle risultanze degli accertamenti d'ufficio, e comunque non oltre novanta giorni.
5. Nell'ipotesi disciplinata dal comma 3, lettera b), i termini previsti dall'articolo 9, comma 1, per l'autorizzazione alla vendita, decorrono dal momento del ricevimento della documentazione integrativa richiesta.



Note all'art. 23:
- Per l'art. 6 del decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490, si veda la nota all'art. 4.
- Per l'art. 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490, si veda la nota all'art. 2.



 
Art. 24.
Disposizione transitoria
1. Fino all'istituzione delle soprintendenze regionali, le competenze attribuite dal presente regolamento al Soprintendente regionale sono svolte dal Soprintendente ai beni ambientali ed architettonici.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 7 settembre 2000

CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Melandri, Ministro per i beni e le
attivita' culturali Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2000
Atti di Governo, registro n. 122, foglio n. 5
 
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