Gazzetta n. 240 del 13 ottobre 2000 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 2000, n. 281
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta concernente l'utilizzo della prova di francese, gia' sostenuta nell'esame di Stato per l'accesso all'impiego negli uffici periferici delle amministrazioni statali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva lo statuto speciale per la Valle d'Aosta;
Vista la proposta della commissione paritetica prevista dall'articolo 48-bis dello statuto speciale, introdotto dall'articolo 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;
Acquisito il parere del consiglio regionale della Valle d'Aosta, espresso nella seduta del 12 luglio 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della pubblica istruzione e per la funzione pubblica;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. Dopo il primo comma dell'articolo 51 della legge 16 maggio 1978, n. 196, sono aggiunti infine i seguenti:
"Sono esonerati dalla prova di accertamento della conoscenza della lingua francese, ai fini dell'accesso alle qualifiche funzionali per le quali e' richiesto un diploma di istruzione secondaria superiore o un titolo di studio inferiore, coloro che superano la quarta prova di francese, prevista all'articolo 21, comma 20-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59, introdotto dall'articolo 1, comma 22, della legge 16 giugno 1998, n. 191, agli esami di Stato in un istituto della regione.
Sono parimenti esonerati dalla prova di accertamento della conoscenza della lingua francese, ai fini dell'accesso agli impieghi per i quali e' richiesto un diploma di laurea o un diploma universitario, coloro che integrano il superamento della prova di cui al comma precedente con un percorso formativo riconosciuto valido sulla base delle disposizioni vigenti nella regione per l'accesso alle qualifiche funzionali del comparto unico del pubblico impiego regionale per le quali sono richiesti i medesimi titoli di studio.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 21 settembre 2000

CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Loiero, Ministro per gli affari
regionali
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
De Mauro, Ministro per la pubblica
istruzione
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica Visto, il Guardasigilli: Fassino



Avvertenza
Il testo delle note qui, pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico, delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di
leggi e regolamenti.
- La legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 marzo
1948, reca: "Statuto speciale per la Valle d'Aosta".
- La legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, e'
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del
25 settembre 1993; l'art. 48-bis, aggiunto dall'art. 3
della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, e' il
seguente:
"Art. 48-bis. - Il Governo e' delegato ad emanare uno o
piu' decreti legislativi recanti le disposizioni di
attuazione del presente statuto e le disposizioni per
armonizzare la legislazione nazionale con l'ordinamento
della regione Valle d'Aosta, tenendo conto delle
particolari condizioni di autonomia attribuita alla
regione.
Gli schemi dei decreti legislativi sono elaborati da
una commissione paritetica composta da sei membri nominati,
rispettivamente, tre dal Governo e tre dal consiglio
regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere
del consiglio stesso".
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 51 della legge 16 maggio 1978, n.
196 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle
d'Aosta), come modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
"Art. 51. - 1. Per far luogo all'assegnazione di posti
nei ruoli periferici delle varie carriere, che, prevedano
l'impiego in sedi della Valle d'Aosta, le amministrazioni
dello Stato bandiscono apposito concorso per la copertura
dei posti in detta regione, che deve aver luogo in Aosta e
prevedere una prova per l'accertamento della conoscenza
della lingua francese.
2. Sono esonerati dalla prova di accertamento della
conoscenza della lingua francese, ai fini dell'accesso alle
qualifiche funzionali per le quali e' richiesto un diploma
di istruzione secondaria superiore o un titolo di studio
inferiore, coloro che superano la quarta prova di francese,
prevista all'art. 21, comma 20-bis, della legge 15 marzo
1997, n. 39, introdotto dall'art. 1, comma 22, della legge
16 giugno 1998, n. 191, agli esami di Stato in un istituto
della regione.
3. Sono parimenti esonerati dalla prova di accertamento
della conoscenza della lingua francese, ai fini
dell'accesso agli impieghi per i quali e' richiesto un
diploma di laurea o un diploma universitario, coloro che
integrano il superamento della prova di cui al comma
precedente con un percorso formativo riconosciuto valido
sulla base delle disposizioni vigenti nella regione per
l'accesso alle qualifiche funzionali del comparto unico del
pubblico impiego regionale per le quali sono richiesti i
medesimi titoli di studio.".
- Si riporta il testo del comma 20-bis dell'art. 21
della legge 15 marzo 1997, n. 59, introdotto dal comma 22
dell'art. 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191:
"Art. 21 - 20-bis. - Con la stessa legge regionale di
cui al comma 20 la regione Valle d'Aosta stabilisce
tipologia, modalita' di svolgimento e di certificazione di
una quarta prova scritta di lingua francese, in aggiunta
alle altre prove scritte previste dalla legge 10 dicembre
1997, n. 425. Le modalita' e i criteri di valutazione delle
prove d'esame sono definiti nell'ambito dell'apposito
regolamento attuativo, d'intesa con la regione Valle
d'Aosta. E' abrogato il comma 5 dell'art. 3 della legge
10 dicembre 1997, n. 425.".



 
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