Gazzetta n. 240 del 13 ottobre 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 4 ottobre 2000
Ulteriori disposizioni per gli interventi straordinari conseguenti all'incendio del teatro "La Fenice" di Venezia. (Ordinanza n. 3089).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
delegato per il coordinamento della protezione civile

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 3 giugno 1996, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n. 401;
Viste le ordinanze n. 2421 del 6 febbraio 1996, n. 2422 del 13 febbraio 1996, n. 2435 del 7 maggio 1996, n. 2457 del 13 agosto 1996 e n. 2506 del 30 gennaio 1997;
Vista la nota del sindaco di Venezia n. 6086/MA/ma in data 30 agosto 2000;
Su proposta del direttore dell'Agenzia di protezione civile;
Dispone:
Art. 1.
1. Il sindaco di Venezia e' nominato commissario delegato. Allo stesso sono attribuiti i poteri gia' conferiti al prefetto di Venezia con l'ordinanza n. 2421 del 6 febbraio 1996. Il sindaco di Venezia subentra in tutte le attivita' poste in essere dalla precedente gestione commissariale. Allo stesso e' attribuita anche la gestione dei contributi di cui all'art. 2 della legge 29 luglio 1996, n. 401.
 
Art. 2.
l. La contabilita' speciale gia' aperta presso la tesoreria provinciale dello Stato di Venezia intestata al commissario delegato - prefetto di Venezia per gli interventi di emergenza e' estinta e le relative disponibilita' sono trasferite, in deroga alle vigenti norme della legge e del regolamento di contabilita' generale dello Stato in materia di contabilita' speciale, sulla contabilita' speciale intestata al commissario delegato - sindaco di Venezia, ricorrendo, ai fini del trasferimento dei fondi e della rendicontazione delle spese, alle procedure gia' previste dagli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge 3 marzo 1960, n. 169. Il prefetto di Venezia provvedera', altresi', alla rendicontazione delle spese effettuate per la gestione dei contributi di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 310 del 1996 fino alla data di pubblicazione della presente ordinanza.
 
Art. 3.
1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai provvedimenti assunti dal commissario delegato - prefetto di Venezia fino alla data di pubblicazione della presente ordinanza, con l'eccezione di quelli incisi da provvedimenti giurisdizionali.
2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nelle precedenti ordinanze che non risultano in contrasto con la presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 ottobre 2000
Il Ministro: Bianco
 
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