Gazzetta n. 240 del 13 ottobre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 10 ottobre 2000
Annullamento delle disposizioni contenute nel decreto dirigenziale 18 maggio 1998 concernente il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini "Molise" o "del Molise" e approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL DIRETTORE GENERALE
delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193, con la quale e' stato modificato l'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Visto il decreto dirigenziale 18 maggio 1998 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Molise" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visti i ricorsi n. 10647/98 e 10648/98 proposti, rispettivamente, dalla Fattoria di Paterno S.n.c. di Aldo Fresa e dal Consorzio del vino nobile di Montepulciano, intesi ad ottenere l'annullamento dell'art. 2, comma 1, del decreto dirigenziale 18 maggio 1998, nonche' dell'art. 2, comma 1, e dell'art. 6, commi 10 e 11, dell'annesso disciplinare di produzione;
Viste le sentenze n. 3889/2000 e n. 3902/2000 del tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. II-ter, con le quali viene disposto l'annullamento del decreto dirigenziale 18 maggio 1998 nelle parti in cui all'art. 2, comma 1, del sopracitato decreto, ed all'art. 6, commi 10 ed 11, dell'annesso disciplinare di produzione, e' consentito "l'abbinamento della denominazione di origine controllata dei vini "Molise al nome del vitigno "Montepulciano ";
Considerata la necessita' di prevedere disposizioni transitorie finalizzate allo smaltimento del prodotto proveniente dalle vendemmie anni 1998, 1999 e 2000, in attesa del perfezionamento delle procedure, da parte del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini nonche' del Ministero delle politiche agricole e forestali in esecuzione delle sentenze sopra richiamate, inerenti la commercializzazione del vino a denominazione di origine controllata "Molise" avente come base il vitigno "Montepulciano" senza che lo stesso venga utilizzato in denominazione;
Valutati gli interessi economici coinvolti, anche avuto riguardo alla tutela del consumatore;
Decreta:
Art. 1.
1. In esecuzione delle sentenze del tribunale amministrativo regionale del Lazio citate nelle premesse e' annullato il comma 1 dell'art. 2 del decreto dirigenziale 18 maggio 1998 recante riconoscimento della denominazione di orgine controllata dei vini "Molise", e agli articoli 2 e 6 dell'annesso disciplinare di produzione, nelle parti che consentono, nella designazione e presentazione dei vini, l'abbinamento della denominazione di origine controllata dei vini "Molise" al nome del vitigno "Montepulciano".
 
Art. 2.
1. La disposizione di cui all'art. 1 si applica a decorrere dalla vendemmia 2000.
2. I vini prodotti nelle vendemmie 1998 e 1999 che trovansi gia' confezionati, in via di confezionamento o allo stato sfuso e che sono stati ottenuti da uve che risultano dichiarate con la denominazione di origine controllata "Molise" con il riferimento al nome del vitigno "Montepulciano", alla data di pubblicazione del presente decreto possono utilizzare la denominazione di origine controllata di cui trattasi unitamente al nome del detto vitigno fino ad esaurimento.
3. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, i vini della vendemmia 2000 provenienti da vigneti che, alla data di deposito delle sentenze sopra citate presso la segreteria del tribunale regionale amministrativo del Lazio, erano regolarmente iscritti all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata "Molise" Montepulciano istituito presso la Camera di commercio competente per territorio, e denunciati alla stessa entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, possono utilizzare, nella loro commercializzazione, il riferimento al predetto vitigno, purche' riportino in etichetta l'anno di produzione delle uve.
 
Art. 3.
1. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vino con la denominazione di origine controllata "Molise" e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni stabilite nel presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
Roma, 10 ottobre 2000
Il direttore generale: Ambrosio
 
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