Gazzetta n. 241 del 14 ottobre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 14 settembre 2000
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pilazeta, unita' di Moncalieri. (Decreto n. 28825).

IL DIRETTORE GENERALE
della previdenza e assistenza sociale
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
Vista l'istanza con la quale viene richiesto l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la ditta S.r.l. Pilazeta;
Visto il decreto ministeriale datato 2 novembre 1999, e successivi, con i quali e' stato concesso, a decorrere dal 2 agosto 1999, il trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 223/1991;
Visto il parere dell'organo competente per territorio;
Ritenuto di approvare la corresponsione del citato trattamento;
Decreta:
Art. 1.
A seguito dell'approvazione del programma di cui all'art. 3, comma 2, legge 223/1991 intervenuta con decreto ministeriale datato 14 settembre 2000, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pilazeta, con sede in Moncalieri, unita' di Moncalieri (Torino), (NID 0001TO0035), per un massimo di trentotto unita' lavorative per il periodo dal 2 agosto 2000 al 1o febbraio 2001.
Art. 3, comma 2, della legge 223/1991 - sentenza tribunale del 25 settembre 1998, n. 324/1998; contributo addizionale: no.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 settembre 2000
Il direttore generale: Daddi
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone