Gazzetta n. 242 del 16 ottobre 2000 (vai al sommario) |
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LEGGE 9 ottobre 2000, n. 285 |
Interventi per i Giochi olimpici invernali "Torino 2006". |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1 Finalita'
1. La presente legge detta disposizioni per la realizzazione di impianti sportivi, infrastrutture olimpiche e viarie, necessari allo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali "Torino 2006", di seguito denominati "Giochi olimpici", di cui agli allegati 1, 2 e 3, finanziati dallo Stato, dalla regione Piemonte, dagli enti locali e da privati. La presente legge disciplina, altresi', la realizzazione delle opere connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici, sulla base della valutazione di connessione dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con il presidente della regione Piemonte, previo parere del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, costituito, in data 27 dicembre 1999, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalla citta' di Torino. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per i beni e le attivita' culturali relativamente alle opere di cui agli allegati 1 e 2, ed il Ministro dei lavori pubblici per quanto di propria competenza, su richiesta del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, sono apportate le variazioni agli elenchi di cui agli allegati 1, 2 e 3, rese necessarie da particolari e straordinarie esigenze, ivi comprese quelle conseguenti all'inserimento di nuove discipline olimpiche entro i limiti delle risorse finanziarie complessivamente disponibili. 3. Le opere ed i lavori di cui ai commi 1 e 2 sono dichiarati di pubblica utilita' ed urgenza. 4. La giunta della regione Piemonte approva, d'intesa con il Ministero dell'ambiente, sentiti gli enti locali interessati, la valutazione di impatto ambientale del piano degli interventi di cui alla presente legge, denominata "valutazione ambientale strategica", anche sulla base dello studio di compatibilita' ambientale definito dal proponente. Tale valutazione ha luogo secondo contenuti e procedure definiti dalla giunta della regione Piemonte di intesa con il Ministero dell'ambiente e con il Ministero dei lavori pubblici, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione agli effetti sul territorio, diretti ed indiretti, cumulativi, sinergici, a breve ed a lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi, al fine di verificare la sostenibilita' ambientale del piano degli interventi. L'Osservatorio regionale dei lavori pubblici assicura l'informazione e la trasparenza nella realizzazione delle opere attraverso il monitoraggio delle stesse. Restano salve le competenze del Ministero per i beni e le attivita' culturali. 5. La giunta della regione Piemonte, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvalendosi delle rilevazioni dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici nonche' delle informazioni e dei dati messi a disposizione dall'Agenzia di cui all'articolo 2, provvede, eventualmente attraverso l'istituzione di appositi strumenti informatici e telematici, ad assicurare idonee forme di informazione e di pubblicita' riguardo al processo di realizzazione delle opere e alle decisioni relative all'organizzazione dei Giochi olimpici, nonche' alle modalita' di accesso agli atti relativi alle decisioni stesse.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
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| Art. 1-bis (2) (( Comitato organizzatore dei Giochi olimpici ))
(( 1. Il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici e' la fondazione di diritto privato costituita in data 27 dicembre 1999 dal comune di Torino e dal CONI in adempimento degli impegni contrattuali dagli stessi assunti nei confronti del Comitato internazionale olimpico (CIO) con il contratto sottoscritto a Seul in data 19 giugno 1999. 2. Il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, subentrato nella titolarita' dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto di cui al comma 1, li esercita e li adempie in armonia con le disposizioni contenute nella Carta olimpica assumendo la correlativa responsabilita' anche patrimoniale, senza utilizzare le risorse finanziarie di cui all'articolo 10, ne' alcun altro finanziamento, sovvenzione o contributo pubblico. Le attivita' e i compiti del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici previsti nella presente legge sono funzionali all'adempimento degli obblighi contrattuali con il CIO. 3. Nello svolgimento di tutte le proprie attivita', il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici agisce in regime di diritto privato applicando, nei contratti conclusi con i terzi, i principi della trasparenza e della non discriminazione in base alla nazionalita'. )) |
| Art. 2. (Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici) 1. E' istituita l'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici, di seguito denominata "Agenzia", con sede in Torino. 2. L'Agenzia ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile. L'attivita' dell'Agenzia e' disciplinata dal diritto privato. 3. Il controllo successivo della Corte dei conti sull'Agenzia e' espletato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.
Nota all'art. 2: - Il testo del comma 4 dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), cosi' come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, e' il seguente: "4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi ed i criteri di riferimento del controllo".
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| Art. 3 Compiti dell'Agenzia
1. L'Agenzia realizza il piano degli interventi di cui alla presente legge, definito dal Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, in modo da consentire la coordinata e tempestiva riuscita delle manifestazioni inerenti ai Giochi olimpici. A tale fine, l'Agenzia opera in coerenza con le indicazioni del medesimo Comitato organizzatore, relativamente alla predisposizione del predetto piano degli interventi, alla localizzazione ed alle caratteristiche tecnico-funzionali e sociali delle opere, all'ordine di priorita' ed ai tempi di ultimazione delle stesse, nonche' alla quantificazione dell'onere economico di ciascuna opera ed alla sua relativa copertura finanziaria. Il piano degli interventi tiene altresi' conto delle esigenze derivanti dall'uso degli impianti e delle infrastrutture successivo allo svolgimento dei Giochi olimpici, garantendo caratteristiche funzionali e gestionali idonee, sul piano economico, sociale e sportivo, con particolare riferimento all'utilizzo residenziale definitivo dei villaggi olimpici. 2. L'Agenzia svolge le funzioni di stazione appaltante per gli interventi di cui alla presente legge, ad eccezione degli interventi relativi alla strada statale n. 24 e a quelli relativi agli interventi autostradali indicati nell'allegato 3. 3. L'Agenzia puo' stipulare convenzioni con soggetti terzi, anche privati, che concorrono in tutto o in parte al finanziamento delle opere di cui all'articolo 1. Tali convenzioni definiscono le risorse finanziarie messe a disposizione, le modalita' ed i tempi per la realizzazione delle opere nonche' gli interventi sostitutivi in caso di inadempienza. 4. Gli sportelli unici comunali possono avvalersi dell'Agenzia per le attivita' inerenti agli interventi previsti dalla presente legge. 5. Alle convenzioni di cui al comma 3 partecipa, nel caso di opere riguardanti impianti gestiti da privati concessionari, l'ente concedente, anche ai fini dell'eventuale ridefinizione degli oneri per i servizi a carico del concessionario. 6. L'Agenzia puo' stipulare convenzioni con soggetti pubblici per l'utilizzazione di strutture in dotazione agli stessi. 7. L'Agenzia termina la propria attivita' il 31 dicembre 2006. |
| Art. 4 Ordinamento dell'Agenzia
1. Sono organi dell'Agenzia: a) il direttore generale; b) il comitato direttivo; c) il collegio dei revisori dei conti. 2. L'organizzazione, il funzionamento e l'attivita' dell'Agenzia sono disciplinati con deliberazioni del comitato direttivo. Tali deliberazioni sono approvate dal Comitato di alta sorveglianza e garanzia di cui all'articolo 7 nel termine di trenta giorni dalla loro ricezione, decorso il quale si intendono approvate. 3. Il collegio dei revisori dei conti effettua la verifica della regolarita' amministrativa e contabile dell'attivita' dell'Agenzia. Esso e' composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 4. Gli organi dell'Agenzia durano in carica sino alla cessazione dell'Agenzia medesima. 5. Agli organi dell'Agenzia ed ai loro componenti si applicano le norme del codice civile che regolano i rapporti degli amministratori e dei sindaci nei confronti delle societa' per azioni, in quanto compatibili con la presente legge. 6. All'interno dell'Agenzia viene costituito un ufficio di controllo interno per l'attivita' di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
Nota all'art. 4: - Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' il seguente:
"Art. 4 (Controllo di gestione). - 1. Ai fini del controllo di gestione, ciascuna amministrazione pubblica definisce: a) l'unita' o le unita' responsabili della progettazione e della gestione del controllo di gestione; b) le unita' organizzative a livello delle quali si intende misurare l'efficacia, l'efficienza ed economicita' dell'azione amministrativa; c) le procedure di determinazione degli obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili; d) l'insieme dei prodotti e delle finalita' dell'azione amministrativa, con riferimento all'intera amministrazione o a singole unita' organizzative; e) le modalita' di rilevazione e ripartizione dei costi tra le unita' organizzative e di individuazione degli obiettivi per cui i costi sono sostenuti; f) gli indicatori specifici per misurare efficacia, efficienza ed economicita'; g) la frequenza di rilevazione delle informazioni. 2. Nelle amministrazioni dello Stato, il sistema dei controlli di gestione supporta la funzione dirigenziale di cui all'art. 16, comma 1, del decreto n. 29. Le amministrazioni medesime stabiliscono le modalita' operative per l'attuazione del controllo di gestione entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propria direttiva, periodicamente aggiornabile, stabilisce in maniera tendenzialmente omogenea i requisiti minimi cui deve ottemperare il sistema dei controlli di gestione. 3. Nelle amministrazioni regionali, la legge quadro di contabilita' contribuisce a delineare l'insieme degli
strumenti operativi per le attivita' di pianificazione e controllo".
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| Art. 5 Comitato direttivo
1. Il comitato direttivo provvede alla programmazione annuale delle attivita' dell'Agenzia, all'approvazione dei bilanci, all'approvazione delle operazioni finanziarie necessarie per l'acquisizione delle risorse, secondo i propri atti organizzativi, e ad ogni altra attivita' necessaria per il perseguimento dei compiti di cui all'articolo 3. 2. Il comitato direttivo e' composto dal direttore generale, nominato a norma dell'articolo 6, nonche' da sei membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, quattro su designazione, rispettivamente, del presidente della regione Piemonte, del presidente della provincia di Torino, del sindaco di Torino e del presidente del CONI, e due su designazione effettuata d'intesa tra i legali rappresentanti delle comunita' montane e dei comuni interessati dalle opere di cui all'articolo 1 o sedi di gara. Il comitato direttivo e' regolarmente costituito quando sono nominati almeno cinque componenti. 3. I membri del comitato direttivo sono scelti tra esperti particolarmente qualificati nelle discipline tecniche, giuridiche ed economiche. Per la validita' delle deliberazioni del comitato direttivo e' necessaria la presenza di cinque componenti. |
| Art. 6 Direttore generale
1. Il direttore generale e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, tra soggetti in possesso di riconosciuta professionalita' acquisita in incarichi di direzione, gestione ed organizzazione aziendale. 2. Il direttore generale convoca e presiede le sedute del comitato direttivo, ha la rappresentanza legale dell'Agenzia e adotta gli atti di gestione ordinaria e straordinaria, con possibilita' di delega, nei limiti stabiliti dagli atti organizzativi. Il direttore generale cura i rapporti con il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici e promuove gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni. 3. Il direttore generale, per tutta la durata del suo incarico, non puo' assumere o mantenere altri incarichi di qualsiasi natura conferiti da soggetti pubblici e privati. 4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, puo' revocare il direttore generale per gravi inadempienze nell'attuazione del programma, nonche' per gravi irregolarita' amministrative o contabili.
Nota all'art. 6: - Il testo dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), cosi' come modificato dall'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e' il seguente: "Art. 27 (Accordi di programma). - 1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o piu' tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalenti sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o piu' dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalita', il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento. 2. L'accordo puo' prevedere altresi' procedimenti di arbitrato, nonche' interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti. 3. Per verificare la possibilita' di concordare l'accordo di programma, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate. 4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, e' approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco ed e' pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato. 5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza. 5-bis. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni. 6. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonche' dal commissario del Governo nella regione o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali. 7. Allorche' l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o piu' regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma e' promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 6 e' in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed e' composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 6 al commissario del Governo ed al prefetto. 8. La disciplina di cui al presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza delle regioni, delle province o dei comuni, salvo i casi in cui i relativi procedimenti siano gia' formalmente iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano salve le competenze di cui all'art. 7, legge 1o marzo 1986, n. 64".
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| Art. 6-bis (2) (( Vicedirettori generali ))
(( 1. I due vicedirettori generali sono nominati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, uno tra soggetti in possesso di preparazione in materia economica-giuridica o di riconosciuta professionalita' acquisita in incarichi di direzione, gestione ed organizzazione aziendale e uno tra soggetti in possesso di riconosciuta professionalita' acquisita in incarichi di direzione tecnica. 2. Ai vicedirettori generali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4. )) |
| Art. 7 Comitato di alta sorveglianza e garanzia
1. Presso l'Agenzia e' istituito il Comitato di alta sorveglianza e garanzia, organismo indipendente e dotato di piena autonomia funzionale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composto dal presidente e da quattro membri, di cui due designati dal Comitato organizzatore dei Giochi olimpici e uno dal Ministero dei lavori pubblici. I componenti del Comitato sono scelti tra personalita' di indiscusso prestigio ed autorevolezza. 2. Il Comitato di alta sorveglianza e garanzia, avvalendosi anche di soggetti esterni da scegliere con procedure concorsuali: a) effettua i controlli di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, con particolare riguardo alla verifica della congruita' dei risultati ottenuti dagli interventi realizzati rispetto agli obiettivi del piano degli interventi approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, e agli stanziamenti utilizzati; a tale fine puo' acquisire le informazioni ritenute necessarie; b) svolge, d'iniziativa o su segnalazione di terzi, accertamenti specifici sulla gestione, conduzione ed esecuzione degli appalti, e in generale il monitoraggio degli interventi previsti dalla presente legge anche al fine di accertare il regolare impiego della manodopera ed evitare infiltrazioni della criminalita' organizzata nella realizzazione delle opere. Tutte le imprese che intervengono nell'esecuzione degli appalti edili di cui alla presente legge devono essere iscritte alle Casse edili provinciali, anche al fine di favorire la vigilanza del competente Comitato paritetico territoriale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Le imprese stesse sono tenute ad attestare i versamenti effettuati alla Cassa edile per i lavoratori impiegati; c) cura gli accertamenti di cui all'articolo 18, commi 7 e 8, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni; d) informa il Presidente del Consiglio dei ministri, il presidente della regione Piemonte ed il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici sull'esito degli accertamenti effettuati; e) rende pubblici con scadenza trimestrale gli esiti degli accertamenti effettuati. 3. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Comitato di alta sorveglianza e garanzia puo' avvalersi dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici e dell'ufficio di controllo interno dell'Agenzia. Le risorse necessarie per le attivita' istituzionali del Comitato sono ricomprese nell'ambito di quelle attribuite all'Agenzia dall'articolo 10, comma 2, e sono stabilite nella misura determinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal comma 1 del presente articolo.
Note all'art. 7: - Il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e' il seguente: "Art. 6 (La valutazione e il controllo strategico). - 1. L'attivita' di valutazione e controllo strategico mira a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico. L'attivita' stessa consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziare e materiali assegnate, nonche' nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilita' per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi. 2. Gli uffici ed i soggetti preposti all'attivita' di valutazione e controllo strategico riferiscono in via riservata agli organi di indirizzo politico, con le relazioni di cui al comma 3, sulle risultanze delle analisi effettuate. Essi di norma supportano l'organo di indirizzo politico anche per la valutazione dei dirigenti che rispondono direttamente all'organo medesimo per il conseguimento degli obiettivi da questo assegnatigli. 3. Nelle amministrazioni dello Stato, i compiti di cui ai commi 1 e 2 sono affidati ad apposito ufficio, operante nell'ambito delle strutture di cui all'art. 14, comma 2, del decreto n. 29, denominato servizio di controllo interno e dotato di adeguata autonomia operativa. La direzione dell'ufficio puo' essere dal Ministro affidata anche ad un organo collegiale, ferma restando la possibilita' di ricorrere, anche per la direzione stessa, ad esperti estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi del predetto art. 14, comma 2, del decreto n. 29. I servizi di controllo interno operano in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Essi redigono almeno annualmente una relazione sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalita' delle amministrazioni. Possono svolgere, anche su richiesta del Ministro, analisi su politiche e programmi specifici dell'amministrazione di appartenenza e fornire indicazioni e proposte sulla sistematica generale dei controlli interni nell'amministrazione". - Il testo dei commi 7 e 8 dell'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale), e' il seguente: "7. L'appaltatore di opere pubbliche e' tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; e', altresi, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappalta-trici trasmettono all'amministrazione o ente committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonche' copia del piano di cui al comma 8. L'appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente all'amministrazione o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonche' di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. 8. Le stazioni committenti stabiliscono a carico delle imprese esecutrici l'obbligo di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano e' messo a disposizione delle autorita' competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario e' tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere e' responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori".
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| Art. 8. (Personale dell'Agenzia) 1. L'Agenzia si avvale di personale temporaneamente impiegato, nel limite massimo di quaranta unita', mediante: a) contratti di diritto privato a tempo determinato e assunzioni con le procedure del lavoro interinale; b) apposite convenzioni che disciplinano l'utilizzo del personale proveniente da amministrazioni dello Stato, dal CONI e da enti territorialmente interessati, in posizione di comando, distacco, aspettativa, o in regime di collaborazione a tempo limitato. Il servizio prestato presso l'Agenzia e' comunque valutabile, ad ogni effetto, come servizio prestato presso l'amministrazione di appartenenza. 2. L'Agenzia puo' stipulare contratti di consulenza e conferire incarichi professionali, se gli stessi sono indispensabili allo svolgimento della missione e non sussistono al proprio interno le necessarie professionalita'. |
| Art. 9 Conferenza di servizi
1. La giunta della regione Piemonte, anche su richiesta dell'Agenzia, ovvero su motivata e documentata richiesta dell'interessato, prima della presentazione di un'istanza o di un progetto definitivo, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, all'atto della loro presentazione, i necessari atti di consenso, convoca una conferenza di servizi che si svolge secondo le disposizioni del presente articolo, in deroga ai commi 7, 8 e 13 dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. In tale sede le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico o alla tutela della salute si pronunciano per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato nonche' sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi preclusivi alla realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni dalla convocazione della conferenza di servizi, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso. 2. Nel caso in cui sia richiesta la valutazione di impatto ambientale (VIA), la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, secondo quanto previsto dalla disciplina in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza, l'autorita' competente alla VIA si esprime sulle condizioni per l'elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta autorita' esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilita', anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica nell'ambito della conferenza di servizi le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso. 3. Entro trenta giorni dalla trasmissione dei progetti definitivi alle amministrazioni interessate, la regione Piemonte convoca la conferenza di servizi, che si pronuncia nei successivi trenta giorni. 4. Con le stesse modalita' si procede ove siano necessarie variazioni, anche integrative, agli strumenti urbanistici ed ai piani territoriali nonche' relative ad immobili di natura demaniale civica ovvero soggetti a diritti di uso civico. Dette variazioni sono efficaci, senza la necessita' di ulteriori adempimenti, una volta divenuta esecutiva la determinazione di conclusione positiva del procedimento purche' la proposta di variazione sia stata pubblicata per almeno otto giorni nell'albo dei comuni interessati e siano decorsi ulteriori dieci giorni per la presentazione delle osservazioni, che sono riportate in conferenza di servizi per un esame che si conclude entro l'ulteriore termine di dieci giorni. 5. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima. Se la valutazione non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, che si conclude nei trenta giorni successivi alla scadenza del predetto termine. 6. Il dissenso di uno o piu' rappresentanti delle amministrazioni regolarmente convocate per la conferenza di servizi, a pena di inammissibilita', deve essere manifestato nella conferenza medesima, deve essere congruamente motivato, non puo' riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso. 7. Se una o piu' amministrazioni hanno espresso il proprio dissenso sulla proposta dell'amministrazione procedente, quest'ultima, valutate le specifiche risultanze della conferenza, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento. In caso di determinazione positiva, l'amministrazione procedente ne da' comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione procedente o quella dissenziente sia una amministrazione statale; negli altri casi, la comunicazione e' resa al presidente della regione, al presidente della provincia o ai sindaci interessati. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio medesimo, o il presidente della regione, il presidente della provincia o i sindaci, previa delibera dei competenti organi regionali, provinciali o comunali, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, possono disporre la sospensione della determinazione inviata; decorso tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione e' esecutiva; in caso di sospensione, la conferenza puo', entro trenta giorni, pervenire ad una nuova decisione che tenga conto delle osservazioni. Decorso inutilmente tale termine, la conferenza e' sciolta e il procedimento prosegue nelle forme ordinarie. 8. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistica e territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, il procedimento si intende concluso in senso negativo qualora l'amministrazione procedente non richieda, nei successivi trenta giorni, la determinazione di conclusione del procedimento all'autorita' di cui al secondo periodo del comma 7. Se positiva, la determinazione e' assunta previa deliberazione, rispettivamente, del Consiglio dei ministri, dei competenti organi regionali, provinciali o comunali. 9. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a valutazione di impatto ambientale e in caso di provvedimento negativo, trova applicazione l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
Note all'art. 9: - Il testo dei commi 7, 8 e 13 dell'art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), e' il seguente: "7. Per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi, comunque denominati, al fine dell'esecuzione di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice, su proposta del responsabile unico del procedimento, convoca una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Alle amministrazioni interessate deve essere comunicato, a cura del responsabile unico del procedimento, il progetto di cui al comma 8 del presente articolo almeno trenta giorni prima della data di convocazione della conferenza o dell'accordo di programma. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici di cui all'art. 19, comma 2, la conferenza di servizi e' convocata dal concedente anche nell'interesse del concessionario. 8. In sede di conferenza di servizi le amministrazioni si esprimono sul progetto definitivo, successivamente alla pronuncia da parte dell'amministrazione competente in ordine alla valutazione d'impatto ambientale, ove richiesta dalla normativa vigente, da rendere nel termine di novanta giorni dalla richiesta, o nel piu' breve termine idoneo a consentire l'utilizzazione degli eventuali cofinanziamenti comunitari entro la scadenza per essi prevista. Trascorsi i termini di cui al primo periodo del presente comma, la stessa amministrazione e' tenuta ad esprimersi in sede di conferenza di servizi. La conferenza di servizi puo' esprimersi anche sul progetto preliminare al fine di concordare quali siano le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi di cui alle vigenti norme". "13. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso". - Il testo della lettera c-bis) del comma 2 dell'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), introdotta dal-l'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e' il seguente: "2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 95, primo comma, della Costituzione: a)-c) (Omissis); c-bis) puo' deferire al Consiglio dei Ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, la decisione di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla definizione di atti e provvedimenti".
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| Art. 9-bis (4) (( Varianti in corso d'opera ))
(( 1. Le varianti in corso d'opera per motivi di cui all'articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, contenute in apposita perizia suppletiva e di variante, possono essere autorizzate dalla stazione appaltante a condizione che il completamento integrale dell'opera interessata sia assicurato a valere sulle risorse disponibili, trascorsi trenta giorni dalla presentazione della richiesta da parte della stazione appaltante delle autorizzazioni e dei pareri obbligatori agli enti e agli uffici coinvolti senza che sia stato comunicato formalmente un motivato dissenso, sempreche' sia assicurata la copertura economica della eventuale maggiore spesa nel quadro economico dell'intervento. Gli enti e gli uffici, ai quali sono stati richiesti autorizzazioni e pareri, possono domandare, entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta da parte della stazione appaltante, una sola volta eventuali integrazioni alla documentazione loro presentata. )) |
| Art. 10 Risorse finanziarie
1. Per il finanziamento degli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi olimpici e' autorizzato il limite d'impegno quindicennale di lire 110 miliardi per l'anno 2001, quale limite massimo del concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie che l'Agenzia e l'Ente nazionale per le strade (ANAS) sono autorizzati ad effettuare, nei limiti della quota che sara' a ciascuno assegnata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Ministro dei lavori pubblici, da emanare successivamente alla predisposizione del piano degli interventi; le relative rate di ammortamento per capitale ed interessi sono corrisposte agli istituti finanziatori da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per le medesime finalita' e per il funzionamento dell'Agenzia e' altresi' concesso all'Agenzia un contributo straordinario nel limite massimo di lire 5 miliardi per l'anno 2000, di lire 20 miliardi per l'anno 2001 e di lire 10 miliardi per l'anno 2002. 2. Per lo svolgimento delle sue funzioni sono inoltre attribuite all'Agenzia le somme previste alla voce "spese generali" compresa nel quadro economico di ciascun progetto delle opere di cui agli allegati 1, 2 e 3, ed eventuali successive variazioni. Tale importo e' commisurato al 3,60 per cento dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture e dell'importo delle indennita' di espropriazione. La relativa documentazione e' sottoposta alla certificazione del collegio dei revisori dei conti al fine della definitiva quantificazione della somma. 3. Le economie derivanti da eventuali ribassi d'asta riguardanti interventi finanziati, anche in parte, a carico del bilancio dello Stato e degli enti territoriali possono essere utilizzate, su richiesta motivata del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, per ulteriori oggettive esigenze connesse alla realizzazione delle opere, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Le economie non utilizzate sono riversate ai soggetti finanziatori proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione al programma delle spese, secondo le modalita' definite dal regolamento di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo. 4. I proventi percepiti dal Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, nell'esercizio di attivita' commerciali, anche occasionali, svolte in conformita' agli scopi istituzionali, ovvero di attivita' accessorie, non concorrono a formare reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Si considerano svolte in conformita' agli scopi istituzionali le attivita' il cui contenuto oggettivo realizza direttamente uno o piu' degli scopi stessi. Si considerano accessorie le attivita' poste in essere in diretta connessione con le attivita' istituzionali o quale loro strumento di finanziamento. 5. In deroga all'articolo 24 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, la giunta regionale del Piemonte puo' disporre che i proventi di cui al comma 4, in conformita' al principio stabilito dal medesimo comma 4, non concorrono alla determinazione della base imponibile del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. 6. Alla presente legge si applica il disposto dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
Note all'art. 10: - Il testo dell'art. 24 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali), cosi' come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, e' il seguente: "Art. 24 (Poteri delle regioni). - 1. Le regioni a statuto ordinario possono disciplinare, con legge, nel rispetto dei principi in materia di imposte sul reddito e di quelli recati dal presente titolo, le procedure applicative dell'imposta, ferme restando le disposizioni degli articoli 19, da 21 a 23, e da 32 a 35. 2. Le regioni a statuto speciale e le provincie autonome di Trento e Bolzano provvedono, con legge, alla attuazione delle disposizioni del presente titolo in conformita' delle disposizioni della legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, commi 158 e 159. 3. L'accertamento delle violazioni alle norme del presente titolo compete alle amministrazioni regionali. 4. Le leggi di cui ai commi 1 e 2 possono prevedere la stipula di convenzioni con il Ministero delle finanze per l'espletamento, in tutto o in parte, delle attivita' di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta, nonche' per le attivita' concernenti il relativo contenzioso, secondo le disposizioni in materia di imposte sui redditi. 5. Gli uffici dell'amministrazione finanziaria ed i comandi della Guardia di finanza cooperano per l'acquisizione ed il reperimento degli elementi utili per l'accertamento dell'imposta e per la repressione delle violazioni alle norme del presente titolo, procedendo anche di propria iniziativa secondo le norme e con le facolta' stabilite dalle singole leggi regionali o, in loro mancanza, secondo le facolta' loro attribuite dalla normativa tributaria statale, trasmettendo agli uffici regionali i relativi verbali e rapporti. 6. Le leggi di cui ai commi 1 e 2 non possono avere effetto anteriore al periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2000. 7. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono stabiliti gli organi competenti all'irrogazione delle sanzioni e le modalita' di ripartizione delle somme riscosse in caso di concorso formale e di violazioni continuate rilevanti ai fini dell'imposta regionale e di altri tributi". - Il testo della lettera f) del comma 3 dell'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio), cosi' come modificato dall'art. 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, e' il seguente: "3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare: a)-e) (Omissis); f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale".
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| Art. 11 Garanzia fidejussoria
1. In deroga all'articolo 30, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, l'esecutore dei lavori e' obbligato a costituire una garanzia fidejussoria, da parte di un istituto di credito di primaria importanza a livello nazionale, del 50 per cento dell'importo degli stessi, destinata a garantire l'ultimazione dell'opera entro il termine fissato dal bando di gara.
Nota all'art. 11: - Il testo del comma 2 dell'art. 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come da ultimo modificato dall'art. 9, comma 54, della legge 18 novembre 1998, n. 415, e' il seguente: "2. L'esecutore dei lavori e' obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10 per cento dell'importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 20 per cento la garanzia fidejussoria e' aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 20 per cento. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garan-zia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio".
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| Art. 11-bis (2) (( Polizza assicurativa ))
(( 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 30, commi 3 e 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, l'Agenzia puo' stipulare, in seguito a gara ad evidenza pubblica da esperire ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, un'unica polizza assicurativa per i danni di esecuzione e responsabilita' civile verso i terzi e per l'assicurazione indennitaria decennale, riversando i costi assicurativi su ogni singolo appaltatore in misura proporzionale all'importo dei lavori appaltati. )) |
| Art. 12 Indennita' di espropriazione
1. Per le espropriazioni nell'area della regione Piemonte preordinate alla realizzazione di opere o interventi previsti dalla presente legge, da parte o per conto dello Stato, della regione Piemonte, delle province, dei comuni o da parte degli altri enti di diritto pubblico anche non territoriali, l'indennita' di espropriazione e' determinata a norma dell'articolo 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e successive modificazioni.
Nota all'art. 12: - Il testo dell'art. 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, come da ultimo modificato dall'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' il seguente: "Art. 5-bis. - 1. Fino all'emanazione di un'organica disciplina per tutte le espropriazioni preordinate alla realizzazione di opere o interventi da parte o per conto dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici o di diritto pubblico, anche non territoriali, o comunque preordinate alla realizzazione di opere o interventi dichiarati di pubblica utilita', l'indennita' di espropriazione per le aree edificabili e' determinata a norma dell'art. 13, terzo comma, della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sostituendo in ogni caso ai fitti coacervati dell'ultimo decennio il reddito dominicale rivalutato di cui agli articoli 24 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 912. L'importo cosi' determinato e' ridotto del 40 per cento. 2. In ogni fase del procedimento espropriativo il soggetto espropriato puo' convenire la cessione volontaria del bene. In tal caso non si applica la riduzione di cui al comma 1. 3. Per la valutazione delle edificabilita' delle aree, si devono considerare le possibilita' legali ed effettive di edificazione esistenti al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. 4. Per le aree agricole e per quelle che, ai sensi del comma 3, non sono classificabili come edificabili, si applicano le norme di cui al titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni. 5. Con regolamento da emanare con decreto del Ministro dei lavori pubblici ai sensi dell'art. 17, legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri e i requisiti per la individuazione della edificabilita' di fatto di cui al comma 3. 6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in tutti i casi in cui non sono stati ancora determinati in via definitiva il prezzo, l'entita' dell'indennizzo e/o del risarcimento del danno, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 7. Nella determinazione dell'indennita' di espropriazione per i procedimenti in corso si applicano le disposizioni di cui al presente articolo. 7-bis. In caso di occupazioni illegittime di suoli per causa di pubblica utilita', intervenute anteriormente al 30 settembre 1996, si applicano, per la liquidazione del danno, i criteri di determinazione dell'indennita' di cui al comma 1, con esclusione della riduzione del 40 per cento. In tal caso l'importo del risarcimento e' altresi' aumentato del 10 per cento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai procedimenti in corso non definiti con sentenza passata in giudicato".
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| Art. 13 Destinazione finale dei beni
1. Con apposito regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sono dettate disposizioni dirette a disciplinare le modalita' di successiva utilizzazione dei beni mobili di proprieta' dell'Agenzia, compresi le attrezzature e gli arredi, nonche' il riversamento proporzionale al bilancio degli enti finanziatori delle eventuali somme non utilizzate, risultanti da apposito rendiconto certificato dal collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia. Con le stesse modalita', su proposta degli enti interessati, si provvede con riferimento ai beni immobili per la parte finanziata anche parzialmente con risorse pubbliche.
Nota all'art. 13: - Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
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| Art. 14 Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 5 miliardi per il 2000, a lire 130 miliardi per il 2001, a lire 120 miliardi per il 2002 e a lire 110 miliardi a decorrere dal 2003, si provvede, per gli anni 2000, 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
| Art. 14-bis (2) (( Stralcio del piano degli interventi ))
(( 1. Il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici redige per stralci il piano degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, sulla base di un piano generale riepilogativo degli interventi che descrive e valorizza ciascuno degli stessi ed espone la valorizzazione complessiva rilevante ai fini dell'attribuzione delle risorse finanziarie stanziate. 2. Ogni stralcio del piano degli interventi e' definito dal Comitato di regia, d'intesa con il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, tiene conto dell'ordine di priorita' della localizzazione, delle caratteristiche tecnico-funzionali e sociali delle opere in esso previste, dei tempi di ultimazione delle stesse e quantifica l'onere economico di ciascuna opera nonche' la relativa copertura finanziaria. Esso tiene altresi' conto delle esigenze derivanti dall'uso degli impianti e delle infrastrutture successivo allo svolgimento dei Giochi olimpici, garantendo caratteristiche funzionali e gestionali idonee, sul piano economico, sociale e sportivo, con particolare riferimento all'utilizzo residenziale definitivo dei villaggi olimpici. 3. Il decreto di cui all'articolo 10, comma 1, e' emanato sulla base del piano generale riepilogativo degli interventi redatto dal Comitato organizzatore dei Giochi olimpici. 4. Ferma restando la valorizzazione complessiva espressa nel piano generale riepilogativo di cui ai commi 1 e 3, il Comitato di regia, d'intesa con il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, e' autorizzato nei singoli stralci del piano degli interventi a ridurre l'elencazione delle opere comprese nel piano generale riepilogativo degli interventi e a modificare la valorizzazione di ciascuna di esse. 5. Le convenzioni di cui all'articolo 3, commi 2-bis, 3, 3-bis e 5, attuano le previsioni di ogni stralcio del piano degli interventi. )) |
| Art. 14-ter (2) (( Gestione transitoria ))
(( 1. Nell'attesa che sia portata a termine la procedura relativa al reperimento delle risorse finanziarie previste dall'articolo 10, comma 1, l'Agenzia e' autorizzata a stipulare contratti per l'affidamento di incarichi di progettazione, di attivita' accessorie e di lavori nei limiti della copertura finanziaria contemplata dallo stanziamento di cui al medesimo articolo 10, comma 1. )) |
| Art. 15. (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 9 ottobre 2000 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Fassino
LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 6831): Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (D'Alema) il 3 marzo 2000. Assegnato alla VIII commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici), in sede referente, il 23 marzo 2000, con pareri delle commissioni I, V, VI, VII, XI e parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla VIII commissione, in sede referente, il 28 mar-zo 2000, il 4 aprile 2000, il 9 maggio 2000, il 15, 22, 28 e 29 giugno 2000, il 5 ed il 20 luglio 2000. Nuovamente assegnato alla VIII commissione, in sede legislativa, il 25 luglio 2000. Esaminato dalla VIII commissione, in sede legislativa, il 25 e 26 luglio 2000 ed approvato il 27 luglio 2000. Senato della Repubblica (atto n. 4784): Assegnato alla 8a commissione (Lavori pubblici, comunicazioni), in sede deliberante, il 5 settembre 2000 con pareri delle commissioni 1a, 2a, 5a, 6a, 7a, 10a, 11a, 12a, 13a e parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla 8a commissione il 19 settembre 2000 e approvato il 26 settembre 2000. |
| Allegato 1 (articolo 1, comma 1)
IMPIANTI
1) Biathlon; 2) Bob e slittino; 3) Curling; 4) Hockey (gare); 5) Hockey (gare); 6) Hockey (gare); 7) Hockey (gare/allenamento); 8) Hockey (allenamento); 9) Pattinaggio artistico - Short track; 10) Pattinaggio veloce; 11) Salto e combinata; 12) Sci alpino, snow, free style; 13) Sci di fondo; 14) Opere urbanizzazione. |
| Allegato 2 (articolo 1, comma 1)
INFRASTRUTTURE OLIMPICHE Impianti: 1) Villaggi olimpici; 2) Villaggi media; 3) Main press centre/International broadcast centre (MPC/IBC). |
| Allegato 3 (articolo 1, comma 1)
INFRASTRUTTURE VIARIE
===================================================================== Tipo di strada | Località | Tipo di intervento ===================================================================== 1 Statale 23 |Cesana-Sestriere |Adeguamento --------------------------------------------------------------------- 2 Statale 23 |Perosa-Sestriere |Adeguamento --------------------------------------------------------------------- | |Costruzione varianti ed 3 Statale 23 |Pinerolo-Porte-Perosa|adeguamento --------------------------------------------------------------------- 4 Statale 24 |Cesana-Claviere |Adeguamento --------------------------------------------------------------------- 5 Strutture e | | infrastrutture di | | interscambio modale |Oulx-Cesana-Pinerolo |Realizzazione --------------------------------------------------------------------- 6 Corso Spezia |Torino |Sottopasso --------------------------------------------------------------------- 7 Strade provinciali |Varie |Adeguamento --------------------------------------------------------------------- 8 Statale 24 |Cesana |Variante --------------------------------------------------------------------- | |Circonvallazione 9 Statale 24 |Claviere |coperta --------------------------------------------------------------------- 10 Statale 589 |Avigliana |Variante, 1° stralcio --------------------------------------------------------------------- 11 Statale 589 |Saluzzo-Pinerolo |Adeguamento --------------------------------------------------------------------- | |Completamento: | |diramazione | |autostradale | |Torino-Pinerolo 2° | |tronco; nuova barriera | |di esazione e centro | |manutenzione in | |località Beinasco | |comprese le opere di | |mitigazione ambientale 12 SATT Sistema | |sulle viabilità autostradale | |provinciali SP 6 - SP tangenziale di Torino) |Torino-Pinerolo |174 - SP 175 --------------------------------------------------------------------- | |Adeguamento SATT - | |tratta svincolo | |interporto | |Torino/interscambio di 13 SATT |Area metropolitana |Bruere --------------------------------------------------------------------- | |Completamento svincolo | |Bardonecchia; | |realizzazione quarta 14 Autostrada |Torino-Bardonecchia |corsia |
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