Gazzetta n. 243 del 17 ottobre 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DECRETO 25 luglio 2000
Trasferimento dei contributi a favore dell'ARAN, ai sensi dell'art. 50, comma 8, del decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, per gli "Istituti ed enti di ricerca e sperimentazione", vigilati dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
e
IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", ed, in particolare, l'art. 50, commi 8 e 9 del citato decreto, che individua le risorse delle quali l'ARAN deve avvalersi per lo svolgimento della propria attivita' e determina la disciplina delle modalita' di riscossione dei contributi a carico delle amministrazioni, rinviando, per quanto riguarda il sistema dei trasferimenti per le amministrazioni diverse dallo Stato, ai decreti del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, a seconda del comparto, dei Ministri competenti, nonche', per gli aspetti di interesse regionale e locale, previa intesa espressa dalla Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-citta';
Visto in particolare, l'art. 50, comma 10, del decreto legislativo n. 29 del 1993, secondo il quale i contributi di cui al comma 8 affluiscono direttamente al bilancio dell'ARAN, che provvede a definire con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria;
Visto l'art. 43, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, che prevede, per gli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, un contributo statale annuo di funzionamento;
Vista la deliberazione assunta nella seduta n. 5 del 29 luglio 1998 dall'organismo di coordinamento dei comitati di settore ed approvata nella successiva seduta n. 6 del 16 settembre 1998, nella quale e' stata concordata con l'ARAN la quota fissa di contributo posta a carico delle amministrazioni, pari a lire seimila per ciascun dipendente, ai fini del funzionamento della stessa agenzia, secondo quanto disposto dall'art. 50, comma 8, lettera a), del decreto legislativo n. 29 del 1993;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, di riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali procede al trasferimento dei fondi ordinari sugli istituti ed enti del comparto di ricerca sottoposti alla propria vigilanza;
Preso atto che i dati relativi al personale in servizio presso le amministrazioni interessate dal presente decreto debbono essere desunti dall'ultimo conto annuale del personale pubblicato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Ravvisata pertanto, la necessita' di provvedere, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, alla definizione del sistema dei trasferimenti a favore dell'ARAN, posti a carico degli istituti ed enti di ricerca e sperimentazione vigilati dal Ministero delle politiche agricole e forestali delle amministrazioni del camparto del personale delle "istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione";
Decreta:
Art. 1.
1. A decorrere dal 1o gennaio 1999, la riscossione delle somme a titolo di contributo a favore dell'ARAN, ai sensi dell'art. 50, comma 8, lettera a) del decreto legislativo n. 29 del 1993, a carico degli istituti ed enti di ricerca e sperimentazione vigilati dal Ministero delle politiche agricole e forestali, indicati nella tabella A allegata al presente decreto, ed appartenenti al comparto del personale delle "istituzioni e degli enti di ricerca e di sperimentazione" di cui all'art. 7 del contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti di contrattazione sottoscritto il 2 giugno 1998, e' attuata con le modalita' stabilite dai seguenti articoli.
 
Art. 2.
1. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, il Ministero delle politiche agricole e forestali, individua la somma complessiva di contributo dovuta per l'anno successivo dagli istituti ed enti di ricerca e sperimentazione vigilati dal Ministero delle politiche agricole e forestali appartenenti al comparto di cui all'art. 1 del presente decreto, sulla base dei dati forniti dal conto annuale del personale in servizio pubblicato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e tenuto conto della quota annuale di contributo individuale concordata tra l'ARAN e l'organismo di coordinamento dei comitati di settore, ai sensi dell'art. 50, comma 8, lettera a), secondo alinea, del decreto legislativo n. 29 del 1993.
2. Il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede a trattenere il relativo importo sulle pertinenti assegnazioni contributive dovute dal predetto Ministero ai singoli istituti ed enti vigilati ed a versarla direttamente all'ARAN, entro il 28 febbraio di ciascun anno, mediante accreditamento sulla contabilita' speciale n. 149726 ad essa intestata presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma, dandone contestuale comunicazione all'ARAN.
 
Art. 3.
1. I contributi di competenza degli anni 1999 e 2000 sono trattenuti dal Ministero delle politiche agricole e forestali a valere sulle residue assegnazioni di spettanza degli istituti ed enti vigilati, per essere versati all'ARAN con le modalita' previste dal precedente art. 2, comma 2, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
Roma, 25 luglio 2000
Il Ministro per la funzione pubblica
Bassanini
Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Visco
Il Ministro delle politiche agricole e forestali
Pecoraro Scanio Registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2000 Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 285
 
Tabella A

ISTITUTI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE

1) Ente nazionale sementi elette (ENSE);
2) Istituto sperimentale agronomica (ISA);
3) Istituto sperimentale agrumicoltura;
4) Istituto sperimentale assestamento forestale e alpicoltura;
5) Istituto nazionale di economia agraria (INEA);
6) Istituto sperimentale cerealicoltura;
7) Istituto sperimentale floricoltura;
8) Istituto sperimentale lattiero caseario;
9) Istituto sperimentale meccanizzazione agricola;
10) Istituto sperimentale nutrizione delle piante;
11) Istituto sperimentale per l'enologia;
12) Istituto sperimentale per la selvicoltura;
13) Istituto sperimentale colture foraggere;
14) Istituto sperimentale colture industriali;
15) Istituto sperimentale elaiotecnica;
16) Istituto sperimentale olivicoltura;
17) Istituto sperimentale orticoltura;
18) Istituto sperimentale per il tabacco;
19) Istituto nazionale della nutrizione;
20) Istituto sperimentale zoologia agraria;
21) Istituto sperimentale zootecnica;
22) Istituto di patologia vegetale;
23) Istituto sperimentale per la valorizzazione tecnologica dei prodotti agricoli;
24) Istituto sperimentale studio e difesa del suolo;
25) Istituto sperimentale viticultura;
26) Istituto sperimentale frutticoltura.
 
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