PARTE I 1. Generalita'. L'art. 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, prevede che l'attivita' di mediazione nella concessione di finanziamenti da parte di banche o di intermediari finanziari (di seguito: mediazione creditizia) e' riservata ai soggetti iscritti in apposito albo. Tale albo e' tenuto dall'Ufficio italiano dei cambi (UIC). Ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge n. 108/1996, nel regolamento adottato con il decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 2000 (di seguito: regolamento) viene specificato il contenuto dell'attivita' di mediazione creditizia e sono fissate le modalita' per l'iscrizione e la cancellazione dall'albo nonche' le forme di pubblicita' dell'albo stesso. Il presente provvedimento e' adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento. In esso vengono regolati taluni aspetti applicativi, connessi particolarmente alle procedure da seguire per l'iscrizione nell'albo, all'effettuazione di comunicazioni all'UIC e all'individuazione di ulteriori regole applicabili. 2. Ambito di applicazione. E' tenuto ad iscriversi nell'albo chiunque professionalmente, anche se a titolo non esclusivo, ovvero abitualmente, mette in relazione, anche attraverso attivita' di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma (cfr. art. 2 del regolamento). Gli intermediari finanziari richiamati sono quelli iscritti nell'elenco generale o nell'elenco speciale previsti, rispettivamente, dagli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministro del tesoro del 6 luglio 1994, costituisce "concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma" l'attivita' di concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma. Rientra in tale attivita', tra l'altro, ogni tipo di finanziamento connesso con operazioni di: 1) locazione finanziaria; 2) acquisto di crediti; 3) credito al consumo, cosi' come definito dall'art. 121 del testo unico bancario, fatta eccezione per la forma tecnica della dilazione di pagamento; 4) credito ipotecario; 5) prestito su pegno; 6) rilascio di fidejussioni, avalli, aperture di credito documentarie, accettazioni, girate nonche' impegni a concedere credito. Va richiamata la norma penale contenuta nell'art. 16, comma 9, della legge n. 108/1996 con la quale, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, si punisce chi, nell'esercizio di attivita' bancaria, di intermediazione finanziaria o di mediazione creditizia, indirizza una persona, per operazioni bancarie o finanziarie, a un soggetto non abilitato all'esercizio dell'attivita' bancaria o finanziaria. Ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge n. 108/1996, la pubblicita' a mezzo stampa dell'attivita' di mediazione creditizia subordinata all'indicazione, nella pubblicita' medesima, degli estremi della iscrizione nell'albo. 3. Attivita' di mediazione creditizia. Conformemente all'art. 1754 del codice civile e all'art. 2, comma 2, del regolamento, i mediatori creditizi svolgono la propria attivita' senza essere legati ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. Ad essi e' vietato concludere contratti nonche' effettuare, per conto di banche o intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito. Non integra mediazione creditizia la raccolta, nell'ambito della specifica attivita' svolta e strumentalmente ad essa, di richieste di finanziamento effettuata sulla base di apposite convenzioni stipulate con banche e intermediari finanziari da parte di: a) soggetti iscritti in ruoli, albi o elenchi tenuti da pubbliche autorita', da ordini o da consigli professionali; b) fornitori di beni o servizi. PARTE II 1. Iscrizione nell'albo. Possono iscriversi nell'albo le persone fisiche, le societa' con sede legale in Italia e le stabili organizzazioni in Italia di societa' aventi sede legale all'estero in presenza delle condizioni previste nell'art. 4, commi 1 e 2, del regolamento. La domanda di iscrizione, corredata della documentazione richiesta, presentata all'UIC. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del regolamento, i soggetti iscritti nei ruoli di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 253, cosi' come modificata dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, che intendono svolgere l'attivita' di mediazione creditizia nelle forme indicate nell'art. 2 del regolamento, devono presentare la domanda di iscrizione entro novanta giorni dalla data dell'entrata in vigore del regolamento stesso. Entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della domanda l'UIC provvede, sulla base delle informazioni fornite e della documentazione prodotta, all'iscrizione nell'albo ovvero nega l'iscrizione stessa con provvedimento motivato, dandone comunicazione al soggetto istante. Il termine indicato e' sospeso qualora l'UIC chieda ulteriori informazioni a integrazione della documentazione prodotta e riprende a decorrere dal ricevimento delle informazioni richieste. Decorso il termine indicato, l'istanza deve ritenersi accolta. L'albo e' distinto in due sezioni: la prima e' relativa alle persone fisiche, la seconda alle societa' e alle stabili organizzazioni. 2. Istruzioni per la compilazione della domanda di iscrizione. 2.1. Persone fisiche. a) Le persone fisiche che intendono iscriversi nell'albo indicano nell'istanza i propri dati identificativi: il cognome e il nome; il comune ovvero lo Stato estero di nascita; la data di nascita; il sesso (M per maschio, F per femmina); il codice fiscale; la cittadinanza. Vanno riportate le informazioni relative al domicilio in Italia. La domiciliazione in Italia dell'interessato costituisce requisito necessario per l'iscrizione nell'albo. Si intende per domicilio il luogo in cui viene esercitata l'attivita' di mediazione creditizia. Nell'istanza vanno altresi' riportate le indicazioni sulla residenza unicamente nel caso in cui la residenza non coincida con il domicilio in Italia. I riferimenti relativi al domicilio fiscale, individuato ai sensi dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, vanno indicati unicamente se il domicilio fiscale non coincide con il domicilio in Italia. Si fa presente che le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte. Quelle non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si e' prodotto il reddito o, se il reddito prodotto in piu' comuni, nel comune in cui si e' prodotto il reddito piu' elevato; b) Nella domanda di iscrizione devono essere attestati: 1. la sussistenza dei requisiti di onorabilita' previsti dall'art. 109 del testo unico bancario; 2. l'esistenza di trattamento di reciprocita' nello Stato non appartenente all'Unione europea del quale si abbia la cittadinanza; 3. il possesso di diploma di scuola media superiore ovvero l'iscrizione nei ruoli di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 253, cosi' come modificata dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39. Deve essere altresi' indicata l'eventuale esistenza di decreti di rinvio a giudizio o di sentenze di condanna non definitive pronunciate nei confronti dell'interessato per uno dei delitti il cui accertamento, con sentenza irrevocabile, comporta la perdita dei requisiti di onorabilita', nonche' l'applicazione nei confronti dell'interessato, con provvedimento non definitivo, di misure di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni. I cittadini di uno Stato estero devono inoltre attestare, in base ad una valutazione di equivalenza sostanziale, la sussistenza in tale Stato dei requisiti di onorabilita'. L'istanza di iscrizione effettuata avvalendosi dell'allegato modello UIC/MC - A che forma parte integrante del presente provvedimento. Ad esso deve essere allegata copia fotostatica di documento di identita'. 2.2. Soggetti diversi dalle persone fisiche. a) Possono iscriversi nell'albo dei mediatori creditizi le societa' il cui oggetto sociale preveda lo svolgimento dell'attivita' di mediazione creditizia. Deve essere indicata la denominazione o la ragione sociale, la natura giuridica, secondo la codifica riportata nella tabella allegata al presente provvedimento, e il codice fiscale. Le societa' aventi sede legale all'estero possono iscriversi nell'albo attraverso l'insediamento di una stabile organizzazione in Italia che preveda nel proprio oggetto lo svolgimento dell'attivita' di mediazione creditizia. In relazione alla sede legale di soggetto italiano ovvero alla stabile organizzazione in Italia di soggetto avente all'estero la propria sede legale, vengono riportate le informazioni relative a: indirizzo, c.a.p., comune, provincia, numero di telefono, numero di fax e, rispettivamente, capitale sociale versato o fondo di dotazione assegnato. I soggetti esteri devono indicare lo Stato estero in cui e' ubicata la sede legale. In relazione al legale rappresentante, devono essere indicati: il cognome, il nome, il comune o lo Stato estero di nascita, la data di nascita, il sesso (M per maschio, F per femmina), il codice fiscale; b) In relazione alle persone fisiche per il tramite delle quali si intende svolgere l'attivita' di mediazione creditizia di cui all'art. 2, comma 1, del regolamento devono essere indicati: cognome e nome, codice fiscale; Qualora il soggetto istante intenda avvalersi di persone fisiche gia' iscritte nell'albo, deve essere indicato il relativo numero di iscrizione; c) Sede amministrativa e sedi secondarie. Qualora l'attivita' amministrativa ovvero il contatto con i clienti si svolgano in luogo diverso dalla sede legale o dal luogo in cui ha sede la stabile organizzazione, devono essere comunicati i dati relativi alla sede amministrativa e alle eventuali sedi secondarie. Formano oggetto di comunicazione l'indirizzo, il CAP, il comune e la provincia della sede amministrativa e di ciascuna delle sedi secondarie. L'istanza di iscrizione effettuata avvalendosi dell'allegato modello UIC/MC - B che forma parte integrante del presente provvedimento. Devono essere allegate le dichiarazioni sottoscritte dai soci che esercitano il controllo ai sensi dell'art. 23 del testo unico bancario e dai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo con le quali essi attestano di possedere i requisiti di onorabilita' previsti dall'art. 109 del testo unico bancario. Nelle proprie dichiarazioni i soci indicano la percentuale del capitale posseduta e la circostanza per la quale, ai sensi dell'art. 23 del testo unico bancario, esercitano il controllo. Per i cittadini di uno Stato estero deve essere inoltre attestata, in base ad una valutazione di equivalenza sostanziale, la sussistenza in tale Stato dei requisiti di onorabilita'. Devono essere inoltre allegate le copie fotostatiche di documenti di identita' del legale rappresentante, dei soci che esercitano il controllo e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo. 3. Variazioni. a) Persone fisiche. Le persone fisiche iscritte nell'albo devono comunicare all'UIC senza ritardo, avvalendosi dell'allegato modello UIC/MC - VAR - A che forma parte integrante del presente provvedimento, le circostanze che potrebbero comportare il venir meno dei requisiti di onorabilita' nonche' ogni altra variazione delle informazioni indicate nel punto 2.1, lettere a) e b). b) Societa'. Le societa' e le stabili organizzazioni devono comunicare all'UIC senza ritardo, avvalendosi dell'allegato modello UIC/MC - VAR - B che forma parte integrante del presente provvedimento, ogni variazione delle informazioni indicate nel punto 2.2, lettere a), b) e c). Qualora nuovi soggetti acquisiscano il controllo ai sensi dell'art. 23 del testo unico bancario devono essere comunicate le informazioni attinenti alla circostanza per la quale sussiste il controllo e alla percentuale del capitale posseduto, avvalendosi dell'apposito allegato al modello UIC/MC - B. Qualora nuovi soggetti acquisiscano cariche che comportano lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione o controllo devono essere comunicate le informazioni attinenti al tipo di carica e alla sussistenza dei requisiti di onorabilita' avvalendosi dell'apposito allegato al modello UIC/MC - B. Per le comunicazioni relative alla perdita dei requisiti di onorabilita' si applicano le disposizioni contenute nella parte III del presente provvedimento. PARTE III 1. Requisiti di onorabilita'. L'art. 16, comma 3, della legge n. 108/1996 prevede che i soggetti che intendono iscriversi nell'albo dei mediatori creditizi devono possedere i requisiti di onorabilita' previsti, ai sensi dell'art. 109 del testo unico bancario, dal decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 30 dicembre 1998, n. 516. Tali requisiti devono essere posseduti: a) dai mediatori creditizi che operano in proprio ovvero per conto di societa' iscritte nell'albo; b) dai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle societa' e nelle stabili organizzazioni iscritte nell'albo; c) dai partecipanti al capitale delle societa' iscritte nell'albo in grado di esercitare il controllo ai sensi dell'art. 23 del testo unico bancario. Rilevano anche le partecipazioni possedute per il tramite di societa' controllate, societa' fiduciarie o per interposta persona. Nel caso in cui partecipante al capitale ai sensi della lettera c) sia una societa' o un ente, i requisiti di onorabilita' devono essere posseduti dai soggetti che svolgono in essi funzioni di amministrazione. 1.1. Procedura per la verifica dei requisiti. La responsabilita' della verifica della esistenza e della permanenza dei requisiti di onorabilita' e' rimessa, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, all'organo amministrativo, che vi procede ai sensi dell'art. 109 del testo unico bancario e delle relative disposizioni di attuazione. La verifica dei requisiti in questione deve essere effettuata in occasione della nomina di nuovi esponenti ovvero dell'acquisto del controllo da parte di nuovi soggetti e comunque con cadenza almeno annuale. Entro il 30 marzo di ogni anno il legale rappresentante trasmette all'UIC copia del verbale illustrativo della verifica compiuta. Tra le tipologie di documenti che possono essere presi in considerazione nell'effettuazione della verifica dei requisiti di onorabilita' si indicano, a titolo esemplificativo: il certificato generale del casellario giudiziale; il certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il tribunale e presso la pretura circondariale; le evidenze del pubblico registro dei falliti previsto dall'art. 50 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; altre attestazioni rilasciate da autorita' di pubblica sicurezza in relazione a specifiche fattispecie di reato; dichiarazione dell'interessato in ordine alla presenza o meno di circostanze che fanno venir meno il requisito dell'onorabilita'. 1.2. Mancanza dei requisiti. a) La mancanza sopravvenuta dei requisiti di onorabilita' in capo alla persona fisica iscritta e' causa di cancellazione dall'albo. b) La mancanza sopravvenuta dei requisiti di onorabilita' in capo a taluno dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso societa' iscritte nell'albo comporta la decadenza immediata dalla carica. La decadenza e' dichiarata dall'organo amministrativo ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 109 del testo unico bancario e delle relative disposizioni di attuazione. Le dichiarazioni di decadenza sono immediatamente comunicate all'UIC. c) La mancanza sopravvenuta dei requisiti di onorabilita' in capo a taluno dei partecipanti al capitale di societa' iscritte nell'albo in grado di esercitare il controllo ai sensi dell'art. 23 del testo unico bancario comporta l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 108 dello stesso testo unico e nelle relative disposizioni di attuazione. Le eventuali impugnazioni delle deliberazioni a motivo della mancanza dei requisiti di onorabilita' dei partecipanti al capitale sono immediatamente comunicate all'UIC. 2. Contenuto dell'albo. L'albo dei mediatori creditizi contiene le seguenti indicazioni: cognome, nome ovvero denominazione o ragione sociale del mediatore; indirizzo del domicilio ovvero della sede legale, della sede amministrativa e delle sedi secondarie; data di iscrizione nell'albo; per le societa', le persone fisiche iscritte nell'albo delle quali ci si avvale per lo svolgimento dell'attivita' di mediazione. L'albo potra' essere consultato presso il sito Internet dell'UIC (www.UIC.it). 3. Cancellazione e sospensione. L'UIC dispone la cancellazione dall'albo nei casi di cessazione dall'attivita' di mediazione. L'istanza di cancellazione e' effettuata avvalendosi dell'allegato modello UIC/MC - CAN che forma parte integrante del presente provvedimento. L'UIC procede altresi' alle comunicazioni e alle contestazioni previste dall'art. 6 del regolamento nell'ambito dei procedimenti di cancellazione e sospensione ivi disciplinati. Tutte le comunicazioni all'UIC previste dal presente provvedimento sono effettuate ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403. Si rammenta che le dichiarazioni false o mendaci sono sanzionate penalmente ai sensi dell'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. L'UIC potra' predisporre strumenti software di "data-entry" per facilitare l'effettuazione delle comunicazioni previste dal presente provvedimento. Il presente provvedimento avra' efficacia a partire dal giorno successivo a quello dell'entrata in vigore del regolamento. Roma, 4 agosto 2000 Il presidente: Fazio ------- Avvertenza: Alla pag. 3 della presente Gazzetta Ufficiale e' pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 287, recante: "Regolamento di attuazione dell'art. 6 della legge 7 marzo 1996, n. 108". |