IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, relativa ad interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa; Viste le direttive emanate, ai sensi della legge sopra citata, dal Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET) con delibera del 31 marzo 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 91 del 17 aprile 1992) e viste le ulteriori determinazioni assunte da quel Comitato con delibera 18 maggio 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 1992) e con delibera 7 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale n. 217 del 15 settembre 1993), concernenti l'autorizzazione alla contrazione di mutui per la realizzazione di parcheggi e di sistemi di trasporto rapido di massa, disposta in relazione alle previsioni dell'art. 2, comma 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498; Visti l'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che, in attuazione della delega contenuta al comma 24 della norma citata, ha disciplinato le funzioni dei Comitati soppressi ai sensi del comma 21 dello stesso articolo, tra i quali figura incluso il CIPET; Visto il decreto-legge 1o aprile 1995, n. 98, convertito dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, che, all'art. 4, reca disposizioni in materia di sistemi di trasporto rapido di massa; Visto l'art. 1 del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 199, da ultimo reiterato con il decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611, che, al comma 1, rifinanzia l'art. 9 della menzionata legge n. 211/1992; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, con il quale, in attuazione della delega contenuta all'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, sono state dettate le disposizioni per l'unificazione del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica ed e' stata, in tale contesto, prevista l'istituzione del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici; Visto l'art. 10 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, che consente, a favore di interventi gia' approvati, l'elevazione dell'apporto statale sino al limite massimo del 60% rispetto al costo degli interventi stessi e prevede il finanziamento di tranvie indipendentemente dalla riconducibilita' alla tipologia delle "tranvie veloci"; Visto l'art. 3, comma 4, della legge 18 giugno 1998, n. 194, che reca, tra l'altro, ulteriori stanziamenti per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge n. 211/1992; Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, che all'art. 50, comma 1, tra l'altro rifinanzia l'art. 9 della piu' volte citata legge n. 211/1992; Visto l'art. 29 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che al comma 1 pone termini ultimativi per la presentazione dei progetti definitivi relativi agli interventi approvati da questo Comitato entro il 31 dicembre 1998, pena la revoca dei contributi concessi, e che al comma 2 prevede - da parte del Ministro dei trasporti e della navigazione, d'intesa con il Ministro per i problemi delle aree urbane (ora Ministro dei lavori pubblici) - la formulazione di proposte a questo Comitato stesso per l'allocazione delle risorse disponibili anche a seguito dell'abbassamento del tasso di sconto e dei ribassi d'asta; Visto l'art. 13 della legge 7 dicembre 1999, n. 472, che al comma 2 autorizza, per la prosecuzione degli interventi sopra richiamati, ulteriori limiti d'impegno e che demanda agli enti locali l'approvazione dei progetti, fermo restando il rilascio del nulla osta tecnico ai fini della sicurezza da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione; Visto l'art. 54 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che al comma 1 autorizza ulteriori limiti d'impegno quindicennali di 37 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2000 e di 40 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2001; Viste le delibere in data 20 novembre 1995 (Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 1996), 21 dicembre 1995 (Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1996), 8 maggio 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 160 del 10 luglio 1996), 27 novembre 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1997, errata-corrige in Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 1997) e 30 gennaio 1997, n. 16 (Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24 marzo 1997), con le quali questo Comitato ha proceduto al riparto delle risorse recate - rispettivamente - dall'art. 9 della legge n. 211/1992, come sopra rifinanziato, e dall'art. 10 della stessa legge, attenendosi alla graduatoria compilata dalla commissione di alta vigilanza, di cui alla legge n. 204/1995, alla stregua dei criteri elaborati dal CIPET e ponendo un tetto del 50% al contributo statale; Vista la delibera in data 9 luglio 1998, n. 63 (Gazzetta Ufficiale n. 199 del 27 agosto 1998), con la quale questo Comitato, in attuazione del disposto dell'art. 1 del menzionato decreto legislativo n. 430/1997, ha proceduto ad adeguare il proprio regolamento interno, demandando a successive delibere l'istituzione di apposite commissioni per l'esercizio delle attribuzioni riferite a questioni di particolare rilevanza generale ed intersettoriale ed annoverando tra le istituende commissioni la commissione infrastrutture; Vista la propria delibera in data 5 agosto 1998, n. 79 (Gazzetta Ufficiale n. 241 del 15 ottobre 1998), con la quale sono state istituite le suddette commissioni e ne sono stati definiti compiti, composizione e strutture di supporto; Viste le delibere in data 25 settembre 1997, n. 185 (Gazzetta Ufficiale n. 275 del 25 novembre 1997), 19 novembre 1998, n. 138 (Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1999), e 21 aprile 1999, n. 66 (Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 luglio 1999), con le quali questo Comitato ha assunto altre determinazioni in materia, tra l'altro procedendo alla finalizzazione di "economie" conseguenti all'abbassamento del tasso di sconto ed elevando, anche in relazione alle indicazioni fornite dal Ministero dei trasporti e della navigazione, il contributo statale per interventi gia' approvati sino al 60% del costo; Vista la delibera in data 30 giugno 1999, n. 105 (Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 1999), con la quale questo Comitato ha provveduto ad assegnare programmaticamente un contributo di 8.838 milioni di lire alla realizzazione del collegamento ferroviario Bari Centrale - aeroporto di Bari Palese, imputandolo ad un accantonamento a favore della regione Puglia, disposto con la menzionata delibera n. 66/99 a carico delle risorse previste dall'art. 10 della legge n. 211/1992; Vista la delibera in data 22 giugno 2000, n. 70, con la quale questo Comitato ha allocato le risorse stanziate dall'art. 50 della citata legge n. 448/1998 e previsto la definizione di nuove disposizioni procedurali in relazione alle modifiche introdotte dalla legge n. 472/1999 ed in considerazione della necessita' di parametrare l'entita' del contributo statale ai tempi di effettivo utilizzo del mutuo cosi' attivabile, in modo da ottimizzare l'utilizzo delle risorse disponibili e favorire l'avvio di un piu' vasto programma d'interventi; Preso atto che, con nota n. 370(TIF5)/211 del 9 marzo 2000, il Ministro dei trasporti e della navigazione, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, ha formulato proposte di rimodulazione del precedente programma; Rilevato che questo Comitato, nella seduta del 22 giugno 2000, aveva effettuato una prima valutazione delle proposte di cui sopra, anche in relazione alle considerazioni formulate al riguardo dalla commissione infrastrutture, nella seduta del 15 giugno 2000, ed aveva nell'occasione aggiornato l'argomento in vista di una piu' organica ridefinizione del programma precedente in relazione ad ulteriori esigenze nel frattempo emerse; Considerato che, con nota n. 913 (TIF5)/211 RMC del 1o agosto 2000, il Ministero dei trasporti e della navigazione ha fornito ulteriori chiarimenti in ordine ad un intervento relativo all'area metropolitana di Roma, gia' finanziato con la citata delibera del 21 dicembre 1995, che e' stato poi ricompreso nel contesto piu' organico di realizzazione della linea C della metropolitana e per il quale viene riformulato il quadro finanziario anche a seguito della concessione di altro contributo disposta con la richiamata delibera n. 70/2000; Considerato che, con nota n. 914 (TIF5)/211 del 3 agosto 2000, il Ministro dei trasporti e della navigazione, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, ha ufficializzato le proposte - precedentemente formulate in sede tecnica - di assegnazione definitiva del contributo gia' programmaticamente attribuito al collegamento ferroviario Bari Centrale - aeroporto di Bari Palese e di varianti alla rimodulazione del precedente programma d'interventi, fornendo con l'occasione indicazioni sul costo delle due componenti di un intervento composito a suo tempo approvato per l'area metropolitana di Palermo; Considerato che le leggi richiamate delineano un chiaro orientamento alla determinazione di un tetto di contributo statale superiore a quello a suo tempo individuato da questo Comitato e che pertanto, in sede di finanziamento di nuovi interventi o di integrazione di finanziamenti per interventi gia' approvati, e' opportuno stabilire sin dall'inizio il contributo nella misura massima prevista, ove necessario e fermo restando che l'importo del contributo stesso e' fissato in relazione alle richieste del soggetto attuatore ed ai cofinanziamenti gia' disponibili; Ritenuto di condividere le valutazioni espresse dalla commissione infrastrutture nella citata seduta del 15 giugno 2000, nonche' le considerazioni formulate nella seduta del 24 luglio 2000 in ordine alle proposte esposte in sede tecnica e poi ufficializzate con la citata nota del 3 agosto 2000; Ritenuto in particolare di recepire le indicazioni della commissione infrastrutture in ordine all'accantonamento delle risorse rivenienti dalle revoche, al fine di assicurare la provvista di mezzi per consentire l'elevazione al 60% del costo nei confronti degli interventi in precedenza approvati e fruenti al momento di copertura inferiore, fermo restando che, in caso di incapienza, ulteriori quote necessarie allo scopo verranno prelevate a valere sui limiti d'impegno previsti dalle leggi n. 472/1999 e n. 488/1999; mentre eccedenze che per converso vengano poi a realizzarsi al titolo all'esame potranno essere destinate al finanziamento degli interventi proposti dai citati Ministri nella menzionata nota n. 370 (TIF5)/211 del 9 marzo 2000; Ritenuto di estendere agli interventi non ancora aggiudicati la nuova procedura che venga definita ai sensi della suddetta delibera n. 70/2000; Delibera: 1. Rimodulazione precedenti programmi. 1.1. Approvazione varianti. Sono approvate le varianti di cui alla seguente tabella, concernenti gli interventi approvati con le delibere a fianco di ciascun intervento precisate ed a valere sulle risorse di cui alle norme del pari specificate:
==================================================================== INTERVENTO ORIGINARIO ===================================================================== Denominazione |Delibera di approvaz.| VARIANTE APPROVATA ===================================================================== Legge n. 211/1992 - | | art. 9 | | --------------------------------------------------------------------- Venezia .... | 8-5-1996 |Comune di Venezia --------------------------------------------------------------------- Linea tranviaria | |Linea tranviaria Favaro-Mestre stazione | |Favaro-Mestre-Venezia F.S. | |S. Marta --------------------------------------------------------------------- Legge n. 211/1992 - | | art. 10 | | --------------------------------------------------------------------- Ferrovia Roma-Lido ....| 21-12-1995 |Comune di Roma --------------------------------------------------------------------- | |Sistema innovativo di | |collegamento tra Tratta funzionale | |stazione Eur-Fermi Mezzocammino - Tor de' | |metropolitana B ed il Cenci | |quartiere Tor de' Cenci --------------------------------------------------------------------- Ferrovie della Sardegna| |Ferrovie della Sardegna - Cagliari | 21-12-1995 |- Cagliari --------------------------------------------------------------------- | |Realizzazione primo Completamento del | |lotto anello raccordo Monserrato-S.| |metropolitano piazza Paolo | |Repubblica-Monserrato
I contributi assegnati a ciascun intervento con le originarie delibere di approvazione sono trasferiti ai nuovi progetti e rappresentano le misure massime per assicurare il finanziamento sino alla percentuale di copertura di costo indicata nelle delibere medesime o, in caso di capienza, sino alla percentuale del 60% di detto costo, se superiore a quella come sopra indicata. 1.2. Altre modifiche. La quota di contributo di 62.062,1 milioni di lire, assegnata con delibera in data 21 dicembre 1995 all'intervento localizzato a Roma e denominato "Metropolitana linea G - tratta Grano-S. Giovanni", viene concentrata sulla tratta 4 (S. Giovanni-Malatesta) della metropolitana - linea C, nel cui contesto e' stato ricompreso l'intervento originariamente finanziato. 1.3. Revoche. Sono revocati, per mancata presentazione dei progetti entro il termine fissato dall'art. 29 della legge 17 maggio 1999, n. 144, i finanziamenti assegnati agli interventi indicati nella seguente tabella ed approvati con le delibere richiamate a fianco di ciascuno:
===================================================================== | Delibera di |Finanziamento revocato Descrizione intervento| approvazione | (importi in lire) ===================================================================== Legge n. 211/1992 - | | art. 9 (a) | | --------------------------------------------------------------------- Assisi - sistema | | ettometrico a cabine: | | --------------------------------------------------------------------- linea A.... | 20-11-1995 | 1.827,30 --------------------------------------------------------------------- linea B.... | 27-11-1996 | 1.640,00 --------------------------------------------------------------------- Pisa - tranvia urbana | 27-11-1996 | 4.893,70 --------------------------------------------------------------------- Palermo - | | completamento passante| | ferroviario | 30-1-1997 | (b) 8.405,83 --------------------------------------------------------------------- Totale finanziamenti | | revocati . . . | | 16.766,83 --------------------------------------------------------------------- Legge n. 341/1995 e L.| | n. 641/1996 (c) | | --------------------------------------------------------------------- Livorno - tranvia | | urbana .... | 30-1-1997 | 57.000,00 --------------------------------------------------------------------- Terni - sistema | | ettometrico a cabine -| | linea 1 | 30-1-1997 | 25.086,00 --------------------------------------------------------------------- Totale finanziamenti | | revocati . . . | | 82.086,00
(a) Quote di contributo annue. (b) Importo contributo determinato con riferimento al volume d'investimenti a suo tempo considerato, pari a 119.500 mln. di lire, attualizzato al tasso di sconto del 5,75%. (c) Importi in conto capitale. 1.4. Destinazione importi revoche ed economie. Le risorse scaturenti dalle revoche disposte, ai sensi del precedente punto 1.3, a carico della legge n. 211/1992 saranno utilizzate per garantire, ove necessario, l'elevazione del contributo a carico dello Stato al fine di assicurare la copertura del 60% del costo delle opere approvate da questo Comitato con le precedenti delibere meglio specificate in premessa. Al medesimo fine sono altresi' destinate le economie che si determinino in sede di definizione del progetto esecutivo, nei limiti di cui dette economie ai sensi delle richiamate delibere sono di competenza dello Stato, nonche' le economie realizzate nella fase di appalto dei lavori: a tal fine, il Ministero dei trasporti e della navigazione provvedera' a comunicare alla segreteria di questo Comitato, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera, per gli interventi che hanno gia' formato oggetto di affidamento, la quota di contributo resasi disponibile a seguito della riduzione del finanziamento statale conseguentemente operata ai sensi del punto 4.2 della delibera in data 30 gennaio 1997, n. 16. Qualora le risorse come sopra disponibili non risultino sufficienti per garantire la copertura sino al tetto citato, la differenza verra' reperita a carico delle ulteriori risorse recate dalle leggi n. 472/1999 e n. 488/1999. Per gli interventi finanziati a carico delle risorse per le aree depresse, gli importi correlati alle economie maturate nelle fasi procedimentali di cui sopra verranno utilizzati prioritariamente per l'elevazione dell'apporto statale sino al 60% del costo indicato nelle delibere di finanziamento. All'intervento di Palermo - sistema tranviario, qualora ancora necessario per integrare il finanziamento statale sino al 60% del relativo costo, che rappresenta la misura massima riconoscibile, potra' essere riservato anche l'importo conseguente alla revoca prevista al punto precedente per l'intervento attinente alla medesima area metropolitana. Gli importi residui restano destinati alle intese istituzionali di programma per essere utilizzati preferibilmente per iniziative ricadenti nel medesimo settore d'intervento e nello stesso territorio. 2. Assegnazione definitiva. La quota annua di contributo di 8.838 milioni di lire, gia' assegnata programmaticamente all'intervento con delibera di questo Comitato in data 30 giugno 1999, n. 105, viene definitivamente assegnata al collegamento ferroviario Bari Centrale - aeroporto di Bari Palese. Il contributo ha la durata di otto anni ed e' imputato sui limiti di impegno previsti all'art. 10 della legge n. 211/1992. Si applicano le disposizioni di cui al punto 1 della delibera in data 22 giugno 2000, n. 70. 3. Disposizioni finali. 3.1. Disposizioni riferibili agli interventi approvati con precedenti delibere. Le disposizioni di cui al comma 1.5. della citata delibera n. 70/2000 si applicano anche agli interventi di cui ai precedenti commi 1.1 e 1.2, qualora il Ministero dei trasporti e della navigazione non abbia ancora provveduto a cedere alla Cassa depositi e prestiti il relativo contributo e siano state gia' emanate le indicazioni di cui al medesimo punto, ed agli interventi approvati in precedenza da questo Comitato per i quali non si sia del pari ancora realizzata la cessione del contributo assegnato. Qualora si sia invece verificata tale eventualita', gli enti beneficiari di contributi a carico dei limiti di impegno previsti dalla legge n. 211/1992 e successivi rifinanziamenti, che realizzino economie nella fase di affidamento dell'esecuzione dei lavori, sono tenuti a comunicare, entro trenta giorni dall'espletamento della relativa gara, al Ministero dei trasporti e della navigazione il nuovo quadro economico e progettuale dell'opera, evidenziando le economie rispetto all'importo del progetto esecutivo. Il citato Ministero provvedera' a richiedere all'ente finanziatore la corrispondente riduzione del finanziamento a carico dello Stato, dando comunicazione alla segreteria di questo Comitato. Per gli interventi finanziati - in tutto o in parte - a carico delle risorse per le aree depresse, gli enti beneficiari che realizzino economie nella fase di affidamento dell'esecuzione dei lavori sono tenuti ad effettuare la comunicazione di cui al comma precedente, nel medesimo termine ivi stabilito, al Ministero dei trasporti e della navigazione che provvedera' a ridurre corrispondentemente il finanziamento concesso, dando comunicazione alla segreteria di questo Comitato. Agli interventi di cui al comma 1 del presente punto si applica inoltre la disposizione di cui al punto 1.7 della richiamata delibera n. 70/2000. 3.2 Rinvio. Gli adempimenti in tema di verifiche e di referto previsti, rispettivamente, al punto 2 ed al punto 3 della succitata delibera n. 70/2000 sono riferibili anche agli interventi di cui alla presente delibera. Roma, 4 agosto 2000 Il Presidente delegato: Visco Registrata alla Corte dei conti il 3 ottobre 2000 Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 153 |