Gazzetta n. 244 del 18 ottobre 2000 (vai al sommario) |
ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO |
PROVVEDIMENTO 9 ottobre 2000 |
Modificazioni allo statuto della Compagnia italiana rischi aziende S.p.a., in Verona. (Provvedimento n. 01698). |
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L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale; Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione della direttiva n. 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione ed, in particolare, l'art. 11 che prevede nuovi termini per l'approvazione del bilancio di esercizio; Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il "testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in particolare, l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti; Visto il provvedimento ISVAP del 13 settembre 1996, n. 333, di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni rilasciata alla C.I.R.A. - Compagnia italiana rischi aziende S.p.a., con sede in Verona, via Carlo Ederle n. 4; Vista la delibera assunta in data 10 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della C.I.R.A. - Compagnia italiana rischi aziende S.p.a., che ha approvato le modifiche apportate agli ex articoli 1, 8 e 17 dello statuto sociale abrogati e sostituiti dagli articoli 1, 8 e 18, la modifica dell'art. 5 dello statuto sociale, nonche' l'inserimento di un nuovo articolo numerato 16-bis rinumerato 17 e la conseguente rinumerazione degli articoli successivi dello statuto stesso; Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi; Dispone: E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della C.I.R.A. - Compagnia italiana rischi aziende S.p.a., con sede in Verona, con le modifiche apportate agli articoli: abrogazione dell'ex art. 1 (Denominazione - Sede - Durata - Oggetto) denominazione sociale; nuovo art. 1 (Denominazione - Sede - Durata - Oggetto); variazione della denominazione sociale in "Cattolica Aziende societa' per azioni"; art. 5 (capitale): conversione in euro del valore nominale delle azioni e del capitale sociale e conseguenti arrotondamenti per difetto al centesimo mediante accredito alla riserva legale secondo le seguenti modalita': a) conversione del capitale sociale in euro 5.160.000 diviso in 1.032.000 azioni da euro 5 ciascuna (in luogo del precedente importo espresso in L. 10.000.000.000, diviso in 1.000.000 azioni del valore nominale di L. 10.000 ciascuna); b) accredito a riserva legale di euro 4.568,99; c) riduzione del valore nominale delle azioni da 5,16 a 5 euro ciascuna, con conseguente aumento del numero complessivo delle stesse da 1.000.000 a 1.032.000; abrogazione dell'ex art. 8 (assemblee), convocazione delle assemblee; nuovo art. 8 (assemblee): modalita' di convocazione delle assemblee e luogo di tenuta delle stesse. Termini di convocazione dell'assemblea ordinaria ai fini dell'approvazione del bilancio: entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, con possibilita' di prorogare tale termine sino al 30 giugno, qualora particolari esigenze lo richiedano. Possibilita' di convocazione delle assemblee, sia ordinaria che straordinaria, in qualunque tempo su iniziativa del consiglio o di almeno due membri del collegio sindacale. Formalita' di costituzione delle assemblee in mancanza di regolare convocazione; inserimento nuovo art. 16-bis rinumerato 17 (amministrazione). Introduzione dell'obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte del consiglio di amministrazione, sull'attivita' svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla societa' e dalle societa' controllate ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse: modalita'; abrogazione ex art. 17 (collegio sindacale), nomina dei sindaci; nuovo art. 18 (collegio sindacale): nomina dei sindaci e designazione del Presidente del collegio sindacale. Cause di ineleggibilita', di decadenza e limiti al cumulo degli incarichi. Retribuzione dei sindaci: modalita'; ex art. 18, rinumerato art. 19 (bilancio ed utili), invariato nel testo; ex art. 19, rinumerato art. 20 (bilancio ed utili), invariato nel testo; ex art. 20, rinumerato art. 21 (bilancio ed utili), invariato nel testo; ex art. 21, rinumerato art. 22 (bilancio ed utili), invariato nel testo; ex art. 22, rinumerato art. 23 (bilancio ed utili), invariato nel testo. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 ottobre 2000 Il presidente: Manghetti |
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