Gazzetta n. 244 del 18 ottobre 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DECRETO 25 luglio 2000
Trasferimento dei contributi a favore dell'ARAN, ai sensi dell'art. 50, comma 8, del decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, per gli enti di cui all'art. 73, comma 5, del predetto decreto legislativo, vigilati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (Unioncamere).

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
e
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri";
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" ed, in particolare, l'art. 50, commi 8 e 9 del citato decreto, che individua le risorse delle quali l'ARAN deve avvalersi per lo svolgimento della propria attivita' e determina la disciplina delle modalita' di riscossione dei contributi a carico delle amministrazioni, rinviando, per quanto riguarda il sistema dei trasferimenti per le amministrazioni diverse dallo Stato, ai decreti del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, a seconda del comparto, dei Ministri competenti, nonche', per gli aspetti di interesse regionale e locale, previa intesa espressa dalla Conferenza
unificata Stato-regioni e Stato-citta';
Visto altresi', l'art. 50, comma 10, del decreto legislativo n. 29 del 1993, secondo il quale i contributi di cui al comma 8 affluiscono direttamente al bilancio dell'ARAN, che provvede a definire con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il
funzionamento e la gestione finanziaria;
Visto l'art. 73, comma 5, del decreto legislativo n. 29 del 1993, che annovera l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (Unioncamere) tra le aziende e gli enti che adeguano i propri ordinamenti ai principi generali dello stesso decreto legislativo e che sono rappresentati dall'ARAN ai fini della
stipulazione dei contratti collettivi che li riguardano;
Vista la deliberazione assunta nella seduta n. 5 del 29 luglio 1998 dall'organismo di coordinamento dei comitati di settore ed approvata nella successiva seduta n. 6 del 16 settembre 1998, nella quale e' stata concordata con l'ARAN la quota fissa di contributo posta a carico delle amministrazioni, pari a lire seimila per ciascun dipendente, ai fini del funzionamento della stessa agenzia, secondo quanto disposto dall'art. 50, comma 8, lettera a), del decreto
legislativo n. 29 del 1993;
Preso atto che i dati relativi al personale in servizio presso le amministrazioni interessate dal presente decreto debbono essere desunti dall'ultimo conto annuale del personale pubblicato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Ravvisata pertanto, la necessita' di provvedere - di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - alla definizione del sistema dei trasferimenti a favore dell'ARAN, posti a carico delle aziende e degli enti di cui all'art. 73, comma 5, del decreto legislativo n. 29 del 1993, ed, in particolare, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura (Unioncamere);
Decreta:
Art. 1.
1. A decorrere dal 1o gennaio 1999, la riscossione delle somme a titolo di contributo a favore dell'ARAN, ai sensi dell'art. 50, comma 8, lettera a), del decreto legislativo n. 29 del 1993, a carico dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (Unioncamere), e' attuata con le modalita' stabilite dai seguenti articoli.
 
Art. 2.
1. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (Unioncamere), individua la somma complessiva di contributo dovuta all'ARAN per l'anno successivo, sulla base dei dati forniti dal conto annuale del personale in servizio pubblicato dal Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica e tenuto conto della quota annuale di contributo individuale concordata tra l'ARAN e l'organismo di coordinamento dei comitati di settore, ai sensi dell'art. 50, comma 8, lettera a), secondo alinea, del decreto legislativo n. 29 del 1993.
2. Entro il 28 febbraio di ciascun anno, l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (Unioncamere) provvede a versare l'importo dovuto direttamente all'ARAN mediante accreditamento sulla contabilita' speciale intestata all'ARAN n. 149726 presso la sezione tesoreria provinciale dello Stato di Roma, dandone contestuale comunicazione alla medesima agenzia.
 
Art. 3.
1. I contributi di competenza degli anni 1999-2000 devono essere versati all'ARAN con le modalita' previste dal precedente art. 2, comma 2, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
Roma, 25 luglio 2000

Il Ministro per la funzione pubblica
Bassanini
p. Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Giarda
Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
Letta Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2000 Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 289
 
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