Gazzetta n. 244 del 18 ottobre 2000 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI BARI
DECRETO RETTORALE 1 agosto 2000
Modificazioni allo statuto dell'Universita'.

IL RETTORE
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;
Visto il testo unico della legge sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Visti il decreto ministeriale 30 giugno 1993, relativo all'ordinamento didattico del corso di diploma universitario in "Informazione scientifica sul farmaco" ed il decreto ministeriale 6 giugno 1995, relativo all'ordinamento didattico del corso di diploma universitario in "Tecniche erboristiche";
Vista la legge del 15 maggio 1997 n. 127, ed in particolare l'art. 17, commi 95 e 101;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 27 gennaio 1998, n. 25, ed in particolare l'art. 2, comma 4;
Viste le deliberazioni delle autorita' accademiche di questa Universita';
Vista la relazione tecnica del Nucleo di valutazione interna dell'Universita' degli studi di Bari del 20 luglio 2000;
Visto il parere espresso dal comitato universitario regionale di coordinamento della regione Puglia nella riunione del 21 luglio 2000;
Riconosciuta la particolare necessita' di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto che lo statuto d'autonomia dell'Universita' di Bari, emanato con decreto rettorale n. 7772 del 22 ottobre 1996, pubblicato nel n. 183 supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 1996 non contiene ordinamenti didattici;
Considerato che nelle more dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari e' ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Nel titolo XXIII "Diplomi universitari" dopo l'art. 433 sono inseriti i nuovi articoli 434 e 435 relativi ai diplomi universitari in "Informazione scientifica sul farmaco" e "Tecniche erboristiche". Art. 434 - Diploma in informazione scientifica sul farmaco.
1 - Presso la facolta' di farmacia.
E' istituito il diploma universitario di durata triennale, ai sensi dell'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in informazione scientifica sul farmaco.
Tale corso ha lo scopo di fornire agli studenti un'adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al conseguimento del livello formativo richiesto dai vari settori dell'area farmaceutica.
Al compimento del ciclo di studi viene conferito il titolo di diploma in "informazione scientifica sul farmaco".
2 - Accesso al diploma.
L'iscrizione al corso sara' regolata in conformita' alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.
Il numero di iscritti al corso e' stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio di facolta', in base alle strutture disponibili alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.
Le modalita' delle eventuali prove di ammissione vengono stabilite dal consiglio di facolta'.
3 - Corsi di laurea e di diploma affini - Riconoscimenti.
Ai fini del proseguimento degli studi, il corso di diploma di cui al punto 1 e' dichiarato affine ad uno dei corsi di laurea della facolta' di cui alle tabelle XXVII e XXVII-bis del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1988 (Gazzetta Ufficiale 12 maggio 1989, n. 109) e decreto ministeriale 30 giugno 1995 (Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 1996, n. 41).
Nei trasferimenti tra corsi di diploma e tra corsi di laurea e di diploma, come anche nelle iscrizioni ad altro corso di coloro che hanno gia' conseguito un titolo di diploma o di laurea, la facolta' riconosce gli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di provenienza considerando la loro validita' culturale, propedeutica o professionale per la formazione prevista dal corso al quale e' richiesto il trasferimento o l'iscrizione.
La facolta' indica altresi' l'anno di iscrizione che, nel caso di diplomati che si iscrivono ad un corso di laurea affine, deve essere di norma il terzo.
Il riconoscimento degli insegnamenti ha luogo nel rispetto dei criteri seguenti:
a) riconoscimento di tutti gli insegnamenti superati nel corso di provenienza ed avente uguale denominazione ed annualita' nel corso affine al quale si chiede l'iscrizione o il trasferimento. Nei passaggi tra corsi non affini, si dovra' tener conto degli insegnamenti che, nella sede, vengono riconosciuti nei passaggi tra i due corsi di laurea;
b) riconoscimento di tutti gli insegnamenti superati nel corso di provenienza per i quali, in assenza dei requisiti indicati in a), sia possibile, a giudizio della facolta', sostenere un esame integrativo;
c) il numero di insegnamenti di cui in a) ed in b) che puo' essere riconosciuto all'atto dell'iscrizione di un diplomato ad un corso di laurea affine, dovra' variare da un minimo di cinque ad un massimo di sette annualita' considerando, a riguardo, due insegnamenti semestrali equivalenti ad uno annuale. Di tali disposizioni si dovra' tener conto nei trasferimenti dal corso di diploma a quello di laurea.
4 - Articolazione del corso di studi.
L'attivita' didattica complessiva comprende lezioni ed esercitazioni pratiche.
Le attivita' pratiche possono essere svolte presso qualificati enti pubblici o privati con i quali siano state stipulate apposite convenzioni.
Le attivita' pratiche e di laboratorio non possono essere superiori ad un terzo delle attivita' didattiche complessive.
Il corso di diploma e' costituito da un numero di insegnamenti pari a quindici annualita' con un numero di esami convenzionali non superiore a quindici. L'accertamento del profitto dei corsi integrati (anche se svolti da piu' docenti) viene effettuato con un unico esame.
Un numero di annualita' variabile da sei ad otto sara' costituito da insegnamenti "istituzionali" facenti parte ciascuno di uno specifico gruppo disciplinare secondo quanto indicato nel diploma.
Gli insegnamenti istituzionali per l'aliquota eccedente le cinque annualita' monodisciplinari, potranno eventualmente essere impartiti come corsi integrati di discipline appartenenti ad uno o piu' gruppi concorsuali.
La scelta degli insegnamenti istituzionali dall'elenco di discipline riportate nei singoli gruppi concorsuali indicati per il diploma, deve rispondere alle esigenze di fornire agli studenti i principi ed i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari anche in vista del ruolo propedeutico di tali principi e contenuti per l'approfondimento degli altri insegnamenti del corso di diploma universitario. Durante il primo biennio del corso di diploma lo studente dovra' dimostrare di avere acquisito la capacita' di aggiornarsi nella letteratura scientifica in lingua inglese: tale capacita' sara' accertata con modalita' che saranno definite dal consiglio di facolta'. Le rimanenti annualita', fino alla concorrenza di quindici, saranno costituite da insegnamenti "caratterizzanti" il corso di diploma.
Tali annualita', ai sensi dell'art. 11 della legge n. 341/1990, sono ripartite per aree disciplinari secondo i rapporti specificati nelle tabelle riferite al diploma e al successivo punto 5. I relativi insegnamenti potranno essere strutturati sia come corsi monodisciplinari che come corsi integrati.
La facolta' nell'attivare il corso degli studi potra' discostarsi dalle indicazioni delle tabelle attivando insegnamenti alternativi in base a particolari esigenze culturali e professionali per un numero di annualita' non superiore a tre.
5 - Ordinamento didattico.
La tabella che segue riporta il curriculum del diploma universitario della facolta'. In essa sono indicate le specifiche competenze dei diplomati, le aree disciplinari con le relative annualita' e gli insegnamenti utili alla formazione della figura professionale.
Le discipline riportate nella tabella hanno mero carattere esemplificativo non vincolante.
L'obiettivo del corso di diploma e' quello di formare operatori aventi conoscenze culturali di base e competenze professionali specifiche utili a svolgere attivita' di informazione scientifica sulle specialita' medicinali, sui presidi medico-chirurgici e sui prodotti dietetici allo scopo di far conoscere periodicamente agli operatori sanitari, nei settori pubblico e privato, le caratteristiche e le proprieta' dei medicamenti onde assicurare il corretto impiego, secondo quanto previsto dalla legge n. 833/1978 istitutiva del Servizio sanitario nazionale e dal decreto del Ministro della sanita' 23 giugno 1981.
Tale diploma e' considerato affine al corso di laurea in farmacia.
Il numero di annualita', gli insegnamenti e la loro appartenenza e distribuzione tra le diverse aree scientifico-disciplinari sono riportati in tabella:

=====================================================================
Tipo |Codice| Gruppo disciplinare |N. ann.| Esempi discipline ===================================================================== Ist. |E0901 |Anatomia umana | 1 |Anatomia umana --------------------------------------------------------------------- Ist. |C0510 |Chimica biologica | 1 |Chimica biologica ---------------------------------------------------------------------
| | | |Chimica generale Ist. |C0310 |Chimica gen. inorganica| 1 |inorganica --------------------------------------------------------------------- Ist. |C0500 |Chimica organica | 1 |Chimica organica --------------------------------------------------------------------- Ist. |E0410 |Fisiologia generale | 1 |Fisiologia generale --------------------------------------------------------------------- Ist. |F0411 |Patologia generale | 1 |Patologia generale --------------------------------------------------------------------- Ist. |A0230 |Istituz. matematica | 1 |Matematica e fisica ---------------------------------------------------------------------
| P041 |Statistica | | ---------------------------------------------------------------------
|B0110 |Fisica generale | | --------------------------------------------------------------------- Ist. | F221 |Igiene | |Microbiologia, igiene ---------------------------------------------------------------------
|F0520 |Microbiologia applicata| | ---------------------------------------------------------------------
| | | |Chimica dei medicinali Carat.|C0700 |Farmaceutico | 2 |I, II ---------------------------------------------------------------------
| |Tecn. e legislaz. | | Carat.|C0802 |farmac. | 1 |Forme farmaceutiche ---------------------------------------------------------------------
| | | |Farmacologia e
| | | |tossicologia, Carat.|B0700 |Farmacologia | 2 |farmacoterapia ---------------------------------------------------------------------
| | | |Annualità per
| | | |insegnamenti Carat.| | | 2 |caratterizzanti di sede

6 - Esame di diploma.
L'esame di diploma consiste in un colloquio tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato; in tale colloquio potra' anche essere discusso un eventuale elaborato finale.
7 - Regolamento del corso di diploma.
Il consiglio di facolta' determina con apposito regolamento ed in conformita' con il regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione del corso di diploma, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.
In particolare nel regolamento sara' indicato il piano di studi nel rispetto dei vincoli di cui ai punti 4 e 5.
Nel piano di studi saranno individuati:
gli insegnamenti "istituzionali" e "caratterizzanti" definiti dal punto 4 specificandone il carattere monodisciplinare o integrato. Di questi corsi dovra' essere indicata la durata annuale (almeno 70 ore) o semestrale (almeno 35 ore) oltre al numero di ore di esercitazioni pratiche destinate a ciascun insegnamento;
la collocazione degli insegnamenti nei successivi periodi didattici (anni o semestri) e le relative propedeuticita';
le prove di valutazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni;
i vincoli per l'iscrizione agli anni successivi al primo. Art. 435 - Diploma in tecniche erboristiche.
1 - Presso la facolta' di farmacia.
E' istituito il corso di diploma universitario in tecniche erboristiche.
Il corso di diploma ha lo scopo di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al conseguimento del livello formativo richiesto dall' area professionale di tecnico erborista.
In particolare, il corso di diploma fornira' le competenze necessarie alla gestione, al controllo e allo sviluppo delle attivita' di produzione, trasformazione, commercializzazione ed uso delle piante officinali e dei loro derivati.
Il corso degli studi ha durata triennale.
L'iscrizione al corso e' regolata in conformita' alle leggi di accesso agli studi universitari e le modalita' delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal regolamento didattico di facolta'.
Il numero degli iscritti sara' stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facolta', in base a criteri generali fissati dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.
2 - Corsi di laurea e di diploma universitari affini.
Ai fini del proseguimento degli studi, il corso di diploma universitario di cui al punto 1 e' dichiarato affine al corso di laurea in farmacia ed al corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie. Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dai corsi di diploma universitario ai corsi di laurea sopracitati ed a quelle di altre facolta', il consiglio di facolta' adottera' il criterio generale della loro validita' culturale (propedeutica e professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. Conseguentemente le facolta' potranno riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze anche parziali con gli insegnamenti dei corsi di laurea; le facolta' indicheranno, inoltre, sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere ai corsi di laurea, che gli insegnamenti specifici dei corsi di laurea necessari per conseguire i diplomi di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.
I consigli di facolta' indicheranno inoltre l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potra' iscrivere.
Nei trasferimenti degli studenti tra diversi corsi di diploma universitari o da un corso di laurea anche di altre facolta' ad un corso di diploma universitario, i consigli di facolta' riconosceranno gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilita' al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicheranno il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potra' iscriversi.
Particolare attenzione sara' rivolta dalle facolta' agli studenti iscritti come fuori corso ad un corso di laurea o che abbiano interrotto gli studi, nel caso che volessero completare gli studi nell'ambito dei corsi di diploma.
3 - Articolazione del corso degli studi.
Ciascuno dei tre anni di corso potra' essere articolato in periodi didattici piu' brevi, specificandoli nel regolamento didattico della facolta'.
L'attivita' didattica complessiva e' di 1500 ore.
L'attivita' di laboratorio e di tirocinio potra' essere svolta all'interno o all'esterno dell'Universita', anche in relazione ad un elaborato finale, presso qualificate istituzioni italiane o straniere con le quali si siano stipulate apposite convenzioni.
L'attivita' didattica e' di norma organizzata sulla base di annualita' costituite da corsi ufficiali monodisciplinari o integrati. Il corso di insegnamento integrato e' costituito da non piu' di tre moduli coordinati, eventualmente impartiti da piu' docenti.
Il numero delle annualita' e dei rispettivi esami non potra' essere superiore a quindici.
La frequenza dei corsi e' obbligatoria.
Durante il primo biennio del corso di diploma lo studente dovra' dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. La lingua straniera e le modalita' dell'accertamento saranno definite dal consiglio di facolta'.
Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma universitario occorre aver superato l'accertamento, con esito positivo, relativo agli insegnamenti previsti dal piano di studi, con modalita' di esami stabilite dal consiglio di facolta'.
L'esame di diploma consiste in una discussione tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato, durante la quale potra' essere discusso un eventuale elaborato finale.
I contenuti didattico-formativi minimi obbligatori del corso di studi, articolati in aree didattiche sono indicati nel punto 5.
4 - Manifesto degli studi.
All'atto della predisposizione del manifesto annuale di studi, il consiglio di facolta' definisce il piano di studi ufficiale del corso di diploma comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 11 della legge n. 341/1990. In particolare il consiglio di facolta':
a) delibera il numero dei posti a disposizione degli iscritti al primo anno secondo quanto previsto dal precedente punto 1;
b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) che costituiscono le singole annualita' e le relative denominazioni facendo riferimento ai contenuti didattico-scientifici dei raggruppamenti indicati nell'ordinamento didattico;
c) ripartisce il monte ore di ciascuna area fra le annualita' che vi aderiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attivita' teorico-pratiche;
d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualita' integrata;
e) indica le annualita' di cui lo studente dovra' avere ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresi', le eventuali propedeuticita' dagli esami di profitto.
5 - Docenza.
La copertura dei moduli didattici attivati e' affidata nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facolta' ai professori di ruolo dello stesso gruppo disciplinare o di gruppo ritenuto dalla facolta' affine, ovvero per affidamento o supplenza a professore di ruolo o ricercatore. Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalita' esterne, il corso di insegnamento potra' comprendere moduli da affidare a professori a contratto, con le modalita' previste dagli statuti delle singole universita'.
6 - Aree didattiche e relativi settori scientificodisciplinari.
1. Area chimica (160 ore).
Settori scientifico-disciplinari: C01A (Chimica analitica), C03X (Chimica generale ed inorganica), C05X (Chimica organica), C07X (Chimica farmaceutica), E08X (Biologia farmaceutica).
2. Area botanica generale e sistematica (120 ore).
Settori scientifico-disciplinari: E08X (Biologia farmaceutica), E01A (Botanica), E01B (Botanica sistematica), E01C (Biologia vegetale applicata).
3. Area biochimica e fisiologia vegetale (80 ore).
Settori scientifico-disciplinari: E05A (Biochimica), E01E (Fisiologia vegetale), G07A (Chimica agraria).
4. Area coltivazione e difesa delle piante officinali (160 ore).
Settori scientifico-disciplinari: E08X (Biologia farmaceutica), G02A (Agronomia e coltivazioni erbacee), G02C (Orticoltura e floricoltura), G04X (Genetica agraria), G08A (Entomologia agraria), G06B (Patologia vegetale).
5. Area tecnologie di conservazione e trasformazione (40 ore).
Settori scientifico-disciplinari: G08A (Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari).
6. Area analisi delle piante officinali e loro derivati (160 ore).
Settori scientifico-disciplinari: C07X (Chimica farmaceutica), C09X (Chimica bromatologica), E08X (Biologia farmaceutica), G07A (Chimica agraria), G08A (Scienza e tecnologia dei prodotti agroalimentari).
7. Area farmacognosia (200 ore).
Settori scientifico-disciplinari: E07X (Farmacologia), E08X (Biologia farmaceutica).
8. Area uso delle piante officinali nella cosmesi e nell'alimentazione (80 ore).
Settori scientifico-disciplinari: C08X (Farmaceutico tecnologico applicativo), C09X (Chimica bromatologica), E08X (Biologia farmaceutica).
9. Area economica, organizzazione aziendale e marketing (80 ore).
Settori scientifico-disciplinari: G01X (Economia ed estimo rurale), P02B (Economia e gestione delle imprese).
10. Area legislazione (40 ore).
Settori scientifico-disciplinari: C08X (Farmaceutico tecnologico applicativo).
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Bari, 1o agosto 2000
Il rettore: Cossu
 
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