Gazzetta n. 244 del 18 ottobre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 17 ottobre 2000
Sospensione, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dagli eventi calamitosi verificatisi nelle regioni Piemonte e Valle d'Aosta e nella provincia di Savona.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di sospendere o differire, con proprio decreto, il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;
Ritenuta la necessita' di esercitare il potere previsto dal citato art. 9, comma 2, della legge n. 212 del 2000 a favore dei contribuenti colpiti dagli eventi calamitosi verificatisi nelle regioni Piemonte e Valle d'Aosta e nella provincia di Savona;
Sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Decreta:
Art. 1.
1. Nei confronti delle persone fisiche, anche in qualita' di sostituti d'imposta, che, alla data del 13 ottobre 2000, avevano il domicilio fiscale nelle regioni Piemonte e Valle d'Aosta e nella provincia di Savona, sono sospesi dallo stesso 13 ottobre 2000 al 31 ottobre 2000 i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresi' nei confronti dei soggetti, anche in qualita' di sostituti di imposta, diversi dalle persone fisiche aventi sede legale o operativa nelle regioni e nella provincia di cui allo stesso comma 1.
3. Indipendentemente dal domicilio fiscale, i sostituti di imposta, a richiesta dei contribuenti di cui al comma 1, non devono operare le ritenute alla fonte. Le ritenute gia' operate devono comunque essere versate.
4. La sospensione di cui al precedente comma 3 si applica esclusivamente alle ritenute alla fonte da operare a titolo di acconto ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 28, comma 2, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 ottobre 2000
Il Ministro: Del Turco
 
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