Gazzetta n. 245 del 19 ottobre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 1 settembre 2000
Procedure inerenti il pagamento delle spese che riguardano la formazione professionale, l'assistenza tecnica progettuale e le attrezzature di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468.

IL DIRETTORE GENERALE
per l'impiego
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Visto l'art. 3, comma 1, lettera c), della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468;
Visti in particolare:
l'art. 2, commi 4 - 5 - 6 - 9;
l'art. 11, commi 7, lettere b), c) e d) - 8;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 24 febbraio 1998, che individua le agenzie di promozione di lavoro e di impresa ai fini dello svolgimento delle attivita' previste dall'art. 2 del sopra citato decreto legislativo;
Vista la nota della Direzione generale per l'impiego - Div. II del 3 marzo 1998;
Considerato che l'art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 468/1997 prevede l'impegno dei soggetti promotori a realizzare nuove attivita' stabili nel tempo come condizione dell'approvazione del progetto di lavori di pubblica utilita' da parte della competente commissione regionale per l'impiego o della commissione centrale per l'impiego. Considerato, altresi', che al progetto deve essere allegato il piano di impresa relativo all'attivita' che si intende promuovere e la dichiarazione scritta attestante la eventuale fornitura di assistenza tecnico progettuale, ai fini dell'approvazione del progetto medesimo da parte delle commissioni sopra indicate che valutano la sussistenza dei presupposti tecnicamente fondati dell'impegno a realizzare nuove attivita' nel tempo;
Considerato che l'art. 2, comma 9, del decreto legislativo n. 468/1997 prevede che, nel caso in cui non si realizzi il piano di impresa, l'agenzia di promozione di lavoro e di impresa che ha certificato la sussistenza dei presupposti di cui al comma 4 del medesimo art. 2 deve restituire le somme percepite per l'assistenza tecnico progettuale;
Considerato che l'art. 11, comma 8, del decreto legislativo n. 468/1997, stabilisce che l'erogazione dei contributi di cui al comma 7 del medesimo art. 11, lettere c) e d) (dotazione di attrezzature e assistenza tecnico-progettuale) dovra' prevedere un saldo non inferiore al 50% subordinato alla effettiva realizzazione del piano di impresa;
Ritenuto di dover individuare i criteri relativi all'erogazione dei contributi per le spese relative alle attrezzature ed all'assistenza tecnico-progettuale, di cui all'art. 11, comma 7, lettere c) e d), del decreto legislativo n. 468/1997;
Ritenuto di vincolare per il disposto dell'art. 2, comma 9, del decreto legislativo n. 468/1997 il 100% dei contributi per l'assistenza tecnico-progettuale alla realizzazione del piano di impresa;
Ritenuto, altresi', di vincolare il 70% del contributo per attrezzature alla effettiva realizzazione del piano d'impresa al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie predisposte allo scopo;
Ritenuto che per la realizzazione del piano di impresa debba intendersi il raggiungimento o l'offerta da parte del soggetto attuatore della stabilizzazione occupazionale dei soggetti impegnati nei lavori di pubblica utilita', anche sotto forma di lavoro autonomo;
Decreta:
Art. 1.
Il contributo per le spese che riguardano la formazione ed il 30% del contributo per le attrezzature sono erogati agli enti attuatori su presentazione della domanda da parte dell'ente attuatore medesimo.
Per le erogazioni relative ai progetti approvati dalle commissioni regionali per l'impiego deve essere acquisita dalle competenti direzioni regionali del lavoro la certificazione antimafia e i medesimi uffici devono verificare l'approvazione del progetto di pubblica utilita', la rispondenza dei dati dal richiedente nella domanda al progetto approvato, e, per il tramite del servizio ispettivo, lo svolgimento dell'attivita' formativa, l'idoneita' delle attrezzature ed il loro effettivo utilizzo.
Per le erogazioni relative ai progetti approvati dalla Commissione centrale per l'impiego la Direzione generale per l'impiego deve acquisire la certificazione antimafia, verificare l'approvazione del progetto di pubblica utilita' e la rispondenza dei dati indicati dall'ente richiedente nella domanda al progetto approvato. Per tali progetti le competenti direzioni regionali del lavoro devono verificare, per il tramite del servizio ispettivo, lo svolgimento dell'attivita' formativa, l'idoneita' delle attrezzature, ed il loro effettivo utilizzo.
 
Art. 2.
Il saldo del contributo relativo alle attrezzature pari al 70% della richiesta e l'intero contributo relativo all'assistenza tecnico-progettuale, vengono erogati alla effettiva realizzazione del piano d'impresa, previa acquisizione delle fatture e della certificazione relativa alla congruita' dei costi per le attrezzature e per l'attivita' tecnico-progettuale e previa verifica, tramite i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, della effettiva realizzazione del piano d'impresa.
Per effettiva realizzazione del piano di impresa deve intendersi il raggiungimento o l'offerta ai soggetti interessati della stabilizzazione occupazionale, anche sotto forma di lavoro autonomo.
Nel caso di non accettazione dell'offerta di lavoro, la mancata stabilizzazione occupazionale non rileva ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al presente articolo, qualora il servizio ispettivo della competente direzione regionale del lavoro verifichi la sussistenza di atti formali inequivocabili che attestino l'offerta di lavoro da parte del soggetto attuatore.
La stabilizzazione occupazionale sotto forma di lavoro autonomo si considera raggiunta nel caso in cui il servizio ispettivo verifichi l'affidamento, per un periodo non inferiore al biennio, da parte del soggetto attuatore ai soggetti interessati, singolarmente o costituiti in societa', dell'esecuzione di opere o servizi, ovvero il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa.
L'entita' dell'erogazione del saldo e' effettuata proporzionalmente al risultato occupazionale conseguito o offerto ai soggetti impegnati nei lavori di pubblica utilita' con carattere di stabilita', anche sotto forma di lavoro autonomo.
 
Art. 3.
Il presente decreto verra' inviato alla Corte dei conti per la registrazione.
Roma, 1o settembre 2000
Il direttore generale: Carla' Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2000 Registro n. 2 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 145
 
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