Gazzetta n. 245 del 19 ottobre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 13 ottobre 2000
Modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Barbera d'Asti".

IL DIRETTORE GENERALE
delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione finora emanati dalla predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193, con la quale e' stato modificato l'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1970 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Barbera d'Asti" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 7 settembre 1977, 22 giugno 1987 e 17 gennaio 1991 con i quali sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;
Vista la domanda presentata dalla regione Piemonte prot. n. 4124/37 del 5 agosto 1997, per conto della provincia di Asti e degli operatori vitivinicoli interessati, intesa ad ottenere modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;
Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla predetta istanza e sulla proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Barbera d'Asti", pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 194 del 21 agosto 2000;
Considerato che non sono pervenute, nei modi e nei termini previsti, istanze e controdeduzioni da parte degli interessati relativamente al parere ed alla proposta sopra citata;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Barbera d'Asti" in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopracitato comitato;
Decreta:
Art. 1.
Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Barbera d'Asti", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1970 e successive modifiche, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui norme entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2000.
 
Art. 2.
I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla vendemmia 2000 i vini a denominazione di origine controllata "Barbera d'Asti" provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effetture, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione provvisoria dei medesimi all'apposito albo dei vigneti "Barbera d'Asti", entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
I vigneti denunciati ai sensi del precedente comma, solo per l'annata 2000, possono essere iscritti a titolo provvisorio nell'albo dei vigneti previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se a giudizio degli organi tecnici della regione Piemonte, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbia potuto effettuare, per dichiarata impossibilita' tecnica, gli accertamenti di idoneita' previsti dalla normativa vigente.
 
Art. 3.
Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo i vini con la denominazione di origine controllata "Barbera d'Asti" e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 ottobre 2000
Il direttore generale: Ambrosio
 
Allegato DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA "BARBERA D'ASTI".
Art. 1.
Denominazione
La denominazione di origine controllata "Barbera d'Asti" e' riservata al vino che risponde ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Le sottozone sono disciplinate tramite allegati in calce al presente disciplinare. Salvo quanto espressamente previsto negli allegati suddetti, in tutte le sottozone devono essere applicate le norme previste dal presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Composizione vigneti
Il vino "Barbera d'Asti" deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai seguenti vitigni presenti nei vigneti nelle proporzioni appresso indicate:
Barbera: dall'85% al 100%;
Freisa, Grignolino e Dolcetto, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.
Art. 3.
Zona di produzione
La zona di produzione del vino "Barbera d'Asti" comprende i territori dei seguenti comuni: Provincia di Asti:
Agliano, Albugnano, Antignano, Aramengo, Asti, Azzano d'Asti, Baldichieri, Belveglio, Berzano S. Pietro, Bruno, Bubbio, Buttigliera d'Asti, Calamandrana, Calliano, Calosso, Camerano Casasco, Canelli, Cantarana, Capriglio, Casorzo, Cassinasco, Castagnole Lanze, Castagnole Monferrato, Castel Boglione, Castell'Alfero, Castellero, Castelletto Molina, Castello d'Annone, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castelnuovo Don Bosco, Castel Rocchero, Celle Enomondo, Cerretto d'Asti, Cerro Tanaro, Cessole, Chiusano d'Asti, Cinaglio, Cisterna d'Asti, Coazzolo, Cocconato, Corsione, Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Cortiglione, Cossombrato, Costigliole d'Asti, Cunico, Dusino S. Michele, Ferrere, Fontanile, Frinco, Grana, Grazzano Badoglio, Incisa Scapaccino, Isola d'Asti, Loazzolo, Maranzana, Maretto, Moasca, Mombaldone, Mombaruzzo, Mombercelli, Monale, Monastero Bormida, Moncalvo, Moncucco Torinese, Mongardino, Montabone, Montafia, Montaldo Scarampi, Montechiaro d'Asti, Montegrosso d'Asti, Montemagno, Montiglio Monferrato, Moransengo, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Passerano Marmorito, Penango, Piea, Pino d'Asti, Piova' Massaia, Portacomaro, Quaranti, Refrancore, Revigliasco d'Asti, Roatto, Robella, Rocca d'Arazzo, Roccaverano, Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, S. Damiano d'Asti, S. Giorgio Scarampi, San Martino Alfieri, S. Marzano Oliveto, S. Paolo Solbrito, Scurzolengo, Serole, Sessame, Settime, Soglio, Tigliole, Tonco, Tonengo, Vaglio Serra, Valfenera, Vesime, Viale d'Asti, Viarigi, Vigliano, Villafranca d'Asti, Villa S. Secondo, Vinchio. Provincia di Alessandria:
Acqui, Alfiano Natta, Alice Bel Colle, Altavilla Monferrato, Bergamasco, Bistagno, Borgoratto Alessandrino, Camagna Monferrato, Camino, Carentino, Casale Monferato, Cassine, Castelletto Merli, Cellamonte, Cereseto, Cerrina, Coniolo, Conzano, Cuccaro Monferrato, Frascaro, Frassinello Monferrato, Fubine, Gabiano, Gamalero, Lu Monferrato, Mirabello Monferrato, Mombello Monferrato, Moncestino, Murisengo, Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Ottiglio, Ozzano Monferrato, Pontestura, Ponzano Monferrato, Ricaldone, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, S. Giorgio Monferrato, S. Salvatore Monferrato, Serralunga di Crea, Solonghello, Strevi, Terrugia, Terzo, Treville, Vignale, Villadeati, Villamiroglio.
Nei comuni di Coniolo, Casale Monferrato, Occimiano e Mirabello Monferrato la zona di produzione e' limitata ai territori collinari posti sulla destra del fiume Po e che sono delimitati dalla strada di circovallazione di Casale, uscente dal ponte sul Po in direzione di Alessandria costeggiante il Colle S. Anna, attraversante il rione Valentino e la frazione San Germano.
A sud di Casale il confine della zona di produzione coincide con la strada nazionale fino al confine amministrativo del comune di S. Salvatore Monferrato, per includere i terreni posti a ovest di detta strada.
Art. 4.
Caratteristiche dei vigneti e delle uve
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino "Barbera d'Asti" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono, pertanto, da considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed esposizione adatti, i cui terreni siano di natura argilloso-calcarea o calcareo-argillosa. Sono esclusi i terreni dei fondovalli, pianeggianti e umidi e non sufficientemente soleggiati.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e suggeriti dagli organi tecnici competenti, comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. E' vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino "Barbera d'Asti" e' stabilita in q.li 90 per ettaro di coltura specializzata.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Barbera d'Asti", devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
La regione Piemonte, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, puo' stabilire un limite massimo di produzione o di utilizzazione di uve per ettaro per la produzione del vino a denominazione di origine controllata inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.
Su proposta del Comitato nazionale, il Ministero puo' variare la determinazione regionale.
La resa massima di uva in vino non deve superare il 70%. Qualora superi tale limite ma non il 75%, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
I vigneti iscritti all'albo del "Barbera del Monferrato" fanno parte dell'albo dei vigneti del "Barbera d'Asti".
La rivendicazione per l'utilizzazione della denominazione "Barbera d'Asti" deve essere fatta dai viticoltori che attualmente hanno i vigneti denunciati negli albi dei vigneti del "Barbera d'Asti" e "Barbera del Monferrato" all'atto delle denunce vendemmiali.
Art. 5.
Vinificazione
Per il vino "Barbera d'Asti" le operazioni di vinificazione e di invecchiamento devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.
Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali, e' consentito che tali operazioni siano effettuate nell'ambito dell'intero territorio della regione Piemonte.
Le uve destinate alla vinificazione del "Barbera d'Asti" devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11,5% ed al "Barbera d'Asti" avente diritto alla menzione "superiore" un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12%.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
Il vino "Barbera d'Asti" deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio, per lo meno sino alla data del 1o marzo successivo all'annata di produzione delle uve.
Art. 6.
Caratteristiche dei vini al consumo
Il vino "Barbera d'Asti" all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino, tendente al rosso granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso con profumo caratteristico, tendente all'etereo con l'invecchiamento;
sapore: asciutto tranquillo, di corpo, con adeguato invecchiamento piu' armonico, gradevole, di gusto pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.;
estratto secco netto minimo: 23 g/l;
acidita' totale minima: 4,5 g/l.
E' in facolta' del Ministro delle politiche agricole, con proprio decreto, di modificare i limiti minimi sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco netto.
Art. 7.
Menzione "superiore"
Il vino "Barbera d'Asti" puo' essere designato in etichetta con la menzione "superiore" qualora derivi da uve aventi le caratteristiche previste dal precedente art. 5 e sia immesso al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 12,5% dopo un periodo di invecchiamento obbligatorio non inferiore ad un anno con un minimo di sei mesi in botti di rovere.
Il periodo di invecchiamento decorre dal 1o gennaio dell'anno successivo alla vendemmia.
La possibilita' di utilizzare la menzione "superiore" viene inoltre subordinata al parere favorevole che di anno in anno deve essere espresso dai competenti organi regionali, sentito il parere delle organizzazioni agricole e degli enti ed istituti interessati, entro il 31 marzo dell'anno successivo alla vendemmia.
Art. 8.
Designazione e presentazione
Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato", e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali o marchi privati, purche' non abbiano significato ludativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.
Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino "Barbera d'Asti" designato con la menzione "superiore" deve sempre figurare l'annata di produzione delle uve.
SOTTOZONA "NIZZA"
Art. 1.
La denominazione di origine controllata "Barbera d'Asti" superiore, seguita dalla specificazione della sottozona: "Nizza", e' riservata al vino che corrisponde ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.
Art. 2.
Il vino "Barbera d'Asti" superiore "Nizza" deve essere ottenuto dal vitigno Barbera nella misura minima dell'85% ed il rimanente da uve di vitigni a bacca nera indicati nel disciplinare del "Barbera d'Asti".
Art. 3.
La zona di produzione del vino "Barbera d'Asti" superiore "Nizza" comprende l'intero territorio dei seguenti comuni:
Agliano, Belveglio, Calamandrana, Castel Boglione, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castel Rocchero, Cortiglione, Incisa Scapaccino, Mombaruzzo, Mombercelli, Nizza Monferrato, Vaglio Serra, Vinchio, Bruno, Rocchetta Palafea, Moasca, San Marzano Oliveto.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione.
Al fine dell'iscrizione all'albo i vigneti idonei sono quelli ubicati su pendii o dossi collinari soleggiati e caratterizzati da marne argilloso-sabbiose e arenarie stratificate. La giacitura dei terreni citati, per favorire l'insolazione deve essere collinare con esposizione da sud a sud ovest-sud est.
La forma di allevamento e' il controspalliera con potatura a Guyot a vegetazione assurgente e con un numero di gemme mediamente non superiore a 10.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione di vino "Barbera d'Asti" superiore "Nizza" e' di 7 t pari a 49 ettolitri per ettaro in coltura specializzata.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Barbera d'Asti" superiore con la specificazione della sottozona "Nizza", devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
La vendemmia dovra' essere realizzata avvalendosi di tecniche tradizionali atte a salvaguardare l'integrita' dei grappoli al momento della pigiatura.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nella zona di produzione delimitata dall'art. 3; tenuto conto delle situazioni tradizionali, e' consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio delle province di Cuneo - Asti - Alessandria.
L'aumento della gradazione alcolica e' consentito nella misura massima di 1 grado alcolico.
Per quanto riguarda l'imbottigliamento questo puo' essere effettuato nell'intero territorio della regione Piemonte.
Le uve devono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale non inferiore al 12,50 vol. %.
La resa massima di uva in vino non deve superare il 70%. Qualora superi tale limite ma non il 75%, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
Art. 6.
Il vino di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al consumo deve corrispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino, intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: intenso caratteristico, etereo;
sapore: secco, corposo, armonico e rotondo;
titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 13,00 vol.%;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 26 g/l.
Il vino "Barbera d'Asti" superiore "Nizza" non puo' essere immesso al consumo se non dopo un periodo di affinamento di almeno diciotto mesi a decorrere dal 1o gennaio successivo alla vendemmia.
Durante detto periodo e' obbligatoria una permanenza di almeno sei mesi in botti di legno.
Il vino a D.O.C. "Barbera d'Asti" superiore "Nizza" dopo l'invecchiamento, puo' presentare un lieve sentore di legno.
Art. 7.
Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare. E' tuttavia possibile l'uso di indicazioni che facciano riferimento a vigne, fattorie o cascine e marchi aziendali dalle quali provengano effettivamente le uve di cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto, a condizione che vengano indicate all'atto di denuncia dei vigneti e che il vino sia prodotto e imbottigliato dall'azienda che ha prodotto l'uva.
Il vino a denominazione di origine controllata "Barbera d'Asti" superiore con la specificazione della sottozona "Nizza" deve essere immesso al consumo in recipienti di vetro della capacita' massima di 5 litri.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti "Barbera d'Asti" superiore "Nizza" e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di vendemmia da cui il vino deriva.
SOTTOZONA "TINELLA"
Art. 1.
La denominazione di origine controllata "Barbera d'Asti" superiore seguita dal nome della sottozona "Tinella", e' riservata al vino che corrisponde ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.
Art. 2.
Il vino "Barbera d'Asti" superiore "Tinella", deve essere ottenuto dal vitigno Barbera nella misura minima dell'85% ed il rimanente 15% da uve di vitigni a bacca nera indicati nel disciplinare del "Barbera d'Asti".
Art. 3.
La zona di produzione del vino "Barbera d'Asti" superiore "Tinella", comprende l'intero territorio dei comuni di Costigliole d'Asti, Calosso, Castagnole Lanze, Coazzolo, Isola d'Asti (limitatamente al territorio situato a destra della strada Asti-Montegrosso).
Art. 4.
Le condizioni ambientali di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino di cui all'art. 1 devono essere quelli tradizionali della zona di produzione.
Al fine dell'iscrizione all'albo vigneti idonei sono quelli ubicati su pendii o dossi collinari soleggiati e caratterizzati da marne argilloso-sabbiose e arenarie stratificate.
La giacitura dei terreni citati, per favorire l'insolazione deve essere collinare con esposizione da sud a sud ovest-sud est.
La forma di allevamento e' controspalliera con potatura a Guyot a vegetazione assurgente e con un numero di gemme mediamente non superiore a 10.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione di vino "Barbera d'Asti" superiore "Tinella" e' di 7 t pari a 49 ettolitri per ettaro.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Barbera d'Asti" superiore con la specificazione della sottozona "Tinella", devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
La vendemmia dovra' essere realizzata avvalendosi di tecniche tradizionali atte a salvaguardare l'integrita' dei grappoli sino al momento della pigiatura.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione e di imbottigliamento devono essere effettuate nelle province di Cuneo - Asti - Alessandria.
Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale non inferiore al 12,50.
La resa massima di uva in vino non deve superare il 70%. Qualora superi tale limite ma non il 75%, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
Il vino "Barbera d'Asti" superiore "Tinella" non puo' essere immesso al consumo se non dopo un periodo di affinamento di almeno 24 mesi a decorrere dal 1o ottobre successivo alla vendemmia. Durante detto periodo e' prevista una permanenza di almeno sei mesi in botti di legno ed un affinamento in bottiglia di almeno sei mesi. Il vino a D.O.C. "Barbera d'Asti" superiore "Tinella" dopo l'invecchiamento, puo' presentare un lieve sentore di legno.
Art. 6.
Il vino: "Barbera d'Asti" superiore "Tinella" all'atto dell'immissione al consumo deve corrispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino, intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: intenso caratteristico, etereo;
sapore: secco, corposo, armonico e rotondo;
titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 13,00 vol. %;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 26 g/l.
L'aumento della gradazione alcolica e' consentita nella misura massima di 0,5 gradi.
Art. 7.
Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare. E' tuttavia possibile l'uso di indicazioni che facciano riferimento a vigneti, fattorie o cascine dalle quali provengono effettivamente le uve di cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto, a condizione che vengano indicate all'atto di denuncia dei vigneti e che il vino sia imbottigliato dall'azienda di produzione dell'uva.
Il vino a denominazione di origine controllata "Barbera d'Asti" superiore con la specificazione della sottozona "Tinella" deve essere immesso al consumo in recipienti di vetro della capacita' massima di 5 litri.
Sulle bottiglie contenenti il vino a D.O.C. "Barbera d'Asti" superiore "Tinella" e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di vendemmia da cui il vino deriva.
SOTTOZONA "COLLI ASTIANI O ASTIANO"
Art. 1.
La denominazione di origine controllata "Barbera d'Asti" superiore con la specificazione della sottozona "Colli Astiani" o "Astiano" e' riservata al vino che corrisponde ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.
Art. 2.
Il vino "Barbera d'Asti" superiore "Colli Astiani" o "Astiano", deve essere ottenuto dal vitigno Barbera nella misura minima del 90% ed il rimanente da uve di vitigni a bacca nera indicati nel disciplinare del "Barbera d'Asti".
Art. 3.
La zona di produzione del vino "Barbera d'Asti" superiore "Colli Astiani" o "Astiano" comprende per il comune di Asti la circoscrizione Montemarzo e S. Marzanotto Valle Tanaro, per il comune d'Isola d'Asti il territorio a sinistra della strada Asti-Montegrosso d'Asti e l'intero territorio dei comuni di Mongardino, Vigliano, Montegrosso d'Asti, Montaldo Scarampi, Rocca d'Arazzo, Azzano.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino di cui all'art. 1 devono essere quelli tradizionali della zona di produzione.
Al fine dell'iscrizione all'albo vigneti idonei sono quelli ubicati su pendii o dossi collinari soleggiati e caratterizzati da marne argilloso-sabbiose e arenarie stratificate.
La giacitura dei terreni citati, per favorire l'insolazione deve essere collinare con esposizione da sud a sud ovest-sud est.
La forma di allevamento e' il controspalliera con potatura a Guyot a vegetazione assurgente e con un numero di gemme mediamente non superiore a 10.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione di vino "Barbera d'Asti" superiore "Colli Astiani" o "Astiano" e' di 7 t pari a 49 ettolitri per ettaro in coltura specializzata.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Barbera d'Asti" superiore con la specificazione della sottozona "Colli Astiani"o "Astiano", devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
La vendemmia dovra' essere realizzata avvalendosi di tecniche tradizionali atte a salvaguardare l'integrita' dei grappoli fino al momento della pigiatura.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione e di imbottigliamento devono essere effettuate nelle province di Cuneo - Asti - Alessandria.
Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale non inferiore al 12,50.
La resa massima di uva in vino non deve superare il 70%. Qualora superi tale limite ma non il 75%, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
Art. 6.
Il vino di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al consumo deve corrispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino, intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: intenso, caratteristico, etereo;
sapore: secco, corposo, armonico e rotondo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00 vol. %;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 26 g/l.
Art. 7.
Il vino "Barbera d'Asti" superiore "Colli Astiani" o "Astiano", non puo' essere immesso al consumo se non dopo un periodo di affinamento di almeno 24 mesi a partire dal 1o ottobre.
Durante detto periodo e' prevista una permanenza di almeno sei mesi in botti di legno ed un affinamento in bottiglia di almeno sei mesi. Il vino a D.O.C. "Barbera d'Asti" superiore "Colli Astiani" o "Astiano", dopo l'invecchiamento, puo' presentare un lieve sentore di legno.
L'aumento della gradazione alcolica e' consentito nella misura massima di 1 grado alcolico.
Art. 8.
Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare. E' tuttavia possibile l'uso di indicazioni che facciano riferimento a vigneti, fattorie o cascine dalle quali provengono effettivamente le uve di cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto, a condizione che vengano indicate all'atto di denuncia dei vigneti e che il vino sia imbottigliato dall'azienda di produzione dell'uva.
Sulle bottiglie contenenti Colli Astiani o Astiano e' obbligatoria in etichetta l'indicazione dell'annata di vendemmia da cui il vino deriva.
Il vino D.O.C. "Barbera d'Asti" superiore "Colli Astiani" o "Astiano" deve essere immesso al consumo in bottiglie di vetro di una delle seguenti capacita': 0,375; 0,500; 0,750; 1,500; 3,00; 5,00.
 
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