Gazzetta n. 246 del 20 ottobre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DECRETO 9 ottobre 2000
Autorizzazione provvissoria alla societa' Udicer-Nautitest S.a.s. di Venezia, ad espletare per i prodotti rientranti nel campo di applicazione della direttiva 94/25/CE ed a richiesta dei produttori o importatori, le procedure di attestazione di conformita' di cui all'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436.

IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo produttivo e della competitivita'
del Ministero dell'industria
del commercio e dell'artigianato
di concerto con
IL DIRETTORE
dell'unita' di gestione della navigazione
marittima ed interna
del Ministero dei trasporti e della navigazione

Vista la direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 1994 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le unita' da diporto;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria 1994 ed, in particolare, l'art. 49 e l'allegato A;
Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, di attuazione della predetta direttiva 95/25/CE;
Considerato che nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'art. 7 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, si puo' provvedere ad una autorizzazione provvisoria degli organismi di cui all'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436;
Ritenuto comunque necessario che gli operatori economici del settore possano disporre di una struttura di certificazione nazionale dei propri prodotti;
Vista l'istanza avanzata dalla Societa' UdicerNautitest S.a.s. di Christian Signorelli e C., con sede in Flesso d'Artico (Venezia), via Riviera del Brenta, 12;
Rilevato che la Societa' Udicer-Nautitest possiede i requisiti elencati nell'allegato X al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436;
Visto l'esito favorevole della visita ispettiva condotta presso il richiedente;
Decretano:
Art. 1.
1. La Societa' Udicer-Nautitest e' autorizzata, in via provvisoria, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, ad espletare per i prodotti rientranti nel campo di applicazione della direttiva 94/25/CE ed a richiesta dei produttori o importatori le procedure di attestazione di conformita' di cui all'art. 6 del decreto stesso e precisamente:
a) l'esecuzione di prove, calcoli equivalenti o controlli per l'accertamento; della stabilita' al punto 3.2 dell'allegato II; delle caratteristiche di galleggiabilita' conformemente al punto 3.3 dello stesso allegato II;
b) il rilascio di attestato di esame CE del tipo;
c) la valutazione e l'approvazione del sistema di qualita' del produttore per la linea di prodotti richiesta dal fabbricante;
d) la verifica della conformita' ai requisiti della direttiva: per ogni singola unita' di prodotto, oppure con metodi statistici;
e) la verifica della conformita' ai requisiti della direttiva per unico prodotto;
f) la valutazione e l'approvazione del sistema di qualita' totale del produttore.
 
Art. 2.
1. La presente autorizzazione provvisoria ha validita' fino all'emanazione del regolamento di cui all'art. 7 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436.
Roma, 9 ottobre 2000

Il direttore generale
dello sviluppo produttivo e competitività
Visconti
Il direttore dell'unità di gestione
della navigazione marittima interna
Caliendo
 
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