Gazzetta n. 246 del 20 ottobre 2000 (vai al sommario) |
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TESTO LEGGE COSTITUZIONALE |
Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dai membri di ciascuna Camera, recante: "Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero di deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero.". |
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Avvertenza: Il testo della legge costituzionale e' stato approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti dalla Camera dei deputati in seconda votazione nella seduta del 18 ottobre 2000 e dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti in seconda votazione, nella seduta del 5 ottobre 2000. Entro tre mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del testo seguente un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque consigli regionali possono domandare che si proceda al referendum popolare. Il presente comunicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 3 della legge 25 maggio 1970, n. 352. Art. 1. Modifiche all'articolo 56 della Costituzione 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione e' sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati e' di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero". 2. Al quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione, le parole da: "si effettua dividendo" fino a: "seicentotrenta" sono sostituite dalle seguenti: "fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto". |
| Art. 2. Modifiche all'articolo 57 della Costituzione 1. Il primo comma dell'articolo 57 della Costituzione e' sostituito dal seguente: "Il Senato della Repubblica e' eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero". 2. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione e' sostituito dal seguente: "Il numero dei senatori elettivi e' di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero". 3. Al quarto comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo le parole: "La ripartizione dei seggi tra le regioni," sono inserite le seguenti: "fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero". |
| Art. 3. Disposizioni transitorie 1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma dell'art. 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalita' di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresi', le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale. 2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore. |
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